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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2971/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2971/2023, promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ) elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pierluigi da C.F._3 Palestrina n. 72, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Ritossa, che li rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce all'atto di citazione;
attori contro
Controparte_1
[...]
fu
[...] Per_1
fu CP_1 Per_1
fu CP_2 Persona_2
fu CP_3 Persona_2
fu CP_4 Persona_2
fu CP_5 Persona_2
fu CP_4 Persona_2
fu CP_6 Persona_2
fu Controparte_7 [...]
fu Controparte_8 Persona_3
convenuti contumaci conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Si chiede che la causa venga tenuta a decisione con rinuncia ai termini per memorie e si confermano le conclusioni come da atto di citazione e precisamente: accertare che e hanno abitato e Parte_1 Pt_2 Pt_3 custodito ed utilizzato in modo esclusivo e pacifico l'immobile di cui sopra per oltre vent'anni, pagando tutte le imposte, come se fossero gli unici proprietari,
e quindi venire dichiarata la proprietà per usucapione in favore di parte attrice dei seguenti immobili, in Comune di Domus De Maria e precisamente distinti in Catasto al:
- Sez. D foglio 11 mappale 518 via Carducci Cat. A/4 vani 6 rendita euro
235,50;
- sez. D Foglio 11 mappale 33 mq. 1100;
- sez. D Foglio 11 mappale 9 mq. 4400; con esonero alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge in caso di mancata opposizione.” MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio , fu CP_1 CP_1 CP_1 Per_1 CP_1 fu fu , fu Per_1 CP_2 Persona_2 CP_3 Per_2
, fu , fu
[...] CP_4 Persona_2 CP_5 Per_2
, fu , fu ,
[...] CP_4 Persona_2 CP_6 Persona_2
fu , fu , Controparte_7 CP_8 Controparte_8 Persona_3 esponendo quanto segue:
- con atto pubblico di vendita stipulato in data 12 luglio 1960, trascritto in data 21 luglio 1960, ha acquistato la quota pari a ½ indivisa Persona_4 degli immobili siti in Comune di Domus de Maria, Regione “Tanca Abrusciada”, distinti in catasto terreni sez. D, foglio 1, mappale 9, ettari 1 are 10 centiare 75 e mappale 33, are 11;
- nel predetto atto è stato specificato come nella vendita fosse compreso anche il fabbricato costruito su detti terreni a spese del venditore e come i terreni appartenessero per la restante quota di ½ a terreni che Per_5 sarebbero stati divisi in un secondo momento mediante regolare atto pubblico;
- il fabbricato è censito in catasto al foglio 411 mappale 86, che è stato soppresso mediante variazione del tipo mappale n. 3668.1/1999 presentata da e sostituito dal mappale 518, ente urbano di are 05.90; Persona_4
- in data 30 marzo 2006 è deceduto a cui sono succeduti la Persona_4 moglie e i figli e , i Controparte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 quali hanno indicato nell'asse ereditario la piena proprietà per possesso ventennale degli immobili censiti alla sez. D, foglio 11, mappali 518, 33 e 9;
- in data 27 maggio 2021 è deceduta anche lasciando a Controparte_9 succederle i figli, odierni attori, così divenuti titolari degli immobili in commento in ragione di 1/3 ciascuno;
- la divisione degli immobili non è mai intervenuta cosicché essi risultano ancora formalmente intestati a i) fu , ii) Controparte_8 Persona_3
iii) , fu , iv) , fu CP_1 CP_5 Persona_2 CP_4
, v) fu , vi) Persona_2 CP_3 Persona_2 CP_1 vii) fu viii) fu ix) CP_1 Per_1 CP_1 Per_1 CP_2 fu , x) fu , vedova , xi) Persona_2 Controparte_7 CP_8 CP_4
fu ; CP_6 Persona_2
- l'immobile è sempre stato posseduto in via esclusiva dagli attori e dai loro danti causa, che li hanno destinati a propria abitazione, pagando le imposte, e comportandosi come se fossero gli unici proprietari.
1.1. Tanto premesso, e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3 concluso affinché venga accertato l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in Domus De Maria distinti in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez.
