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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/11/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
IO TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5135/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2025
DA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ALLAI SILVIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CARILLO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi tramite Raccomandata a/r eventuali cambiamenti. La sig.ra
[...]
rimarrà nella casa coniugale insieme al figlio sino alla scadenza del CP_1 contratto di locazione, mentre il sig. reperirà altra soluzione abitativa Parte_1 in zona limitrofa, portando con sé tutti i propri effetti personali entro la fine di ottobre 2025.
2) Affidarsi il figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minore, precisando che lo stesso manterrà la residenza presso la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o l'altro genitore, precisandosi che il collocamento del minore è stabilito presso la madre e che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il fine settimana in via alternata dal sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dal lavoro (17:30 circa) indicati nelle giornate del lunedì e mercoledì (in concomitanza con il corso di Karate) compresa la consumazione della cena e con possibilità di pernottamento ed accompagnamento diretto a scuola del mattino seguente. I genitori dichiarano la loro reciproca disponibilità ad assecondare eventuali richieste del figlio che voglia vedere il padre in ulteriori occasioni da concordare. I genitori concordano che eventuali trasferimenti di residenza del minore al di fuori della Provincia di Mantova nonché viaggi all'estero del minore dovranno sempre essere previamente approvati per iscritto da entrambi.
3) Disporsi l'alternanza delle vacanze e festività natalizie, di modo che il figlio trascorrerà la metà delle predette vacanze con l'uno e con l'altro genitore, concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni del 24, 25 dicembre. Il giorno 31 dicembre sarà trascorso dal minore con alternanza annua tra padre e madre. Allo stesso modo disporsi l'alternanza delle vacanze pasquali (che iniziano dall'uscita di scuola seguendo il calendario scolastico sino alla fine delle vacanze), concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta.
4) Disporsi l'alternanza delle festività religiose o nazionali con pernottamento nella serata antecedente e termine la sera della giornata di festività religiosa/nazionale, con prevalenza della festività rispetto all'ordinario esercizio del diritto-dovere. I genitori potranno presenziare entrambi durante i compleanni del figlio ed i sacramenti.
5) Disporsi che il figlio trascorra con l'uno e l'altro genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, con un calendario da comunicarsi preventivamente tra i genitori entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, unitamente ai luoghi di percorrenza.
6) Dirsi tenuto il padre a versare, quale contributo al Parte_1 mantenimento del minore la somma complessiva di € 300,00 mensili, Per_1 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge, senza necessità di comunicazione scritta, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla sentenza di separazione sul seguente conto corrente: [...].
7) L'assegno unico verrà ripartito in misura paritaria tra i genitori ed il sig. si impegna fin da ora a comunicare all'INPS le necessarie Parte_1 autorizzazioni affinché tale assegnazione abbia luogo. Il sig. si Parte_1 impegna altresì, a partire dal 01.04.2026, secondo le proprie disponibilità economiche, a coadiuvare la sig.ra qualora la stessa dovesse trovarsi CP_1 in situazione di difficoltà economica sino al reperimento di un'occupazione stabile.
2 8) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si riporta: “- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (di seguito: S.S.N. – n.d.r.); tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N. e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.”.
9) Dirsi tenuto il sig. a versare alla sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 250,00 mensili, quale contributo del 50% al pagamento del canone di locazione della casa coniugale sino al mese di marzo 2026.
10) Spese e compensi di assistenza legale integralmente compensati tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in IN (PA) in data 22/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2013) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va 3 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
MA De CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De CA Presidente Relatore
IO TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5135/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/10/2025
DA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ALLAI SILVIA
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CARILLO ANTONELLA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi tramite Raccomandata a/r eventuali cambiamenti. La sig.ra
[...]
rimarrà nella casa coniugale insieme al figlio sino alla scadenza del CP_1 contratto di locazione, mentre il sig. reperirà altra soluzione abitativa Parte_1 in zona limitrofa, portando con sé tutti i propri effetti personali entro la fine di ottobre 2025.
2) Affidarsi il figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà Per_1 genitoriale in modo condiviso, con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti all'istruzione, all'educazione ed alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del minore, precisando che lo stesso manterrà la residenza presso la madre e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando il figlio stia con l'uno o l'altro genitore, precisandosi che il collocamento del minore è stabilito presso la madre e che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il fine settimana in via alternata dal sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento diretto a scuola, oltre a due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dal lavoro (17:30 circa) indicati nelle giornate del lunedì e mercoledì (in concomitanza con il corso di Karate) compresa la consumazione della cena e con possibilità di pernottamento ed accompagnamento diretto a scuola del mattino seguente. I genitori dichiarano la loro reciproca disponibilità ad assecondare eventuali richieste del figlio che voglia vedere il padre in ulteriori occasioni da concordare. I genitori concordano che eventuali trasferimenti di residenza del minore al di fuori della Provincia di Mantova nonché viaggi all'estero del minore dovranno sempre essere previamente approvati per iscritto da entrambi.
3) Disporsi l'alternanza delle vacanze e festività natalizie, di modo che il figlio trascorrerà la metà delle predette vacanze con l'uno e con l'altro genitore, concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni del 24, 25 dicembre. Il giorno 31 dicembre sarà trascorso dal minore con alternanza annua tra padre e madre. Allo stesso modo disporsi l'alternanza delle vacanze pasquali (che iniziano dall'uscita di scuola seguendo il calendario scolastico sino alla fine delle vacanze), concordando con anticipo di un mese con quale genitore trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta.
4) Disporsi l'alternanza delle festività religiose o nazionali con pernottamento nella serata antecedente e termine la sera della giornata di festività religiosa/nazionale, con prevalenza della festività rispetto all'ordinario esercizio del diritto-dovere. I genitori potranno presenziare entrambi durante i compleanni del figlio ed i sacramenti.
5) Disporsi che il figlio trascorra con l'uno e l'altro genitore un periodo di 15 giorni anche non continuativi durante il periodo estivo, con un calendario da comunicarsi preventivamente tra i genitori entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, unitamente ai luoghi di percorrenza.
6) Dirsi tenuto il padre a versare, quale contributo al Parte_1 mantenimento del minore la somma complessiva di € 300,00 mensili, Per_1 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat come per legge, senza necessità di comunicazione scritta, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese a partire dalla sentenza di separazione sul seguente conto corrente: [...].
7) L'assegno unico verrà ripartito in misura paritaria tra i genitori ed il sig. si impegna fin da ora a comunicare all'INPS le necessarie Parte_1 autorizzazioni affinché tale assegnazione abbia luogo. Il sig. si Parte_1 impegna altresì, a partire dal 01.04.2026, secondo le proprie disponibilità economiche, a coadiuvare la sig.ra qualora la stessa dovesse trovarsi CP_1 in situazione di difficoltà economica sino al reperimento di un'occupazione stabile.
2 8) Porsi a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie relative al figlio secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova, che di seguito si riporta: “- spese mediche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante: b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale (di seguito: S.S.N. – n.d.r.); tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N. e non effettuati tramite lo stesso;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed all'università imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare), che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.”.
9) Dirsi tenuto il sig. a versare alla sig.ra la somma di Parte_1 CP_1 euro 250,00 mensili, quale contributo del 50% al pagamento del canone di locazione della casa coniugale sino al mese di marzo 2026.
10) Spese e compensi di assistenza legale integralmente compensati tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in IN (PA) in data 22/06/2013 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2013) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va 3 pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 20/11/2025.
Il Presidente
MA De CA
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