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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/06/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 497 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 2561/2020(RG 60/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di inquadramento, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro già in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 CP_2
Rappr. e difesa dall'avv.F. CAPALBO
-Appellata-
OGGETTO: “Inquadramento superiore”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 16/12/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e diritto al superiore inquadramento, avendo ella domandato di essere inquadrata nel II livello del CCNL settore(area spazzamento e raccolta) anziché nel I livello posseduto.
Ha assunto, infatti, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, per avere escluso il diritto alla qualifica superiore a causa del fatto che la ricorrente non guida i mezzi meccanici addetti allo spazzamento e non possiede la patente B, mentre avrebbe dovuto riconoscerlo, dal momento che dalla prova testimoniale espletata erano state confermate le mansioni dedotte in ricorso. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata, ribadendo che le mansioni svolte rientrassero nel I livello contrattuale già posseduto.
Ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato. Esaminando la declaratoria contrattuale posseduta dall'istante si evince che rientrano in tale livello lavoratori che svolgono operazioni semplici, richiedenti un minimo di pratica ma non conoscenze particolari che siano addetti alla raccolta dell'immondizia, allo spazzamento, alla tutela e al decoro del territorio anche con l'ausilio di macchinari., Per rientrare in tale categoria bisogna avere la patente di tipo A. Nell'ambito dei profili esemplificativi rientrano l'addetto allo spazzamento e raccolta anche con l'uso di veicoli e asutocompattatori, ossia l'addetto alla raccolta manuale e meccanizzata.
Ebbene la ricorrente per sua stessa prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo si è sempre occupata della raccolta manuale dell'immondizia, ma anche ha lavorato sugli auto compattatori o sui daily, addetta allo svuotamento dei cassonetti e ha collaborato con gli autisti dei mezzi ragno, nel senso che ella ammonticchiava la spazzatura sita sulla sede stradale con la scopa e poi il mezzo passava per aspirarla.
In sostanza ella ha svolto già per sua espressa ammissione mansioni riconducibili interamente al livello I, poiché era addetta allo spazzamento delle strade sia in modalità manuale che con l'ausilio di mezzi meccanizzati, come gli auto compattatori, dove però ella occupava uno dei due posti dietro il furgone, in quanto addetta allo svuotamento dei cassonetti.
Non ha mai affermato di avere condotto autonomamente un mezzo meccanico di spazzamento.
Nella declaratoria del livello II invece sono ricompresi i lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni del livello I, eseguono attività elementari in applicazione di istruzioni dettagliate acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente B;
tra i profili esemplificativi l'addetto alla raccolta dei rifiuti con l'ausilio dell'autocompattatore, l'addetto alla derattizzazione, alla disinfestazione delle strade, l'addetto alla manutenzione stradale, alla potatura dei giardini.
Insomma nel II livello rientra un lavoratore un po' più esperto e qualificato del lavoratore rientrante nel I l, che ovviamente svolge anche i compiti dell'operatore del primo livello ma è in grado anche di condurre i mezzi che richiedono la patente B.
Come si nota l'addetto allo spazzamento a mezzo di auto compattatori è inserito sia nel I livello che nel II, ma proprio perché non è possibile ipotizzarne un inserimento discrezionale, occorre operare un distinguo. E il criterio sta proprio nel fatto che per entrare nel secondo livello occorre essere più esperti nella pratica e dotati di patente B, per guidare all'occorrenza i mezzi che richiedono tale patente e bisogna essere in grado di operare autonomamente con mezzi meccanici.
Nel caso di specie la ricorrente operava per lo più in strada in modo manuale anche in ausilio ai mezzi denominati ragno e poi lavorava, ma non è ben chiaro in quali periodi, perché non è stato specificato, operando da tergo degli auto compattatori, ma tale attività non era continua.
In ogni caso non aveva le competenze per rientrare nel II livello, che richiedeva una abilitazione aggiuntiva(la patente B).
L'appello deve essere rigettato. La diversa qualità delle parti e la sottigliezza del discrimine tra le mansioni del I e del II livello che hanno sicuramente indotto in errore la ricorrente giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate-
Taranto, 28/5/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella