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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.3923/2024 del Tribunale di
IL ( est. Caroleo) , e promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Vivian e Valeria Capotortile ed elettivamente domiciliato quali, eleggendo domicilio in IL Via Savarè 1,
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso, adagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Marcello Floris e Giulia Basso, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Eversheds Sutherland sito in IL, Via Privata Maria Teresa n. 4,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
In via principale, nel merito, accogliere il ricorso introduttivo e le domande ivi Pt_1
proposte, salvo quelle per cui è cessata la materia del contendere, mandando assolto l'Ente da ogni e qualsiasi avversa pretesa e, per tale effetto, accertare e dichiarare che il sig. alla data di presentazione della domanda di pensionamento non Controparte_1
possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L.
416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di Pt_1
1 revoca/eliminazione della prestazione pensionistica disposto da , non avendo il Pt_1
lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente, in particolare, conseguente all' annullamento e/o revoca della prestazione pensionistica.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza r.g.l. 3923/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di IL in data 11 settembre
2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il 07.03.2025, l' proponeva impugnazione avverso la sentenza Pt_1
in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO – dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione degli importi percepiti da a titolo di pensione in ragione del pagamento compiuto dal Controparte_1 [...]
– aveva, nel resto, respinto il ricorso, presentato dall' onde Parte_2 Pt_1
sentire accertare la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica, emesso nei suoi confronti per carenza dei requisiti per il prepensionamento ex L. 416/1981.
Per l'effetto, l' aveva chiesto che la prestazione pensionistica, all'epoca in atto, in Pt_1 favore di , in virtù dei provvedimenti cautelari da quest'ultimo ottenuti, fosse CP_1
dichiarata non dovuta.
Il primo Giudice aveva disatteso la tesi dell' , secondo cui il trasferimento di Pt_1
dall'originaria datrice di lavoro alla consociata CP_1 Parte_3 [...]
sarebbe stato fittiziamente disposto - senza alcun reale mutamento Controparte_2
di sede e mansioni – al solo fine di integrare i requisiti per l'accesso al prepensionamento riservato ai dipendenti del settore poligrafico, cui era appartenuta solo la seconda di tali società.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella sentenza come , già dipendente di CP_1
con mansioni di impiegato tecnico, fosse passato ad , a CP_3 Parte_3 seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., e poi a a far data dal CP_2
1°.6.2011, con conservazione dell'anzianità di servizio maturata dal 23.07.1987 e immediatamente distaccato presso , per il periodo tra il 1°.
6.2011 al 31.12.2012. CP_3
2 Nella motivazione era stato, poi, rilevato come, con decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro del 13.1.2012, fosse stato riconosciuto lo stato di crisi della società CP_2 er riorganizzazione aziendale, con l'accesso al trattamento di integrazione salariale
[...] straordinario (“CI”) finalizzato altresì al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di 78 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento.
Richiamata la disciplina normativa della materia, con particolare riguardo agli artt. 37, l.
5.8.1981 n. 416, e 35, L. 416/1981, il TRIBUNALE aveva notato come , al CP_1 momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento fosse stato in possesso di tutti i previsti requisiti, sotto l'aspetto sia anagrafico che occupazionale, essendo stato dipendente di società operante nel settore dell'editoria; egli aveva, inoltre, CP_2 esercitato l'opzione per il prepensionamento entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CI.
Su tali presupposti, era stato valorizzato nella sentenza il disposto dell'art. 1 bis D.l. n.
108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172), secondo cui la concessione del trattamento di CI poteva essere revocata in autotutela unicamente dal Ministero del Lavoro, senza alcun obbligo restitutorio né perdita della contribuzione figurativa o di eventuali prestazioni accessorie da parte dei lavoratori, salvo il caso di dolo – ad avviso del
Giudice non identificabile con la mera consapevolezza del lavoratore circa l'eventuale illecito progetto societario – potendo l' recuperare le prestazioni indebitamente Pt_1
erogate nei soli confronti del datore di lavoro.
In base a tale disposizione, il TRIBUNALE aveva escluso la possibilità di annullamento della contribuzione figurativa nel caso di specie, in difetto di revoca del trattamento di integrazione salariale da parte del Ministero del Lavoro ed in mancanza di prova di alcun comportamento illegittimo imputabile al dipendente, anche alla luce del decreto di archiviazione emesso in sede penale.
La sentenza aveva considerato indimostrata la natura illegittima o fittizia del trasferimento di da a essendosi il dipendente CP_1 Parte_3 CP_2 limitato ad adeguarsi agli accordi intervenuti fra tali società, dei quali l' non aveva Pt_1
eccepito alcuno specifico vizio di validità.
L'Istituto, inoltre – secondo quanto osservato dal primo Giudice – non aveva disconosciuto la contribuzione versata da seguito della cessione, né aveva CP_2 impugnato il distacco di alla società , assistito dall'interesse tipico del CP_1 CP_3
distacco infragruppo, come confermato dal verbale di accordo stipulato il 5.12.2011 tra i
3 rappresentanti di (Gruppo Editoriale l'Espresso) e le , CP_4 CP_5 CP_6
, . Controparte_7 CP_2 CP_8
Dal lato cronologico, era stato evidenziato nella sentenza come il trasferimento del rapporto – risalente al 1.06.2011 – avesse preceduto il riconoscimento dello stato di crisi della cessionaria per riorganizzazione aziendale, intervenuto con decreto CP_2
direttoriale del Ministero del Lavoro solo il successivo 13 gennaio 2012.
La cessione era stata, pertanto, ricondotta dal TRIBUNALE alla procedura di riorganizzazione interna volta alla costituzione di un polo amministrativo unitario del gruppo editoriale l'Espresso, denominata “Progetto MERAS”, e non meramente preordinata al prepensionamento, che all'epoca rappresentava una mera possibilità del tutto eventuale.
Il primo Giudice aveva, al riguardo, negato la rilevanza attribuita dal ricorrente al mantenimento della pregressa sede di lavoro, supportato dal contratto fra CP_2
il Gruppo G.E.L.E. per la condivisione dell'immobile ubicato in via Nervesa n. 21,
[...]
condotto in locazione dalla distaccante.
Né era stata ravvisata dal TRIBUNALE alcuna incompatibilità fra l'accesso agli ammortizzatori sociali ed il distacco, restando il distaccante “responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 10/9/2003 n.
276.
L'assenza di alcun comportamento contra legem imputabile al dipendente avrebbe, poi, impedito – secondo il primo Giudice – la cancellazione della contribuzione figurativa.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame l'appellante – riportata una serie di notizie giornalistiche sull'inchiesta avviata in sede penale onde “inquadrare sistematicamente la causa“ – contestava che la controversia potesse “essere considerata isolatamente, quale rapporto tra il singolo (pre)pensionato e l' ”, dovendo invece “essere valutata nel Pt_1
suo contesto, ossia in un panorama di reati commessi a danno della spesa pubblica, che coinvolge la magistratura penale, l' e uno dei gruppi editoriali più grandi della Pt_1 nazione”..
Con il secondo motivo, si ricordava la natura eccezionale delle ipotesi di pensionamento anticipato, fra cui quella oggetto di causa, introdotta dal combinato disposto degli artt. 35
e 37, l.
5.8.1981 n. 416, in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore
"poligrafico".
4 L' lamentava che fosse stata disconosciuta dal TRIBUNALE la strumentalizzazione Pt_1 di tale disciplina, operata “dal gruppo GEDI” tramite l'artificiosa creazione dei previsti requisiti, non potendo l'operazione realizzata tramite la cessione del rapporto e il successivo distacco trovare alcuna diversa giustificazione, alla luce dello stato di crisi con esubero di personale sotteso all'accesso alla cassa integrazione da parte della distaccante.
A sostegno di tale tesi, venivano richiamate le prove testimoniali acquisite dal medesimo
TRIBUNALE nel separato giudizio n. 1791/2023, delle quali l' ricordava di avere Pt_1 tempestivamente chiesto l'acquisizione nel corso del giudizio di primo grado.
L' contestava, inoltre, l'affermata compatibilità giuridica della CI con il distacco, Pt_1 in costanza del quale l'accesso all'ammortizzatore sociale non poteva, a suo avviso, considerarsi legittimo, con conseguente venire meno dei presupposti per il pensionamento anticipato, indipendentemente dalla consapevolezza del lavoratore.
L'appellante riferiva di non avere potuto tempestivamente revocare l'accredito contributivo riferito al periodo di CI, in difetto di comunicazione del distacco all'epoca della domanda.
Sotto l'aspetto sistematico, nell'atto di appello si invocavano gli artt. 1 della l. 223/1991, del DPR n. 218/2000 e del D. lgs. n. 148/2015, a conferma della possibilità di collocare in CI i soli addetti all'unità produttiva interessata dalla sospensione dell'attività, con conseguente esclusione di quelli distaccati presso altre aziende e non sospesi dalla prestazione lavorativa, quali . CP_1
Viceversa, l'applicazione dell'ammortizzatore sociale sarebbe stata – ad avviso dell'appellante – inconciliabile con l'essenziale presupposto del distacco, costituito dall'interesse economico del distaccante.
In terzo luogo, l' rivendicava la propria facoltà di revoca del trattamento Pt_1
pensionistico in difetto dei presupposti di legge, disconosciuta dal TRIBUNALE, senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato la natura fittizia dell'operazione emersa dalle indagini penali, risultando irrilevante l'archiviazione disposta nei riguardi di
, a fronte del rinvio a giudizio di altri soggetti coinvolti. CP_1
A riprova di tale affermazione, veniva evidenziato nell'atto di appello come la cessione del contratto ed il distacco fossero decorsi dalla stessa data (1°.6.2011) e come il dipendente ceduto non avesse espletato alcuna attività in favore della cessionaria, né avesse da questa ricevuto alcuna dotazione, avendo continuato ad operare per la precedente datrice di lavoro, senza alcuna modifica di mansioni e strumentazione.
5 Da tali elementi, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto desumere che il trasferimento di alle dipendenze di era stato effettuato al solo fine di CP_1 Controparte_2 consentirne l'indebito accesso al prepensionamento.
Con il quarto motivo, l'appellante lamentava l'omessa considerazione, da parte del
TRIBUNALE, della permanenza del distacco di durante l'intero periodo di CP_1
collocamento in cassa integrazione da parte della distaccante incompatibile CP_2 con l'affermato esubero sotteso alla richiesta di accesso all'ammortizzatore sociale, con conseguente obbligo restitutorio del trattamento pensionistico conseguentemente erogato, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14517/20.
Nell'ottica del gravame, era “singolare e giuridicamente errata l'assurda pretesa di mantenere in essere un trattamento pensionistico frutto di attività illecita, a prescindere dalla consapevolezza o dalla attiva partecipazione al compimento della presunta truffa da parte del pensionato”.
In ogni caso, ad avviso dell' , era stato consapevole della preordinazione Pt_1 CP_1
del suo passaggio alle dipendenze di al conseguimento dei Controparte_2
presupposti per il pensionamento anticipato, in assenza di alcuna prestazione in favore di tale società, come desumibile dalla corrispondenza elettronica prodotta in primo grado.
Cont Con il quinto motivo, l denunciava il malgoverno delle prove documentali, dalle quali sarebbe – a suo avviso – emerso come i requisiti per l'accesso di al CP_1 trattamento pensionistico fossero stati raggiunti con il raggiro, di cui l' era Pt_1 all'oscuro, diversamente dal lavoratore, il cui stato soggettivo era comunque, a suo avviso, irrilevante ai fini di causa.
Nell'ottica del gravame era, infatti, evidente l'incompatibilità fra CI e distacco, con conseguente doveroso annullamento della contribuzione figurativa maturata nel periodo di sospensione, la quale aveva costituito essenziale presupposto per il pensionamento anticipato.
Con il sesto motivo, si criticava il richiamo operato dal TRIBUNALE all'art. 1 bis, L.
172/2002, la cui natura speciale ed urgente ne avrebbe imposto – ad avviso dell'Istituto – un'interpretazione rigorosa e non estensiva, nel perimetro delimitato dal precedente articolo 1 della stessa Legge.
Quest'ultima disposizione – ricordava l' – aveva individuato i lavoratori interessati Pt_1
agli interventi di proroga dell'indennità di mobilità e della Cassa Integrazione in quelli appartenenti a specifici settori, fra i quali non rientrava quello Poligrafico, da ritenersi, conseguentemente, escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1 bis cit.
6 Veniva altresì censurata dall'appellante la rilevanza attribuita dalla sentenza all'attuazione del distacco di nell'ambito del medesimo gruppo di società: tale CP_1 circostanza, ad avviso dell' , non avrebbe consentito a di collocare Pt_1 CP_2
legittimamente in cassa integrazione lavoratori acquisiti da società collegate e non in esubero, come evidenziato dal loro immediato distacco presso altra consociata.
L'istituto contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 1 bis D.L. ult. cit., per l'irripetibilità della prestazione di Cassa integrazione, costituito dalla buona fede del percettore, secondo l'appellante non ravvisabile in capo a , consapevole CP_1 della preordinazione dell'intera operazione al conseguimento del pensionamento anticipato.
A tale riguardo, l' evidenziava di non avere preteso la restituzione delle somme Pt_1
erogate a titolo di CIG, bensì del trattamento pensionistico erogato.
Né la norma in esame sarebbe stata applicabile al caso di specie, in quanto riferita, ad avviso dell'appellante, alla specifica ipotesi della Cassa integrazione fruita legittimamente dal lavoratore in buona fede e successivamente revocata, non realizzatasi nel caso di specie, in cui l'accesso all'ammortizzatore sociale era avvenuto in difetto della necessaria condizione dell'esubero. L' rivendicava la propria legittimazione al Pt_1
disconoscimento in autotutela della contribuzione figurativa accreditata in favore di
, essendo stati i destinatari del trattamento di CI individuati, non già dal CP_1
provvedimento ministeriale di ammissione (prodotto come doc. 17), bensì dalla datrice di lavoro, in modo illegittimo e strumentale, con conseguente fruizione di un beneficio non spettante.
Secondo l'appellante, non avrebbe adempiuto al proprio onere di provare la CP_1
genuinità della collocazione in Cassa integrazione.
Con il settimo motivo, si invocava la riforma della sentenza anche in punto spese, che l' riteneva essere state ingiustamente poste a suo carico nonostante il complesso Pt_1
contesto rilevato in sede ispettiva e le consistenti ambiguità dei fatti.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse che , alla data di presentazione della domanda, non possedeva i CP_1
requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica, disposto da , per difetto del necessario requisito contributivo, con ogni Pt_1
provvedimento giudiziale conseguente.
7 Per l'effetto, l' chiedeva che la prestazione pensionistica in atto in favore di Pt_1
, in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di MILANO sez. Controparte_1
lav., fosse dichiarata non dovuta, con vittoria di spese.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 8.5..2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Questa Corte ha di recente già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'odierno appello, con sentenza n. 253/2025 (Pres. Ravazzoni – est. Per_1
pronunciata su omologa vicenda
Non avendo motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso sulla medesima casistica, il Collegio ne richiama di seguito le motivazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. motivazioni senz'altro valide, anche in merito al prepensionamento dell' appellato : CP_1
“L'oggetto della controversia è … costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di Pt_1 impugnazione, incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di X in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali.
E' stata, infatti, a disporre il distacco di X, in attuazione del progetto di CP_2
riorganizzazione – denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011.
Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CI, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali,
8 tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012.
Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la Per_2
X la sospensione in CI dal 21 al 27.6.2012. Parte_4
Risolto consensualmente il rapporto, a provveduto direttamente ad inoltrare CP_2
la menzionata richiesta di pensionamento anticipato.
Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato.
Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante.
Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e Pt_1
distacco, anche alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso Pt_1 nell'atto di appello.
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante (v. lettera di distacco 1°.6.2011, doc. 15, I gr.), CP_2 Pt_1 conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003.
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del
24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo
9 sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della
[...]
e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. CP_2
1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”.
Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale
l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
La sospensione di X in CI, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria.
Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento.
Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei Pt_1
riguardi di X, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
10 ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”
E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. 146/2006 Pt_1
(doc. 33 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.”.
Codesto Collegio, fermo quanto già compiutamente argomentato nel precedente arresto, ritiene, in particolare, assorbenti i rilievi in merito all'assenza, all'origine dell'annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CI per il periodo
19.11.2012 al 25.11.2012 (corrispondente, nella sostanza, ad una settimana lavorativa), di un comportamento illegittimo del lavoratore /prepensionato, non essendovi elementi per ritenere che fosse partecipe del disegno datoriale perpetrato ai danni dell' CP_1 Pt_1 prospettato dall' , essendosi la stessa limitata ad adeguarsi alle indicazioni della Pt_1
datrice di lavoro.
Né possono considerarsi indicative di una compartecipazione fraudolenta all'operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., la mancata opposizione e le rinunzie del lavoratore , cristallizzate in verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale.
Va, al riguardo, ribadito che la complessiva operazione risulta essere stata accreditata ab origine dagli stessi sindacati, che, in data 4.8.2011, hanno sottoscritto con la un CP_2
verbale di accordo, che prevedeva uscite negoziate concordate su base individuale dietro pagamenti d'incentivo all'esodo e/o, per i lavoratori in possesso dei requisiti, mediante accesso diretto al trattamento di pensionamento anticipato.
L'avallo dei sindacati, per quanto qui di rilievo, ha senz'altro concorso a ingenerare nei lavoratori coinvolti nell'operazione riorganizzativa aziendale un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità della gestione della loro vicenda lavorativa e del loro accesso al pensionamento, affidamento sicuramente incompatibile con la compartecipazione dolosa prospettata dall' . Pt_1
11 Decisivo al fine di escludere qualsiasi profilo di collusione con le finalità illecite paventate dall' è quanto evidenziato dal PM, avuto riguardo alla specifica Pt_1
posizione di , nella richiesta di archiviazione, le cui motivazione sono state CP_1
integralmente richiamate dal GIP del Tribunale di Roma nel decreto di archiviazione del procedimento penale avuto riguardo alla specifica posizione di , motivazioni CP_1
già trascritte nella sentenza di primo grado (vd. doc. 1 fascicolo appellato).
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità, alla fattispecie controversa, dell'art.
1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale: “1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell Per tali periodi i lavoratori hanno Pt_1
diritto al riconoscimento, da parte dell della contribuzione previdenziale Pt_1
figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall' direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1
Come correttamente osservato dal primo giudice tale disposizione, nel disciplinare le conseguenze della revoca della CI (qui neppure disposta dal Ministero, considerato che l' ha provveduto autonomamente in autotutela all'annullamento del relativo Pt_1
periodo di contribuzione) e, nel prevedere, per quanto qui di rilievo, che, in caso di assenza, all'origine del provvedimento, di comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi non ne subiscano pregiudizi (con conseguente riconoscimento e mantenimento dell'erogata indennità e della contribuzione previdenziale figurativa e corresponsione delle eventuali prestazioni accessorie), è espressione di un principio generale, applicabile anche in caso d'insussistenza originaria dei relativi presupposti.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato da ultimo dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3923/2024 del Tribunale di IL;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €
3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
IL,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
13
Registro generale Appello Lavoro n.238/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di IL, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.3923/2024 del Tribunale di
IL ( est. Caroleo) , e promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Vivian e Valeria Capotortile ed elettivamente domiciliato quali, eleggendo domicilio in IL Via Savarè 1,
APPELLANTE
Contro
, C.F. , rappresentato e difeso, adagli Controparte_1 C.F._1
avvocati Marcello Floris e Giulia Basso, elettivamente domiciliato presso lo Studio
Eversheds Sutherland sito in IL, Via Privata Maria Teresa n. 4,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
In via principale, nel merito, accogliere il ricorso introduttivo e le domande ivi Pt_1
proposte, salvo quelle per cui è cessata la materia del contendere, mandando assolto l'Ente da ogni e qualsiasi avversa pretesa e, per tale effetto, accertare e dichiarare che il sig. alla data di presentazione della domanda di pensionamento non Controparte_1
possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L.
416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di Pt_1
1 revoca/eliminazione della prestazione pensionistica disposto da , non avendo il Pt_1
lavoratore perfezionato il necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente, in particolare, conseguente all' annullamento e/o revoca della prestazione pensionistica.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
PER L'APPELLATO
Rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare la sentenza r.g.l. 3923/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di IL in data 11 settembre
2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato il 07.03.2025, l' proponeva impugnazione avverso la sentenza Pt_1
in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO – dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione degli importi percepiti da a titolo di pensione in ragione del pagamento compiuto dal Controparte_1 [...]
– aveva, nel resto, respinto il ricorso, presentato dall' onde Parte_2 Pt_1
sentire accertare la legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica, emesso nei suoi confronti per carenza dei requisiti per il prepensionamento ex L. 416/1981.
Per l'effetto, l' aveva chiesto che la prestazione pensionistica, all'epoca in atto, in Pt_1 favore di , in virtù dei provvedimenti cautelari da quest'ultimo ottenuti, fosse CP_1
dichiarata non dovuta.
Il primo Giudice aveva disatteso la tesi dell' , secondo cui il trasferimento di Pt_1
dall'originaria datrice di lavoro alla consociata CP_1 Parte_3 [...]
sarebbe stato fittiziamente disposto - senza alcun reale mutamento Controparte_2
di sede e mansioni – al solo fine di integrare i requisiti per l'accesso al prepensionamento riservato ai dipendenti del settore poligrafico, cui era appartenuta solo la seconda di tali società.
Sotto l'aspetto fattuale, era stato rilevato nella sentenza come , già dipendente di CP_1
con mansioni di impiegato tecnico, fosse passato ad , a CP_3 Parte_3 seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., e poi a a far data dal CP_2
1°.6.2011, con conservazione dell'anzianità di servizio maturata dal 23.07.1987 e immediatamente distaccato presso , per il periodo tra il 1°.
6.2011 al 31.12.2012. CP_3
2 Nella motivazione era stato, poi, rilevato come, con decreto direttoriale del Ministero del
Lavoro del 13.1.2012, fosse stato riconosciuto lo stato di crisi della società CP_2 er riorganizzazione aziendale, con l'accesso al trattamento di integrazione salariale
[...] straordinario (“CI”) finalizzato altresì al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di 78 lavoratori poligrafici, prepensionabili nel corso dell'intero periodo di riferimento.
Richiamata la disciplina normativa della materia, con particolare riguardo agli artt. 37, l.
5.8.1981 n. 416, e 35, L. 416/1981, il TRIBUNALE aveva notato come , al CP_1 momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento fosse stato in possesso di tutti i previsti requisiti, sotto l'aspetto sia anagrafico che occupazionale, essendo stato dipendente di società operante nel settore dell'editoria; egli aveva, inoltre, CP_2 esercitato l'opzione per il prepensionamento entro 60 giorni dall'ammissione al trattamento di CI.
Su tali presupposti, era stato valorizzato nella sentenza il disposto dell'art. 1 bis D.l. n.
108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172), secondo cui la concessione del trattamento di CI poteva essere revocata in autotutela unicamente dal Ministero del Lavoro, senza alcun obbligo restitutorio né perdita della contribuzione figurativa o di eventuali prestazioni accessorie da parte dei lavoratori, salvo il caso di dolo – ad avviso del
Giudice non identificabile con la mera consapevolezza del lavoratore circa l'eventuale illecito progetto societario – potendo l' recuperare le prestazioni indebitamente Pt_1
erogate nei soli confronti del datore di lavoro.
In base a tale disposizione, il TRIBUNALE aveva escluso la possibilità di annullamento della contribuzione figurativa nel caso di specie, in difetto di revoca del trattamento di integrazione salariale da parte del Ministero del Lavoro ed in mancanza di prova di alcun comportamento illegittimo imputabile al dipendente, anche alla luce del decreto di archiviazione emesso in sede penale.
La sentenza aveva considerato indimostrata la natura illegittima o fittizia del trasferimento di da a essendosi il dipendente CP_1 Parte_3 CP_2 limitato ad adeguarsi agli accordi intervenuti fra tali società, dei quali l' non aveva Pt_1
eccepito alcuno specifico vizio di validità.
L'Istituto, inoltre – secondo quanto osservato dal primo Giudice – non aveva disconosciuto la contribuzione versata da seguito della cessione, né aveva CP_2 impugnato il distacco di alla società , assistito dall'interesse tipico del CP_1 CP_3
distacco infragruppo, come confermato dal verbale di accordo stipulato il 5.12.2011 tra i
3 rappresentanti di (Gruppo Editoriale l'Espresso) e le , CP_4 CP_5 CP_6
, . Controparte_7 CP_2 CP_8
Dal lato cronologico, era stato evidenziato nella sentenza come il trasferimento del rapporto – risalente al 1.06.2011 – avesse preceduto il riconoscimento dello stato di crisi della cessionaria per riorganizzazione aziendale, intervenuto con decreto CP_2
direttoriale del Ministero del Lavoro solo il successivo 13 gennaio 2012.
La cessione era stata, pertanto, ricondotta dal TRIBUNALE alla procedura di riorganizzazione interna volta alla costituzione di un polo amministrativo unitario del gruppo editoriale l'Espresso, denominata “Progetto MERAS”, e non meramente preordinata al prepensionamento, che all'epoca rappresentava una mera possibilità del tutto eventuale.
Il primo Giudice aveva, al riguardo, negato la rilevanza attribuita dal ricorrente al mantenimento della pregressa sede di lavoro, supportato dal contratto fra CP_2
il Gruppo G.E.L.E. per la condivisione dell'immobile ubicato in via Nervesa n. 21,
[...]
condotto in locazione dalla distaccante.
Né era stata ravvisata dal TRIBUNALE alcuna incompatibilità fra l'accesso agli ammortizzatori sociali ed il distacco, restando il distaccante “responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 10/9/2003 n.
276.
L'assenza di alcun comportamento contra legem imputabile al dipendente avrebbe, poi, impedito – secondo il primo Giudice – la cancellazione della contribuzione figurativa.
In ragione della soccombenza, l' era stato condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre oneri e accessori di Legge.
Con un primo, articolato motivo di gravame l'appellante – riportata una serie di notizie giornalistiche sull'inchiesta avviata in sede penale onde “inquadrare sistematicamente la causa“ – contestava che la controversia potesse “essere considerata isolatamente, quale rapporto tra il singolo (pre)pensionato e l' ”, dovendo invece “essere valutata nel Pt_1
suo contesto, ossia in un panorama di reati commessi a danno della spesa pubblica, che coinvolge la magistratura penale, l' e uno dei gruppi editoriali più grandi della Pt_1 nazione”..
Con il secondo motivo, si ricordava la natura eccezionale delle ipotesi di pensionamento anticipato, fra cui quella oggetto di causa, introdotta dal combinato disposto degli artt. 35
e 37, l.
5.8.1981 n. 416, in favore dei dipendenti di imprese operanti nel settore
"poligrafico".
4 L' lamentava che fosse stata disconosciuta dal TRIBUNALE la strumentalizzazione Pt_1 di tale disciplina, operata “dal gruppo GEDI” tramite l'artificiosa creazione dei previsti requisiti, non potendo l'operazione realizzata tramite la cessione del rapporto e il successivo distacco trovare alcuna diversa giustificazione, alla luce dello stato di crisi con esubero di personale sotteso all'accesso alla cassa integrazione da parte della distaccante.
A sostegno di tale tesi, venivano richiamate le prove testimoniali acquisite dal medesimo
TRIBUNALE nel separato giudizio n. 1791/2023, delle quali l' ricordava di avere Pt_1 tempestivamente chiesto l'acquisizione nel corso del giudizio di primo grado.
L' contestava, inoltre, l'affermata compatibilità giuridica della CI con il distacco, Pt_1 in costanza del quale l'accesso all'ammortizzatore sociale non poteva, a suo avviso, considerarsi legittimo, con conseguente venire meno dei presupposti per il pensionamento anticipato, indipendentemente dalla consapevolezza del lavoratore.
L'appellante riferiva di non avere potuto tempestivamente revocare l'accredito contributivo riferito al periodo di CI, in difetto di comunicazione del distacco all'epoca della domanda.
Sotto l'aspetto sistematico, nell'atto di appello si invocavano gli artt. 1 della l. 223/1991, del DPR n. 218/2000 e del D. lgs. n. 148/2015, a conferma della possibilità di collocare in CI i soli addetti all'unità produttiva interessata dalla sospensione dell'attività, con conseguente esclusione di quelli distaccati presso altre aziende e non sospesi dalla prestazione lavorativa, quali . CP_1
Viceversa, l'applicazione dell'ammortizzatore sociale sarebbe stata – ad avviso dell'appellante – inconciliabile con l'essenziale presupposto del distacco, costituito dall'interesse economico del distaccante.
In terzo luogo, l' rivendicava la propria facoltà di revoca del trattamento Pt_1
pensionistico in difetto dei presupposti di legge, disconosciuta dal TRIBUNALE, senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato la natura fittizia dell'operazione emersa dalle indagini penali, risultando irrilevante l'archiviazione disposta nei riguardi di
, a fronte del rinvio a giudizio di altri soggetti coinvolti. CP_1
A riprova di tale affermazione, veniva evidenziato nell'atto di appello come la cessione del contratto ed il distacco fossero decorsi dalla stessa data (1°.6.2011) e come il dipendente ceduto non avesse espletato alcuna attività in favore della cessionaria, né avesse da questa ricevuto alcuna dotazione, avendo continuato ad operare per la precedente datrice di lavoro, senza alcuna modifica di mansioni e strumentazione.
