Sentenza 20 febbraio 2015
Massime • 2
Nel procedimento di prevenzione la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice è correlata, diversamente che nel procedimento di cognizione, al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente e, di conseguenza, essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.
Il giudice dell'appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell'art. 24 cod. proc. pen., annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall'art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 12564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12564 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/02/2015
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 457
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 46665/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza del 30 settembre 2014 tra Corte di appello di Roma e Corte di appello di Milano;
nel procedimento di applicazione di misura di prevenzione;
nei confronti di:
NZ IS, nato a [...] il [...];
AW NN, nata a [...] il [...];
AW OH, nato a [...] il [...];
NZ TO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Torino;
udito il difensore di NZ IS e NZ TO, avvocato Granozio Luana in sostituzione dell'avvocato Sinatra Flavio Giacomo Salvo, che ha concluso indicando come competente la Corte di appello di Caltanissetta e, in subordine, rimettendosi alla decisione della Corte di cassazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Varese, con decreto del 10 aprile 2013, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla richiesta di aggravamento della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, già applicata nei confronti di NZ IS con decreto del 30 agosto 2005 del Tribunale di Roma, per essere competente lo stesso Tribunale capitolino;
ha, invece, ritenuto la propria competenza territoriale in ordine alla misura di prevenzione patrimoniale e ha disposto la confisca dell'immobile sito nel Comune di Roma, via Cavernago, n. 31, formalmente intestato a AW OH, padre di AW NN, moglie di NZ TO, fratello di NZ IS, immobile già sottoposto a sequestro, su proposta del Questore di Varese ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 4, in forza di decreto del 9 maggio 2011 dello stesso Tribunale di Varese. A sostegno della disposta confisca il Tribunale ha addotto l'autonomia tra misure di prevenzione personali e patrimoniali e l'individuazione nella provincia di Varese dello spazio geografico - ambientale in cui il NZ aveva tenuto i comportamenti di maggiore spessore e rilevanza criminale, manifestando la sua pericolosità, nonostante il diverso luogo della sua abituale dimora in Roma.
Impugnato il decreto da parte del difensore di NZ IS limitatamente alla misura della confisca, la Corte di appello di Milano, con provvedimento del 31 gennaio 2014, ha ritenuto la propria incompetenza territoriale con riguardo alla misura patrimoniale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma, indicata quale giudice competente, sulla base del rilievo che i luoghi in cui si era maggiormente espressa l'azione malavitosa di stampo mafioso di NZ IS erano due:
EL (rientrante nel distretto di Caltanissetta), sede di originario radicamento del sodalizio criminale di cui era capo lo stesso NZ, con ramificazione operative in Roma e Busto Arsizio, piazza, quest'ultima, retta dall'uomo d'onore, IN IO, fedelissimo del NZ;
e la città di Roma in cui il NZ aveva fissato la sua dimora effettiva, già prima di subire l'attuale detenzione, come emergeva dalla sua spontanea costituzione, il 16 aprile 2010, nella casa circondariale di Rebibbia.
Tra le due sedi doveva preferirsi, ad avviso della Corte di appello di Milano, la città di Roma, dove era stata disposta nei confronti del NZ la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, giusta decreto del Tribunale di Roma in data 30 agosto 2005, notificato al NZ una prima volta il 12/06/2006 e, dopo una sospensione per subita carcerazione, una seconda volta il 3/12/2007, entrambe le volte nella città di Roma;
inoltre, sulla richiesta di aggravamento della misura di prevenzione personale, lo stesso Tribunale di Varese si era dichiarato incompetente a favore del Tribunale di Roma che l'aveva originariamente disposta;
e il bene immobile oggetto di sequestro era sito in Roma.
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 30 settembre 2014, ha a sua volta declinato la propria competenza e sollevato conflitto, osservando che la Corte di appello di Milano, una volta riconosciutasi incompetente, avrebbe dovuto annullare il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Varese e riconoscere l'inammissibilità della proposta di applicazione della misura proveniente dal Questore di Varese e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Varese, territorialmente incompetenti e quindi non legittimati a richiedere il sequestro e la confisca di prevenzione, senza trasmettere gli atti alla Corte di appello di Roma, come erroneamente disposto;
in ogni caso, l'aggravamento della misura di prevenzione personale e la correlata applicazione della misura patrimoniale dovevano ritenersi di competenza del Tribunale (e non della Corte di appello) di Roma, poiché il Tribunale aveva disposto nei confronti di NZ IS l'originaria misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in forza di decreto del 30 agosto 2005, e l'esecuzione di tale misura era ancora pendente, essendo stata sospesa per l'intervenuta carcerazione del prevenuto.
2. All'odierna udienza in camera di consiglio, il Procuratore generale ha concluso a favore della competenza della Corte di appello di Milano, la quale, in sede di impugnazione limitatamente alla confisca del bene immobile disposta dal Tribunale di Varese, non avrebbe potuto sollevare conflitto, ma, riconosciuta la propria incompetenza per territorio, avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato e rimettere gli atti davanti al Tribunale ritenuto competente;
il difensore dei fratelli NZ, IS e TO, ha invece concluso a favore della competenza della Corte di appello di Caltanissetta, essendo in quel distretto la dimora dei suoi assistiti e la sede principale delle attività della cosca mafiosa di cui NZ IS è stato riconosciuto capo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che sussiste conflitto tra le Corti di appello di Milano e di Roma, entrambe dichiaratesi incompetenti, pur nella riserva espressa dalla Corte di appello di Roma circa l'illegittimità dell'operato dell'omologa Corte milanese, la quale, una volta riconosciutasi incompetente in tema di confisca di prevenzione, avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al Tribunale di Roma, giudice di primo grado ritenuto competente, osserva la Corte di cassazione che il conflitto deve essere risolto a favore della Corte di appello di Milano. Il decreto di confisca oggetto del giudizio di appello risulta emesso nei confronti dei fratelli NZ, IS e TO, e dei terzi interessati, AW OH e AW NN, rispettivamente, suocero e moglie di NZ TO, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis, e comma 1 ter (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), all'epoca vigenti, cui corrispondono gli attuali del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, comma 1 e art. 23 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ...). Le impugnazioni avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniali sono regolate dalle disposizioni dei commi 8, 9, 10 e 11 (divenuti, dopo lo sdoppiamento del comma 4 in due commi, rispettivamente, commi 9, 10, 11 e 12) della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, (Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), ai quali opera espresso rinvio la L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, cit..
A tali norme corrispondono i vigenti del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2 e art. 10 cit..
Per le impugnazioni contro i provvedimenti che dispongono misure di prevenzione, siano esse personali o patrimoniali, le suddette disposizioni rimandano, salvo quanto stabilito nelle leggi che disciplinano le medesime misure, alle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, in quanto applicabili, e, quindi, all'art. 680 c.p.p., comma 3, che, a sua volta, in tema di appello contro i provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, richiama l'osservanza delle disposizioni generali sulle impugnazioni, precisando che l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.
In caso di incompetenza trova, dunque, applicazione l'art. 24 c.p.p., a termini del quale il giudice di appello emette pronuncia di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita tempestivamente e riproposta nei motivi di appello. Discende, nel caso di specie, che la Corte di appello di Milano, riconosciutasi incompetente a decidere sull'impugnazione avverso la confisca di prevenzione disposta nei confronti di NZ IS, su proposta del Questore di Varese, avrebbe dovuto annullare il decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Varese, ritenuto incompetente, e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado indicato come competente, ossia al Tribunale di Roma.
La mancata adozione di tali provvedimenti (annullamento del decreto di confisca appellato e trasmissione degli atti al giudice di primo grado indicato come competente) impone, dunque, la soluzione della situazione di stasi che si è venuta a creare, per la declinata competenza della Corte di appello di Roma, cui gli atti sono stati illegittimamente trasmessi, con la dichiarazione di competenza della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso del procedimento.
2. Può, in conclusione, affermarsi il seguente principio: nel caso di appello contro un provvedimento che dispone una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi delle disposizioni, all'epoca vigenti, di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis e art. 2 ter, cui corrispondono del vigente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 18, comma 1 e art. 23, si applicano le disposizioni in materia di impugnazioni relative alle misure di sicurezza, in base al rinvio operato dalla L. n. 575 del 1965, art.
3- ter, comma 2, ai commi 8, 9, 10 e 11 (divenuti 9, 10, 11 e 12) della L. n. 1423 del 1965, art. 4, corrispondenti, rispettivamente, del vigente D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 27 e 10. L'art. 680 c.p.p., in tema di impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza, a sua volta rinvia alle disposizioni generali sulle impugnazioni. Consegue che il giudice dell'appello contro il provvedimento che dispone una misura di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, a norma dell'art. 24 c.p.p., con la precisazione che, nel procedimento di prevenzione, diversamente da quanto accade nel procedimento penale di cognizione, la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice, è correlata al "genus" dell'incompetenza funzionale dell'organo proponente, ed è essa stessa di natura funzionale e inderogabile, sicché è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale (Sez. 5^, n. 19067 del 31/03/2010, Gaglianò, Rv. 247503; Sez. 1^, n. 49994 del 27/11/2009, Gioia, Rv. 245973).
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015