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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2047 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato NN DI, che la rappresenta e difende con gli avvocati Walter Miceli, AB AN e CO RI in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 CP_4
e dott. dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari
[...] CP_5 CP_1 presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Controparte_6
[...]
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il CP_1
pagina 1 di 13 per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per l'anno scolastico 2022/2023, oltre che per il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo determinato in forza di Controparte_1 incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l'anno scolastico 2022/2023.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_7 ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, altresì, sostenuto che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del
18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha ulteriormente esposto di non aver mai percepito per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° pagina 2 di 13 gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della CP_1 disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e CP_1 in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e CP_1 teleologica della normativa applicata impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, pagina 3 di 13 se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2022/2023, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 124 della L.
107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale
(…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché la ricorrente, nell'anno oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
Ha rilevato, invero, che anche la retribuzione professionale docenti è un emolumento che spetta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche secondo quanto stabilito da una lettura combinata dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999. pagina 4 di 13 Nel caso concreto, parte convenuta ha dedotto che risulta documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato con incarichi di supplenza per brevi periodi di tempo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e che dalla mancata previsione nella normativa vigente dell'assegnazione della R.P.D. per incarichi di supplenza brevi e temporanei si evincerebbe la natura della retribuzione professionale docenti come una misura “annua” ascrivibile a una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per tali motivi la ricorrente non avrebbe maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, e per la retribuzione professionale docenti sentenza n. 1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott. Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Per quanto attiene l'attribuzione del beneficio della carta docente l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. pagina 5 di 13 La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. pagina 6 di 13 107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire Persona_1 in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, Per_2 ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
pagina 7 di 13 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto),
e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la
“Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l'anno scolastico 2022/2023, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità. pagina 8 di 13 *
7. In relazione alla retribuzione professionale docenti deve ribadirsi, come già evidenziato più sopra e in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.,
Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano pagina 9 di 13 voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
pagina 10 di 13 Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
8. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, come allegato dallo stato matricolare versato agli atti, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tale annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, e ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 20 e 21 del ricorso, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro 184,50:30 giorni).
*
9. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la carta elettronica del docente in misura di euro 500,00 per l'anno scolastico
2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della ricorrente la somma di euro 500,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). pagina 11 di 13 Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
10. Infine, in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi anche il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 126,10 per l'anno scolastico 2020/2021 e nella misura pari a euro 49,14 per l'anno scolastico 2021/2022, per un importo complessivo corrispondente a euro 175,24, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione l'importo complessivo mensile dovuto di euro 174,50 lordi mensili (euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022) come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
11. L'importo riconosciuto pari a euro 500,00 per la cd. Carta docente e l'importo pari a euro 175,24 per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per il beneficio della carta elettronica del docente e dalla data di maturazione del credito a saldo per la R.P.D., come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
12. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(scaglione fino a euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte ricorrente pagina 12 di 13 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso:
− condanna il a riconoscere in favore della parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il a riconoscere in favore della ricorrente Controparte_1 la somma di euro 175,24 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
− condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Walter Miceli,
AB AN, CO RI e NN DI.
Così deciso in Cagliari il 31.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 31.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2047 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Biella presso lo studio dell'avvocato NN DI, che la rappresenta e difende con gli avvocati Walter Miceli, AB AN e CO RI in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del in carica pro tempore Controparte_1 CP_2 difeso per delega allegata al ricorso introduttivo dal dott. dott.ssa CP_3 CP_4
e dott. dipendenti dello stesso , domiciliato in Cagliari
[...] CP_5 CP_1 presso la Direzione Scolastica Regionale per la Sardegna, Controparte_6
[...]
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il CP_1
pagina 1 di 13 per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per l'anno scolastico 2022/2023, oltre che per il riconoscimento del proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo determinato in forza di Controparte_1 incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l'anno scolastico 2022/2023.
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_7 ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte
(Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, altresì, sostenuto che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del
18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha ulteriormente esposto di non aver mai percepito per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° pagina 2 di 13 gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione della CP_1 disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente, in fatto e CP_1 in diritto, l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Nel merito, il convenuto ha sostenuto che l'interpretazione letterale e CP_1 teleologica della normativa applicata impone di considerare nello specifico le ragioni per le quali il legislatore si è limitato a indicare come beneficiari della carta docenti i soli docenti di ruolo, sicché, la formulazione letterale, non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, pagina 3 di 13 se non incorrendo nel rischio di snaturare e rimodulare arbitrariamente il perimetro rigorosamente tracciato dal legislatore.
Nel caso concreto, ha ulteriormente dedotto che risultando documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2022/2023, la stessa non doveva ritenersi per tale periodo soggetta al medesimo obbligo di formazione previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 124 della L.
107/2015 (che prevede che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale
(…)”), con conseguente infondatezza della domanda in quanto incompatibile con il chiaro tenore letterale della disposizione di cui alla l. 107/2015, che espressamente ha riconosciuto il beneficio ai soli docenti di ruolo.
Ha osservato, altresì, che il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è stata riconosciuta anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
A tale proposito, tuttavia, ha evidenziato come per anno scolastico debba intendersi il servizio prestato sin dall'inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine (31/08), e ciò sulla scorta del principio posto dal novellato articolo 489, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, così come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103: “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione”.
Nel caso di specie, quindi, poiché la ricorrente, nell'anno oggetto di causa, non aveva prestato servizio fino al 31/08, e, quindi, fino al termine dell'anno scolastico, non aveva maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
Ha rilevato, invero, che anche la retribuzione professionale docenti è un emolumento che spetta al solo personale docente assunto a tempo indeterminato e al personale assunto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche secondo quanto stabilito da una lettura combinata dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e dell'art. 25 del CCNI 31.08.1999. pagina 4 di 13 Nel caso concreto, parte convenuta ha dedotto che risulta documentalmente provato che la ricorrente è stata docente a tempo determinato con incarichi di supplenza per brevi periodi di tempo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e che dalla mancata previsione nella normativa vigente dell'assegnazione della R.P.D. per incarichi di supplenza brevi e temporanei si evincerebbe la natura della retribuzione professionale docenti come una misura “annua” ascrivibile a una connessione temporale tra la tipologia del rapporto contrattuale e la didattica.
Per tali motivi la ricorrente non avrebbe maturato una posizione equiparabile a quella dei docenti di ruolo che le consentiva l'accesso al beneficio preteso.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
*
4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1572/23, est. dott. Andrea Bernardino, e per la retribuzione professionale docenti sentenza n. 1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott. Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Per quanto attiene l'attribuzione del beneficio della carta docente l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. pagina 5 di 13 La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L. pagina 6 di 13 107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire Persona_1 in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, Per_2 ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
pagina 7 di 13 rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto),
e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la
“Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto incarichi per docenza annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per l'anno scolastico 2022/2023, come comprovato dallo stato matricolare versato in atti, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità. pagina 8 di 13 *
7. In relazione alla retribuzione professionale docenti deve ribadirsi, come già evidenziato più sopra e in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti"
a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ.,
Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano pagina 9 di 13 voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del
CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n. 20015/2018 sopra richiamata).
Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
pagina 10 di 13 Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
8. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, come allegato dallo stato matricolare versato agli atti, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tale annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, e ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto. CP_1
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 20 e 21 del ricorso, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre 2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro 184,50:30 giorni).
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9. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la carta elettronica del docente in misura di euro 500,00 per l'anno scolastico
2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in CP_1 favore della ricorrente la somma di euro 500,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto, l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da stato matricolare versato in atti), deve avvenire, come previsto da Cass.
Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). pagina 11 di 13 Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
10. Infine, in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi anche il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 126,10 per l'anno scolastico 2020/2021 e nella misura pari a euro 49,14 per l'anno scolastico 2021/2022, per un importo complessivo corrispondente a euro 175,24, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione l'importo complessivo mensile dovuto di euro 174,50 lordi mensili (euro 184,50 a partire dal 1° gennaio 2022) come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
11. L'importo riconosciuto pari a euro 500,00 per la cd. Carta docente e l'importo pari a euro 175,24 per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per il beneficio della carta elettronica del docente e dalla data di maturazione del credito a saldo per la R.P.D., come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
12. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente Controparte_1 delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(scaglione fino a euro 1.100,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte ricorrente pagina 12 di 13 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso:
− condanna il a riconoscere in favore della parte Controparte_1 ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− condanna il a riconoscere in favore della ricorrente Controparte_1 la somma di euro 175,24 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per Parte_1 gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
− condanna il alla rifusione delle spese processuali che Controparte_1 liquida in euro 300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Walter Miceli,
AB AN, CO RI e NN DI.
Così deciso in Cagliari il 31.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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