Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9207 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09207/2025REG.PROV.COLL.
N. 04964/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4964 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Veronica Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IO AS. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, Agente Scelto della Polizia di Stato, propone appello avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, che aveva respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS-teso ad ottenere l’annullamento:
- del decreto n. 333-D/37160 del 03.05.19, con il quale il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha inflitto al citato ricorrente la sanzione disciplinare di cui all’art. 6 n. 1, in relazione all’art. 4, nn. 1 e 18 del d.p.r. n. 737/81 (sospensione dal servizio) per la durata di mesi 6;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché ignoto.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia, ha impugnato il citato decreto n. 333-D/37160 del 03.05.19;
- il provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta formulata dal Consiglio provinciale di disciplina con delibera del 27 febbraio 2019, richiamata per relationem , del seguente tenore:
« Agente Scelto della Polizia di Stato G.F.,
- teneva fuori dal servizio una condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Il G.F., infatti, conosceva su una chat di incontri una ragazza, iscritta anche a diversi siti di incontri come "Escort" alla quale, spacciandosi per il rapper -OMISSIS-, offriva un ruolo nel mondo dello spettacolo tentando a tal fine un approccio di carattere sessuale dalla stessa respinto. Risultava poi oggetto di un servizio della trasmissione televisiva "Le Iene" che faceva emergere che non si trattava del vero rapper ma dell'odierno incolpato;
- con tale condotta violativa dei propri doveri di appartenente alla Polizia di Stato ed inconsiderazione dei suoi trascorsi disciplinari e delle sanzioni inflittegli, risultava essere recidivo in una mancanza punibile, dal punto di vista disciplinare, con il richiamo scritto ».
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 737/81 – carenza di motivazione (art. 3 legge n. 241/90) – Violazione di legge: inosservanza dell'art. 1, comma 2, del d.p.r. n. 737/81 (principi di gradualità, proporzionalità, tipicità e tassatività delle sanzioni disciplinari); eccesso di potere per illogicità manifesta e per violazione del principio di logicità-congruità.
Si sosteneva che:
- l’Amministrazione ha irrogato illegittimamente la sanzione della sospensione dal servizio per la durata massima di mesi 6 di cui all’art. 6, n. 1, del d.p.r. 737/1981 (il quale punisce le mancanze di cui al precedente articolo 4, sanzionate con la pena pecuniaria, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali), tenuto conto che il Collegio provinciale di disciplina aveva invece inquadrato la mancanza nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, n. 1 e 18 del d.p.r. 737/81, sul presupposto che si trattasse di un comportamento di per sé passibile soltanto di richiamo scritto ex art. 3, comma 3, ma nondimeno meritevole della più grave sanzione della pena pecuniaria di cui all’art. 4 n. 1 in quanto recidivo;
- applicando l’ulteriore recidiva di cui all’art. 6 l’Amministrazione ha applicato illegittimamente la recidiva sulla recidiva, con effetto di complessiva sproporzione della sanzione adottata;
- per ragioni analoghe, il provvedimento impugnato è lesivo dei principi di logicità-congruità e di graduazione delle sanzioni disciplinari, essendo stata applicata una sanzione abnorme e sproporzionata rispetto ai reali accadimenti, estranei al servizio e privi di alcuna incidenza negativa sullo stesso e sul Corpo di appartenenza, avendo riguardato esclusivamente la sfera privata del ricorrente;
- il provvedimento è privo di motivazione in ordine alla gravità della sanzione adottata;
- è inoltre illegittimo il richiamo all’art. 4 n. 18 del d.p.r. 737/81, che è norma di chiusura inapplicabile allorché il comportamento sia inquadrabile in alcuna della fattispecie tipiche previste.
II. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Si sosteneva che il provvedimento era fondato su una erronea valutazione dei fatti, atteso che: (i) il ricorrente non si è spacciato per il rapper -OMISSIS- e la sedicente -OMISSIS-è stata ben consapevole, fin dall’inizio, che lui non lo fosse; pertanto, il ricorrente non potrebbe aver ottenuto prestazioni sessuali spendendo il nome di -OMISSIS-, posto che la signora è stata ben consapevole che lui non fosse il noto rapper; (ii) il ricorrente non ha mai molestato la signora, come peraltro riconosciuto da quest’ultima all’atto di essere escussa dal funzionario istruttore; (iii) nessun comportamento scorretto è stato posto in essere dal ricorrente, né in ogni caso i comportamenti sanzionati hanno avuto attinenza al servizio di istituto, essendo rimasti confinati nella sfera privata dell’interessato e non avendo in nessun modo scalfito il decoro ed il prestigio della Polizia di Stato.
4. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con sentenza n. -OMISSIS-/2022 il Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha respinto il ricorso.
5.1 Il primo motivo di ricorso è stato respinto sulla base delle seguenti considerazioni:
- il Consiglio provinciale di Disciplina ha giudicato la condotta del ricorrente passibile della sanzione pecuniaria di cui all’art. 4 del d.p.r. n.737/1981, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al n. 18 di tale norma (comportamento, anche fuori dal servizio, non conforme al decoro delle funzioni) e di cui al n. 1 (recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto);
- nell’irrogare la sanzione impugnata, il Capo della Polizia ha ritenuto di irrogare la più grave sanzione della sospensione dal servizio di cui all’art. 6 n. 1 dello stesso d.p.r. 737/1981, la quale prevede che la sospensione del servizio possa essere irrogata per le “mancanze previste dal precedente articolo 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali”;
- la sanzione irrogata dall’Amministrazione si sottrae alle censure di parte ricorrente, avendo l’Amministrazione applicato correttamente la sanzione della sospensione dal servizio a fronte di una mancanza astrattamente inquadrabile nel precedente articolo 4, ma connotata, nel caso di specie, da profili di particolari gravità, anche perché inserita in un contesto di reiterate mancanze disciplinari commesse dal ricorrente e già sanzionate dall’Amministrazione con sanzioni di crescente intensità afflittiva;
- la sanzione non è sproporzionata, alla luce sia della condotta specifica in sé e per sé considerata sia dei numerosi precedenti disciplinari dell’interessato;
- la condotta del ricorrente è stata dettagliatamente descritta negli atti del procedimento disciplinare, in particolare nella delibera del Consiglio provinciale di disciplina, e giudicata non conforme al decoro delle funzioni, con valutazione non irragionevole;
- l’Amministrazione ha posto infatti in rilievo come non risulti appropriato per un agente di Pubblica Sicurezza “il tentare di ottenere un vantaggio di carattere sessuale, o comunque di nessun altro genere, facendo finta di essere un’altra persona, a prescindere poi dalla circostanza che la ragazza si fosse accorta che in realtà di fronte a lei non ci fosse il vero -OMISSIS-”; e così anche il promettere alla ragazza, in cambio di una prestazione sessuale, un non meglio specificato ruolo nel mondo dello spettacolo e in una trasmissione televisiva; e parimenti, l’aver omesso ogni prudenza e cautela dell’approcciarsi ad una persona sconosciuta, “correndo il rischio di imbattersi in una persona che, proprio per il tipo di lavoro esercitato [prostituzione] non risulti opportuno che possa essere frequentata da un Poliziotto”. Il tutto poi aggravato dai numerosi precedenti disciplinari dell’incolpato, sintomatici, ad avviso dell’Amministrazione, del fatto che l’interessato “non abbia ancora compreso a fondo l’importanza del ruolo ricoperto nella società e il tipo di responsabilità assunte al momento dell’ingresso nella Polizia di Stato”;
- la risonanza mediatica della vicenda ha assunto un ruolo marginale nella valutazione della condotta dell’interessato e nella determinazione della sanzione irrogata, come dimostra il fatto che al dipendente non è stato addebitato di avere leso l’immagine e il prestigio del Corpo di appartenenza, ma soltanto di aver tenuto una condotta contraria al decoro delle funzioni; sicché la circostanza che nel corso della trasmissione televisiva “Le Iene” il volto del ricorrente fosse stato oscurato non ha fatto venir meno la censurabilità disciplinare della condotta, che non è stata correlata al pregiudizio arrecato al buon nome del Corpo di appartenenza, ma alla contrarietà della medesima alla dignità della funzione ricoperta.
5.2 Il secondo motivo di ricorso è stato respinto sulla base delle seguenti considerazioni:
- che il ricorrente si fosse spacciato per il noto rapper -OMISSIS- emerge dagli atti del procedimento disciplinare ed è stato riconosciuto dallo stesso incolpato;
- la circostanza che la ragazza ne fosse o meno consapevole è circostanza trascurabile ai fini dell’addebito disciplinare, essendo di per sé censurabile, giacché non conforme al decoro delle funzioni, che il ricorrente avesse assunto un’identità altrui per ottenere vantaggi personali (di carattere sessuale, nel caso di specie), millantando di poterli ricambiare con favori legati alla notorietà del rapper in questione;
- l’assenza di molestie in danno della signora è stata riconosciuta dallo stesso Consiglio provinciale di disciplina sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla diretta interessata, e difatti né la proposta di sanzione né il provvedimento conclusivo vi hanno fatto riferimento;
- la risonanza mediatica della vicenda, come detto, non ha assunto un rilievo sostanziale nella valutazione della condotta sanzionata, non essendo stato contestato al ricorrente di avere leso l’immagine e il prestigio del Corpo di appartenenza, ma soltanto di aver tenuto un comportamento contrario al decoro delle funzioni.
6. Avverso la sentenza n. -OMISSIS-/2022 del Tar per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, ha proposto appello il signor -OMISSIS- per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto dell’appello.
8. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 737/81 – Carenza di motivazione (art. 3 legge n. 241/90) - Inosservanza dell'art. 1, comma 2, del d.p.r. n. 737/81 (principi di gradualità, proporzionalità, tipicità e tassatività delle sanzioni disciplinari); eccesso di potere per illogicità manifesta e per violazione del principio di logicità- congruità ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui sostiene che la sanzione è stata fondatamente irrogata dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 6 n. 1 del d.p.r. n. 737/81, sul presupposto della particolare gravità o reiterazione della condotta, dopo che il Consiglio Provinciale di Disciplina aveva proposto la sanzione della pena pecuniaria ex art. 4 n. 1 (recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto) e n. 18 (qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni) del medesimo d.p.r., non ravvisando in ciò alcuna violazione di legge, né procedurale né per difetto di motivazione.
In particolare, parte appellante sostiene che:
- la delibera del C.P.D. non contiene alcun riferimento all’art. 6 n. 1 del d.p.r. n. 737/81, bensì unicamente all’art. 4 (pena pecuniaria), ragione per cui il Capo della Polizia – organo competente ad infliggere la sanzione – non poteva irrogare la più grave sanzione della sospensione, rispetto a quella della pena pecuniaria proposta dal CPD, pena la violazione dell’art. 21 del d.p.r. n. 737/81;
- l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio risulta del tutto sfornita di motivazione, non potendo richiamarsi , per relationem , la motivazione contenuta nella delibera del C.P.D., la quale, appunto, non cita mai l’art. 6 n. 1 del suddetto d.p.r. e comunque mai menziona - né, a maggior ragione, motiva - la supposta sussistenza, nella specie, di particolare gravità o di abitualità o reiterazione di condotte già punite con la pena pecuniaria, che sola giustificherebbe l’inasprimento di quest’ultima sanzione in quella di maggior rigore della sospensione dal servizio;
- è inconfutabile che la delibera del C.P.D. inquadra la condotta dell’Ag. Sc. -OMISSIS-nella fattispecie di cui all’art. 3, n. 3, del d.p.r. n. 737/81, ritenendo così, apertis verbis , che essa sia punibile ex se con il richiamo scritto, ma che, in virtù della reiterazione di condotte già punite con detta sanzione (richiamo scritto), debba applicarsi, nella specie, l’art. 4 n. 1, che sanziona, appunto, “la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto” (mentre l’altra norma che si assume violata, l’art. 4 n. 18, è norma di chiusura che, come tale, non può concorrere con fattispecie tipiche);
- pertanto, il C.P.D. applica inequivocabilmente la recidiva per condotte già punite con il richiamo scritto (ritenendo che la mancanza disciplinare integri di per sé un comportamento scorretto ex art. 3 n. 3), e non per quelle già punite con la pena pecuniaria;
- la sanzione da infliggere, secondo il chiaro iter logico-valutativo seguito dal C.P.D., era quindi quella della pena pecuniaria, mentre invece, nel provvedimento finale, il Capo della Polizia non solo irroga illegittimamente sanzione più grave di quella proposta dal C.P.D. (così violando l’art. 21 del d.p.r. n. 737/81), ma inoltre, di fatto, applica inammissibilmente due volte la recidiva, in quanto assume violato l’art. 6 n. 1 - recidiva in mancanze previste dall’art. 4 - senza considerare che, in realtà, secondo il C.P.D., l’art. 4 era il frutto dell’applicazione della recidiva rispetto all’art. 3 n. 3 e che la fattispecie-base era appunto quest’ultima;
- in questo modo, si giunge però all’illogico risultato di applicare la recidiva sulla recidiva, in una sorta di “anatocismo sanzionatorio”, in quanto una condotta sanzionata ex se con la blanda sanzione del richiamo scritto viene punita con la pena pecuniaria in virtù della recidiva e poi ancora, applicando nuovamente la recidiva, in un crescendo rossiniano di fervore punitivo, con la sospensione dal servizio, che è del tutto sproporzionata rispetto alle concrete condotte attribuite all’incolpato;
- né può assumere alcuna rilevanza il successivo tentativo del C.P.D. di “metterci una pezza”, con la “precisazione” datata 22.03.19 (prodotta da controparte in primo grado quale allegato n. 5), secondo cui, asseritamente, l’esponente “veniva giudicato responsabile della sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di mesi 6, ai sensi dell’art. 6, 4° comma, n. 1) in combinato disposto con l’art. 4, 2° comma, nn. 1 e 18 del d.p.r. n. 737/1981”;
- tale “precisazione” è contraddittoria rispetto al chiaro contenuto della delibera dello stesso C.P.D. (che costituisce. essa soltanto, parte motivazionale del decreto), la quale, come detto, non menziona affatto l’art. 6, n. 1) del d.p.r. n. 737/1981 e, anzi, conclude giudicando l’esponente “responsabile della sanzione disciplinare prevista dall’art. 4 comma 2 nr. 1) e 18) del succitato d.p.r.”;
- in ogni caso, è evidente che siffatta precisazione non è in alcun modo parte del decreto impugnato e/o della sua motivazione (costituita dalla delibera del C.P.D., che non può certo essere così “integrata” o “corretta”), ma trattasi di una mera comunicazione interna (riservata amministrativa) tra due Uffici della stessa Amministrazione, come tale priva di natura provvedimentale e che non può produrre alcun effetto nei confronti del dipendente, al quale non è mai stata neppure notificata o altrimenti portata a sua conoscenza;
- poche righe “postume” non possono mutare la sostanza di una delibera congruamente motivata e coerente in tutte le sue parti, anzi, denunciano il goffo tentativo dell’Amministrazione di giustificare comunque, a posteriori, un provvedimento abnorme e sproporzionato in danno del dipendente, adottato, per quanto detto, in violazione di legge e anche dei principi di logicità–congruità e di graduazione della pena, cardini del procedimento disciplinare;
- sotto tale ultimo profilo, infatti, la sanzione irrogata è certamente sproporzionata rispetto ai reali accadimenti, che sono assolutamente estranei al servizio e non hanno avuto alcun risvolto negativo per lo stesso, dal momento che hanno riguardato esclusivamente la sfera privata dell’esponente, senza che sia mai emersa la sua qualità di Agente della Polizia di Stato, né sia mai stato coinvolto in qualche modo il Corpo di appartenenza;
- il decreto sanzionatorio risulta viziato da violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 737/81, nonché da motivazione carente e/o apparente, non esplicitando le ragioni per cui si giunge all’irrogazione della punizione della sospensione dal servizio, anziché quella della pena pecuniaria, proposta dal C.P.D.; da questo punto di vista, il provvedimento è viziato altresì da illogicità manifesta, poiché argomenta per l’applicazione della pena pecuniaria e poi irroga, invece, la sospensione dal servizio, addirittura nella misura massima.
