Decreto cautelare 24 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02935/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07192/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7192 del 2025, proposto da Future Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B727BD475F, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ragone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 106 - OL 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gelsomina D'Antonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
T.S.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
1) della nota del R.U.P. dell'ASL OL 1 centro data 18.11.2025 inserita al sistema informatico SO.RE.SA, con numero di registro Pl1406693, con cui si comunica l'esclusione dell’ impresa ricorrente dalla procedura aperta per l'appalto del “servizio di riparazione e manutenzione straordinaria, comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli” in dotazione a detta ASL, con la motivazione del tutto errata (perché riferita ad un fatto inesistente), secondo cui “nel file excel denominato “articoli” sono presenti riferimenti al valore economico offerto”;
2) di tutti gli atti eventualmente adottati dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice di gara, ancorché non conosciuti ed ove lesivi;
3) dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione in favore di altro concorrente, qualora adottato;
4) del disciplinare di gara, nella parte (art. 16, 3° comma, n. 2) in cui, in maniera criptica, prevede che nella busta dell'offerta tecnica, oltre alla relazione tecnica costituente “offerta tecnica” strictu sensu, debba essere inserito anche un foglio di excel contenente una “griglia dei punteggi tecnici” nella quale siano “riportati, in forma tabellare, i criteri di valutazione e per ciascuno di essi siano indicati tutti gli elementi che il concorrente intende proporre ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la valutazione qualitativa dell'offerta”;
5) del disciplinare di gara, nella parte (art. 16 ultimo periodo) in cui commina la sanzione dell'esclusione in caso di “indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico” nell'offerta tecnica;
6) della deliberazione del D.G. n. 1080 del 13.05.2025, con cui è stata indetta detta procedura e, contestualmente, sono stati approvati gli atti costituenti la lex specialis di gara, in parte qua relativamente all'art. 16, 3° comma, n. 2) del disciplinare di gara, ove si menziona, ma non si allega, la cd. “griglia” in excel;
7) dell’eventuale provvedimento della SO.RE.SA. attinente alla cd. “griglia” in excel, ove esistente e non conosciuto;
8) della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 5188 del 09.12.2025 comunicata con nota dell'ASL prot. n. 0338582/u del 09.12.2025;
9) di ogni altro provvedimento preordinato, pregresso, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, in parte qua ed ove lesivo;
e, quindi, per la riammissione della ricorrente alla procedura di gara de qua,
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto ad altro concorrente, ex artt. 120 e 121 c. p. a. qualora stipulato;
e per il risarcimento del danno
per equivalente qualora non fosse più possibile ottenere la riammissione alla procedura, nell'eventualità denegata che l'Amministrazione abbia stipulato il contratto con l'illegittimo aggiudicatario e che codesto On. le TAR ritenga di non poter dichiarare l'inefficacia dello stesso, da quantificarsi in via presuntiva e forfettaria nella misura di seguito indicata: il 10% dell'importo a base di gara con riferimento al danno ingiustamente sofferto per il mancato utile di impresa dovuto alla mancata esecuzione della fornitura; un ulteriore 5% dell'importo a base di gara con riferimento al pregiudizio ingiustamente sofferto in ragione della mancata qualificazione professionale subita a causa del mancato affidamento della fornitura;
ed in via gradata
al fine della caducazione dell'intera procedura per insanabili vizi della lex specialis-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di T.S.M. S.r.l. e dell’Asl 106 - OL 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa AN Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, la nota del 18.11.2025 ( e gli atti ad essa presupposti) con cui l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della ricorrente medesima dalla procedura aperta per l’appalto del “servizio di riparazione e manutenzione straordinaria, comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli” in dotazione dell’ ASL medesima, in quanto “ nel file excel denominato “articoli” sono presenti riferimenti al valore economico offerto ”.
Espone in fatto che:
- l’ASL OL 1 Centro, con Deliberazione del D.G. n. 1080 13.05.2025, aveva indetto una procedura aperta per l’appalto del “servizio di riparazione e manutenzione straordinaria, comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici dei veicoli” in dotazione alla ASL medesima - CIG B727BD475F;
- la procedura era da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1°, del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i coi parametri qualità/prezzo nel rapporto 70/30.
- il capitolato tecnico speciale d’appalto, all’art. 4, intitolato “modalità di aggiudicazione”, fissava la tabella delle voci e sotto-voci da utilizzare per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi tecnici;
- la ricorrente presentava la propria offerta, producendo la relazione tecnica in PDF “chiuso” in cui si dettagliavano tutte le attività che l’impresa offriva di svolgere in conformità ai dettami dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto:
- unitamente alla predetta relazione tecnica/offerta tecnica, l’impresa, in osservanza, dell’art. 16, comma 3°, n. 2), del disciplinare di gara, inseriva, nella busta dell’offerta tecnica, anche due documenti, una tabella-griglia in excel e lo schema di offerta economica senza prezzi, inserendo nel primo la cifra di 49,708, intendendo che essa fosse la media dei punteggi tecnici da ricevere;
- con nota del 18.11.2025 l’ASL OL 1 centro comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura con la motivazione “ nel file excel denominato “articoli” sono presenti riferimenti al valore economico offerto. Considerato che l’art. 16 del Disciplinare di gara prevede che “la documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; procede all’esclusione dell’operatore economico Future Service s.r.l. dalla presente procedura di gara ”;
- con determinazione dirigenziale n. 5188/ 2025, la gara è stata aggiudicata alla controinteressata.
Avverso i suddetti provvedimenti la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del disciplinare di gara e del d.lgs. n. 36/2023 – difetto di motivazione ed eccesso di potere per erroneità, illogicità, contraddittorietà circa l’interpretazione del modulo in excel inserito nella busta dell’offerta tecnica dal concorrente – assenza di commistione tra offerta tecnica ed economica - sviamento.
1.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 3°, del d. lgs n. 36/2023 - omessa richiesta di chiarimenti.
La motivazione con cui la Stazione Appaltante ha escluso la ricorrente sarebbe del tutto errata, perché riferita ad un fatto inesistente, e frutto di errata interpretazione della griglia da parte della Stazione Appaltante medesima, in quanto la ricorrente non avrebbe svelato alcun elemento dell’offerta economica, indicando, al contrario, solo l’ipotetica media dei punteggi tecnici da attribuire all’offerta tecnica (49,708), così interpretando la dizione dell’art. 16, comma 3, n. 2) del disciplinare di gara. Al riguardo la ricorrente deposita in atti una dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, in cui dichiara che la cifra di 49,708 non corrisponde all’offerta economica. Afferma, peraltro, che l’esclusione non potrebbe essere automatica in quanto non ogni commistione tra offerta tecnica ed economica sarebbe tale da rendere necessaria l’esclusione dell’operatore economico. Non sarebbe motivato, inoltre, come il mero dato decimale possa essere connesso all’offerta economica né come il RUP avrebbe potuto procedere a tale valutazione, non avendo lo stesso, nel momento dell’esame della documentazione tecnica, ancora avuto cognizione dell’offerta economica. Inoltre, consistendo l’offerta in una pluralità di voci economiche, il valore economico non avrebbe potuto consistere in un unico ribasso percentuale. La presunta informazione economica sarebbe stata, altresì, rinvenuta in un file excel che sarebbe documento ultroneo ed estraneo all’offerta tecnica, di talché non potrebbe essersi prodotta una commistione tra le due offerte. La Stazione Appaltante avrebbe dovuto, comunque, attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs n. 36/2025 e ammettere con riserva la ricorrente al prosieguo della gara, chiedendo di chiarire se l’aliquota indicata nel modulo in excel fosse riferita ad un valore economico o meno. Afferma, infine, che un eventuale errore nella compilazione del modulo sarebbe da imputare alla criptica dizione dell’art. 16, comma 3, n. 2) del disciplinare di gara.
2.1. Violazione dei principi di chiarezza, inequivocabilità e trasparenza, semplicità delle clausole della lex specialis e del principio della massima partecipazione di cui al d.lgs. n. 36/2023 - violazione del principio del favor partecipationis di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio del risultato.
2.2. Violazione del divieto di aggravamento degli adempimenti procedurali di cui all’art. 1, comma 2°, legge n. 241/1990 e s.m.i. illegittimità ed inutilità della duplicazione del documento di cui all’art. 16, comma 3°, n. 2 (tabella excel) del disciplinare di gara rispetto alla relazione tecnica (comma 3°, n. 1) costituente formalmente e sostanzialmente “offerta tecnica”.
La previsione di cui all’art. 16, comma 3, n. 2) del disciplinare sarebbe di criptica formulazione e non lascerebbe comprendere come il foglio excel della griglia punteggi avrebbe dovuto essere compilato, a scapito dei principi di chiarezza e trasparenza, sanciti dalla normativa europea e statuale. Avrebbe, pertanto, potuto indurre il ricorrente ad una compilazione erronea ma, di fronte a una simile eventualità, la S.A. avrebbe dovuto far prevalere una interpretazione sostanziale e non formale della norma.
