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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41928 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(23/01/1956), elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'avv. Parte_1
Mantello Marco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario ex art. 417-bis CP_1
c.p.c. dr. Cannas Roberta, per procura in atti;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 18/11/2024, l'istante in epigrafe, premesso che il Tribunale Ordinario di Roma aveva riconosciuto con ATP RG n. 30637/2023 la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 con decorrenza da gennaio 2024 e che le somme relative non gli erano ancora state erogate;
ha fatto ricorso a questo Giudice affinché l' convenuto sia condannato, al pagamento in proprio favore CP_1 delle somme spettanti a tale titolo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione CP_1 della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince, in primo luogo che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto agli oneri sulla stessa incombenti, avendo notificato, in data 15.07.2024, alle competenti sedi tanto il decreto di omologa prima CP_1 citato, quanto l'apposito modello AP70 attestante la sussistenza di tutti gli altri requisiti socioeconomici necessari all'erogazione della prestazione. Sono pertanto, ampiamente decorsi i 120 giorni previsti ex lege senza che l'Ente abbia provveduto alla liquidazione di quanto dovuto. Il pagamento della prestazione de qua, infatti, è intervenuto solo con liquidazione del 29/01/2025. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, il Giudice, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia. Tuttavia, essendo il pagamento della prestazione intervenuto nelle more del giudizio, vale a dire solo dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua
1 dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., sono poste a carico dell in CP_2 applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio sulla soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 06/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
UPP.
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 06/02/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41928 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(23/01/1956), elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell'avv. Parte_1
Mantello Marco, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario ex art. 417-bis CP_1
c.p.c. dr. Cannas Roberta, per procura in atti;
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 18/11/2024, l'istante in epigrafe, premesso che il Tribunale Ordinario di Roma aveva riconosciuto con ATP RG n. 30637/2023 la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, legge n. 18/1980 con decorrenza da gennaio 2024 e che le somme relative non gli erano ancora state erogate;
ha fatto ricorso a questo Giudice affinché l' convenuto sia condannato, al pagamento in proprio favore CP_1 delle somme spettanti a tale titolo. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta cessazione CP_1 della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. All'odierna udienza, il Giudice, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, ha deciso la causa con sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel merito va osservato che dalla documentazione versata in atti, nel corso della causa, si evince, in primo luogo che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto agli oneri sulla stessa incombenti, avendo notificato, in data 15.07.2024, alle competenti sedi tanto il decreto di omologa prima CP_1 citato, quanto l'apposito modello AP70 attestante la sussistenza di tutti gli altri requisiti socioeconomici necessari all'erogazione della prestazione. Sono pertanto, ampiamente decorsi i 120 giorni previsti ex lege senza che l'Ente abbia provveduto alla liquidazione di quanto dovuto. Il pagamento della prestazione de qua, infatti, è intervenuto solo con liquidazione del 29/01/2025. Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto, il Giudice, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti, essendo venuta meno la ragione sostanziale della controversia. Tuttavia, essendo il pagamento della prestazione intervenuto nelle more del giudizio, vale a dire solo dopo l'instaurazione del rapporto processuale, le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua
1 dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 s.m.i., sono poste a carico dell in CP_2 applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, da distarsi ex art. 93 cod. proc. civ., in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio sulla soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 124,00# per spese generali ed € 824,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 06/02/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio della dott.ssa Claudia Candi, Funzionario addetto
UPP.
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