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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 27.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8248/2024 R.G.L. vertente
TRA
Parte_1 (C.F. ), con sede legale in Napoli, alla via
[...] P.IVA_1
Beccadelli 37, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv.
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandro Parte_2
Paone e Marco Pati Clausi, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via dei Mille 16
(comunicazioni alla pec: - Email_1
Email_2
- opponente –
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giordano Bruno 169, presso lo studio degli
Avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: Email_3
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni delle parti: parte opponente:
“Nel merito ed in via preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ricorrendone i presupposti di legge per i motivi sopra esposti;
Nel merito ed in via principale: previo accertamento, anche in via incidentale, dell'insussistenza di qualunque giusta causa delle dimissioni rese dal Sig. con CP_1 conseguente violazione dei termini di preavviso previsti dagli artt. 187 e 188 CCNL “Turismo Confcommercio”, condannare il sig. domiciliato come in atti, al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 894,50, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche compensando tale importo con le somme che risulteranno dovute in corso di causa all'opposto; per tutti i motivi di cui al presente ricorso, rigettare (in tutto o in parte) le richieste contenute nel ricorso ex art. 633 c.p.c. perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 119/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in data 23.01.2024” parte opposta:
“Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 119/2024, con apposizione della formula esecutiva, relativo all'ingiunzione alla , di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di euro 25.978,61, gli interessi e rivalutazione come per legge, le spese i questa procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi 635,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione”; Rigettare l'istanza di sospensione ex. Art. 649 c.p.c. formulata da controparte, non essendo l'opposizione de quo basata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo provato documentalmente, alcun pagamento di quanto rivendicato dal lavoratore Sig. CP_1
Condannare, quindi, la C.F. Controparte_2
, Codice Fiscale in persona del legale rapp.te pro C.F._2 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, via Beccadelli n. 37 – 80125 Napoli (NA), a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di euro 25.978,61, gli interessi e rivalutazione come per legge o, in subordine, alla diversa somma quantificata dal
Giudice del Lavoro;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 l'Associazione sportiva in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2024 (R.G. 23795/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in data 23.1.2024, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 25.978,61 CP_1
a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 7.2.2000 al
13.4.2023 – data in cui il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa -, oltre alle spese di procedura e agli accessori del credito. A sostegno dell'opposizione l' opponente ha eccepito la sussistenza di un debito Parte_1 pari ad euro 894,50 del lavoratore nei suoi confronti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ha asserito infatti che le ultime retribuzioni non erano state corrisposte al in virtù della CP_1 sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, contestando di conseguenza la sussistenza della giusta causa di dimissioni addotta dall'opposto nella comunicazione Unilav di dimissioni del 13.4.2023. Si è costituito l'opposto che ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Ha ribadito la corretta quantificazione degli importi dovuti a titolo di TFR, sulla scorta della documentazione di provenienza datoriale (CUD 2023); ha contestato la prospettazione dell'opponente circa la sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e ha allegato lettere di messa in mora inoltrate all' in costanza di rapporto di lavoro, contenenti l'invito Parte_1
a pagare le ultime 8 mensilità retributive, con avviso che, in mancanza, sarebbe stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa. Fallito il tentativo di conciliazione della lite, all'esito di libero interrogatorio dell'opposto, la causa è stata rinviata per discussione con concessione di termine per note difensive. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta. Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente ha fondato la propria opposizione sulla asserita esistenza di controcrediti nei confronti del lavoratore, quali ragioni di compensazione parziale con il maggior credito dell'opposto di cui al decreto ingiuntivo in oggetto. Ritiene il Tribunale che la deduzione dell'esistenza di detti controcrediti e la richiesta di detrazione dal maggior credito della controparte costituisce allegazione sufficiente a configurare una eccezione di compensazione, non solo per l'importo riferito al corrispettivo. Va, in proposito, richiamato quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 7257/2006, per cui “La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione della volontà del debitore di opporre il controcredito. Tale volontà deve ritenersi sussistente allorquando il convenuto proponga domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall'attore, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcredito”. Deve ritenersi pertanto ammissibile il motivo di opposizione.
Nel merito di detti motivi, va rilevato che parte opponente non ha allegato né provato alcuna circostanza impeditiva dell'erogazione della retribuzione in favore del lavoratore negli ultimi mesi precedenti la risoluzione del rapporto, e pervero le generiche circostanze addotte appaiono tali da indurre a ritenere non fondata, già nella prospettazione fattane, l'eccezione di compensazione avente ad oggetto il controcredito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Per analoghe ragioni appare generica la prova testimoniale riferita a tali lacunose allegazioni in fatto.