D, foglio 11, mappale 33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
2. I convenuti seppur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 2 di 3 5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo.
Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame. I testimoni e sentiti all'udienza del 23 Testimone_1 Testimone_2 ottobre 2024, hanno concordemente affermato che gli attori hanno utilizzato in modo esclusivo e pacifico l'immobile per oltre vent'anni e che nel medesimo fabbricato vi hanno abitato unicamente gli stessi attori unitamente alla defunta madre, i quali si sono occupati in via esclusiva della manutenzione e del pagamento delle imposte.
7. Mediante l'esercizio di tali attività gli attori hanno pubblicamente esercitato sull'appartamento una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni e tale da precludere a qualsiasi terzo, ivi compresi i comproprietari, l'esercizio di un analogo dominio.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario degli immobili siti in Domus De Maria, in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez. D, foglio 11, mappale
33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA che ( , Parte_1 C.F._1
( ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) sono proprietari in virtù di usucapione ventennale C.F._3 degli immobili siti in Domus De Maria, censiti in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez.
D, foglio 11, mappale 33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2971/2023, promossa da
( , Parte_1 C.F._1 Pt_2
( ) e
[...] C.F._2 Parte_3
( ) elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pierluigi da C.F._3 Palestrina n. 72, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Ritossa, che li rappresenta in forza di procura alle liti resa in calce all'atto di citazione;
attori contro
Controparte_1
[...]
fu
[...] Per_1
fu CP_1 Per_1
fu CP_2 Persona_2
fu CP_3 Persona_2
fu CP_4 Persona_2
fu CP_5 Persona_2
fu CP_4 Persona_2
fu CP_6 Persona_2
fu Controparte_7 [...]
fu Controparte_8 Persona_3
convenuti contumaci conclusioni Nell'interesse degli attori:
“Si chiede che la causa venga tenuta a decisione con rinuncia ai termini per memorie e si confermano le conclusioni come da atto di citazione e precisamente: accertare che e hanno abitato e Parte_1 Pt_2 Pt_3 custodito ed utilizzato in modo esclusivo e pacifico l'immobile di cui sopra per oltre vent'anni, pagando tutte le imposte, come se fossero gli unici proprietari,
e quindi venire dichiarata la proprietà per usucapione in favore di parte attrice dei seguenti immobili, in Comune di Domus De Maria e precisamente distinti in Catasto al:
- Sez. D foglio 11 mappale 518 via Carducci Cat. A/4 vani 6 rendita euro
235,50;
- sez. D Foglio 11 mappale 33 mq. 1100;
- sez. D Foglio 11 mappale 9 mq. 4400; con esonero alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge in caso di mancata opposizione.” MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 150 c.p.c.,
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio , fu CP_1 CP_1 CP_1 Per_1 CP_1 fu fu , fu Per_1 CP_2 Persona_2 CP_3 Per_2
, fu , fu
[...] CP_4 Persona_2 CP_5 Per_2
, fu , fu ,
[...] CP_4 Persona_2 CP_6 Persona_2
fu , fu , Controparte_7 CP_8 Controparte_8 Persona_3 esponendo quanto segue:
- con atto pubblico di vendita stipulato in data 12 luglio 1960, trascritto in data 21 luglio 1960, ha acquistato la quota pari a ½ indivisa Persona_4 degli immobili siti in Comune di Domus de Maria, Regione “Tanca Abrusciada”, distinti in catasto terreni sez. D, foglio 1, mappale 9, ettari 1 are 10 centiare 75 e mappale 33, are 11;
- nel predetto atto è stato specificato come nella vendita fosse compreso anche il fabbricato costruito su detti terreni a spese del venditore e come i terreni appartenessero per la restante quota di ½ a terreni che Per_5 sarebbero stati divisi in un secondo momento mediante regolare atto pubblico;
- il fabbricato è censito in catasto al foglio 411 mappale 86, che è stato soppresso mediante variazione del tipo mappale n. 3668.1/1999 presentata da e sostituito dal mappale 518, ente urbano di are 05.90; Persona_4
- in data 30 marzo 2006 è deceduto a cui sono succeduti la Persona_4 moglie e i figli e , i Controparte_9 Parte_1 Pt_2 Parte_3 quali hanno indicato nell'asse ereditario la piena proprietà per possesso ventennale degli immobili censiti alla sez. D, foglio 11, mappali 518, 33 e 9;
- in data 27 maggio 2021 è deceduta anche lasciando a Controparte_9 succederle i figli, odierni attori, così divenuti titolari degli immobili in commento in ragione di 1/3 ciascuno;
- la divisione degli immobili non è mai intervenuta cosicché essi risultano ancora formalmente intestati a i) fu , ii) Controparte_8 Persona_3
iii) , fu , iv) , fu CP_1 CP_5 Persona_2 CP_4
, v) fu , vi) Persona_2 CP_3 Persona_2 CP_1 vii) fu viii) fu ix) CP_1 Per_1 CP_1 Per_1 CP_2 fu , x) fu , vedova , xi) Persona_2 Controparte_7 CP_8 CP_4
fu ; CP_6 Persona_2
- l'immobile è sempre stato posseduto in via esclusiva dagli attori e dai loro danti causa, che li hanno destinati a propria abitazione, pagando le imposte, e comportandosi come se fossero gli unici proprietari.