I due documenti richiesti dall’art. 16, comma 3, n. 2), del disciplinare, ovvero una tabella-griglia in excel e lo schema di offerta economica senza prezzi, sarebbero illegittimi ed arbitrariamente richiesti dalla Stazione Appaltante per violazione del “divieto di aggravamento” del procedimento amministrativo, in quanto non sarebbero stati approvati nella deliberazione del D.G. n. 1080 del 13.05.2025 di indizione della procedura e costituirebbero un “mero strumento di servizio”, unicamente finalizzato ad agevolare la Commissione nei suoi lavori di valutazione, al fine dell’apposizione dei singoli punteggi e della loro sommatoria.
3. Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 - nullità dell’art. 16. comma 3° del disciplinare di gara in parte qua prevede un’ulteriore ed irrazionale ed illegittima clausola di esclusione.
L’impugnata esclusione sarebbe anche in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusone di cui al d.lgs. 36/2023 in quanto il disciplinare introdurrebbe un’ipotesi nuova del tutto irragionevole, poiché relativa ad un documento ultroneo ed estraneo all’offerta tecnica, inidoneo a produrre una sorta di commistione tra le offerte tecnica ed economica.
2. Con decreto n. 3324/2025 è stata respinta la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche.
3. La controinteressata e l’Amministrazione resistente, ritualmente costituitesi, con memorie del 9.01.2026 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Con ordinanza n. 695/2026 è stata respinta la richiesta cautelare avanzata dalla parte ricorrente. Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1340/2026 ha respinto l’appello proposto sulla medesima ordinanza.
5. Con istanza istruttoria depositata il 31.03.2026, la ricorrente ha chiesto di ordinare all’amministrazione resistente l’esibizione dell’offerta economica della ricorrente e di ogni documento da cui si evinca la ricostruzione dell’offerta economica, nonché tutti gli atti comunque denominati eventualmente formati dagli organi amministrativi che si siano occupati del procedimento di esclusione.
6. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, in vista della quale l’amministrazione resistente e la controinteressata hanno depositato memorie, la causa, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
RI
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente si duole della sua esclusione dalla procedura in discorso, motivata dall’inserimento, all’interno della documentazione tecnica, di valori riconducibili all’offerta economica, in contrasto con quanto disposto dall’art. 16, ultimo periodo, del disciplinare di gara. Assume parte ricorrente che l’esclusione sarebbe errata in fatto, in quanto non vi sarebbe stato alcun disvelamento di valori economici capaci di influenzare il giudizio sull’offerta economica, e in diritto, in quanto l’esclusione suddetta sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle gare. Secondo parte ricorrente, dunque, l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, tanto più che un eventuale errore nella predisposizione della griglia sarebbe da imputare alla oscurità della disposizione di cui all’art. 16 del disciplinare.
Le doglianze della ricorrente non possono trovare positiva valutazione.
2.1. L’art. 16, co. 3, del Disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà contenere tutti i seguenti documenti: “ 1. Relazione tecnica, costituita da un massimo di 20 fogli f.to A4 impressi su entrambe le facciate, che dovrà contenere tutti gli elementi utili/necessari alla constatazione della conformità alle caratteristiche previste nel presente documento. 2. Griglia punteggi tecnici – laddove prevista una griglia di valutazione qualitativa, l’operatore economico dovrà fornire una descrizione dettagliata nella quale siano riportati, in forma tabellare, i criteri di valutazione e per ciascuno di essi siano indicati tutti gli elementi che il concorrente intende proporre ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la valutazione qualitativa dell’offerta; 3. Certificazioni (certificazioni del prodotto previste dalla normativa vigente); 4. Offerta economica senza prezzi delle apparecchiature offerte […]. L’ultimo periodo del predetto art. 16 del Disciplinare prevede che “ La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico ”.
Dalla lettura del predetto articolo risulta chiaro – così come la ricostruzione della ratio - che la griglia relativa ai punteggi tecnici doveva contenere in forma tabellare, da un lato, i criteri di valutazione previsti ed indicati nella lex specialis al punto 4 e, affianco a ciascuno di essi, gli elementi che il concorrente intendeva proporre ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Di talché avrebbe dovuto comporsi di un lato contenete l’indicazione dei singoli criteri di valutazione e di un altro lato contenente l’indicazione delle soluzioni proposte (cfr., ad esempio, griglia dei punteggi allegata da TMS s.rl., all. 8, mem. Asl, 9.01.2026).
Nel caso di specie, invece, il file excel contenente la griglia punteggi allegato dalla ricorrente all’offerta tecnica reca, nella prima colonna, la descrizione del servizio (“servizio di manutenzione e riparazione”), nella seconda l’“indicazione del valore a base d’asta” (420.000) e nella terza “l’indicazione del valore offerto in numeri decimali” (49,708). La ricorrente afferma nel ricorso che la cifra di 49,708, fosse da intendersi come la media dei punteggi tecnici da ricevere mentre con dichiarazione sottoscritta e depositata agli atti il 25.03.2026 afferma che tale aliquota non corrisponde al valore economico offerto.
È evidente, tuttavia, innanzitutto, che la ricorrente non ha indicato quello che il disciplinare richiedeva all’art. 16, co.3, 2), e cioè di riportare in forma tabellare i requisiti richiesti e, relativamente a ciascuno, le soluzioni proposte.
E ciò non può ricondursi ad una asserita mancanza di chiarezza della disposizione, sia in quanto tale oscurità di significato non si rinviene nella formulazione letterale della norma, sia in quanto la controinteressata, TMS s.r.l., ha diligentemente allegato quanto richiesto. Inoltre la ricorrente, come evidenziato dall’Amministrazione resistente, non ha chiesto chiarimenti alla Stazione Appaltante in merito alla presunta oscurità della disposizione censurata, potendo, dunque, ascriversi l’errore in cui è incorsa esclusivamente al proprio comportamento.
Al riguardo deve richiamarsi il principio di autoresponsabilità dei concorrenti nelle gare alla luce del quale “ ciascun concorrente sopporta le conseguenze degli errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. Pl. 25/2/2014, n. 9), derivandone che "la radicalità del vizio dell'offerta non consente l'esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell'altrettanto generale principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti" (Cons. Stato n. 4645 del 2016)” (T.A.R. OL Campania sez. I, 03.04.2025, n. 2781)
L'istituto del soccorso istruttorio, invero, con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, evita, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano - laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti - in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa.
La giurisprudenza formatasi nel vigore del previgente codice (d.lgs. 50 del 2016), con riferimento al soccorso sull'offerta tecnica ha avuto modo di precisare che “ chiarimenti o "puntualizzazioni di elementi dell'offerta" non possono tradursi in una operazione di "integrazione o modificazione postuma dell'offerta". Non debbono in altre parole essere apportate "correzioni" nell'offerta medesima (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum ma anche in forza di un " principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione ” (Consiglio di Stato sez. V, 02.04.2025, n. 2789)
Anche dopo l'entrata della nuova disciplina dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, “ il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire modifiche nei documenti allegati alla offerta “anche quando non riguardino gli aspetti tecnici o economici della proposta contrattuale.
I principi di risultato e buona fede di cui il richiamato istituto è espressione vanno infatti contemperati con quello di autoresponsabilità ed efficienza della azione amministrativa dovendosi perciò escludere che a fronte di dichiarazioni non corrispondenti alle prescrizioni della lex specialis scatti automaticamente l'onere della stazione appaltante di chiedere al concorrente chiarimenti o integrazioni, essendo a tal fine necessario che si palesino incertezze o ambiguità che rendano rilevabile un possibile errore nella redazione della domanda .” (T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 05.12.2024, n. 1418).
Nel caso di specie, il disciplinare di gara era chiaro nel prevedere quali dovessero essere i contenuti della griglia punteggi e la sanzione in caso di indicazione, nella documentazione tecnica, di elementi, direttamente o indirettamente di carattere economico.
La ricorrente nella misura in cui ha inserito nella griglia punteggi un valore direttamente o indirettamente economico è incorsa nella causa di esclusione prevista dall’art. 16, ultimo periodo, del disciplinare.
Nessun soccorso istruttorio poteva ammettersi nella fattispecie de qua , sia in quanto la disposizione violata che ha condotto alla esclusione non imponeva un onere meramente formale bensì sostanziale e funzionale alla non commistione tra offerta tecnica ed offerta economica, sia in quanto, data la struttura della griglia allegata, non sono state rilevate incertezze sanabili con riferimento alla volontà dell’operatore economico, sia in quanto l’ammissione al soccorso avrebbe comportato una modifica inammissibile della documentazione tecnica in palese spregio del principio della par condicio competitorum e con effetto sanante di una causa di esclusone espressamente prevista dalla lex specialis.
La ricorrente, invero, dopo aver indicato nella seconda colonna “l’indicazione del valore a base d’asta (420.000)”, ha compilato la terza colonna con “l’indicazione del valore offerto” in numeri decimali.
