TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2935
TAR
Decreto cautelare 24 dicembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 marzo 2026
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del disciplinare di gara e del d.lgs. n. 36/2023 – difetto di motivazione ed eccesso di potere per erroneità, illogicità, contraddittorietà circa l’interpretazione del modulo in excel inserito nella busta dell’offerta tecnica dal concorrente – assenza di commistione tra offerta tecnica ed economica - sviamento

    Il Tribunale ritiene che la griglia in excel presentata dalla ricorrente contenga effettivamente riferimenti economici (valore a base d'asta e valore offerto in numeri decimali), violando l'art. 16 del disciplinare che vieta indicazioni di carattere economico nell'offerta tecnica. La corte sottolinea che la ricorrente non ha chiesto chiarimenti e che l'errore è imputabile al suo comportamento (autoresponsabilità). Il soccorso istruttorio non è applicabile in quanto la violazione è sostanziale e non meramente formale, e ammetterlo comporterebbe una modifica inammissibile dell'offerta e una violazione della par condicio competitorum.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di chiarezza, inequivocabilità e trasparenza, semplicità delle clausole della lex specialis e del principio della massima partecipazione di cui al d.lgs. n. 36/2023 - violazione del principio del favor partecipationis di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023 e del principio del risultato.

    Il Tribunale ritiene che la formulazione dell'art. 16 del disciplinare sia chiara e che la controinteressata abbia diligentemente allegato quanto richiesto. L'errore è imputabile alla ricorrente per mancata richiesta di chiarimenti. La richiesta della griglia excel non è considerata illegittima o aggravamento del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 - nullità dell’art. 16. comma 3° del disciplinare di gara in parte qua prevede un’ulteriore ed irrazionale ed illegittima clausola di esclusione.

    Il Tribunale rigetta questa doglianza affermando che il principio di tassatività non riguarda il mancato rispetto di requisiti essenziali dell'offerta, come in questo caso la non commistione tra offerta tecnica ed economica. L'indicazione di un valore economico nella documentazione tecnica è ritenuta sufficiente a configurare la commistione e a legittimare l'esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 08/05/2026, n. 2935
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2935
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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