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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3137/2015 R.G.
promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VI TI (ME), Via Dante Alighieri n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonino Daniele Pagano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
TR
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Contrada Papardo, presso il Servizio legale della stessa , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Comunale, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv.
Francesco Suria, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Leone, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._3
Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
1 (C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._4 domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto
Materia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
(P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via F.
Faranda n. 33, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cormagi, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
Controparte_6
- terzo chiamato contumace -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso, per l'attrice, l'Avv.to Pagano che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Suria, che precisa le conclusioni CP_3 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Suria, su delega, che CP_2 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. TR
Maccora, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per il terzo chiamato l'Avv. Bongiovanni, su delega, CP_4 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
2 E' comparso, per la chiamata in causa l'Avv. Controparte_7
Cormagi, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3137/2015
promosso da
3 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VI TI (ME), Via Dante Alighieri n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonino Daniele Pagano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
TR
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Contrada Papardo, presso il Servizio legale della stessa , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Comunale, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv.
Francesco Suria, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Leone, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._3
Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._4 domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto
Materia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
(P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via F.
Faranda n. 33, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cormagi, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
Controparte_6
- terzo chiamato contumace -
4 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e TR Controparte_2 CP_3
(“nonché di coloro che con essi hanno a vario titolo collaborato, cooperato o prestato laloro opera in occasione dell'intervento”) per sentirli condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza dell'asserita condotta colposa tenuta dai sanitari della predetta struttura, con vittoria delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda l'attrice allegava, in particolare: di essere stata sottoposta in data 10.01.2014, ad intervento chirurgico di “borsectomia – osteotomia coracoide e bursectomia” presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di sindrome da impingement sub-acromiale con borsite;
che a seguito di detto intervento la stessa riportava notevoli difficoltà nei movimenti rotatori, tali da compromettere gravemente le funzionalità dell'arto superiore destro;
che, pertanto, la stessa veniva nuovamente ricoverata e sottoposta a specifico esame elettromiografico;
che in data
25.02.2014 la paziente veniva dimessa con diagnosi di “deficit neuro motorio spalla dx”; che successivamente, in ragione del persistente dolore alla spalla e al braccio destro, la stessa si recava a Roma, ove a seguito di visita specialistica eseguita dal dott. , le veniva diagnosticata Persona_1 una “Neuroalgodistrofia riflessa post-chirurgica con interessamento del plesso brachiale a destra”; che, stante il persistere delle suddette patologie e la conseguente impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa (di fisioterapista), le veniva, inoltre, diagnosticato un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto”; che in considerazione degli assenti miglioramenti, a distanza di circa sette mesi dall'intervento, si è recata presso l' di Rovigo, ove il dott. Controparte_8 Per_2 specialista in neurochirurgia, dopo aver constatato la sussistenza di un blocco doloroso nella rotazione del braccio destro, concludeva nel ritenere che durante l'atto chirurgico fosse stata eseguita una manipolazione che ha determinato, nella paziente, un evento traumatico irreversibile.
5 Dopo aver evidenziato di avere riportato rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'azienda ospedaliera, per avere gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico dell'ospedale e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
800.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ciò posto, l'attrice, prima di adire il Giudicante, provvedeva ad inviare a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora al quale non è stato dato alcun riscontro, nonché ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, anche questa con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che ha ritenuto non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
e , costituendosi in giudizio, chiedevano, in Controparte_2 CP_3 via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, onde essere da quest'ultima manlevati in caso di soccombenza.
Nel merito contestavano le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza della diagnosi e della modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico praticato nei confronti della paziente, risultando, invero, dalla documentazione allegata, che le possibili cause del danneggiamento del nervo toracico fossero da ricondurre alle manovre anestesiologiche.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.09.2015 si costituiva in giudizio l' TR chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
e , in qualità di medici anestesisti nell'intervento
[...] CP_9 chirurgico eseguito sulla paziente.
Nel merito, contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la totale inesistenza di un nesso di causalità diretta tra l'intervento chirurgico effettuato presso l'azienda sanitaria e le patologie successivamente riportate dalla , e ciò in quanto i problemi di mobilità insorti nella paziente e Pt_1 consistenti in una parziale limitazione dell'abduzione e della extrarotazione
6 della spalla risultano essere una normale complicanza dell'intervento di bursectomia e acromion plastica, della quale l'attrice era stata debitamente informata.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio CP_4 il quale, aderendo alle conclusioni dell convenuta, eccepiva, in via CP_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti. Rilevata l'omessa stipula da parte dell' del Parte_2 contratto di assicurazione che ai sensi dell'art. 24 CCNL dell'8 giugno 2000 la stessa era tenuta a sottoscrivere a garanzia propria ed a tutela dei propri dipendenti, chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa , onde essere da questa Controparte_5 manlevato in caso di soccombenza. Nel merito contestava le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione del 24.11.2017, si costituiva in giudizio l' , richiamando l'art. 24 del Contratto Collettivo Controparte_5
Nazionale di categoria in virtù del quale l avrebbe dovuto TR stipulare un'apposita polizza per la RCT, per garantire se stessa e i propri sanitari;
eccepiva, altresì, il difetto di operatività della polizza sottoscritta dal in quanto l'unico rischio garantito dal suddetto contratto CP_4 assicurativo ha ad oggetto la perdita patrimoniale che possa derivargli nell'ipotesi in cui sia condannato dalla Corte dei Conti con sentenza definitiva passata in giudicato, ovvero il danno erariale.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dalla e la sussistenza del Pt_1 rapporto causale tra l'intervento subito e i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalla predetta attrice presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni della paziente.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
7 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_9 regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
È noto che l'atto introduttivo è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possono essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame l'attrice ha chiesto al Giudice il risarcimento del danno subito in conseguenze delle condotte a suo dire negligenti tenute dai sanitari della convenuta. CP_1
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum che nella causa petendi e nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Nè, peraltro, può essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall'Azienda convenuta nei confronti dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sulla , per difetto di Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa
l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.” (Cass. Civ. S.U. n.
26659/2014; Cass. Civ n. 2102/2018)
Ciò posto, ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda dell'attrice sia fondata e debba essere accolta nei termini di seguito precisati.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti tanto del sanitario quanto della struttura ospedaliera è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, come
8 responsabilità contrattuale (sul punto, vedi Cass. n.1620/2012; Cass.
n.5590/2015).
Tale orientamento si basa sulla circostanza che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali vitto, alloggio, assistenza.
Del pari, trattasi di responsabilità di natura contrattuale anche con riguardo al medico convenuto, sulla base del noto istituto di elaborazione giurisprudenziale del contatto sociale qualificato, in virtù del quale, anche in assenza della stipula di un contratto, tra medico e paziente sorge un'obbligazione che trae fondamento nell'art. 1173 c.c. (gli altri atti o fatti idonei a far sorgere l'obbligazione) e che soggiace alle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di cui alla disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Ed infatti, sebbene non sia ignota al Giudicante l'emanazione della legge c.d. che all'art. 7 comma 3 stabilisce chiaramente che l'esercente Parte_3 la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., il presente giudizio è stato incardinato in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina che trova invece applicazione per le cause introdotte dopo l'01.04.2017, di talchè la responsabilità del medico deve continuare a classificarsi di natura contrattuale.
La Suprema Corte, in recenti pronunce di legittimità, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità medica anche a seguito dell'entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi (legge n. 189/2012), che all'art. 3 comma 1 espressamente recita: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
I giudici di legittimità, nell'interpretare la norma in commento hanno ribadito il proprio orientamento ritenendo che il legislatore non abbia inteso qualificare la responsabilità del medico in termini di responsabilità aquiliana:
9 “Ora, la fattura della norma, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. […] Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da
Cass. n. 4792 del 2013).” (Cass. sez. VI, ordinanza n.8940/2014).
In buona sostanza, risponde al consolidato orientamento della Suprema
Corte l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (fra le tante, Cass.
19/10/2006 n.22390; Cass. 24/05/2006 n.12362; Cass. 19/04/2006
n.9085; Cass. 26/01/2006 n.1698; Cass. 28/05/2004 n.10297; Cass.
21/07/2003 n.11316; Cass. 14/07/2003 n.11001; Cass. 11/03/2002
n.3492; Cass. 10/09/1999 n.9198; Cass. 22/01/1999 n.589; Cass.
02/12/1998 n.12233; Cass. 27/07/1998 n.7336) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (Cass. 26/1/2006 n.1698; Cass.
14/7/2004 n.13066; Cass. sez. un. l/7/2002 n.9556; Cass. 22/1/1999
n.589).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o
10 alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorchè non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
A tale stregua, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda
(salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo che normalmente segna l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1228 c.c.).
Nè varrebbe distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacchè è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (vedasi, Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass.
15/2/2000 n.1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria, responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. 17/5/2001
n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt. 1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è
11 onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è causa del danno (Cass. sez. un. n.577/2008).
Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass.
n.24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con
l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 9085/2006; si vedano anche Cass. n. 23918/2006;
Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che
”in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. n. 14759 del 26.06.2007).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23059/2009, Cass. sez. un. n. 576/2008,
Cass. n. 22894/2005; Cass. n. 632/2000, Cass. n. 11287/1993), spesso
12 affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, occorre verificare se le patologie insorte a carico della paziente possano essere ricondotte causalmente ad un difetto esecutivo dell'intervento chirurgico e verificare, pertanto, se quest'ultimo sia stato correttamente eseguito avuto riguardo alle leges artis prescritte per casi della medesima tipologia di quello oggetto di causa.
I CC.TT.U nominati, dott.ri e , dopo aver Persona_3 Persona_4 illustrato i caratteri della patologia da cui era affetta l'attrice, hanno ricostruito l'intervento chirurgico cui la stessa si è sottoposta, ritenendo la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria nonché dei dott.ri e esclusivamente in relazione CP_4 CP_9 all'esecuzione, in data 10 gennaio 2014, dell'anestesia praticata durante l'intervento chirurgico di “bursectomia subacromiale e resezione tangenziale dell'acromion”.
Ed invero, gli stessi hanno preliminarmente accertato che nel caso in esame
“è stato eseguita una tecnica mini open e combinata di bursectomia con acromion plastica, seguendo correttamente gli algoritmi di trattamento di questa patologia anche in considerazione dell'avanzato stato degenerativo. La lettura dell'esame clinico mostra infatti una spalla molto dolorosa con una notevole compromissione funzionale e positività dei test specifici”, e che “l'esame clinico condotto in sede di visita di consulenza mostra chiaramente che è stato effettuato un accesso anteriore al deltoide in prossimità dell'articolazione acromion-claveare: in questa sede non esiste alcuna possibilità di creare lesioni iatrogene e definitive alle strutture nervose interessate nella fattispecie”; motivo per cui i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che “non sussistono profili a carico dell'equipe chirurgica ortopedica in quanto la lesione nervosa diagnosticata non è compatibile con l'accesso chirurgico praticato anteriormente al deltoide e in prossimità dell'articolazione acromion-claveare. Nel caso di specie,
13 tenuto conto della cronologia degli eventi e dell'idoneità lesiva, escludendo ulteriori concause efficienti, “può ritenersi altamente probabile che la lesione sia stata provocata da un traumatismo dell'ago introdotto durante l'anestesia a livello di quinta e sesta radice nervosa cervicale, nel punto in cui esse giacciono sorrette nella doccia ossea dei rispettivi processi trasversi cervicali”.
In ragione di ciò, i CC.TT.U hanno stimato “un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni trentuno (periodi di ricoveri documentati), e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni trenta (fino al successivo ricovero del febbraio 2014 con diagnosi conclamata) di cui dieci al 75%, e venti al 50%. In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: severo deficit funzionale della spalla destra da verosimile capsulite adesiva in esiti di lesione iatrogena parziale del tronco primario superiore del plesso brachiale da traumatismo mediante ago per anestesia plessica;
esiti cicatriziali chirurgici lineari alla spalla destra, comportanti complessivamente lieve pregiudizio estetico insistendo su parte del corpo occasionalmente esposta in soggetto di sesso femminile e dell'attuale età anagrafica di anni 39. Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 35% (trentacinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Bargagna M. et al. - Giuffrè III edizione
2001; - I edizione 2006; CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
- edizione 2015 - Linee CP_15 TR6 CP_17 CP_18 [...]
- Giuffrè I edizione 2016). Ascrivibili al danno in oggetto, ipotizzabili CP_19 sofferenze psicologiche soggettive di grado moderato-grave; ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado grave sull'esplicazione di attività lavorative;
ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado grave sull'esplicazione di attività di vita quotidiana, tempo libero, svago, vita familiare e sociale. Congrue e adeguate le spese sanitarie documentate, pari euro 6.400,00.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un
14 attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudice aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Sussistendo, dunque, tutti gli elementi precipui della responsabilità,
l' sanitaria convenuta ed i dott.ri e devono essere CP_1 CP_4 CP_9 condannati, in solido, a risarcire il danno all'attrice nei termini accertati dai
CC.TT.UU.
Ed invero, la consulenza ha riconosciuto in capo all'attrice un grado di invalidità permanente nella misura del 35%, valutazione che per le ragioni già illustrate va condivisa.
Il danno subito dalla va ricondotto, con un'attenta valutazione della Pt_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla
Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa
15 la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno patito da parte attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226
c.c., utilizzando come parametro di riferimento per la determinazione dello stesso le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Conseguentemente, alla va liquidata la somma complessiva, Pt_1 all'attualità, di € 174.688,25 di cui € 168.747,00 per il danno biologico (pari al 35% di invalidità in un soggetto di ventinove anni all'epoca del fatto), ed €
5.941,25 per inabilità temporanea (31 giorni al 100%, riconoscendo l'importo di € 122,50 al giorno, e 30 giorni di cui: 10 giorni al 75% e 20 giorni al 50%).
Tuttavia, in ossequio alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, n.
26972/2008, che ha operato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., sulla base delle risultanze della C.T.U., si ritiene che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale - intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata - tenuto conto dell'età dell'attrice (29 anni all'epoca del fatto), delle lunghe cure praticate e delle ripercussioni negative a carattere permanente sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
È, pertanto, opportuno procedere ad una adeguata “personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando in favore della parte attrice, ex art. 1226
c.c., un ulteriore importo, che va determinato nella misura del 20% del solo danno biologico (non anche dell'Inabilità temporanea) riconosciuto in precedenza che, pertanto, risulta pari a € 202.496,40 all'attualità.
Sono ritenute congrue le spese documentate pari ad € 6.400,00.
Dunque, complessivamente, all'attrice spetta la somma di € 214.837,65 all'attualità (danno biologico con personalizzazione + inabilità teporanea + spese).
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -10.1.2014- e rivalutato anno
16 per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
La convenuta ed i dott.ri e TR CP_4
devono essere pertanto condannati, in solido, al pagamento in CP_9 favore dell'attrice della somma di € 214.837,65 all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.
In ordine alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei CP_4 confronti della occorre rilevare come il predetto Controparte_5 contratto di assicurazione risulti pienamente operativo, in virtù di quanto espressamente disposto all'art. 10 della polizza, ovvero che “la Società si obbiga a tenere indenne l' di ogni somma che quasti sia tenuto a Parte_4 pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale…Inoltre, nel caso in cui la Richiesta di
Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' Parte_4 in qualità di dipendente o convenzionato di struttura , clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario Nazionale la Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, Parte_4 alla struttura, alla clinica o istituto a cui l' presta la propria opera, o Parte_4 al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra richiesta di risarcimento.” Nel caso in cui l'assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al
Servizio Sanitario Nazionale, la copertura della responsabilità civile, all'infuori dei casi di colpa grave di cui al comma che precede, è prestata altresì al ricorre congiunto delle seguenti condizioni: a) che la struttura di appartenenza, non adempia, neppure iondirettamente, agli obblighi di cui all'art. 24 del CCNL 8
Giugno 2000 ( e successive modifiche); b) che la struttura dichiari per iscritto
17 all'assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato.”
Ciò posto ed in ragione del fatto che entrambe le suddette condizioni si siano verificate nel caso di specie, la polizza deve ritenersi pienamente valida ed efficacie.
Pertanto la domanda di garanzia del dott. va accolta e, per l'effetto, CP_4
l' va condannata a garantire e manlevare Controparte_5 CP_4
in ordine a tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a versare all'attrice
[...] in esecuzione della presente sentenza, entro i limiti del massimale assicurato.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice
e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” Cass.
29420/2019 e 30999/23.
Le stesse vanno, pertanto, poste a carico della convenuta
[...]
e TR Controparte_20 [...]
(terzo chiamato contumace), in solido tra loro e liquidate, in CP_9 cosiderazione di quanto sopra, applicando i parametri medi di cui al D.M.
55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e €
260.000,00, con esclusione dell'attività istruttoria in concreto mancante, nella misura complessiva di Euro 8.433,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se docute come per legge.
18 In merito ai rapporti tra la parte attrice ed i convenuti dott.ri CP_2
e , stante la soccombenza della stessa nei confronti di tali
[...] CP_3 parti, le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1 nella medesima misura di cui sopra, in favore di ciascuno dei predetti sanitari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3137/2015 R.G. così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_9
2. accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' TR
e , in solido tra loro, al
[...] CP_4 CP_9 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
214.837,65 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna l' TR
e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 CP_9 spese del giudizio che liquida, in favore della parte attrice
[...]
, nella misura complessiva di € 8.433,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. rigetta la domanda dell'attrice spiegata nei confronti di CP_2
e ;
[...] CP_3
5. per l'effetto condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di e , nella misura Controparte_2 CP_3 di € 8.433,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
6. dispone con separato decreto in ordine alla liquidazione delle competenze dei CTU;
7. accoglie la domanda di garanzia proposta da nei CP_4 confronti di e per l'effetto condanna Controparte_5 quest'ultima a manlevare in ordine a tutte le somme che CP_4
19 lo stesso dovrà versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale garantito;
8. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Messina, lì 21/01/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
20
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3137/2015 R.G.
promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VI TI (ME), Via Dante Alighieri n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonino Daniele Pagano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
TR
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Contrada Papardo, presso il Servizio legale della stessa , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Comunale, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv.
Francesco Suria, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Leone, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._3
Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
1 (C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._4 domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto
Materia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
(P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via F.
Faranda n. 33, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cormagi, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
Controparte_6
- terzo chiamato contumace -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
E' comparso, per l'attrice, l'Avv.to Pagano che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Suria, che precisa le conclusioni CP_3 riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. Suria, su delega, che CP_2 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta l'Avv. TR
Maccora, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per il terzo chiamato l'Avv. Bongiovanni, su delega, CP_4 che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
2 E' comparso, per la chiamata in causa l'Avv. Controparte_7
Cormagi, su delega, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice unico dott. Paolo
Petrolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.N. 3137/2015
promosso da
3 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VI TI (ME), Via Dante Alighieri n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonino Daniele Pagano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice - contro
TR
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Contrada Papardo, presso il Servizio legale della stessa , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino CP_1
Comunale, giusta procura in atti;
- convenuta -
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv.
Francesco Suria, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Leone, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._3
Messina, Viale S. Martino n. 261, presso lo studio dell'avv. Francesco Suria, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
(C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._4 domiciliato in Messina, Via dei Verdi n. 55, presso lo studio dell'avv. Roberto
Materia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
(P.I. , in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via F.
Faranda n. 33, presso lo studio dell'avv. Gabriele Cormagi, rappresentata e difesa congiuntamente dagli avv.ti Stefano Taurini e Maurizio Hazan, giusta procura in atti;
- terza chiamata –
Controparte_6
- terzo chiamato contumace -
4 La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' e TR Controparte_2 CP_3
(“nonché di coloro che con essi hanno a vario titolo collaborato, cooperato o prestato laloro opera in occasione dell'intervento”) per sentirli condannare, nella misura che sarebbe stata accertata giudizialmente, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa ed in conseguenza dell'asserita condotta colposa tenuta dai sanitari della predetta struttura, con vittoria delle spese del giudizio.
A sostegno della domanda l'attrice allegava, in particolare: di essere stata sottoposta in data 10.01.2014, ad intervento chirurgico di “borsectomia – osteotomia coracoide e bursectomia” presso la struttura ospedaliera sopra citata, in seguito alla diagnosi di sindrome da impingement sub-acromiale con borsite;
che a seguito di detto intervento la stessa riportava notevoli difficoltà nei movimenti rotatori, tali da compromettere gravemente le funzionalità dell'arto superiore destro;
che, pertanto, la stessa veniva nuovamente ricoverata e sottoposta a specifico esame elettromiografico;
che in data
25.02.2014 la paziente veniva dimessa con diagnosi di “deficit neuro motorio spalla dx”; che successivamente, in ragione del persistente dolore alla spalla e al braccio destro, la stessa si recava a Roma, ove a seguito di visita specialistica eseguita dal dott. , le veniva diagnosticata Persona_1 una “Neuroalgodistrofia riflessa post-chirurgica con interessamento del plesso brachiale a destra”; che, stante il persistere delle suddette patologie e la conseguente impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa (di fisioterapista), le veniva, inoltre, diagnosticato un “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misto”; che in considerazione degli assenti miglioramenti, a distanza di circa sette mesi dall'intervento, si è recata presso l' di Rovigo, ove il dott. Controparte_8 Per_2 specialista in neurochirurgia, dopo aver constatato la sussistenza di un blocco doloroso nella rotazione del braccio destro, concludeva nel ritenere che durante l'atto chirurgico fosse stata eseguita una manipolazione che ha determinato, nella paziente, un evento traumatico irreversibile.
5 Dopo aver evidenziato di avere riportato rilevanti danni permanenti ascrivibili alla responsabilità dei sanitari dell'azienda ospedaliera, per avere gli stessi tenuto un condotta negligente ed imperita consistita nell'esecuzione di un intervento chirurgico non eseguito “a regola d'arte”, chiedeva, sussistendo un preciso nesso di causalità tra la condotta colposa del personale sanitario medico dell'ospedale e le patologie dalla stessa accusate, il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in €
800.000,00, con vittoria di spese e competenze di lite.
Ciò posto, l'attrice, prima di adire il Giudicante, provvedeva ad inviare a mezzo procuratore atto di diffida e messa in mora al quale non è stato dato alcun riscontro, nonché ad esperire presso l'Organismo di Mediazione Forense la obbligatoria procedura di mediazione, anche questa con esito negativo, stante la mancata comparizione dell'ente ospedaliero che ha ritenuto non sussistere a suo carico alcun profilo di responsabilità.
e , costituendosi in giudizio, chiedevano, in Controparte_2 CP_3 via preliminare, di essere autorizzati a chiamare in causa la compagnia assicurativa , in persona del legale rappresentante Controparte_5 pro tempore, onde essere da quest'ultima manlevati in caso di soccombenza.
Nel merito contestavano le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la correttezza della diagnosi e della modalità di esecuzione dell'intervento chirurgico praticato nei confronti della paziente, risultando, invero, dalla documentazione allegata, che le possibili cause del danneggiamento del nervo toracico fossero da ricondurre alle manovre anestesiologiche.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.09.2015 si costituiva in giudizio l' TR chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
e , in qualità di medici anestesisti nell'intervento
[...] CP_9 chirurgico eseguito sulla paziente.
Nel merito, contestava le domande avversarie, evidenziando, in particolare, la totale inesistenza di un nesso di causalità diretta tra l'intervento chirurgico effettuato presso l'azienda sanitaria e le patologie successivamente riportate dalla , e ciò in quanto i problemi di mobilità insorti nella paziente e Pt_1 consistenti in una parziale limitazione dell'abduzione e della extrarotazione
6 della spalla risultano essere una normale complicanza dell'intervento di bursectomia e acromion plastica, della quale l'attrice era stata debitamente informata.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva in giudizio CP_4 il quale, aderendo alle conclusioni dell convenuta, eccepiva, in via CP_1 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Corte dei Conti. Rilevata l'omessa stipula da parte dell' del Parte_2 contratto di assicurazione che ai sensi dell'art. 24 CCNL dell'8 giugno 2000 la stessa era tenuta a sottoscrivere a garanzia propria ed a tutela dei propri dipendenti, chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicurativa , onde essere da questa Controparte_5 manlevato in caso di soccombenza. Nel merito contestava le pretese avversarie chiedendone il rigetto.
Con comparsa di costituzione del 24.11.2017, si costituiva in giudizio l' , richiamando l'art. 24 del Contratto Collettivo Controparte_5
Nazionale di categoria in virtù del quale l avrebbe dovuto TR stipulare un'apposita polizza per la RCT, per garantire se stessa e i propri sanitari;
eccepiva, altresì, il difetto di operatività della polizza sottoscritta dal in quanto l'unico rischio garantito dal suddetto contratto CP_4 assicurativo ha ad oggetto la perdita patrimoniale che possa derivargli nell'ipotesi in cui sia condannato dalla Corte dei Conti con sentenza definitiva passata in giudicato, ovvero il danno erariale.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c..
Il giudizio veniva, quindi, istruito con l'epletamento di CTU medico legale al fine di accertare l'esistenza dei danni lamentati dalla e la sussistenza del Pt_1 rapporto causale tra l'intervento subito e i danni rilevati come conseguenza delle prestazioni sanitarie ricevute dalla predetta attrice presso la struttura sanitaria convenuta ed un peggioramento permanente delle generali condizioni della paziente.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza.
7 Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_9 regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo.
È noto che l'atto introduttivo è da considerarsi valido se il petitum e la causa petendi possono essere individuati dal contesto dei fatti narrati e delle domande formulate, non occorrendo che essi siano esplicitati mediante l'uso di formule sacramentali.
Nel caso in esame l'attrice ha chiesto al Giudice il risarcimento del danno subito in conseguenze delle condotte a suo dire negligenti tenute dai sanitari della convenuta. CP_1
Dunque, la domanda risulta individuata sia nel petitum che nella causa petendi e nessuna nullità dell'atto di citazione può configurarsi.
Nè, peraltro, può essere accolta la preliminare eccezione di inammissibilità della chiamata in garanzia svolta dall'Azienda convenuta nei confronti dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico sulla , per difetto di Pt_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e ciò in quanto, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azione civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da un azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa
l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni.” (Cass. Civ. S.U. n.
26659/2014; Cass. Civ n. 2102/2018)
Ciò posto, ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda dell'attrice sia fondata e debba essere accolta nei termini di seguito precisati.
Deve, innanzitutto, procedersi alla corretta qualificazione giuridica dell'azione proposta.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti tanto del sanitario quanto della struttura ospedaliera è da ricondursi nell'alveo della disciplina della responsabilità contrattuale.
E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, come
8 responsabilità contrattuale (sul punto, vedi Cass. n.1620/2012; Cass.
n.5590/2015).
Tale orientamento si basa sulla circostanza che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria, che comprende prestazioni primarie di carattere medico-sanitario, ma anche prestazioni accessorie quali vitto, alloggio, assistenza.
Del pari, trattasi di responsabilità di natura contrattuale anche con riguardo al medico convenuto, sulla base del noto istituto di elaborazione giurisprudenziale del contatto sociale qualificato, in virtù del quale, anche in assenza della stipula di un contratto, tra medico e paziente sorge un'obbligazione che trae fondamento nell'art. 1173 c.c. (gli altri atti o fatti idonei a far sorgere l'obbligazione) e che soggiace alle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio di cui alla disciplina della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..
Ed infatti, sebbene non sia ignota al Giudicante l'emanazione della legge c.d. che all'art. 7 comma 3 stabilisce chiaramente che l'esercente Parte_3 la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., il presente giudizio è stato incardinato in data anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina che trova invece applicazione per le cause introdotte dopo l'01.04.2017, di talchè la responsabilità del medico deve continuare a classificarsi di natura contrattuale.
La Suprema Corte, in recenti pronunce di legittimità, ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità medica anche a seguito dell'entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi (legge n. 189/2012), che all'art. 3 comma 1 espressamente recita: “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
I giudici di legittimità, nell'interpretare la norma in commento hanno ribadito il proprio orientamento ritenendo che il legislatore non abbia inteso qualificare la responsabilità del medico in termini di responsabilità aquiliana:
9 “Ora, la fattura della norma, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura. […] Non sembra ricorrere, dunque, alcunché che induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da
Cass. n. 4792 del 2013).” (Cass. sez. VI, ordinanza n.8940/2014).
In buona sostanza, risponde al consolidato orientamento della Suprema
Corte l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (fra le tante, Cass.
19/10/2006 n.22390; Cass. 24/05/2006 n.12362; Cass. 19/04/2006
n.9085; Cass. 26/01/2006 n.1698; Cass. 28/05/2004 n.10297; Cass.
21/07/2003 n.11316; Cass. 14/07/2003 n.11001; Cass. 11/03/2002
n.3492; Cass. 10/09/1999 n.9198; Cass. 22/01/1999 n.589; Cass.
02/12/1998 n.12233; Cass. 27/07/1998 n.7336) di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonchè di quelle lato sensu alberghiere (Cass. 26/1/2006 n.1698; Cass.
14/7/2004 n.13066; Cass. sez. un. l/7/2002 n.9556; Cass. 22/1/1999
n.589).
Ne consegue, a tale stregua, che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o
10 alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero) sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorchè non siano alle sue dipendenze;
responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto che in realtà prescinde dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
A tale stregua, la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo consegue riposa invero sul principio cuius commoda eius et incommoda
(salva l'ipotesi dell'autonoma iniziativa del terzo che normalmente segna l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 1228 c.c.).
Nè varrebbe distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale l'ente è chiamato a rispondere, giacchè è al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (vedasi, Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass.
15/2/2000 n.1682).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al dipendente sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria, responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. 17/5/2001
n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Orbene, inquadrata la domanda attorea nell'ambito di applicazione degli artt. 1218 c.c. e ss., occorre evidenziare che, sulla base di tale disciplina, il paziente che si duole dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale deve soltanto dimostrare l'esistenza e l'efficacia del contratto e/o contatto sociale e del danno patito, allegando altresì l'inadempimento del debitore, mentre è
11 onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è causa del danno (Cass. sez. un. n.577/2008).
Ne consegue che è onere del medico o del personale paramedico dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non è dipeso da propria colpa e pertanto grava sul medico l'onere di provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione (Cass.
n.24791/2008).
Deve precisarsi, in proposito, che dalla natura contrattuale della responsabilità dell'ente ospedaliero consegue che, in omaggio al principio della vicinanza o riferibilità dei mezzi di prova, “… consistendo l'obbligazione professionale in un obbligazione di mezzi, è a carico del danneggiato la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie), nonché del relativo nesso di causalità con
l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. n. 9085/2006; si vedano anche Cass. n. 23918/2006;
Cass. n. 12362/2006; Cass. n. 22894/2005).
In ordine poi all'esistenza del nesso di causalità è stato altresì affermato che
”in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica. Ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile” (Cass. n. 14759 del 26.06.2007).
La sufficienza di un credibile ed elevato giudizio probabilistico, supportato da rigorose leggi scientifiche, per dimostrare la sussistenza del nesso causale in sede di responsabilità civile è orientamento granitico delle sezioni civili della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 23059/2009, Cass. sez. un. n. 576/2008,
Cass. n. 22894/2005; Cass. n. 632/2000, Cass. n. 11287/1993), spesso
12 affermato proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria;
si tratta di un orientamento che in linea di principio può essere condivisibile in quanto, ad esigere la prova del nesso causale in termini di certezza, si richiederebbe al danneggiato una probatio diabolica e si frapporrebbe un eccessivo ed ingiustificato ostacolo alla tutela del diritto ad agire in giudizio.
Così ricostruiti i principi in materia di riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame, occorre verificare se le patologie insorte a carico della paziente possano essere ricondotte causalmente ad un difetto esecutivo dell'intervento chirurgico e verificare, pertanto, se quest'ultimo sia stato correttamente eseguito avuto riguardo alle leges artis prescritte per casi della medesima tipologia di quello oggetto di causa.
I CC.TT.U nominati, dott.ri e , dopo aver Persona_3 Persona_4 illustrato i caratteri della patologia da cui era affetta l'attrice, hanno ricostruito l'intervento chirurgico cui la stessa si è sottoposta, ritenendo la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria nonché dei dott.ri e esclusivamente in relazione CP_4 CP_9 all'esecuzione, in data 10 gennaio 2014, dell'anestesia praticata durante l'intervento chirurgico di “bursectomia subacromiale e resezione tangenziale dell'acromion”.
Ed invero, gli stessi hanno preliminarmente accertato che nel caso in esame
“è stato eseguita una tecnica mini open e combinata di bursectomia con acromion plastica, seguendo correttamente gli algoritmi di trattamento di questa patologia anche in considerazione dell'avanzato stato degenerativo. La lettura dell'esame clinico mostra infatti una spalla molto dolorosa con una notevole compromissione funzionale e positività dei test specifici”, e che “l'esame clinico condotto in sede di visita di consulenza mostra chiaramente che è stato effettuato un accesso anteriore al deltoide in prossimità dell'articolazione acromion-claveare: in questa sede non esiste alcuna possibilità di creare lesioni iatrogene e definitive alle strutture nervose interessate nella fattispecie”; motivo per cui i consulenti incaricati sono stati concordi nel ritenere che “non sussistono profili a carico dell'equipe chirurgica ortopedica in quanto la lesione nervosa diagnosticata non è compatibile con l'accesso chirurgico praticato anteriormente al deltoide e in prossimità dell'articolazione acromion-claveare. Nel caso di specie,
13 tenuto conto della cronologia degli eventi e dell'idoneità lesiva, escludendo ulteriori concause efficienti, “può ritenersi altamente probabile che la lesione sia stata provocata da un traumatismo dell'ago introdotto durante l'anestesia a livello di quinta e sesta radice nervosa cervicale, nel punto in cui esse giacciono sorrette nella doccia ossea dei rispettivi processi trasversi cervicali”.
In ragione di ciò, i CC.TT.U hanno stimato “un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni trentuno (periodi di ricoveri documentati), e un periodo di invalidità temporanea parziale, come danno biologico, valutabile complessivamente in giorni trenta (fino al successivo ricovero del febbraio 2014 con diagnosi conclamata) di cui dieci al 75%, e venti al 50%. In atto sussistono quali postumi a carattere permanente e non emendabile: severo deficit funzionale della spalla destra da verosimile capsulite adesiva in esiti di lesione iatrogena parziale del tronco primario superiore del plesso brachiale da traumatismo mediante ago per anestesia plessica;
esiti cicatriziali chirurgici lineari alla spalla destra, comportanti complessivamente lieve pregiudizio estetico insistendo su parte del corpo occasionalmente esposta in soggetto di sesso femminile e dell'attuale età anagrafica di anni 39. Il quadro menomante descritto integra complessivamente (valutazione in riferimento alla riduzione globale dell'integrità psico-fisica) un grado di invalidità permanente stimabile, come danno alla salute, in misura del 35% (trentacinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico (Bargagna M. et al. - Giuffrè III edizione
2001; - I edizione 2006; CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 CP_14
- edizione 2015 - Linee CP_15 TR6 CP_17 CP_18 [...]
- Giuffrè I edizione 2016). Ascrivibili al danno in oggetto, ipotizzabili CP_19 sofferenze psicologiche soggettive di grado moderato-grave; ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado grave sull'esplicazione di attività lavorative;
ipotizzabili ripercussioni negative a carattere permanente di grado grave sull'esplicazione di attività di vita quotidiana, tempo libero, svago, vita familiare e sociale. Congrue e adeguate le spese sanitarie documentate, pari euro 6.400,00.”
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati su un
14 attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudice aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede processuale, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Sussistendo, dunque, tutti gli elementi precipui della responsabilità,
l' sanitaria convenuta ed i dott.ri e devono essere CP_1 CP_4 CP_9 condannati, in solido, a risarcire il danno all'attrice nei termini accertati dai
CC.TT.UU.
Ed invero, la consulenza ha riconosciuto in capo all'attrice un grado di invalidità permanente nella misura del 35%, valutazione che per le ragioni già illustrate va condivisa.
Il danno subito dalla va ricondotto, con un'attenta valutazione della Pt_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunata, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla
Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa
15 la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno patito da parte attrice, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226
c.c., utilizzando come parametro di riferimento per la determinazione dello stesso le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Conseguentemente, alla va liquidata la somma complessiva, Pt_1 all'attualità, di € 174.688,25 di cui € 168.747,00 per il danno biologico (pari al 35% di invalidità in un soggetto di ventinove anni all'epoca del fatto), ed €
5.941,25 per inabilità temporanea (31 giorni al 100%, riconoscendo l'importo di € 122,50 al giorno, e 30 giorni di cui: 10 giorni al 75% e 20 giorni al 50%).
Tuttavia, in ossequio alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, n.
26972/2008, che ha operato una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., sulla base delle risultanze della C.T.U., si ritiene che, nel caso di specie, la voce del danno non patrimoniale - intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata - tenuto conto dell'età dell'attrice (29 anni all'epoca del fatto), delle lunghe cure praticate e delle ripercussioni negative a carattere permanente sull'esplicazione di attività di vita quotidiana quali tempo libero, svago, vita familiare e sociale, non sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari.
È, pertanto, opportuno procedere ad una adeguata “personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando in favore della parte attrice, ex art. 1226
c.c., un ulteriore importo, che va determinato nella misura del 20% del solo danno biologico (non anche dell'Inabilità temporanea) riconosciuto in precedenza che, pertanto, risulta pari a € 202.496,40 all'attualità.
Sono ritenute congrue le spese documentate pari ad € 6.400,00.
Dunque, complessivamente, all'attrice spetta la somma di € 214.837,65 all'attualità (danno biologico con personalizzazione + inabilità teporanea + spese).
Sulle somme sopra indicate devono riconoscersi, altresì, gli interessi legali come di seguito specificato: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno -10.1.2014- e rivalutato anno
16 per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. sez. III n.23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza, sulla somma come sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
La convenuta ed i dott.ri e TR CP_4
devono essere pertanto condannati, in solido, al pagamento in CP_9 favore dell'attrice della somma di € 214.837,65 all'attualità, oltre interessi come sopra specificato.
In ordine alla domanda di garanzia formulata dal dott. nei CP_4 confronti della occorre rilevare come il predetto Controparte_5 contratto di assicurazione risulti pienamente operativo, in virtù di quanto espressamente disposto all'art. 10 della polizza, ovvero che “la Società si obbiga a tenere indenne l' di ogni somma che quasti sia tenuto a Parte_4 pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale…Inoltre, nel caso in cui la Richiesta di
Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' Parte_4 in qualità di dipendente o convenzionato di struttura , clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario Nazionale la Società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, Parte_4 alla struttura, alla clinica o istituto a cui l' presta la propria opera, o Parte_4 al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra richiesta di risarcimento.” Nel caso in cui l'assicurato svolga la propria attività professionale in veste di medico dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al
Servizio Sanitario Nazionale, la copertura della responsabilità civile, all'infuori dei casi di colpa grave di cui al comma che precede, è prestata altresì al ricorre congiunto delle seguenti condizioni: a) che la struttura di appartenenza, non adempia, neppure iondirettamente, agli obblighi di cui all'art. 24 del CCNL 8
Giugno 2000 ( e successive modifiche); b) che la struttura dichiari per iscritto
17 all'assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato.”
Ciò posto ed in ragione del fatto che entrambe le suddette condizioni si siano verificate nel caso di specie, la polizza deve ritenersi pienamente valida ed efficacie.
Pertanto la domanda di garanzia del dott. va accolta e, per l'effetto, CP_4
l' va condannata a garantire e manlevare Controparte_5 CP_4
in ordine a tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a versare all'attrice
[...] in esecuzione della presente sentenza, entro i limiti del massimale assicurato.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al
Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice
e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” Cass.
29420/2019 e 30999/23.
Le stesse vanno, pertanto, poste a carico della convenuta
[...]
e TR Controparte_20 [...]
(terzo chiamato contumace), in solido tra loro e liquidate, in CP_9 cosiderazione di quanto sopra, applicando i parametri medi di cui al D.M.
55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed e €
260.000,00, con esclusione dell'attività istruttoria in concreto mancante, nella misura complessiva di Euro 8.433,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se docute come per legge.
18 In merito ai rapporti tra la parte attrice ed i convenuti dott.ri CP_2
e , stante la soccombenza della stessa nei confronti di tali
[...] CP_3 parti, le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate, Parte_1 nella medesima misura di cui sopra, in favore di ciascuno dei predetti sanitari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3137/2015 R.G. così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_9
2. accoglie la domanda dell'attrice nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna l' TR
e , in solido tra loro, al
[...] CP_4 CP_9 pagamento in favore di della somma di € Parte_1
214.837,65 all'attualità, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna l' TR
e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 CP_9 spese del giudizio che liquida, in favore della parte attrice
[...]
, nella misura complessiva di € 8.433,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4. rigetta la domanda dell'attrice spiegata nei confronti di CP_2
e ;
[...] CP_3
5. per l'effetto condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore di e , nella misura Controparte_2 CP_3 di € 8.433,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
6. dispone con separato decreto in ordine alla liquidazione delle competenze dei CTU;
7. accoglie la domanda di garanzia proposta da nei CP_4 confronti di e per l'effetto condanna Controparte_5 quest'ultima a manlevare in ordine a tutte le somme che CP_4
19 lo stesso dovrà versare all'attrice in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale garantito;
8. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Messina, lì 21/01/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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