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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2024, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 3.4.2023, prot. n.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
All'udienza del 15.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
determinare in euro 200/00 la somma dovuta dal resistente a titolo di mantenimento della sig.ra
” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 15.07.2000 in Carbonia con nato a [...] il [...]; che in Controparte_1
seguito alla intollerabilità della convivenza è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e gli stessi di fatto vivono separati;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di risultare affetta da una grave patologia diabetica di secondo grado;
che il resistente ha mantenuto il possesso della casa coniugale sita in Carbonia, via G. Carducci n. 6 estromettendola dal possesso;
di dimorare in Carbonia in un immobile condotto in locazione;
che il resistente percepisce pensione sociale e svolge l'attività di pastore presso il Comune di Villasor, ha domandato all'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, celebratasi in assenza del resistente, la ricorrente,
personalmente comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è più ripresa. Ha dichiarato altresì: “ Dal matrimonio non sono nati figli. Attualmente sto abitando
in Carbonia in un'abitazione che mi hanno prestato i figli del primo matrimonio. Si tratta di
un'abitazione pericolante. La casa coniugale è sita in Carbonia nella via Carducci n.6; si tratta di
un'abitazione del Comune della quale sono assegnataria. Ho la necessità di rientrare nella casa che
mi è stata assegnata. Soffro di diverse patologie quali diabete e altro anche a carico della vista. Non
lavoro. Lui è titolare di pensione sociale di circa euro 800,00 e lavora come pastore a Villasor con
un ulteriore reddito. “ Il Giudice all'esito dell'udienza ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. autorizzando le parti a vivere separatamente e determinando in euro 200,00 il contributo di mantenimento a carico del oltrechè lasciare nella disponibilità della ricorrente la dimora coniugale. Ha, infine, CP_1
ordinato all'INPS di fornire informazioni in ordine al trattamento pensionistico del resistente.
*****
All'udienza del 15.04.2024, parte ricorrente ha dato atto che il ha lasciato l'abitazione CP_1
coniugale nella disponibilità della ricorrente domandando che la causa sia tenuta decisione.
Il Giudice a seguito di discussione orale, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
******
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente e delle dichiarazioni rese dalla stessa, risulta provata la conflittualità che da anni ha fatto venir meno l'affectio tra i coniugi, vieppiù
se si considera il disinteresse del resistente, che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità
della notifica del ricorso introduttivo, oltre al mancato riscontro ai tentativi della ricorrente di addivenire ad una separazione consensuale, sicché risulta pacifica la volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia di separazione personale.
Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente è
noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Nel caso di specie, la ricorrente, di anni 65, ha dedotto di essere priva di occupazione e di redditi e di soffrire di diverse patologie ( quali diabete e altro anche a carico della vista).
Il resistente invece risulta come da documentazione versata in atti dall'Inps titolare di trattamento pensionistico il cui importo mensile è di euro 735,04.
In considerazione della situazione reddituale del resistente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età ormai non più giovane e comunque tale da rendere assai difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi, il Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Per quanto concerne la dimora coniugale deve darsi atto che la ricorrente non ha reiterato la domanda di assegnazione che pertanto deve intendersi rinunciata.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte I, anno 2000 - Comune di Carbonia);
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese Controparte_1
l'importo di euro 200,00 , a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale Istat. 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 15.10.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 3.4.2023, prot. n.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
All'udienza del 15.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
determinare in euro 200/00 la somma dovuta dal resistente a titolo di mantenimento della sig.ra
” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 15.07.2000 in Carbonia con nato a [...] il [...]; che in Controparte_1
seguito alla intollerabilità della convivenza è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e gli stessi di fatto vivono separati;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di risultare affetta da una grave patologia diabetica di secondo grado;
che il resistente ha mantenuto il possesso della casa coniugale sita in Carbonia, via G. Carducci n. 6 estromettendola dal possesso;
di dimorare in Carbonia in un immobile condotto in locazione;
che il resistente percepisce pensione sociale e svolge l'attività di pastore presso il Comune di Villasor, ha domandato all'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, celebratasi in assenza del resistente, la ricorrente,
personalmente comparsa, ha confermato il contenuto del ricorso e, segnatamente, che la convivenza non è più ripresa. Ha dichiarato altresì: “ Dal matrimonio non sono nati figli. Attualmente sto abitando
in Carbonia in un'abitazione che mi hanno prestato i figli del primo matrimonio. Si tratta di
un'abitazione pericolante. La casa coniugale è sita in Carbonia nella via Carducci n.6; si tratta di
un'abitazione del Comune della quale sono assegnataria. Ho la necessità di rientrare nella casa che
mi è stata assegnata. Soffro di diverse patologie quali diabete e altro anche a carico della vista. Non
lavoro. Lui è titolare di pensione sociale di circa euro 800,00 e lavora come pastore a Villasor con
un ulteriore reddito. “ Il Giudice all'esito dell'udienza ha pronunciato l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. autorizzando le parti a vivere separatamente e determinando in euro 200,00 il contributo di mantenimento a carico del oltrechè lasciare nella disponibilità della ricorrente la dimora coniugale. Ha, infine, CP_1
ordinato all'INPS di fornire informazioni in ordine al trattamento pensionistico del resistente.
*****
All'udienza del 15.04.2024, parte ricorrente ha dato atto che il ha lasciato l'abitazione CP_1
coniugale nella disponibilità della ricorrente domandando che la causa sia tenuta decisione.
Il Giudice a seguito di discussione orale, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
******
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla parte ricorrente e delle dichiarazioni rese dalla stessa, risulta provata la conflittualità che da anni ha fatto venir meno l'affectio tra i coniugi, vieppiù
se si considera il disinteresse del resistente, che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità
della notifica del ricorso introduttivo, oltre al mancato riscontro ai tentativi della ricorrente di addivenire ad una separazione consensuale, sicché risulta pacifica la volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia di separazione personale.
Quanto, poi, alla domanda di un contributo al proprio mantenimento avanzata dalla parte resistente è
noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n.
12196/2017).
Nel caso di specie, la ricorrente, di anni 65, ha dedotto di essere priva di occupazione e di redditi e di soffrire di diverse patologie ( quali diabete e altro anche a carico della vista).
Il resistente invece risulta come da documentazione versata in atti dall'Inps titolare di trattamento pensionistico il cui importo mensile è di euro 735,04.
In considerazione della situazione reddituale del resistente nonché delle precarie e comunque modeste condizioni economiche in cui versa la ricorrente, della sua età ormai non più giovane e comunque tale da rendere assai difficoltoso il reperimento di nuova occupazione lavorativa, della lunga durata del matrimonio nonché dei principi di solidarietà familiare sottesi alla previsione dell'assegno di mantenimento in tema di separazione personale tra i coniugi, il Collegio ritiene equo e congruo disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della richiedente nella misura di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
Per quanto concerne la dimora coniugale deve darsi atto che la ricorrente non ha reiterato la domanda di assegnazione che pertanto deve intendersi rinunciata.
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Controparte_1
Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 21, parte I, anno 2000 - Comune di Carbonia);
2) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere entro il 5 di ogni mese Controparte_1
l'importo di euro 200,00 , a titolo di mantenimento, con rivalutazione annuale Istat. 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Cagliari in data 15.10.2024, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti