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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4187/2016 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Domenico Parte_1
Biscione in Potenza via Ponte Nove Luci n. 10, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attore-opponente
contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Giovanni Rotondano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza via N. Sauro n. 102; Convenuta-opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 21.11.2016 notificato a mezzo pec in data 23.11.2016, parte attrice opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 854/2016 (RGN
3191/2016) emesso dal Tribunale di Potenza in data 28.09.2016 regolarmente notificato, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 11.498,04 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
L'opponente a fondamento dell'opposizione asseriva che in virtù di un contratto di prestito stipulato in data 14.02.2012 riceveva la somma di euro 22.862,00 e, a fronte di tale prestito si obbligava a restituire la somma di euro 34.969,20 suddivisa in rate mensili da euro 416,30 ciascuna da pagarsi in 84 rate. Contestava: il calcolo del TAN pari al 13,03% perché superiore a quello indicato in contratto pari al 10,95%.; il TAEG da cui emerge che il costo complessivo del finanziamento comprensivo di spese ed accessori è pari all'11,52% ma in realtà risulta del 13,81%, pertanto, superiore a quello indicato in contratto;
il tasso d'interesse applicato del 18,68% superiore al tasso soglia del 18,15% fissato nel periodo di competenza, anno 2012.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda di pagamento formulata nei confronti dell'opponente. Il tutto con vittoria di spese del giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU tecnico contabile per accertare l'esatto credito.
Con comparsa di risposta depositata in data 30.03.2017 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere ogni avverso dedotto. In via preliminare rilevava l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della notifica dell'atto di citazione, essendo stato notificato oltre i termini di cui all'art. 641 cpc. Nello specifico l'atto di citazione veniva notificato il 23.11.2016 mentre il decreto ingiuntivo veniva notificato all'opponente in data 11.10.2016, ben oltre i quaranta giorni previsi per legge.
Nel merito e in via subordinata riteneva ogni domanda infondata perché priva di ogni supporto probatorio. Evidenziava che i tassi applicati dalla finanziaria corrispondessero a quelli contrattuali, che il tasso d'interesse applicato fosse al di sotto del tasso usurario e che nessuna ricapitalizzazione veniva applicata agli interessi. Si opponeva alla richiesta di CTU perché del tutto superflua ed esplorativa.
Concludeva, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e nel merito per il rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria delle spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del 28.04.2017 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183 VI c. cpc. All'esito, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii, all'udienza del 29.10.2025, la causa veniva trattenuta per la decisione, e come richiesto dalle parti, senza concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente occorre verificare se l'opposizione risulta essere tempestiva o meno.
Parte opponente, in ordine all'eccezione della tardività dell'opposizione sollevata da controparte, esponeva che agli atti risulta depositata la cartolina di ritorno con data di notifica dell'11.10.2016, ma da un controllo effettuato presso , è emerso che il decreto CP_2 ingiuntivo è stato notificato, di fatto, al in data 15.10.2016 e, a fondamento di tanto Parte_1 produceva copia della busta contenente il decreto ingiuntivo indirizzata all'opponente da dove è possibile ricavare il numero di raccomandata e confrontarlo a quello riportato nel prospetto di . Alla luce di quanto evidenziato riteneva l'opposizione tempestiva CP_2
e proposta nei termini, essendo il decreto ingiuntivo, di fatto, notificato in data 15.10.2016
e non in data 11.10.2016. Parte opposta, di contro, a fondamento dell'eccezione di tardività si riportava alla cartolina di ritorno, prodotta in atti, con notifica, attestata dall'ufficiale giudiziario avvenuta in data 11.10.2016. Insisteva, all'uopo, sull'eccezione di tardività ed inammissibilità dell'opposizione.
La notifica di un atto giudiziario è un documento che certifica l'avvenuta consegna formale di un atto giudiziario (citazione, decreto, sentenza) al suo destinatario, eseguita da un ufficiale giudiziario che attesta l'avvenuta notifica nella relata di notifica firmata e datata.
La relata di notifica contiene dettagli su chi ha ricevuto l'atto, dove e quando. La notifica può avvenire, come nel caso di specie a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine a tale eccezione, come già ribadito, parte opponente evidenziava l'erroneità del giorno di notifica avvenuta, di fatto, in data 15.10.2016 e non come da cartolina prodotta dall'opposta in data 11.10.2016, limitandosi ad una verifica presso l'ufficio postale e ad evidenziare la non corrispondenza del numero della raccomandata. Nel corso del giudizio non ha provveduto ad impugnare formalmente l'atto di notifica e, ritenuto errato il giorno di notifica dell'atto giudiziario occorreva impugnarlo, eccepire la nullità per vizi formali ai sensi dell'art. 160 cpc, e, chiedere, nella fattispecie, che l'atto venisse considerato invalido per non aver rispettato la legge sulla data di notifica. Nel caso di specie, in buona sostanza, era necessario eccepire formalmente la nullità della notifica dimostrando che la data indicata fosse errata, circostanza che non risulta essere concretizzata.
In aggiunta si evidenzia che le attestazioni contenute nella relata fanno fede fino a querela di falso. La relata di notifica costituisce un atto pubblico in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e le attestazioni in essa inerente sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cc per contrastare la quale, l'unico strumento è la querela di falso anche se, l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue, che in difetto di proposizione della querela di falso, non risultano più contestabili, in quanto assistite da tale fede privilegiata, le attestazioni svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività.
Le eccezioni in tal senso sollevate da parte opponente, pertanto, sono da considerarsi irrituali, pertanto vanno disattese.
Per quanto esposto, l'eccezione di tardività sollevata in via preliminare da parte opposta va accolta e per l'effetto l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Tale questione è da considerarsi assorbente di ogni altra.
La non complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Dichiara inammissibile l'opposizione;
-Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Potenza, 03.11.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano