Sentenza 28 agosto 2002
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* VEDI S.U. : 199900182 524455 S
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/08/2002, n. 12600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12600 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2002 |
Testo completo
2600 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIA LA CORTE SUP EMAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Стирень и шес Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 1088/00 - Dott. Ugo Cron. 30210 RIGGIO Consigliere Rep. 3423 MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 210 MINOLITI PIERO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, il 2.8 AGO. 2002 presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IL CANCELLIER PIERO MINOLITI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 112, presso lo studio SANTA MARIA MAGGIORE LAURO, difeso dagli avvocati dell'avvocato ALDO DI ANTONIETTA CORBISIERO, giustaMANFREDI GRECO, MARIA delega in atti;
2002
- controricorrente -
614 avverso la sentenza n. 978/99 del Tribunale di -1- SALERNO, depositata il 08/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- MI c/ RI RG 1088/00 -1- Oggetto: Avvocato, pagamento competenze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 28 della L 13.6.42 n. 794 depo- sitato il 28.9.93, l'Avv. Piero MI, agendo in pro- prio, premesso d'aver rinunziato a tutti i mandati confe- ritigli dal cliente IR RI, chiedeva al pretore di Salerno la liquidazione delle competenze tutte - spese, spettantigli per l'attività processua- diritti, onorari - le svolta in favore del cliente stesso nella causa RG n. 1771/91, tuttora pendente innanzi a quell'ufficio, il cui pagamento aveva inutilmente richiesto con l'invio della dovuta nota specifica. Costituendosi alla fissata udienza camerale, IR RI eccepiva l'intervenuto pagamento di quanto dovu- to all'istante in relazione al giudizio dedotto in ricor- so soggiungendo d'aver, anzi, corrisposto al professioni- sta la complessiva somma di £ 12.428.307 a tacitazione di tutte le pretese dello stesso per i giudizi definiti e per quelli ancora pendenti, onde chiedeva rigettarsi l'avverso ricorso ed, in subordine, detrarsi dall'importo dovuto le somme già corrisposte. Con ordinanza 25.2.94, il pretore - sulla conside- razione che il cliente avesse versato al professionista somme superiori al dovuto per le cause già definite, tan- to che lo stesso avente diritto aveva dichiarato d'esser- MI c/ RI RG 1088/00 -2- ne stato soddisfatto, ed acconti per quelle ancora pen- denti, e ritenuto che il maggior esborso del primo ri- spetto a quanto complessivamente dovuto ammontasse a £ 4.984.987, liquidate le competenze del secondo per la causa RG n. 1771/91 in £ 3.064.900, dichiarava detta som- ma già interamente corrisposta all'istante. Avverso tale decisione l'Avv. MI proponeva appello cui resisteva il RI. -Con sentenza 8.9.99, l'adito tribunale di Salerno ritenuto che, nella specie, il cliente non avesse con- trapposto alla pretesa del professionista un'eccezione di compensazione ma si fosse limitato ad eccepire l'interve- nuto pagamento di tutto quanto ex adverso preteso;
che per- tanto l'ordinanza 25.2.94 non avesse natura di sentenza e rimanesse regolata dal disposto dell'art. 29 della L dichiarava inammissibile l'appello.23.6.42 n. 794 Avverso tale decisione l'Avv. MI proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Resisteva il RI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 30, L 749/42 e degli artt. 323, 329 CPC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC'> con il primo moti- vo nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29 L 749/42 e dell'art. 38 CPC in relazione all'art. MI c/ RI RG 1088/00 -3- 360 nn. 2, 3, 4 CPC'> con il secondo motivo, si duole il ricorrente che con l'impugnata sentenza siasi disattesa la ratio della L 749/42, che limita l'applicabilità della normativa speciale e, quindi, dei relativi mezzi d'impu- gnazione, alla sola ipotesi di controversia sulla deter- minazione del compenso, rimanendo, invece, regolato dalla normativa ordinaria ogni diverso contrasto in ordine alle obbligazioni conseguenti all'incarico professionale, non- ché siasi omesso di rilevare l'incompetenza del primo giudice cui il capo dell'ufficio, unico attributario dal- la stessa normativa speciale del potere di decidere nel procedimento, aveva assegnato la trattazione e la deci- sione. Entrambe le censure meritano accoglimento e, stante la sua priorità logica, la seconda va esaminata per prima In vero, la competenza del capo dell'ufficio giudi- ziario adito per il giudizio fissata dagli artt. 28 e - 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 ai fini dello spe- ciale procedimento per la liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, spettanti all'avvocato nei confronti del proprio cliente è funzionale ed inderoga- - bile in riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, e giudice unico che è a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale); né all' MI c/ RI RG 1088/00 uopo rileva che trattisi d'ufficio eventualmente suddivi- SO in sezioni, in quanto siffatta suddivisione risponde solo ad esigenze meramente organizzative di ripartizione del lavoro mentre ne rimane estraneo il concetto di com- petenza, onde la cognizione dei procedimenti intesi alla liquidazione de qua e dell'eventuale opposizione, ai sensi degli artt. 28 e 29 citati, spetta esclusivamente al ti- tolare dell'ufficio stesso, che non può, pertanto, desi- gnare per la trattazione del singolo procedimento uno dei giudici dell'ufficio ex art. 168 bis CPC, salva delega per l'intera materia. Nella specie, pertanto, l'incompetenza funzionale del giudice che aveva adottato il provvedimento gravato sul punto non essendosi formato giudicato interno per non essere stata la questione trattata neppure implicitamente applicandosi alla controversia in esame l'art. 38 CPC nella sua originaria formulazione, come può essere rile- vato in questa sede così doveva esserlo, anche d'ufficio, dal giudice del gravame. Il quale giudice del gravame, inoltre, non poteva esimersene declinando, come erroneamente ha fatto, la propria competenza in ordine alla proposta impugnazione. Costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema d'onorari e diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per le prestazioni professionali rese dal se- MI c/ RI RG 1088/00 -5- condo al primo in un giudizio civile come pure per- quelle stragiudiziali purché strettamente correlate al mandato conferito per la difesa nel medesimo giudizio l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione debba svolgersi, quand' anche il patrono siasi avvalso dell'ordinario procedimento d'ingiunzione ex artt. 633 ss. CPC, nelle forme previste e regolate dallo speciale procedimento ex artt. 29 e 30 della L 13.6.42 n. 794, dettato in ragione della specifica esigenza di speditezza riconosciuta alle controversie in questione, ed alla de- cisione su di esso debba riconoscersi, se pure adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale d'ordi- nanza che per avere carattere decisorio, in quanto ido---- nea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, e per essere espressamente dichiarata non impugnabile con l'appello è soggetta al ricorso per- cassazione ex art. 111 della Costituzione. E' stato, peraltro, anche ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come il richiamato principio non possa trovare applicazione quando la con- troversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice de- terminazione della misura del compenso, spettante al pro- fessionista in ragione dell'attività svolta nell'esple- tamento d'un mandato d'assistenza e difesa giudiziali in MI c/ RI RG 1088/00 -6- materia civile, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effet- tiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cau- se estintive o limitative della pretesa rivenienti da al- tri rapporti tra le medesime parti, etc;
nel qual caso il procedimento ordinario che è il solo previsto e consen- tito per la definizione di questioni diverse dalla sem- plice determinazione della misura del compenso, altrimen- ti per queste violandosi il principio del doppio grado, derogato dalla norma di diritto singolare in discussione limitatamente alla fattispecie espressamente prevista e regolata attrae nella sua sfera, per ragioni di connes- sione, anche la materia propria del procedimento speciale e l'intero giudizio non può concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand' anche adottato in forma d'ordinanza, ha valore di sentenza e può essere im- pugnato con il solo mezzo dell'appello. Nel caso in esame, il professionista istante risul- ta aver chiesto il provvedimento monitorio sulla base di una parcella compilata con riferimento all'attività svol- ta in un giudizio determinato per conto del cliente, men- tre quest'ultimo risulta essersi opposto all'avversa pre- tesa eccependo l'intervenuta estinzione della relativa MI c/ RI RG 1088/00 -5-) condo al primo in un giudizio civile come pure per quelle stragiudiziali purché strettamente correlate al mandato conferito per la difesa nel medesimo giudizio - l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione debba svolgersi, quand' anche il patrono siasi avvalso dell'ordinario procedimento d'ingiunzione ex artt. 633 CPC, nelle forme previste e regolate dallo speciale SS. procedimento ex artt. 29 e 30 della L 13.6.42 n. 794, dettato in ragione della specifica esigenza di speditezza riconosciuta alle controversie in questione, ed alla de- cisione su di esso debba riconoscersi, se pure adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale d'ordi- nanza che per avere carattere decisorio, in quanto ido- - nea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, e per essere espressamente dichiarata non impugnabile con l'appello - è soggetta al ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. E' stato, peraltro, anche ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come il richiamato principio non possa trovare applicazione quando la con- troversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice de- terminazione della misura del compenso, spettante al pro- fessionista in ragione dell'attività svolta nell'esple- tamento d'un mandato d'assistenza e difesa giudiziali in MI c/ RI RG 1088/00 -7- obbligazione sulla base dei pagamenti complessivi effet- tuati in ragione di plurimi rapporti intercorsi con il professionista in relazione anche ad altri giudizi, paga- menti assunti d'ammontare superiore a quanto dovuto per tutte le prestazioni rese ex adverso in suo favore. E' ben evidente, dunque, ed erroneamente il giudice del merito ha deciso in senso contrario, come il thema de- cidendum non fosse affatto limitato all'accertamento della corrispondenza, anzi tutto, dello scaglione di riferimen- to all'effettivo valore della causa ed, in secondo luogo, dell'entità economica delle singole voci parcellate a quella per ciascuna di esse prevista nello scaglione me- id est al genere d'accertamento che, ad un tempo, desimo - dà luogo alla necessaria applicazione del procedimento ex artt. 29 e 30 della L 13.6.42 n. 794 ma costituisce anche l'oggetto unico dello stesso ed il limite invalicabile sua applicabilità bensì dovesse imprescindibil- della - mente e preliminarmente estendersi all'accertamento della attività svolta dal professionista nel giudizio conside- rato ed, in secondo luogo, estendersi altresì all'accer- tamento della sussistenza dei vari rapporti e dell'entità economica di ciascuno nonché dell'imputazione dei vari pagamenti effettuati dall'opponente in relazione ai vari giudizi trattati per suo conto dall'opposto. MI c/ RI RG 1088/00 -8- L'esigenza di procedere a tali accertamenti e de- terminazioni comportava l'esclusione dell'applicabilità della normativa speciale, secondo i principi sopra ri- chiamati, dacché quelle sollevate dall'opponente non si presentavano affatto come questioni ictu oculi inconsistenti o defatigatorie ed, infatti, la loro rilevanza nel giudi- zio doveva essere ed è stata, con apposita istruttoria, esaminata dal giudice in quanto basate su rapporti effet- tivamente intercorsi tra le parti e su versamenti effet- tivamente operati dall'opponente in favore dell'opposto, la cui imputabilità al credito in discussione, piuttosto che ad uno od al complesso degli altri rapporti, doveva essere ed è stata anch'essa valutata dal giudice. Il relativo provvedimento che il giudice non ha espressamente qualificato come "ordinanza inappellabile" precludendone, in tal modo, alla parte interessata la corretta impugnazione con l'appello e rendendone impre- scindibile quella con ricorso per cassazione, in ottempe- ranza al generale principio, in tema d'opposizioni in ma- teria esecutiva, per cui il rimedio avverso le decisioni rese sull'opposizione dipende unicamente dalla qualifica- zione che, correttamente o meno, il giudice abbia dato al proprio provvedimento è stato, dunque, erroneamente- considerato inappellabile dal giudice del gravame che, A MI c/ RI RG 1088/00 -9- per contro, doveva conoscerne rilevando, in primis, il di- fetto di competenza del giudice che l'aveva adottato e, quindi, decidendone ex novo il merito. Il ricorso va, dunque, accolto e la causa deve es- di conseguenza, rinviata per nuova valutazione ad sere, altro giudice del merito di secondo grado che, stante la nuova disciplina processuale introdotta dal DLgs. 19.2.98 n. 51, va identificato nella corte d'appello, nella spe- cie di Salerno, cui ex art. 385 CPC è demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Salerno. Così deciso in Camera di Consiglio il 18.04.2002. Presidente Il 0 Травми 3 Il est. Jetting O V N AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 NOV 2002 4. 46727 IL CANCELLIER 160.10 Francesco Catani.. DEPOSITATO IN CANCELLERIA A/1O (eu F. Roma 28 AGO 2002. (0:0) IL CANCELLIERE C1 Respo IL CANCELLIERE C1 Catania Franc 109T 129, 11 4567 30,99 160,10