Sentenza 27 gennaio 2003
Massime • 1
Alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni o scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la legge 26 ottobre 1995, n. 477, sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti cd. verticali fra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. La disciplina delle immissioni moleste in "alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 cod. civ., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta.
Commentari • 7
- 1. Rumori: il superamento dei limiti stabiliti dalla legge costituisce illecito anche sotto il profilo civilisticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2024
La Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n.5074, ha affermato che "in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, …
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Con l'ordinanza n. 6906/2019, la Seconda Sezione Civile della Cassazione afferma che, nei rapporti tra privati, il criterio per stabilire quali siano le immissioni rumorose consentite è quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 del c.c. La pronuncia trae origine dall'azione, proposta dinanzi al Tribunale di Viterbo,da alcuni soggetti nei confronti di una società, esponendo che dal salumificio di quest'ultima pervenivano nelle loro abitazioni rumori intollerabili, provocati dagli impianti di ventilazione/refrigerazione collocati lungo il muro perimetrale dello stabilimento. Chiedevano, pertanto, al giudice adito di voler ordinare la cessazione delle immissioni ovvero …
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I contenuti dell'articolo 844 del Codice Civile e le recenti sentenze della Cassazione in materia di tollerabilità Il divieto di immissioni, com'è noto, si inquadra nell'ambito della regolamentazione giuridica dei rapporti di vicinato. Il principio generale che governa la materia risale all'età dei Severi, nel periodo imperiale di Roma, e all'acuta intuizione del giureconsulto Ulpiano che preconizzava il diritto di ciascuno di fare ciò che desidera nel proprio immobile, purché non immetta alcunché nella proprietà altrui. Sebbene tale divieto appaia di natura assoluta, la lettura completa del brano ulpianeo e della minuziosa casistica illustrata nei Digesti giustinianei, e risalente alle …
Leggi di più… - 4. L'ascensore condominiale è rumoroso? Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 può essere utilizAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 7 novembre 2013
L'ascensore condominiale è rumoroso? Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 può essere utilizzato come parametro per valutare la rumorosità. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 ottobre - 6 novembre 2013, n. 25019 Presidente Triola – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione, notificato il 24 aprile 1999, la sig.ra B.O. , condomina del Condominio di (omissis) , conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, lo stesso Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, perché fossero dichiarate illegittime le immissioni acustiche provenienti dall'ascensore condominiale e perché, conseguentemente, ne fosse ordinata la cessazione con condanna del medesimo …
Leggi di più… - 5. Immissioni rumorose tra fondi, anche non contigui (Tribunale di Genova 23 aprile 2011 - Giud,Vinelli)Viceconte Massimo · https://www.diritto.it/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2003, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO NIAGARA VIA ANGIOLETTI 1 MILANO, in persona dell'Amm.re p.t. CASERINI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO M. JUNGINGER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON DO, TI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, che li difende unitamente all'avvocato BRUNO MARENSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1149/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sigg.ri RO AN e MA DA ottenevano dal Tribunale di Milano un provvedimento di urgenza con il quale si ordinava al Condominio Niagara di Via Lampugnano in Milano la cessazione delle immissioni rumorose nel loro appartamento provenienti dalla centrale termica Condominiale e l'ordine di modificare l'impianto. Il Tribunale, in sede di merito, disposta una nuova consulenza confermava integralmente il provvedimento di urgenza condannando il Condominio al risarcimento del danno.
La sentenza era appellata dal Condominio ed, incidentalmente, dai menzionati condomini.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza 20.4-4.5.1999, accoglieva l'appello incidentale elevando la misura del risarcimento e rigettava l'appello principale.
La Corte osservava:
- che non sussisteva ne' incompatibilità del consulente ne' inattendibilità delle sue conclusioni per il fatto che lo stesso aveva prestato il suo ufficio anche nella fase di urgenza;
- che, anche dopo il parziale intervento modificativo dell'impianto persistevano, sia di giorno che di notte, immissioni intollerabili nell'appartamento degli attori;
- che, le operazioni di misurazione del consulente si erano svolte correttamente e che le obiezioni del condominio (accensione limitata dell'impianto durante la notte e disponibilità di altro appartamento da parte degli attori) erano irrilevanti;
- che l'appello incidentale andava accolto essendo dovuto l'ulteriore incremento monetario del risarcimento non ancora avvenuto.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il condominio con cinque motivi illustrati da memoria.
Gli intimati resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel primo motivo si deduce violazione della legge n. 447/95 e successivi decreti di attuazione. Si duole il ricorrente che era stata tralasciata la normativa enunciata in rubrica la cui applicazione avrebbe comportato il giudizio di liceità delle immissioni in base a parametri diversi.
Esso è infondato.