1.1. Tanto premesso, e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3 concluso affinché venga accertato l'intervenuto acquisto per usucapione degli immobili siti in Domus De Maria distinti in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez.
D, foglio 11, mappale 33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
2. I convenuti seppur regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.
3. Il processo è stato istruito mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
*****
4. All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata e deve pertanto essere accolta.
pagina 2 di 3 5. Colui che invochi l'acquisto a titolo originario della proprietà per intervenuta usucapione è gravato dall'onere di dimostrare di essere nella disponibilità materiale della res rivendicata (corpus) e di averla posseduta in modo pubblico, pacifico, continuo e non interrotto per un arco temporale pari a un ventennio, esercitando una signoria di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà, cosiddetto animus possidendi (Cass., 30 luglio 2019, n. 20508). L'animus possidendi necessario ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione non consiste nella convinzione di essere proprietario, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà. Esso deve esplicarsi con modalità tali da non lasciare incertezze circa l'intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del proprietario ed essere manifestato all'esterno mediante attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibili con il diritto di quest'ultimo.
Per regola generale, inoltre, il possesso si presume in capo a chi esercita il potere di fatto, quando non si prova che costui ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione (art. 1141 c.c.).
6. Tale onere probatorio è stato assolto nel caso in esame. I testimoni e sentiti all'udienza del 23 Testimone_1 Testimone_2 ottobre 2024, hanno concordemente affermato che gli attori hanno utilizzato in modo esclusivo e pacifico l'immobile per oltre vent'anni e che nel medesimo fabbricato vi hanno abitato unicamente gli stessi attori unitamente alla defunta madre, i quali si sono occupati in via esclusiva della manutenzione e del pagamento delle imposte.
7. Mediante l'esercizio di tali attività gli attori hanno pubblicamente esercitato sull'appartamento una signoria di fatto piena ed esclusiva, protrattasi per oltre vent'anni e tale da precludere a qualsiasi terzo, ivi compresi i comproprietari, l'esercizio di un analogo dominio.
Stante la sussistenza del possesso uti dominus protratto per il tempo prescritto dalla legge, deve ritenersi perfezionata in capo agli attori l'usucapione di cui all'art. 1158 c.c., con conseguente acquisto a titolo originario degli immobili siti in Domus De Maria, in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez. D, foglio 11, mappale
33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
8. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando
DICHIARA che ( , Parte_1 C.F._1
( ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) sono proprietari in virtù di usucapione ventennale C.F._3 degli immobili siti in Domus De Maria, censiti in Catasto alla sez. D, foglio 11, mappale 518, sito alla via Carducci, cat. A/4, vani 6, rendita 235,50 euro, sez.
D, foglio 11, mappale 33 di mq 1100; sez. D, foglio 11, mappale 9 di mq 4400.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la mancata opposizione da parte dei convenuti contumaci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cagliari, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Monica Mascia
pagina 3 di 3