Al contrario, ritiene il Tribunale che risulti provata la circostanza che il abbia sempre lavorato, CP_1
e che nel periodo dal Dicembre dell'anno 2022 ad Aprile dell'anno 2023 non si sia mai assentato, nonché il fatto che circa 30 giorni prima della fine del rapporto, con raccomandata spedita in data 8.3.2023 (versata in atti), aveva dato il preavviso delle dimissioni per giusta causa;
peraltro sia nel CUD 2023 (su cui fonda l'opposto decreto ingiuntivo) che nel CUD 2024, allegato da ultimo da parte opponente, non risulta decurtazione alcuna degli importi previsti per il lavoratore ed il calcolo del
TFR maturato è esattamente corrispondente al periodo di durata del rapporto di lavoro lavorativo (dal
7.2.2000 al 13.4.2023). L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente va pertanto rigettata. Al contrario, il credito vantato dall'opposto a titolo di TFR, limitatamente al quale è stato concesso decreto ingiuntivo, risulta fondato su documenti di provenienza datoriale (Modello CUD 2023 agli atti del ricorso per ingiunzione). Orbene, è noto che il diritto ad ottenere quanto dovuto per t.f.r. postula la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua avvenuta risoluzione;
in ordine al quantum della pretesa,
è necessaria la indicazione della durata del rapporto, delle sue modalità di esplicazione e della retribuzione percepita dal lavoratore nel corso del rapporto medesimo, il tutto per quanto previsto dall'art. 2120 c.c.. Nella specie, non vi è contestazione alcuna da parte dell'opponente quanto all'esistenza ed alla durata del rapporto di lavoro. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, correttamente emesso per l'importo di € 25.978,61, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le spese relative alla presente fase del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 119/2024 del
23/01/2024, che dichiara esecutivo;
b) Condanna l'Associazione opponente, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre Iva e CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
Si comunichi.
Napoli 27.3.2025 Il Giudice dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 27.3.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8248/2024 R.G.L. vertente
TRA
Parte_1 (C.F. ), con sede legale in Napoli, alla via
[...] P.IVA_1
Beccadelli 37, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv.
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Alessandro Parte_2
Paone e Marco Pati Clausi, con cui elett.te domicilia in Napoli alla Via dei Mille 16
(comunicazioni alla pec: - Email_1
Email_2
- opponente –
E
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giordano Bruno 169, presso lo studio degli
Avv.ti Antonio Rianna e Isabella Maselli, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti (comunicazioni alla pec: Email_3
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni delle parti: parte opponente:
“Nel merito ed in via preliminare: sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ricorrendone i presupposti di legge per i motivi sopra esposti;
Nel merito ed in via principale: previo accertamento, anche in via incidentale, dell'insussistenza di qualunque giusta causa delle dimissioni rese dal Sig. con CP_1 conseguente violazione dei termini di preavviso previsti dagli artt. 187 e 188 CCNL “Turismo Confcommercio”, condannare il sig. domiciliato come in atti, al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 894,50, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, eventualmente anche compensando tale importo con le somme che risulteranno dovute in corso di causa all'opposto; per tutti i motivi di cui al presente ricorso, rigettare (in tutto o in parte) le richieste contenute nel ricorso ex art. 633 c.p.c. perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 119/2024 emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, in data 23.01.2024” parte opposta:
“Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 119/2024, con apposizione della formula esecutiva, relativo all'ingiunzione alla , di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di euro 25.978,61, gli interessi e rivalutazione come per legge, le spese i questa procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi 635,00 per compensi professionali di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione”; Rigettare l'istanza di sospensione ex. Art. 649 c.p.c. formulata da controparte, non essendo l'opposizione de quo basata su prova scritta o di pronta soluzione e non essendo provato documentalmente, alcun pagamento di quanto rivendicato dal lavoratore Sig. CP_1
Condannare, quindi, la C.F. Controparte_2
, Codice Fiscale in persona del legale rapp.te pro C.F._2 P.IVA_2 tempore, con sede in Napoli, via Beccadelli n. 37 – 80125 Napoli (NA), a pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente, la somma di euro 25.978,61, gli interessi e rivalutazione come per legge o, in subordine, alla diversa somma quantificata dal
Giudice del Lavoro;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2024 l'Associazione sportiva in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 119/2024 (R.G. 23795/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro in data 23.1.2024, provvisoriamente esecutivo, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 25.978,61 CP_1
a titolo di TFR maturato in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 7.2.2000 al
13.4.2023 – data in cui il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa -, oltre alle spese di procedura e agli accessori del credito. A sostegno dell'opposizione l' opponente ha eccepito la sussistenza di un debito Parte_1 pari ad euro 894,50 del lavoratore nei suoi confronti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ha asserito infatti che le ultime retribuzioni non erano state corrisposte al in virtù della CP_1 sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, contestando di conseguenza la sussistenza della giusta causa di dimissioni addotta dall'opposto nella comunicazione Unilav di dimissioni del 13.4.2023. Si è costituito l'opposto che ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Ha ribadito la corretta quantificazione degli importi dovuti a titolo di TFR, sulla scorta della documentazione di provenienza datoriale (CUD 2023); ha contestato la prospettazione dell'opponente circa la sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e ha allegato lettere di messa in mora inoltrate all' in costanza di rapporto di lavoro, contenenti l'invito Parte_1
a pagare le ultime 8 mensilità retributive, con avviso che, in mancanza, sarebbe stato costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa. Fallito il tentativo di conciliazione della lite, all'esito di libero interrogatorio dell'opposto, la causa è stata rinviata per discussione con concessione di termine per note difensive. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
L'opposizione è infondata e come tale non può essere accolta. Deve preliminarmente rilevarsi che parte opponente ha fondato la propria opposizione sulla asserita esistenza di controcrediti nei confronti del lavoratore, quali ragioni di compensazione parziale con il maggior credito dell'opposto di cui al decreto ingiuntivo in oggetto. Ritiene il Tribunale che la deduzione dell'esistenza di detti controcrediti e la richiesta di detrazione dal maggior credito della controparte costituisce allegazione sufficiente a configurare una eccezione di compensazione, non solo per l'importo riferito al corrispettivo. Va, in proposito, richiamato quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza n. 7257/2006, per cui “La proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione della volontà del debitore di opporre il controcredito. Tale volontà deve ritenersi sussistente allorquando il convenuto proponga domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dall'attore, fondandola, oltre che su avvenuti pagamenti, anche sull'esistenza di un proprio controcredito”. Deve ritenersi pertanto ammissibile il motivo di opposizione.
Nel merito di detti motivi, va rilevato che parte opponente non ha allegato né provato alcuna circostanza impeditiva dell'erogazione della retribuzione in favore del lavoratore negli ultimi mesi precedenti la risoluzione del rapporto, e pervero le generiche circostanze addotte appaiono tali da indurre a ritenere non fondata, già nella prospettazione fattane, l'eccezione di compensazione avente ad oggetto il controcredito a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Per analoghe ragioni appare generica la prova testimoniale riferita a tali lacunose allegazioni in fatto.
Al contrario, ritiene il Tribunale che risulti provata la circostanza che il abbia sempre lavorato, CP_1
e che nel periodo dal Dicembre dell'anno 2022 ad Aprile dell'anno 2023 non si sia mai assentato, nonché il fatto che circa 30 giorni prima della fine del rapporto, con raccomandata spedita in data 8.3.2023 (versata in atti), aveva dato il preavviso delle dimissioni per giusta causa;
peraltro sia nel CUD 2023 (su cui fonda l'opposto decreto ingiuntivo) che nel CUD 2024, allegato da ultimo da parte opponente, non risulta decurtazione alcuna degli importi previsti per il lavoratore ed il calcolo del
TFR maturato è esattamente corrispondente al periodo di durata del rapporto di lavoro lavorativo (dal
7.2.2000 al 13.4.2023). L'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente va pertanto rigettata. Al contrario, il credito vantato dall'opposto a titolo di TFR, limitatamente al quale è stato concesso decreto ingiuntivo, risulta fondato su documenti di provenienza datoriale (Modello CUD 2023 agli atti del ricorso per ingiunzione). Orbene, è noto che il diritto ad ottenere quanto dovuto per t.f.r. postula la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e della sua avvenuta risoluzione;
in ordine al quantum della pretesa,
è necessaria la indicazione della durata del rapporto, delle sue modalità di esplicazione e della retribuzione percepita dal lavoratore nel corso del rapporto medesimo, il tutto per quanto previsto dall'art. 2120 c.c.. Nella specie, non vi è contestazione alcuna da parte dell'opponente quanto all'esistenza ed alla durata del rapporto di lavoro. Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, correttamente emesso per l'importo di € 25.978,61, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Le spese relative alla presente fase del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 119/2024 del
23/01/2024, che dichiara esecutivo;
b) Condanna l'Associazione opponente, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre Iva e CPA e rimborso spese generali nella misura di legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari;
Si comunichi.
Napoli 27.3.2025 Il Giudice dott. Federico Bile