Come questa Corte ha avuto già occasione di chiarire, alla materia delle immissioni sonore o da vibrazioni e scuotimenti atte a turbare il bene della tranquillità nel godimento degli immobili adibiti ad abitazione non è applicabile la normativa di cui alla legge 26 ottobre 1995 n. 477, poiché detta normativa, come quella contenuta nei regolamenti locali, persegue interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, e nei rapporti c.d. verticali tra privati e la pubblica amministrazione, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete mentre nei rapporti tra singoli privati la disciplina delle immissioni moleste in alienum va rinvenuta nell'art. 844 c.c. così che, quand'anche, in ipotesi, dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio sulla loro tollerabilità deve farsi, con riferimento di volta in volta all'art. 844 c.c., secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (Cass. n. 5368/99; n. 1565/2000; n. 915/99; SS.UU. n. 4156/57). Nel secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di norma di diritto art. 844 c.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione". Le censura enuncia le caratteristiche della caldaia e del condominio;
si sofferma sulla contemporanea costruzione dell'appartamento degli attori e del condominio con l'impianto avente quelle caratteristiche;
sottolinea la necessità di contemperare i diritti della collettività dei condomini con quelli dei proprietari del singolo appartamento e la notevole entità della spesa per limitare le immissioni rispetto al valore dello stesso appartamento;
la possibilità di ovviare ad esse con soluzioni diverse non comportanti modifiche radicali dell'impianto e/o lesione dei diritti degli altri condomini. Trattasi di censura parimenti infondata che innanzitutto - e per quanto, attiene ai costi necessari per eliminare l'inconveniente ed alla loro sproporzione rispetto al risultato di preservare dalle immissioni un singolo appartamento - cozza contro il noto brocardo per cui adducere incorveniens non est solvere argumentum. È, di poi, manifesta, rispetto alle violazioni lamentate dagli attori, l'irrilevanza del fatto che l'edificio condominiale sia stato strutturato ab origine con la caldaia prossima all'appartamento degli stessi. I richiami ad una presunta necessità di contemperare interessi contrapposti e di ricercare soluzioni diverse sono, poi, del tutto vaghi e generici a fronte dell'accertata ed incontroversa intollerabilità - e, quindi, illegittimità delle immissioni provenienti dalla centrale termica. Nel terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (confusione tra due differenti giudizi)".
Il ricorrente lamenta che la seconda perizia, eseguita nel corso del giudizio ex art. 612 c.p.c., non era stata ritualmente acquisita al giudizio di merito, per cui doveva considerarsi inesistente a qualsiasi fine. La sentenza impugnata, invece, affermava il fatto - inesistente - che era stata disposta in sede di merito un'altra perizia confermativa del persistere degli inconvenienti lamentati dagli attori.
Prima che infondata (atteso che dell'esame degli atti la consulenza svolta in sede di provvedimento di urgenza risulta regolarmente acquisite al procedimento nel quale, peraltro, venne disposta nuova perizia) questa censura è inammissibile siccome preclusa atteso che concerne una doglianza mai dedotta in sede di merito ne', specificamente, nell'atto di appello nel quale il condominio ricorrente discute le perizie solo nel merito e la menta la mancata nomina di un nuovo perito.
Nel quarto motivo il ricorrente lamenta ancora violazione a falsa applicazione di norme di legge quanto alla liquidazione del danno biologico del quale non era stata mai fornita la prova, non avendo, peraltro, mai gli attori specificato se l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. abbia dato luogo ad una azione risarcitoria ai sensi dell'art 2043 c.c. ovvero al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c.. Il danno era stato dato per scontato come conseguenza dell'immissione di rumore e la prova di esso derivava da una consulenza privata. Nella liquidazione non si era tenuto conto che i condomini RO potevano agevolmente sistemarsi diversamente nello stesso condominio ove disponevano di altra soluzione abitativa e non lo avevano fatto, così non adoprandosi per evitare l'aggravarsi del danno.
La censura è infondata.
Sul punto la motivazione della Corte di Appello si fonda sul rilievo che il Tribunale aveva recepito la dettagliate argomentazioni medico - legali dello specialista prof. Smirne e che nessuna specifica doglianza era stata sul punto mosse nei motivi di appello. La ratio decidendi della C.A. è, perciò, la seguente (cfr. pag. 7 sent.):
- il Tribunale ha tratto il proprio convincimento dalla relazioni del prof Smirne "che riferisce con dovizia di dettagli i danni riscontrati alla salute dei coniugi RO";
- nessuna contestazione, ne' generica ne' specifica, viene proposta contro gli argomenti medico - legali recepiti dal Tribunale. Ebbene, questo passaggio motivazionale - che implica l'affermazione del giudicato sui danni e sulla loro derivazione causale - non viene censurato neppure in questa sede. Sicché ne' sulla sussistenza del danno biologico ne' sulla causa di esso può spingersi in alcun modo l'indagine della Corte.
La possibilità di una diversa sistemazione abitativa degli attori è del tutto inconferente. Nè può accettarsi la correlazione tra la non attuata - e possibile - sistemazione altrove e l'obbligo del danneggiato di fare tutto il possibile per evitare l'aggravarsi del danno in quanto tra i doveri del danneggiato di fronte ad un evento lesivo che gli incomba non può essere compreso quello di abbandonare l'abitazione nella quale egli dimori e che sia oggetto di immissioni (illecite) provenienti ab alieno.
È, altresì, infondato il quinto motivo nel si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - scelta del CTU ed adesione acritica alle risultanze della perizia.
Il ricorrente in buona sostanza deduce che la scelta di un diverso consulente (un termotecnico) avrebbe potuto condurre a suggerire soluzioni meno costose e soddisfacenti rispetto a quelle individuate dall'ingegnere esperto in acustica.
L'assoluta infondatezza del motivo è palese poiché esso si regge su ipotetiche diverse conclusioni cui sarebbe potuto pervenire un consulente esperto in termotecnica: agli accertamenti effettuati vengono opposte mere ipotesi. Le violazioni di legge non vengono specificate e le conclusioni del perito, fatte proprie dalla sentenza, non sono contrastate con specifici rilievi di illogicità ed inadeguatezza motivazionale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 2.238,70 di cui euro 2000 (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2003