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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/12/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa TI ER ha pronunziato, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2090/2023 R.G. avente ad oggetto “Opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente TRA
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Mastrolia; opponente E
(C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Longobardi;
P.IVA_1
opposto
Motivazione in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza Ingiunzione n. 2020/176 del Parte_1
20.07.2020 con cui la di Avellino irrigava al la sanzione di Controparte_1 Parte_1 euro 5.274,32 con confisca della merce sottoposta a sequestro per aver esercitato attività di autoriparazione senza la necessaria autorizzazione ed iscrizione nell'apposito registro. Si costituiva in giudizio la ed eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza Controparte_2 dell'adito Giudice, per essere invece competente il Tribunale di Avellino. Con sentenza n. 164/2023 pubblicata in data 24.03.2023, il Giudice di Pace di Sant'Angelo Dei Lombardi, in accoglimento delle proposte preliminari eccezioni dell'Ente camerale, dichiarava la propria incompetenza sia per materia sia per valore “essendo la competenza da radicarsi dinanzi il Tribunale di Avellino”.
Con ricorso depositato il 22.06.2023, parte ricorrente riassumeva il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, richiamando i motivi di opposizione già formulati innanzi al Giudice di Pace (segnatamente: la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art 18-28 L.689/1981 per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione-confisca; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e degli artt. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n.689; Motivazione omessa ed insufficiente e/o contraddittoria della decisione e manifesta illogicità e/o contraddittorietà della decisione;
Violazione dei requisiti formali minimi dell'ordinanza impugnata e assenza di potere del funzionario sottoscrittore. Nullità ed inesistenza dell'ordinanza ingiunzione di pagamento per mancanza della sottoscrizione/invalidità dell'atto cartaceo sottoscritto digitalmente ed inviato a mezzo posta ordinaria. Inesatta ricostruzione dei fatti da parte dell'organo accertatore). Con comparsa di risposta del 7.5.2024 si costituiva in giudizio la ed eccepiva Controparte_1 la tardività del ricorso in riassunzione oltre che l'infondatezza della domanda attorea. All'esito dell'udienza di discussione del 3.12.2025, la causa – istruita solo documentalmente – viene decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
*** Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività della riassunzione per violazione del termine di ci all'art. 50 c.p.c. . Invero, nella specie, il deposito del ricorso in riassunzione è avvenuto nel rispetto del termine di tre mesi previsto dalla stessa norma: la sentenza n. 164/2023, emessa dal GdP di Sant'Angelo dei Lombardi, veniva depositata in data 24.03.2023. Pertanto, riassumendo la causa dinanzi al Giudice dichiarato competente mediante deposito del ricorso in data 22.06.2023, è da ritenersi assolutamente rispettato il termine di cui all'art. 50 c.p.c.., tenuto conto che il termine decorre dalla comunicazione della sentenza, momento che, nel rito del lavoro, coincide non con la pronuncia del dispositivo in udienza, ma con la comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione (Cass. 15552/2005). Nel merito, l'opposizione proposta è fondata in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria. Non ignora il Tribunale che l'articolo 103 del d.lgs. 18/2020 dispone che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (Il termine è stato poi ulteriormente prorogato fino a 30 novembre 2020 prima dall'art. 37, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77). Con precipuo riferimento ai termini di prescrizione, tuttavia, il successivo comma 6-bis limita l'efficacia della sospensione della prescrizione precisando che il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è sospeso solo in relazione ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale. In altri termini, pur contenendo il comma 1 della norma citata una generica previsione di sospensione di termini perentori applicati a procedimenti attivati anche d'ufficio e potendo in tale espressione far ricomprendere i termini di prescrizione relativi ai procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'ulteriore precisazione di cui al comma 6 bis secondo cui la sospensione del termine di prescrizione trova applicazione per i provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale, porta ad escludere che la sospensione del termine di prescrizione trovi applicazione per i procedimenti sanzionatori recanti sanzioni amministrative pecuniarie in materie diverse dal lavoro e dalla legislazione sociale. Poiché nel caso in esame non si controverte di sanzione emessa in materia di lavoro o di legislazione sociale, non può trovare applicazione il termine di sospensione della prescrizione di cui al comma 6 bis dell'art. 103 citato, con la conseguenza che la pretesa sanzionatoria deve ritenersi prescritta ai sensi dell'art. 28 l. 689/81 essendo decorso termine superiore a 5 anni tra la notifica del verbale di accertamento (8.5.2015) e la notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata (27.7.2020). L'opposizione va dunque accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Attesa la controvertibilità della questione giuridica posta a base della presente decisione e l'assenza di consolidati orientamenti interpretativi della normativa esaminata, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa TI ER, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data il 22.06.2023 nei confronti di Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Ingiunzione e confisca 2020/176 emessa il 20.07.2020 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino, nei confronti di;
Parte_1
2) compensa integralmente le spese di lite. Avellino, 3.12.2025
Il Giudice
dr.ssa TI ER