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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6576/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6576/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in Villa Literno (Caserta) alla via Viale del Mille, III traversa n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ilvetti, codice fiscale , del Foro di Napoli C.F._2
Nord, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv.
Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei
Portoghesi, 12
- Resistenti – E
codice fiscale con sede Controparte_3 P.IVA_3 legale in NO (Roma) alla via Olmata n. 86, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,, contumace;
- Resistente –
e nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA
(Assistente Amministrativo ed Collaboratore Scolastico) dell' CP_2 [...]
, in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda Controparte_4 valida per gli anni 2024/2027, contumaci;
- Resistenti –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 4/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“ in via preliminare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c., come da istanza che precede e mediante la pubblicazione sul sito internet del Controparte_5
e/o sul quello dell' di NO (Roma);
[...] Controparte_3
in via principale, annullare e/o disapplicare con riferimento al ricorrente il D.M. 89/2024
e di quelli precedenti, quale il D.M. 50/2021, ed ogni qualsivoglia atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale, relativamente alla domanda di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie A.T.A. – triennio 2024/27, nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva obbligatorio ed i servizi sostitutivi assimilati per Legge sono valutati con punteggio “pieno” solo in svolti in costanza di nomina.
sempre in via principale, e per l'effetto, riconoscere al ricorrente, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., pubblicate dall'
[...] di NO (Roma), valide per il triennio 2024/2027, sia per il Controparte_3
2 profilo professionale di Assistente Amministrativo che quello di Collaboratore Scolastico, il punteggio di 5 punti (0,50 per 10 mesi) per il titolo di servizio militare espletato dal
18.09.2002 al 16.07.2003, anziché 0,50 punti come invece ingiustamente attribuitogli e per l'effetto, dunque, attribuirgli complessivamente i seguenti punteggi:
- punti 31,20 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo);
- punti 18,42 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico).
in via meramente gradata adottare comunque ogni provvedimento ritenuto più idoneo ed opportuno a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
con vittoria di spese, compenso ed onorari, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe forensi, tenuto conto del valore della causa e della predisposizione di atto processuale con collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto avvocato” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_5 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 4/7/2025 per chiedere di: “1) Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' restava contumace in giudizio;
anche i soggetti Controparte_3 controinteressati inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA (Assistente
Amministrativo ed Collaboratore Scolastico) dell' , Controparte_6 in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni
2024/2027 restavano contumaci in giudizio.
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 9/9/2025. Parte ricorrente veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 18/7/2025 alla notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza per pubblici proclami ex art 150 cpc mediante: 1) deposito del ricorso e del decreto fissazione udienza nelle case comunali di
Velletri, Roma e NO;
2) mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3) sul sito internet del . Parte ricorrente Controparte_5 provvedeva al regolare deposito delle notifiche effettuate e come sopra autorizzate. All'esito dell'udienza del 9/9/2025, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con
3 sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 25/6/2024 presentava ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA- profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico- valide per il triennio
2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi del D.M. n. 89/2024 con riferimento agli
Istituti scolastici della Provincia di Roma (v. allegato 3 al ricorso).
6. Nella domanda indicava di aver svolto il servizio militare di leva obbligatorio dal
18/9/2002 al 16/7/2003 per la durata di 10 mesi (v. certificato di congedo del Ministero della Difesa del 21/7/2003, doc. n. 10 allegato al ricorso).
7. Il Dirigente Scolastico dell' approvava e Controparte_3 pubblicava le graduatorie ATA definitive, relative al personale con qualifica di assistente amministrativo (doc. n. 4 allegato al ricorso) e al personale con qualifica di collaboratore scolastico (doc. n. 5 allegato al ricorso).
8. L' con sede in NO (Roma) alla via Olmata n. Controparte_3
86, è l'Istituto Scolastico cui il ricorrente è stato assegnato con contratto individuale di lavoro del 19.09.2024 con durata fino al 15.10.2024 (v. doc. 6 ricorso), rinnovato poi in data 16.10.2024 fino al 14.12.2024 (v. doc.
6.1 ricorso), ed ove il ricorrente ha poi di fatto preso servizio (v. doc. 7 ricorso) ed ove tutt'ora continua a svolgere la propria attività lavorativa (v. doc. 8 e doc.
8.1 ricorso).
9. Nelle graduatorie definitive di Istituto al ricorrente sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
- 26,20 punti per il profilo di “assistente amministrativo”, comprendenti 0,50 punti per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 18.09.2002 al 16.07.2003;
4 -13,42 punti per il profilo di “collaboratore scolastico”, comprendenti 0,50 punti per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 18.09.2002 al 16.07.2003.
10. Nel dettaglio l'Amministrazione Scolastica ha assegnato al ricorrente i seguenti punteggi: per il Profilo Assistente Amministrativo ha assegnato:
- per il titolo di studio – diploma scuola secondario con voto 83/100 punti 8,3
- per l'attestato qualifica professionale rilasciato dalla Regione Campania punti 1,5
- per l'attestato di dattilografia punti 1
- per il certificato informatico EIPASS User 7 Moduli punti 0,60
- per il servizio svolto presso struttura statale (15 mesi) punti 7,50
- per il servizio svolto presso scuola paritaria (27 mesi) punti 6,8
- per il servizio militare prestato non in costanza di servizio (10 mesi) punti 0,5
totale di punti 26,20;
per il Profilo Collaboratore Scolastico ha assegnato:
- per il titolo di studio – diploma scuola secondario con voto 83/100 punti 8,3
- per il certificato informatico EIPASS User 7 Moduli punti 0,30
- per il servizio svolto presso struttura statale (15 mesi) punti 2,25
- per il servizio svolto presso scuola paritaria (27 mesi) punti 2,07
- per il servizio militare prestato non in costanza di servizio (10 mesi) punti 0,5 totale di punti 13,42.
11. Il ricorrente ha invocato l'illegittimità del D.M. 89/2024 e del precedente analogo D.M.
50/2021 per violazione di legge e perché implicante una disparità di trattamento, per mancato riconoscimento nei confronti del ricorrente del punteggio di 5 punti (0,50 per 10 mesi) per il titolo del servizio militare espletato dal 18/9/2002 al 16/7/2003, anziché 0.50 punti effettivamente riconosciutogli dall'Amministrazione scolastica.
12. Si premette in diritto che il D.M. n. 89/2024 allegato A punto A) espressamente prevede: “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non
5 in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. La medesima normativa era stata prevista dal D.M. n. 50/2021
Allegato A punto A per l'aggiornamento delle graduatorie III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024.
13. Secondo il ricorrente tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio di leva valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno;
pertanto, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 5 punti [0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto n. 7.1], anziché con 0,50.
14. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
15. Sulla questione giuridica dedotta in ricorso si è pronunciata recentemente la Suprema
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024 in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
16. In particolare la Corte di legittimità ha affermato che: “…Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la
6 carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 –
7 ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi
8 provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri
9 accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente” (cfr. Cass. sez. lavoro, sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Parte 17. Per la Corte di Cassazione, dunque, per il personale (comprendente la qualifica di
Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico), è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto Parte in altre pubbliche amministrazioni e pertanto, per il personale è corretta la valutazione del , che assegna 0.6 punti per un anno ( e conseguentemente 0,5 per 10 mesi) di CP_5 servizio militare obbligatorio/servizio civile sostitutivo, se non svolto in costanza di nomina.
18. Osserva il Tribunale che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in materia sopra richiamato, il D.M.. 89/2024 (quest'ultimo per l'aggiornamento per il triennio 2024-2027, come già il D.M. 50/2021 per il triennio 2021-2024) è legittimo ed
è stato correttamente applicato nella determinazione del punteggio del ricorrente ai fini del collocamento in graduatoria di circolo e di istituto III fascia del personale ATA, in quanto nel caso di specie il servizio di leva non è stato prestato in costanza di nomina, mentre l'art. 485 co. 7 del dlgs,.vo 297/1994 - a cui il ricorrente ha fatto riferimento -attiene al diverso profilo della valutazione del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio del personale di ruolo, ma non ai fini del collocamento in graduatoria.
19. Per i motivi sin qui spiegati il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto che la sentenza della Cassazione sopra richiamata è anteriore alla proposizione dell'odierno giudizio, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del e Controparte_5 dell' , liquidate in applicazione della tabella n. 3 Controparte_2
(cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018
e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
10 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2108,00 € con riduzione del 20% (= 421,60) ex art 152 bis disp att cpc essendosi costituito il per mezzo di suo Funzionario= € 1686,40. CP_5
21. Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate nella Controparte_5 Controparte_2 misura di 1686,40 € oltre ad € 252,96 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' Controparte_5 Controparte_2 liquidate nella misura di 1686,40 € oltre ad € 252,96 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6576/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato il [...] a [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 residente in Villa Literno (Caserta) alla via Viale del Mille, III traversa n. 30, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ilvetti, codice fiscale , del Foro di Napoli C.F._2
Nord, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(CF: ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv.
Emilia Principe, domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, via dei
Portoghesi, 12
- Resistenti – E
codice fiscale con sede Controparte_3 P.IVA_3 legale in NO (Roma) alla via Olmata n. 86, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma alla via dei Portoghesi n. 12,, contumace;
- Resistente –
e nei confronti dei soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA
(Assistente Amministrativo ed Collaboratore Scolastico) dell' CP_2 [...]
, in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda Controparte_4 valida per gli anni 2024/2027, contumaci;
- Resistenti –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 4/11/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“ in via preliminare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 151 c.p.c., come da istanza che precede e mediante la pubblicazione sul sito internet del Controparte_5
e/o sul quello dell' di NO (Roma);
[...] Controparte_3
in via principale, annullare e/o disapplicare con riferimento al ricorrente il D.M. 89/2024
e di quelli precedenti, quale il D.M. 50/2021, ed ogni qualsivoglia atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale, relativamente alla domanda di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie A.T.A. – triennio 2024/27, nella parte in cui stabiliscono che il servizio militare di leva obbligatorio ed i servizi sostitutivi assimilati per Legge sono valutati con punteggio “pieno” solo in svolti in costanza di nomina.
sempre in via principale, e per l'effetto, riconoscere al ricorrente, nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., pubblicate dall'
[...] di NO (Roma), valide per il triennio 2024/2027, sia per il Controparte_3
2 profilo professionale di Assistente Amministrativo che quello di Collaboratore Scolastico, il punteggio di 5 punti (0,50 per 10 mesi) per il titolo di servizio militare espletato dal
18.09.2002 al 16.07.2003, anziché 0,50 punti come invece ingiustamente attribuitogli e per l'effetto, dunque, attribuirgli complessivamente i seguenti punteggi:
- punti 31,20 con riferimento al profilo AA (Assistente Amministrativo);
- punti 18,42 con riferimento al profilo CS (Collaboratore Scolastico).
in via meramente gradata adottare comunque ogni provvedimento ritenuto più idoneo ed opportuno a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.
con vittoria di spese, compenso ed onorari, da liquidarsi secondo le vigenti tariffe forensi, tenuto conto del valore della causa e della predisposizione di atto processuale con collegamenti ipertestuali, con attribuzione al sottoscritto avvocato” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il e l' si Controparte_5 Controparte_2 costituivano in giudizio con memoria del 4/7/2025 per chiedere di: “1) Dichiarare il ricorso infondato in fatto ed in diritto;
2) Condannare parte ricorrente alle spese di lite in virtù dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.L' restava contumace in giudizio;
anche i soggetti Controparte_3 controinteressati inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA (Assistente
Amministrativo ed Collaboratore Scolastico) dell' , Controparte_6 in cui il ricorrente risulta inserito e per cui ha promosso domanda valida per gli anni
2024/2027 restavano contumaci in giudizio.
4.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 9/9/2025. Parte ricorrente veniva autorizzata dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 18/7/2025 alla notifica del ricorso e del decreto fissazione udienza per pubblici proclami ex art 150 cpc mediante: 1) deposito del ricorso e del decreto fissazione udienza nelle case comunali di
Velletri, Roma e NO;
2) mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3) sul sito internet del . Parte ricorrente Controparte_5 provvedeva al regolare deposito delle notifiche effettuate e come sopra autorizzate. All'esito dell'udienza del 9/9/2025, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con
3 sentenza con motivazione contestuale. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti costituite.
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente in data 25/6/2024 presentava ai sensi del
Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA- profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, assistente tecnico- valide per il triennio
2024/2025; 2025/2026 e 2026/2027 ai sensi del D.M. n. 89/2024 con riferimento agli
Istituti scolastici della Provincia di Roma (v. allegato 3 al ricorso).
6. Nella domanda indicava di aver svolto il servizio militare di leva obbligatorio dal
18/9/2002 al 16/7/2003 per la durata di 10 mesi (v. certificato di congedo del Ministero della Difesa del 21/7/2003, doc. n. 10 allegato al ricorso).
7. Il Dirigente Scolastico dell' approvava e Controparte_3 pubblicava le graduatorie ATA definitive, relative al personale con qualifica di assistente amministrativo (doc. n. 4 allegato al ricorso) e al personale con qualifica di collaboratore scolastico (doc. n. 5 allegato al ricorso).
8. L' con sede in NO (Roma) alla via Olmata n. Controparte_3
86, è l'Istituto Scolastico cui il ricorrente è stato assegnato con contratto individuale di lavoro del 19.09.2024 con durata fino al 15.10.2024 (v. doc. 6 ricorso), rinnovato poi in data 16.10.2024 fino al 14.12.2024 (v. doc.
6.1 ricorso), ed ove il ricorrente ha poi di fatto preso servizio (v. doc. 7 ricorso) ed ove tutt'ora continua a svolgere la propria attività lavorativa (v. doc. 8 e doc.
8.1 ricorso).
9. Nelle graduatorie definitive di Istituto al ricorrente sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
- 26,20 punti per il profilo di “assistente amministrativo”, comprendenti 0,50 punti per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 18.09.2002 al 16.07.2003;
4 -13,42 punti per il profilo di “collaboratore scolastico”, comprendenti 0,50 punti per il servizio di leva obbligatorio svolto dal 18.09.2002 al 16.07.2003.
10. Nel dettaglio l'Amministrazione Scolastica ha assegnato al ricorrente i seguenti punteggi: per il Profilo Assistente Amministrativo ha assegnato:
- per il titolo di studio – diploma scuola secondario con voto 83/100 punti 8,3
- per l'attestato qualifica professionale rilasciato dalla Regione Campania punti 1,5
- per l'attestato di dattilografia punti 1
- per il certificato informatico EIPASS User 7 Moduli punti 0,60
- per il servizio svolto presso struttura statale (15 mesi) punti 7,50
- per il servizio svolto presso scuola paritaria (27 mesi) punti 6,8
- per il servizio militare prestato non in costanza di servizio (10 mesi) punti 0,5
totale di punti 26,20;
per il Profilo Collaboratore Scolastico ha assegnato:
- per il titolo di studio – diploma scuola secondario con voto 83/100 punti 8,3
- per il certificato informatico EIPASS User 7 Moduli punti 0,30
- per il servizio svolto presso struttura statale (15 mesi) punti 2,25
- per il servizio svolto presso scuola paritaria (27 mesi) punti 2,07
- per il servizio militare prestato non in costanza di servizio (10 mesi) punti 0,5 totale di punti 13,42.
11. Il ricorrente ha invocato l'illegittimità del D.M. 89/2024 e del precedente analogo D.M.
50/2021 per violazione di legge e perché implicante una disparità di trattamento, per mancato riconoscimento nei confronti del ricorrente del punteggio di 5 punti (0,50 per 10 mesi) per il titolo del servizio militare espletato dal 18/9/2002 al 16/7/2003, anziché 0.50 punti effettivamente riconosciutogli dall'Amministrazione scolastica.
12. Si premette in diritto che il D.M. n. 89/2024 allegato A punto A) espressamente prevede: “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non
5 in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. La medesima normativa era stata prevista dal D.M. n. 50/2021
Allegato A punto A per l'aggiornamento delle graduatorie III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024.
13. Secondo il ricorrente tutte le disposizioni normative vigenti considerano il servizio di leva valido a tutti gli effetti senza differenziare se esso è stato espletato in costanza di nomina o meno;
pertanto, il titolo posseduto avrebbe dovuto essere valutato con l'assegnazione di 5 punti [0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni, giusto allegato A/1 lett. B) punto n. 7.1], anziché con 0,50.
14. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
15. Sulla questione giuridica dedotta in ricorso si è pronunciata recentemente la Suprema
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22429 del 08/08/2024 in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “In tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto”.
16. In particolare la Corte di legittimità ha affermato che: “…Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la
6 carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella
(assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di
6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6.
L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 –
7 ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010
(Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi
8 provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
8. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni.
9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile
2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate, senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto.
9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento
Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria
“generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica. 10. In definitiva, il ricorso va accolto ed essendo pacifico che il ricorrente ha svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di lavoro, non sono necessari altri
9 accertamenti in fatto, sicché può definirsi la causa con la decisione di merito, nel senso del rigetto dell'originaria domanda del ricorrente” (cfr. Cass. sez. lavoro, sentenza n. 22429 del 08/08/2024).
Parte 17. Per la Corte di Cassazione, dunque, per il personale (comprendente la qualifica di
Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico), è legittima la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina come servizio assimilabile a quello svolto Parte in altre pubbliche amministrazioni e pertanto, per il personale è corretta la valutazione del , che assegna 0.6 punti per un anno ( e conseguentemente 0,5 per 10 mesi) di CP_5 servizio militare obbligatorio/servizio civile sostitutivo, se non svolto in costanza di nomina.
18. Osserva il Tribunale che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità in materia sopra richiamato, il D.M.. 89/2024 (quest'ultimo per l'aggiornamento per il triennio 2024-2027, come già il D.M. 50/2021 per il triennio 2021-2024) è legittimo ed
è stato correttamente applicato nella determinazione del punteggio del ricorrente ai fini del collocamento in graduatoria di circolo e di istituto III fascia del personale ATA, in quanto nel caso di specie il servizio di leva non è stato prestato in costanza di nomina, mentre l'art. 485 co. 7 del dlgs,.vo 297/1994 - a cui il ricorrente ha fatto riferimento -attiene al diverso profilo della valutazione del servizio militare ai fini dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità di servizio del personale di ruolo, ma non ai fini del collocamento in graduatoria.
19. Per i motivi sin qui spiegati il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le Spese di lite
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto che la sentenza della Cassazione sopra richiamata è anteriore alla proposizione dell'odierno giudizio, condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del e Controparte_5 dell' , liquidate in applicazione della tabella n. 3 Controparte_2
(cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018
e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
10 1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2108,00 € con riduzione del 20% (= 421,60) ex art 152 bis disp att cpc essendosi costituito il per mezzo di suo Funzionario= € 1686,40. CP_5
21. Condanna, dunque, il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' liquidate nella Controparte_5 Controparte_2 misura di 1686,40 € oltre ad € 252,96 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
e dell' Controparte_5 Controparte_2 liquidate nella misura di 1686,40 € oltre ad € 252,96 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 9 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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