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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/09/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9237/2024 R.G.L., promossa da
, nata in [...] il [...], rapp. e dif. dall' Avv. Antonio Parte_1
Tota
RICORRENTE contro in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CT nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate non indicando il criterio adottato per giungere alle proprie conclusioni. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposti, prima chiarimenti alla CT al fine di riscontrare i motivi del dissenso e, successivamente, ritenuti gli stessi non esaustivi ed al fine di meglio calibrarne gli esiti, il rinnovo;
all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c. , verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La pensione d'invalidità civile , prevista dalla legge n. 118/1971, è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
Nel caso di specie anche il II CT , dott dopo aver valutato tutta la Persona_1 documentazione medica depositata in atti e sottoposto a nuova visita la ricorrente ha confermato le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la totale inabilità e la necessità di assistenza continua per incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana e/o per impossibilità di deambulare.
Segnatamente il II CT così ha concluso nell'elaborato peritale depositato in data 7.7.2025:
“…..Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la IG.ra di anni 43, è attualmente affetta da: Parte_1
Obesità di grado moderato-alto (B.M.I. 41,50). Diabete mellito di tipo 2 insulino-dipendente con neuropatia diabetica degli arti inferiori. Dislipidemia. Cardiopatia ipertensiva 1a classe
N.Y.H.A. Asma bronchiale allergico. Gonartrosi. Depressione del tono dell'umore di grado moderato. Sospetta epilessia. Vasculopatia cerebrale cronica. Ipotiroidismo in trattamento ormono-sostitutivo. Calcolosi della colecisti. Steatosi epatica. Microlitiasi renale destra.
Ricordiamo brevemente in merito che il quadro clinico generale è essenzialmente connotato dalla condizione di obesità di grado moderato-alto sofferta dalla perizianda, con pannicolo adiposo ubiquitario, uniformemente distribuito nelle comuni sedi di soggetto ginoidi. La presenza dell'abbondante massa adiposa si riflette negativamente sugli altri organi ed apparati, danneggiandone la funzionalità. E' il caso, infatti, dell'apparato osteoarticolare locomotore e di sostegno, laddove l'eccessivo peso corporeo esercita un carico pressoché continuo sulle articolazioni delle ginocchia, entrambe modicamente tumefatte e con presenza di rumori di scroscio articolare alla mobilizzazione attiva e passiva, peraltro compiutamente eseguita;
così come a carico dell'apparato cardiocircolatorio ove è documentata cardiopatia ipertensiva con assenza di segni di insufficienza cardiocircolatoria (arti inferiori asciutti – non edemi declini – segno della fovea negativo bilateralmente--) che, in considerazione degli elevati valori pressori, può essere agevolmente inquadrata nell'ambito della 1a classe in base alle indicazioni della New York Heart
Assotiation; così come a livello del sistema metabolico, con la presenza di diabete mellito insulino- dipendente (complicato da neuropatia degli arti inferiori) e dislipidemia. Per quanto attiene l'apparato respiratorio è risultata confermata la presenza di asma bronchiale allergico, laddove all'ascultazione polmonare abbiamo riscontrato rumori di broncostenosi, così come può ritenersi confermata la depressione del tono dell'umore, di grado moderato. Infine, per quanto attiene la presunta patologia comiziale, precisiamo che la diagnosi di epilessia si fonda sul riscontro di 2 elementi:
1. Evidenza di crisi epilettiche;
2. Tipiche anomalie generalizzate o focali all'Elettroencefalogramma (complessi punta-onda a 3 Hz – scariche focali – onde periodiche aguzze a 1 Hz, ecc.) che possono apparire spontaneamente durante l'esame oppure in seguito a test di attivazione come privazione del sonno o fotostimolazione. Nel caso di specie, non ricorre documentazione circa l'evidenza di crisi epilettiche, né la ricorrente è stata sottoposta ad esame
Elettroencefalografico; d'altronde, già in sede di dimissioni (21 giugno 2018) dalla U.O. di
Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo fu ipotizzato che i riferiti episodi parossistici di perdita della coscienza erano di natura psicogena;
inoltre, in data 17 gennaio 2022 la perizianda fu visitata da un Neurologo della Asl di Foggia il quale espresse dubbi circa la sussistenza di epilessia ed ipotizzò che i riferiti episodi di disorientamento potessero derivare proprio dalla terapia anti-comiziale che la paziente all'epoca assumeva. Così scandite le attuali condizioni cliniche della IG.ra , passando ora alla valutazione Medico-Legale del caso, Parte_1 preliminarmente precisiamo: “Al fine di una corretta formulazione di un giudizio medico legale di
"invalido civile", occorre innanzitutto ricordare che la definizione del grado di minorazione della capacità lavorativa determinato dal complesso patologico rilevato, trova elettivo riferimento, anche per via analogica, nelle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio
1992 (v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992). Nel novero delle minorazioni sono comprese quelle di natura fisica (rappresentate da difetti congeniti o acquisiti, da malattie a carattere cronico o progressivo, da esiti stabilizzati di processi morbosi vari, etc.) e quelle di natura psichica, ossia psicosi gravi, le oligofrenie, e le insufficienze mentali con compromissione della vita di relazione;
mentre per capacità lavorativa, ai sensi della circolare esplicativa del Ministero della Sanità (n. 10 del 10.4.1981) si intende la generica validità psico- fisica del soggetto, il quale possegga la stessa come fatto meramente potenziale e come parametro medio, senza che egli debba impiegare necessariamente in concreto tale capacità”. Per quanto attiene la valutazione percentuale delle patologie diagnosticate, ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: - per la “obesità
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” il codice 7105 indica una percentuale di invalidità compresa tra il 31 % ed il 40 %; nel caso di specie, poiché il B.M.I. è di 41,50 ed in considerazioni delle complicanze artrosiche alle ginocchia, risulta equa in via analogica l'attribuzione di una percentuale del 45 %; - per il “diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanza micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”, il codice 9309 indica una percentuale dal 41 % al 50 %; nel caso di specie, tenendo presente la neuropatia diabetica degli arti inferiori, ma in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche e di significative manifestazioni cliniche, la percentuale di invalidità non potrà che essere individuata nella soglia inferiore del suddetto range, ovvero nel 41 %; - per la “cardiopatia ipertensiva 1a classe N.Y.H.A.”, in base al codice 6441, deve essere attribuita una percentuale mediana pari al
25 %; - per l'“asma bronchiale allergico”, in base al codice 6003, deve essere attribuita una percentuale mediana pari al 25 %; - per la “sindrome depressiva endoreattiva media” (codice
2205) è prevista l'attribuzione di una percentuale del 25 %.La valutazione delle altre patologie diagnosticate è inferiore alla soglia del 10 % e pertanto, come da indicazione del D.M., non possono essere considerate ai fini del calcolo della complessiva percentuale invalidante. In definitiva, per tutto quanto motivato, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del
Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una complessiva invalidità pari all'86 %....” ( cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato il 7.7.2025)
Inoltre l'esperto ha ampiamente riscontrato le osservazioni mosse alla bozza peritale inviata basate essenzialmente sull'omessa valutazione dell'epilessia, così argomentando:”… la diagnosi di epilessia si fonda sul riscontro di 2 elementi:
1. Evidenza di crisi epilettiche;
2. Tipiche anomalie generalizzate o focali all'Elettroencefalogramma (complessi punta-onda a 3 Hz – scariche focali – onde periodiche aguzze a 1 Hz, ecc.) che possono apparire spontaneamente durante l'esame oppure in seguito a test di attivazione come privazione del sonno o fotostimolazione. Nel caso di specie, non ricorre documentazione circa l'evidenza di crisi epilettiche, né la ricorrente è stata sottoposta ad esame Elettroencefalografico;
d'altronde, già in sede di dimissioni (21 giugno 2018) dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo fu ipotizzato che i riferiti episodi parossistici di perdita della coscienza erano di natura psicogena;
inoltre, in data 17 gennaio 2022 la perizianda fu visitata da un Neurologo della Asl di Foggia il quale espresse dubbi circa la sussistenza di epilessia ed ipotizzò che i riferiti episodi di disorientamento potessero derivare proprio dalla terapia anti-comiziale che la paziente all'epoca assumeva …”. Orbene, nel caso della IG.ra nessun Medico ha mai constatato direttamente la presenza di crisi epilettiche che, Parte_1 evidentemente, furono semplicemente riferite dalla paziente. A ben vedere:- il 21 giugno 2018 la ricorrente fu dimessa dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo ove furono diagnosticati: … episodi parossistici di perdita di coscienza di verosimile natura psicogena;
- il 26 febbraio 2020 fu dimessa dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo ove non si fece alcun accenno alla presenza di epilessia;
- l'11 marzo 2021 fu dimessa dalla Casa di Cura
“De Luca” di Castelnuovo della Daunia ove un Neurologo paventò una “POSSIBILE epilessia generalizzata”, ovvero una mera “possibilità” – cosa ben diversa dalla “certezza” o dalla
“probabilità qualificata”; - il 17 gennaio 2022 fu visitata da uno Specialista Neurologo della Asl di Foggia che descrisse: “… Gli episodi parossistici non sembrano di natura epilettica ma sarebbe opportuno rivalutarli in centro di riferimento per l'epilessia. Gli episodi di disorientamento e confusione potrebbero avere d'altra parte una natura iatrogena (da barbiturici) per cui consiglio ridurre …”, suggerendo quindi di ridurre la terapia anti-epilettica in essere;
- il 17 Parte_2 marzo 2022 uno Specialista Internista dell'Ospedale di San Severo inserì nella diagnosi la
“Epilessia”, senza aver tuttavia constatato personalmente la presenza di crisi epilettica e/o aver esaminato esami strumentali dalla quale si potesse evincere la effettiva ricorrenza della patologia comiziale;
- il 13 aprile 2022 fu visitata da uno Psichiatra della Asl di Foggia il quale constatò la presenza di sintomatologia di tipo disforico e, per quanto riguarda la riferita epilessia, consigliò una visita Neurologica per controllo clinico e terapeutico dell'epilessia, invero non effettuato….. il sottoscritto Ctu non ha utilizzato esclusivamente il certificato meno favorevole alla ricorrente
(come erroneamente sostiene l'Avv. A. Tota), bensì ha considerato “tutta” la documentazione sanitaria in Atti che, nel complesso, è suggestiva per alimentare notevoli dubbi, se non altrimenti fugati, circa l'effettiva sussistenza della patologia…..”( cfr elaborato peritale depositato il 7.7.2025)
Occorre, per completezza espositiva, rilevare che parte ricorrente aveva proposto dissenso eccependo che, l'esperto nominato in fase di ATPO non avesse indicato il criterio adottato per giungere ad una valutazione negativa e per tale motivo erano stati disposti chiarimenti che così concludevano “…..….. Dovendo fornire – come richestomi – una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, è possibile precisare che all'atto dei miei accertamenti il grado di invalidità riscontrato era de l l'8 3% (83,38% ) ovvero sostanzialmente in linea con quanto valutato dalla preposta Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità Civile in data 2 -12 - 2021 (80%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie… . In sostanza le minorazioni riscontrate nella paziente all'atto della visita non risultavano tali da renderla totalmente inabile e non necessitavano di indennità di accompagnamento.... “( cfr chiarimenti depositati telematicamente dal CT in data 28.1.2025).
Evidente appare che entrambi i CT sono giunti ad una valutazione sostanzialmente equiparabile (
86% il CT in rinnovazione e 83% circa l'esperto nominato in fase di ATP) tanto fa propendere per la correttezza della valutazione effettuata.
Pertanto le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto tenuto conto che la Suprema Corte ha affermato che: “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004) e il II CT, coerentemente, ha applicato tale principio esplicitando il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione.
Per quanto fin qui detto, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non si ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Invero le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_
Le spese di CT vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così Parte_1 decide:
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CT liquidate con separato decreto.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. Rosa Maria Rella, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del
19.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9237/2024 R.G.L., promossa da
, nata in [...] il [...], rapp. e dif. dall' Avv. Antonio Parte_1
Tota
RICORRENTE contro in pers leg rapp p.t. con l'Avvocatura Controparte_1 dell'Ente ( Avv Paolo Sedda)
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e pensione d'invalidità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di invalidità civile, negato in sede amministrativa e in fase di ATP, con decorrenza dalla data della domanda , instando per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Deduceva il ricorrente, con varie motivazioni, che il CT nominato avesse errato nella valutazione delle patologie riscontrate non indicando il criterio adottato per giungere alle proprie conclusioni. CP_
Integrato il contraddittorio, l' si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Acquisito il fascicolo della fase di ATP, disposti, prima chiarimenti alla CT al fine di riscontrare i motivi del dissenso e, successivamente, ritenuti gli stessi non esaustivi ed al fine di meglio calibrarne gli esiti, il rinnovo;
all'udienza odierna, tenuta ex art 127 ter c.p.c. , verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione della parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
La domanda è infondata .
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
La pensione d'invalidità civile , prevista dalla legge n. 118/1971, è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
Nel caso di specie anche il II CT , dott dopo aver valutato tutta la Persona_1 documentazione medica depositata in atti e sottoposto a nuova visita la ricorrente ha confermato le conclusioni di cui all' elaborato peritale depositato in sede di ATP e, con un'analisi puntuale ed esaustiva, ha accertato che le patologie da cui risulta affetta la ricorrente sono risultate tali da non essere idonee a determinare la totale inabilità e la necessità di assistenza continua per incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana e/o per impossibilità di deambulare.
Segnatamente il II CT così ha concluso nell'elaborato peritale depositato in data 7.7.2025:
“…..Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la IG.ra di anni 43, è attualmente affetta da: Parte_1
Obesità di grado moderato-alto (B.M.I. 41,50). Diabete mellito di tipo 2 insulino-dipendente con neuropatia diabetica degli arti inferiori. Dislipidemia. Cardiopatia ipertensiva 1a classe
N.Y.H.A. Asma bronchiale allergico. Gonartrosi. Depressione del tono dell'umore di grado moderato. Sospetta epilessia. Vasculopatia cerebrale cronica. Ipotiroidismo in trattamento ormono-sostitutivo. Calcolosi della colecisti. Steatosi epatica. Microlitiasi renale destra.
Ricordiamo brevemente in merito che il quadro clinico generale è essenzialmente connotato dalla condizione di obesità di grado moderato-alto sofferta dalla perizianda, con pannicolo adiposo ubiquitario, uniformemente distribuito nelle comuni sedi di soggetto ginoidi. La presenza dell'abbondante massa adiposa si riflette negativamente sugli altri organi ed apparati, danneggiandone la funzionalità. E' il caso, infatti, dell'apparato osteoarticolare locomotore e di sostegno, laddove l'eccessivo peso corporeo esercita un carico pressoché continuo sulle articolazioni delle ginocchia, entrambe modicamente tumefatte e con presenza di rumori di scroscio articolare alla mobilizzazione attiva e passiva, peraltro compiutamente eseguita;
così come a carico dell'apparato cardiocircolatorio ove è documentata cardiopatia ipertensiva con assenza di segni di insufficienza cardiocircolatoria (arti inferiori asciutti – non edemi declini – segno della fovea negativo bilateralmente--) che, in considerazione degli elevati valori pressori, può essere agevolmente inquadrata nell'ambito della 1a classe in base alle indicazioni della New York Heart
Assotiation; così come a livello del sistema metabolico, con la presenza di diabete mellito insulino- dipendente (complicato da neuropatia degli arti inferiori) e dislipidemia. Per quanto attiene l'apparato respiratorio è risultata confermata la presenza di asma bronchiale allergico, laddove all'ascultazione polmonare abbiamo riscontrato rumori di broncostenosi, così come può ritenersi confermata la depressione del tono dell'umore, di grado moderato. Infine, per quanto attiene la presunta patologia comiziale, precisiamo che la diagnosi di epilessia si fonda sul riscontro di 2 elementi:
1. Evidenza di crisi epilettiche;
2. Tipiche anomalie generalizzate o focali all'Elettroencefalogramma (complessi punta-onda a 3 Hz – scariche focali – onde periodiche aguzze a 1 Hz, ecc.) che possono apparire spontaneamente durante l'esame oppure in seguito a test di attivazione come privazione del sonno o fotostimolazione. Nel caso di specie, non ricorre documentazione circa l'evidenza di crisi epilettiche, né la ricorrente è stata sottoposta ad esame
Elettroencefalografico; d'altronde, già in sede di dimissioni (21 giugno 2018) dalla U.O. di
Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo fu ipotizzato che i riferiti episodi parossistici di perdita della coscienza erano di natura psicogena;
inoltre, in data 17 gennaio 2022 la perizianda fu visitata da un Neurologo della Asl di Foggia il quale espresse dubbi circa la sussistenza di epilessia ed ipotizzò che i riferiti episodi di disorientamento potessero derivare proprio dalla terapia anti-comiziale che la paziente all'epoca assumeva. Così scandite le attuali condizioni cliniche della IG.ra , passando ora alla valutazione Medico-Legale del caso, Parte_1 preliminarmente precisiamo: “Al fine di una corretta formulazione di un giudizio medico legale di
"invalido civile", occorre innanzitutto ricordare che la definizione del grado di minorazione della capacità lavorativa determinato dal complesso patologico rilevato, trova elettivo riferimento, anche per via analogica, nelle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.M. 5 febbraio
1992 (v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992). Nel novero delle minorazioni sono comprese quelle di natura fisica (rappresentate da difetti congeniti o acquisiti, da malattie a carattere cronico o progressivo, da esiti stabilizzati di processi morbosi vari, etc.) e quelle di natura psichica, ossia psicosi gravi, le oligofrenie, e le insufficienze mentali con compromissione della vita di relazione;
mentre per capacità lavorativa, ai sensi della circolare esplicativa del Ministero della Sanità (n. 10 del 10.4.1981) si intende la generica validità psico- fisica del soggetto, il quale possegga la stessa come fatto meramente potenziale e come parametro medio, senza che egli debba impiegare necessariamente in concreto tale capacità”. Per quanto attiene la valutazione percentuale delle patologie diagnosticate, ricordiamo che i barèmes riportati dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 suppl. del 26 febbraio 1992, prevedono: - per la “obesità
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche” il codice 7105 indica una percentuale di invalidità compresa tra il 31 % ed il 40 %; nel caso di specie, poiché il B.M.I. è di 41,50 ed in considerazioni delle complicanze artrosiche alle ginocchia, risulta equa in via analogica l'attribuzione di una percentuale del 45 %; - per il “diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanza micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado”, il codice 9309 indica una percentuale dal 41 % al 50 %; nel caso di specie, tenendo presente la neuropatia diabetica degli arti inferiori, ma in assenza di complicanze micro-macroangiopatiche e di significative manifestazioni cliniche, la percentuale di invalidità non potrà che essere individuata nella soglia inferiore del suddetto range, ovvero nel 41 %; - per la “cardiopatia ipertensiva 1a classe N.Y.H.A.”, in base al codice 6441, deve essere attribuita una percentuale mediana pari al
25 %; - per l'“asma bronchiale allergico”, in base al codice 6003, deve essere attribuita una percentuale mediana pari al 25 %; - per la “sindrome depressiva endoreattiva media” (codice
2205) è prevista l'attribuzione di una percentuale del 25 %.La valutazione delle altre patologie diagnosticate è inferiore alla soglia del 10 % e pertanto, come da indicazione del D.M., non possono essere considerate ai fini del calcolo della complessiva percentuale invalidante. In definitiva, per tutto quanto motivato, applicando alle suddette percentuali, come da espressa previsione del
Decreto Ministeriale, un calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può ritenersi che nel caso di specie ricorra una complessiva invalidità pari all'86 %....” ( cfr elaborato peritale in rinnovazione depositato il 7.7.2025)
Inoltre l'esperto ha ampiamente riscontrato le osservazioni mosse alla bozza peritale inviata basate essenzialmente sull'omessa valutazione dell'epilessia, così argomentando:”… la diagnosi di epilessia si fonda sul riscontro di 2 elementi:
1. Evidenza di crisi epilettiche;
2. Tipiche anomalie generalizzate o focali all'Elettroencefalogramma (complessi punta-onda a 3 Hz – scariche focali – onde periodiche aguzze a 1 Hz, ecc.) che possono apparire spontaneamente durante l'esame oppure in seguito a test di attivazione come privazione del sonno o fotostimolazione. Nel caso di specie, non ricorre documentazione circa l'evidenza di crisi epilettiche, né la ricorrente è stata sottoposta ad esame Elettroencefalografico;
d'altronde, già in sede di dimissioni (21 giugno 2018) dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo fu ipotizzato che i riferiti episodi parossistici di perdita della coscienza erano di natura psicogena;
inoltre, in data 17 gennaio 2022 la perizianda fu visitata da un Neurologo della Asl di Foggia il quale espresse dubbi circa la sussistenza di epilessia ed ipotizzò che i riferiti episodi di disorientamento potessero derivare proprio dalla terapia anti-comiziale che la paziente all'epoca assumeva …”. Orbene, nel caso della IG.ra nessun Medico ha mai constatato direttamente la presenza di crisi epilettiche che, Parte_1 evidentemente, furono semplicemente riferite dalla paziente. A ben vedere:- il 21 giugno 2018 la ricorrente fu dimessa dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo ove furono diagnosticati: … episodi parossistici di perdita di coscienza di verosimile natura psicogena;
- il 26 febbraio 2020 fu dimessa dalla U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di San Severo ove non si fece alcun accenno alla presenza di epilessia;
- l'11 marzo 2021 fu dimessa dalla Casa di Cura
“De Luca” di Castelnuovo della Daunia ove un Neurologo paventò una “POSSIBILE epilessia generalizzata”, ovvero una mera “possibilità” – cosa ben diversa dalla “certezza” o dalla
“probabilità qualificata”; - il 17 gennaio 2022 fu visitata da uno Specialista Neurologo della Asl di Foggia che descrisse: “… Gli episodi parossistici non sembrano di natura epilettica ma sarebbe opportuno rivalutarli in centro di riferimento per l'epilessia. Gli episodi di disorientamento e confusione potrebbero avere d'altra parte una natura iatrogena (da barbiturici) per cui consiglio ridurre …”, suggerendo quindi di ridurre la terapia anti-epilettica in essere;
- il 17 Parte_2 marzo 2022 uno Specialista Internista dell'Ospedale di San Severo inserì nella diagnosi la
“Epilessia”, senza aver tuttavia constatato personalmente la presenza di crisi epilettica e/o aver esaminato esami strumentali dalla quale si potesse evincere la effettiva ricorrenza della patologia comiziale;
- il 13 aprile 2022 fu visitata da uno Psichiatra della Asl di Foggia il quale constatò la presenza di sintomatologia di tipo disforico e, per quanto riguarda la riferita epilessia, consigliò una visita Neurologica per controllo clinico e terapeutico dell'epilessia, invero non effettuato….. il sottoscritto Ctu non ha utilizzato esclusivamente il certificato meno favorevole alla ricorrente
(come erroneamente sostiene l'Avv. A. Tota), bensì ha considerato “tutta” la documentazione sanitaria in Atti che, nel complesso, è suggestiva per alimentare notevoli dubbi, se non altrimenti fugati, circa l'effettiva sussistenza della patologia…..”( cfr elaborato peritale depositato il 7.7.2025)
Occorre, per completezza espositiva, rilevare che parte ricorrente aveva proposto dissenso eccependo che, l'esperto nominato in fase di ATPO non avesse indicato il criterio adottato per giungere ad una valutazione negativa e per tale motivo erano stati disposti chiarimenti che così concludevano “…..….. Dovendo fornire – come richestomi – una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, è possibile precisare che all'atto dei miei accertamenti il grado di invalidità riscontrato era de l l'8 3% (83,38% ) ovvero sostanzialmente in linea con quanto valutato dalla preposta Commissione per l'Accertamento dell'Invalidità Civile in data 2 -12 - 2021 (80%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie… . In sostanza le minorazioni riscontrate nella paziente all'atto della visita non risultavano tali da renderla totalmente inabile e non necessitavano di indennità di accompagnamento.... “( cfr chiarimenti depositati telematicamente dal CT in data 28.1.2025).
Evidente appare che entrambi i CT sono giunti ad una valutazione sostanzialmente equiparabile (
86% il CT in rinnovazione e 83% circa l'esperto nominato in fase di ATP) tanto fa propendere per la correttezza della valutazione effettuata.
Pertanto le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione risultando, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Tanto tenuto conto che la Suprema Corte ha affermato che: “Nell'ambito delle controversie relative al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità, nell'ipotesi di pluralità di minorazioni, il danno globale non si computa addizionando le percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, ma la tabella deve essere presa in considerazione come mero parametro di base, e la valutazione deve essere effettuata tenendo conto dell'incidenza del danno globale sulla validità complessiva del soggetto…” ( cfr Cass Civ . n. 6652/2004) e il II CT, coerentemente, ha applicato tale principio esplicitando il criterio di calcolo utilizzato e i codici di riferimento contenuti nelle tabelle del 1992 presi in considerazione.
Per quanto fin qui detto, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non si ritiene di dover effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n.
5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Invero le contestazioni sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico, non attinente a specifici vizi del metodo seguito dal c.t.u.
Conclusivamente, dovendosi ritenere che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per godere delle prestazioni richieste, la domanda va rigettata.
Le spese di lite, vengono integralmente compensate ex art 152 disp att cp.c. CP_
Le spese di CT vanno invece definitivamente poste a carico dell' , nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, proposto da così Parte_1 decide:
- Rigetta la domanda
- Nulla sulle spese;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CT liquidate con separato decreto.
Foggia, 19.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Maria Rella