1.1 Sotto un ulteriore profilo parte appellante sostiene che:
- ritenendo il C.P.D. configurabile la fattispecie di cui all’ art. 4 n. 1, in relazione a quella di cui all’art. 3 n. 3 del d.p.r. n. 737/81, ciò esclude che possa configurarsi l’ulteriore fattispecie prevista e punita dall’art. 4 n. 18, pure incongruamente richiamata nel decreto sanzionatorio;
- è evidente che lo stesso comportamento, considerato in concreto, non può di per sé integrare l’ipotesi sanzionatoria meno grave di cui all’art. 3 n. 3 (richiamo scritto) – fattispecie base la cui ritenuta recidiva porta all’applicazione dell’art. 4 n. 1 – e, contemporaneamente, quella più grave di cui all’art. 4 n. 18 (pena pecuniaria), essendo le mancanze disciplinari tipizzate dal d.p.r. e dovendosi semmai applicare la sanzione meno afflittiva per il trasgressore, in virtù del principio generale del favor rei ;
- in ogni caso, l’art. 4 n. 18 è norma di chiusura, che opera solo in situazioni residuali, ovvero salvo che il fatto costituisca una diversa previsione normativa già tipizzata, come si evince chiaramente dalla sua formulazione, punendo essa « qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »;
- pertanto, l’ipotesi sanzionatoria di cui al citato art. 4 n. 18 non è comunque configurabile in presenza di altre fattispecie espressamente contemplate dallo stesso d.p.r. n. 737/81, né può concorrere con esse, come si pretende nel caso de quo;
- nella specie, essendo già individuata una fattispecie tipica (art. 4 n. 1), a cui ricondurre la condotta del dipendente (ritenuto punibile per la recidiva di condotte sanzionate con il richiamo scritto ex art. 3 n. 3), lo stesso comportamento non può logicamente costituire, al contempo, ulteriore illecito disciplinare “non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi”;
- sotto questo profilo, il decreto sanzionatorio è viziato sia per falsa applicazione dell’art. 4 n. 18, sia per difetto di motivazione, non indicando le concrete ragioni per cui lo stesso comportamento, ritenuto scorretto ex art. 3, n. 3, del d.p.r. n. 737/81 e punito ex art. 4 n. 1 solo per la recidiva, avrebbe di per sé dato luogo anche alla più grave violazione di cui all’art. 4 n. 18.
2. Il Ministero dell’Interno contesta il fondamento del motivo di appello sostenendo che:
- l’art. 13 d.p.r. 737/1981 enuncia le modalità per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari;
- tale norma è stata applicata correttamente dall’Amministrazione resistente;
- il testo dell’articolo in oggetto stabilisce che, per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, l’organo preposto deve “tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio; sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali”;
- emerge in modo chiaro che la reiterazione di condotte del dipendente poste in violazione del giuramento prestato comporti, in virtù del principio di gradualità di cui all’art. 1 d.p.r. 737/1981, l’applicazione di una sanzione più onerosa rispetto a quelle precedenti, fatte salve le opportune valutazioni dell’Amministrazione, nonché il ravvedimento del soggetto che ha commesso la violazione;
- nel caso di specie, considerati i precedenti disciplinari e le sanzioni ricevute dal signor -OMISSIS-(tre richiami scritti, quattro pene pecuniarie e una sospensione dal servizio per tre mesi), appare evidente la volontà del Consiglio di Disciplina di correlare il comportamento oggetto di addebito disciplinare all’art. 6, comma 1, d.p.r. 737/1981 (la sospensione dal servizio “per mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità, ovvero siano reiterate o abituali”), ponendo questo in relazione all’art. 4, numeri 1 e 18, del medesimo decreto presidenziale;
- di conseguenza, la valutazione dell’Amministrazione resistente non può che risultare legittima.
3. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L’articolo 21 del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737 (« Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti » così recita:
« Deliberazione del consiglio di disciplina
Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
(Omissis)
Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito. (omissis) ».
Dalla norma citata risulta che il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza deve infliggere la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio (salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito).
Nel caso di specie il Consiglio di disciplina ha giudicato il signor -OMISSIS- « responsabile della sanzione disciplinare prevista dall’art. 4, comma 2, nn. 1) e 18 » del d.p.r. 737/1981. Senza però contestargli o riconoscergli – non almeno in termini chiari ed inequivoci, anche attraverso il richiamo all’art. 6 - l’abitualità o la recidiva quali elementi ulteriori che soli avrebbero potuto giustificare una sanzione di segno maggiore ovvero la sospensione dal servizio.
Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza avrebbe dovuto uniformarsi al giudizio del Consiglio di disciplina nei suoi aspetti testuali: l’articolo 4 del d.p.r. 737/1981 prevede infatti l’irrogazione di pene pecuniarie.
4. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ».
Parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del censurato travisamento dei fatti, affermando, viceversa che il signor -OMISSIS-si era spacciato per il noto rapper -OMISSIS- al fine di ottenere vantaggi personali, di carattere sessuale, promettendo in cambio favori legati alla notorietà del rapper in questione (un ruolo nel mondo dello spettacolo e in una trasmissione televisiva).
In particolare parte appellante sostiene che:
- “-OMISSIS-” era solo il nickname usato scherzosamente da -OMISSIS-sul sito di incontri per single “Badoo”, dove aveva conosciuto la signora -OMISSIS-, alias -OMISSIS-;
- il nickname era stato scelto in modo ironico per una vaga somiglianza attribuitagli con tale cantante, essendo normale che, su simili siti, nessuno usa il suo nome effettivo, tanto che anche la donna usava il nome non vero di “-OMISSIS-”;
- usando tale nickname, -OMISSIS-non voleva certamente far credere a chicchessia di essere -OMISSIS- in persona, né a nessuno sarebbe mai venuto in mente di avere a che fare proprio con il citato rapper (non stiamo parlando, infatti, di un profilo ufficiale su un social network ma di un sito di incontri), meno che mai alla sedicente -OMISSIS-, che è risultata persona indubbiamente non sprovveduta nella frequentazione del web e di sicuro a conoscenza dell’utilizzo, da parte degli iscritti a siti del tipo di “Badoo”, di nickname e non dei nomi reali, come d’altronde la stessa faceva, usando l’account “-OMISSIS-”, non corrispondente al suo vero nome;
- pertanto, è da escludersi senza alcun dubbio che -OMISSIS-si sia spacciato per -OMISSIS-, non avendo mai speso il nome di questi se non come nickname palesemente non riconducibile realmente al rapper;
- al momento di stabilire un contatto privato, tramite posta elettronica, con la signora -OMISSIS-, l’appellante aveva utilizzato l’indirizzo email -OMISSIS- e, al primo appuntamento, si era presentato appunto come “-OMISSIS-” (ovvero l’abbreviativo di -OMISSIS-, con cui viene solitamente chiamato da familiari e amici);
- la sedicente -OMISSIS-era fin dall’inizio a conoscenza che non si trattava di -OMISSIS- come risulta inequivocabilmente da quanto dichiarato dalla stessa al Funzionario Istruttore nel corso dell’inchiesta disciplinare, smentendo le circostanze oggetto della contestazione degli addebiti;
- il popolarissimo rapper -OMISSIS- ha vistosi tatuaggi in ogni parte del corpo, perfino sul collo e sulle mani, che di sicuro non passano inosservati, mentre -OMISSIS-non ne ha nemmeno uno, cosicché è logico che non abbia mai neppure lontanamente pensato di fingersi -OMISSIS-;
- la stessa -OMISSIS-ha anche espressamente dichiarato che non vi fu nessuna molestia da parte di -OMISSIS-, ma solo un approccio garbato come quelli usuali tra un uomo e una donna al primo appuntamento, il che esclude anche che l’esponente abbia cercato di ottenere indebitamente favori sessuali, dietro promesse di partecipazioni televisive o altro;
