Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 12564
CASS
Sentenza 20 febbraio 2015

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Nel procedimento di prevenzione la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice è correlata, diversamente che nel procedimento di cognizione, al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente e, di conseguenza, essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.

Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 12564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12564
    Data del deposito : 20 febbraio 2015

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