Una ricostruzione ragionevole del dato, letterale ancor prima che funzionale, porta a collegare immediatamente “il valore offerto” della terza colonna al “valore della base d’asta” della seconda - stante anche l’utilizzo del medesimo termine - di cui il primo rappresenta un valore decimale.
Da un punto di vista funzionale, inoltre, non c’è alcun elemento che possa suffragare la tesi della parte ricorrente nel senso che la cifra decimale si riferisse ad una media dei punteggi tecnici da attribuirle, in quanto nella griglia, come detto, non vi è nessuna indicazione, nemmeno nominale, dei singoli criteri di valutazione di cui al punto 4 del disciplinare di gara. Conseguentemente non è logicamente possibile accedere alla tesi di parte ricorrente che afferma che la cifra di 49,708 – che viene descritta come un valore offerto - possa riferirsi ad una media di punteggi tecnici da ricevere, militando per la tesi opposta già il solo dato letterale.
Inoltre è da sottolineare che non è nemmeno palesemente illogico o irragionevole che il valore offerto sia stato ritenuto, per la sua entità (49,708), come un dato economico riferito al valore a base d’asta.
Sotto questo aspetto, dunque, neanche colgono nel segno le doglianze di parte ricorrente riguardo all’asserita mancanza, da parte del RUP, di una valutazione concreta ed effettiva del dato, in mancanza della valutazione dell’offerta economica e dell’eventuale corrispondenza del numero decimale ad una effettiva percentuale del valore offerto nella stessa.
Com'è noto, infatti, “ il divieto di commistione (o principio di separazione) tra offerta tecnica ed economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell'offerta economica fino al completamento della valutazione delle offerte tecniche (Consiglio di Stato, sez. VI, 22.11.2012 n. 5928) ed è pertanto funzionale ad evitare che l'offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l'entità dell'offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, 21.11.2017 n. 5392). Coerentemente con tale finalità, la corretta applicazione del divieto di commistione va effettuata in concreto (e non in astratto), con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare "prima del tempo" la consistenza e la convenienza di tale offerta (Consiglio di Stato, sez. III, 03.04.2017 n. 1530; cfr. TAR Aosta, 11.10.2019 n. 48).
Tale divieto, però, non è da intendersi in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l'anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della Commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta ” (T.A.R. Salerno Campania, sez. II, 18.12.2025, n. 2143)
Applicando tali coordinate, nel caso di specie l’indicazione nella documentazione tecnica di un “valore offerto” correlato a quello a base d’asta è ragionevolmente in grado di configurare l'intervenuta commistione tra l'offerta tecnica ed economica, soprattutto in riferimento alla cifra del valore indicato (49,708) che non appare irragionevole ricondurre ad un dato economico, collegato come è al valore della gara di appalto.
Ciò è sufficiente a concretizzare quella anticipata conoscenza di un dato economico astrattamente idonea ad influenzare il giudizio della Commissione in relazione alla successiva valutazione dell’offerta economica, di talché la contestata causa di esclusione prevista dal capitolato di gara è legittima in relazione alla violazione del divieto di commistione e non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusine di cui al d.lgs. 36/2023.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi in vigenza del precedente codice ha affermato, con riferimento al rapporto tra le clausole di esclusione e il divieto di aggravamento del procedimento, che “ l'esclusione dalla gara di un'impresa autrice di un'offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809) (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7296).
Va pertanto ribadita "l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale "La declaratoria di nullità delle clausole di una procedura di gara per violazione del principio di tassatività si riferisce a quelle clausole che impongono adempimenti formali e non riguarda pertanto prescrizioni che attengono ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica (Consiglio di Stato sez. V, 4/8/2021, n. 5750); in altri termini, la carenza di uno degli elementi dell'offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l'esclusione dell'offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione” (T.A.R. Ancona Marche sez. I, 16.12.2024, n. 972).
Nel caso di specie, come evidenziato, la Stazione appaltante ha previsto espressamente che nella documentazione afferente l’offerta tecnica non dovesse essere presente alcun elemento direttamente o indirettamente economico, pena l’esclusione dalla gara.
Nella griglia punteggi, tuttavia, è stato inserito dalla ricorrente un valore che – per le ragioni finora esposte – è stato ritenuto – non irragionevolmente – direttamente o indirettamente economico, con la conseguenza di privare la predetta offerta tecnica dell’indispensabile elemento negativo richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.
3. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 7.000,00 (€ 3.500 ciascuna), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di OL, Presidente
AN Vallefuoco, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN Vallefuoco | MO LL Di OL |
IL SEGRETARIO