- invece, si trattò di un appuntamento galante, con fiori, bacio nel parcheggio, cena offerta da lui e dedica di canzoni dallo stesso suonate al pianoforte del locale; ed anzi era proprio la donna, durante la serata, che continuava a chiamarlo “-OMISSIS-”, perché diceva che questo la eccitava moltissimo, e perciò l’esponente, essendosi creato tra loro un gioco delle parti, le aveva dato scherzosamente corda, calandosi nella parte della pop star e ricoprendola di attenzioni;
- insomma, niente a che vedere con quanto poi falsamente rappresentato nel servizio de “Le Iene” confezionato ad arte a fini televisivi, attirando -OMISSIS-in un tranello, dove la donna, recitando una parte da consumata attrice, si fingeva una povera ragazza adescata da un fasullo -OMISSIS- e vittima di molestie, in linea con uno dei principali “cavalli di battaglia” di tale trasmissione, costituito proprio da servizi in cui vengono smascherati adescatori (o presunti tali) di giovani con promesse di lavoro o di ruoli nel mondo dello spettacolo;
- sgombrato il campo dalla veridicità di quanto rappresentato nel servizio de “Le Iene”, non si può continuare a sostenere che l’esponente si sia spacciato per -OMISSIS- per ottenere favori sessuali, con la promessa di glorie nel mondo dello spettacolo, così ponendo in essere un comportamento sanzionabile disciplinarmente;
- nessun comportamento scorretto o non conforme al decoro delle funzioni è stato posto in essere dall’esponente;
- la vicenda de qua, invero, riguarda la sfera strettamente privata dell’Ag. Sc. -OMISSIS-, il quale ha semplicemente iniziato una conoscenza virtuale con una persona, con cui ha avuto un unico appuntamento, senza che lo stesso sia sfociato in una frequentazione; anzi, dopo quel primo incontro, vi era stata una recisa interruzione di qualsivoglia contatto da parte dell’esponente, prima che la donna lo cercasse nuovamente, tendendogli un tranello, con il proposito di attuare la messinscena mandata in onda nella trasmissione “Le Iene”;
- non può ritenersi fondatamente che l’esponente abbia agito in modo imprudente ed incauto per il fatto che quella persona era poi risultata esercitare il meretricio e, perciò, non era opportuno che fosse frequentata da un poliziotto;
- posto che per -OMISSIS-si trattava di un incontro galante tra persone conosciutesi sul sito per single “Badoo” (in ciò non essendovi niente di disdicevole, in quanto simili siti sono oggi un diffuso e comune canale di nuove conoscenze), non si comprende quali accertamenti preventivi e quali precauzioni fossero da lui esigibili in merito all’identità e alla professione di quella persona, conosciuta per motivi privati e, peraltro, senza rivelarle il suo status di appartenente alla Polizia di Stato, che non è mai emerso, nemmeno nel successivo servizio de “Le Iene”;
- egli all’inizio non aveva motivo di sospettare alcunché, mentre solo dopo il servizio de “Le Iene”, essendo a quel punto evidente che qualcosa non quadrava, assumeva una logica provare a fare una ricerca su “Google” con il numero di cellulare della donna (senza che apparisse probabile ottenere un qualche risultato), risalendo imprevedibilmente ad un’inserzione su un sito di incontri a pagamento, sotto il diverso nome di -OMISSIS-, così scoprendo che esercitava il meretricio;
- in ogni caso, non può fondatamente ritenersi che il comportamento dell’esponente sia stato contrario al decoro delle funzioni di appartenente alla Polizia di Stato, in quanto egli ha soltanto conosciuto su un sito web per single una persona, che poi ha incontrato una sola volta, purtroppo rivelatasi priva di scrupoli, trovandosi suo malgrado vittima di una macchinazione ordita in suo danno;
- peraltro, non è mai stata neppure contestata all’esponente la frequentazione di persone che non godono della pubblica stima, mancanza tipica prevista dall’art. 4 n. 3 del d.p.r. n. 737/81 e punita con la pena pecuniaria, mentre qui, per un unico incontro con la signora -OMISSIS-, si trova ad essere sanzionato con la più grave sanzione della sospensione dal servizio.
5. Il motivo è infondato.
5.1 Il giudizio disciplinare nei confronti del personale della Polizia presenta un significativo margine di apprezzamento da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sebbene in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare il giudice amministrativo, che pure non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione stessa, possa sindacare la valutazione dei fatti contestati all'inquisito e il convincimento a cui tali organi siano pervenuti, nei limiti nei quali la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente.
Ciò posto, ai sensi del d.p.r. 28.10.1985 n. 782 (approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), il personale della Polizia di Stato deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, dovendosi astenere inoltre da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione; e ciò anche fuori dal servizio dovendo il personale mantenere sempre una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni (vedi, in motivazione, Cons. Stato, sez. VI, 21/05/2009, n. 3125).
La disposizione di cui all'art. 4 punto 18 d.p.r. n. 737 del 1981 considera punibile con la sanzione della pena pecuniaria, qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. IV, 30/05/2005, n. 2771).
5.2 Nella specie, correttamente il Consiglio di disciplina ha rilevato che:
- il signor -OMISSIS-è venuto meno sia alle prescrizioni del regolamento di disciplina di cui al d.p.r. n. 737 del 1981, sia del Regolamento di Servizio di cui al d.p.r. n. 782 del 1985 e, in particolare, all'art. 13 dello stesso che prescrive che il personale della Polizia di Stato, anche fuori dal servizio, deve tenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;
- non risulta appropriato per un appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza il tentare di ottenere un vantaggio di carattere sessuale, o comunque di nessun'altro genere, facendo finta di essere un'altra persona, a prescindere poi dalla circostanza che la ragazza si sia o meno subito accorta che in realtà di fronte a lei non ci fosse il vero -OMISSIS-;
- prudenza e cautela nelle conoscenze che dovrebbero essere invece proprie di un appartenente alla Polizia di Stato che viene in contatto con una persona sconosciuta, correndo il rischio, appunto, di imbattersi in una persona che, proprio per il tipo di lavoro esercitato, non risulti opportuno che possa essere frequentata da un poliziotto;
- il "peso" dell'essere un Agente della Polizia di Stato, avrebbe dovuto orientare il signor -OMISSIS-a non tenere una simile condotta così superficiale, imprudente e non curante delle possibili conseguenze, sia per sé stesso che, poi, dal punto di vista disciplinare per l'Amministrazione di appartenenza;
- è dovere primario per ogni appartenente, mantenere un contegno ed una condotta improntati alla massima correttezza nei confronti dell'Amministrazione; pertanto il dipendente deve avere un atteggiamento irreprensibile e mai dar luogo, come invece avvenuto nel caso in questione, a comportamenti disdicevoli e inopportuni che, dal punto di vista disciplinare si ritiene possano essere inquadrati nell'ambito dell'art. 4 comma 2 numeri 1) e 18) del d.p.r. n. 737 del 1981.
6. Per le ragioni esposte deve essere accolto il primo motivo di appello per quel che riguarda la sanzione astrattamente applicabile (solo quella pecuniaria) mentre deve essere respinto il secondo motivo di appello per quanto concerne la configurabilità dell’illecito. Ne deriva l’annullamento del provvedimento ma con salvezza per l’Amministrazione di riadottarlo applicando, ora per allora (senza dunque preclusioni temporali), la pena pecuniaria.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e tutte le persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AD ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
IO AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AS | AD ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.