5 Da tali elementi, secondo l'appellante, si sarebbe dovuto desumere che il trasferimento di alle dipendenze di era stato effettuato al solo fine di CP_1 Controparte_2 consentirne l'indebito accesso al prepensionamento.
Con il quarto motivo, l'appellante lamentava l'omessa considerazione, da parte del
TRIBUNALE, della permanenza del distacco di durante l'intero periodo di CP_1
collocamento in cassa integrazione da parte della distaccante incompatibile CP_2 con l'affermato esubero sotteso alla richiesta di accesso all'ammortizzatore sociale, con conseguente obbligo restitutorio del trattamento pensionistico conseguentemente erogato, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 14517/20.
Nell'ottica del gravame, era “singolare e giuridicamente errata l'assurda pretesa di mantenere in essere un trattamento pensionistico frutto di attività illecita, a prescindere dalla consapevolezza o dalla attiva partecipazione al compimento della presunta truffa da parte del pensionato”.
In ogni caso, ad avviso dell' , era stato consapevole della preordinazione Pt_1 CP_1
del suo passaggio alle dipendenze di al conseguimento dei Controparte_2
presupposti per il pensionamento anticipato, in assenza di alcuna prestazione in favore di tale società, come desumibile dalla corrispondenza elettronica prodotta in primo grado.
Cont Con il quinto motivo, l denunciava il malgoverno delle prove documentali, dalle quali sarebbe – a suo avviso – emerso come i requisiti per l'accesso di al CP_1 trattamento pensionistico fossero stati raggiunti con il raggiro, di cui l' era Pt_1 all'oscuro, diversamente dal lavoratore, il cui stato soggettivo era comunque, a suo avviso, irrilevante ai fini di causa.
Nell'ottica del gravame era, infatti, evidente l'incompatibilità fra CI e distacco, con conseguente doveroso annullamento della contribuzione figurativa maturata nel periodo di sospensione, la quale aveva costituito essenziale presupposto per il pensionamento anticipato.
Con il sesto motivo, si criticava il richiamo operato dal TRIBUNALE all'art. 1 bis, L.
172/2002, la cui natura speciale ed urgente ne avrebbe imposto – ad avviso dell'Istituto – un'interpretazione rigorosa e non estensiva, nel perimetro delimitato dal precedente articolo 1 della stessa Legge.
Quest'ultima disposizione – ricordava l' – aveva individuato i lavoratori interessati Pt_1
agli interventi di proroga dell'indennità di mobilità e della Cassa Integrazione in quelli appartenenti a specifici settori, fra i quali non rientrava quello Poligrafico, da ritenersi, conseguentemente, escluso dall'ambito applicativo dell'art. 1 bis cit.
6 Veniva altresì censurata dall'appellante la rilevanza attribuita dalla sentenza all'attuazione del distacco di nell'ambito del medesimo gruppo di società: tale CP_1 circostanza, ad avviso dell' , non avrebbe consentito a di collocare Pt_1 CP_2
legittimamente in cassa integrazione lavoratori acquisiti da società collegate e non in esubero, come evidenziato dal loro immediato distacco presso altra consociata.
L'istituto contestava, inoltre, la sussistenza del presupposto richiesto dall'art. 1 bis D.L. ult. cit., per l'irripetibilità della prestazione di Cassa integrazione, costituito dalla buona fede del percettore, secondo l'appellante non ravvisabile in capo a , consapevole CP_1 della preordinazione dell'intera operazione al conseguimento del pensionamento anticipato.
A tale riguardo, l' evidenziava di non avere preteso la restituzione delle somme Pt_1
erogate a titolo di CIG, bensì del trattamento pensionistico erogato.
Né la norma in esame sarebbe stata applicabile al caso di specie, in quanto riferita, ad avviso dell'appellante, alla specifica ipotesi della Cassa integrazione fruita legittimamente dal lavoratore in buona fede e successivamente revocata, non realizzatasi nel caso di specie, in cui l'accesso all'ammortizzatore sociale era avvenuto in difetto della necessaria condizione dell'esubero. L' rivendicava la propria legittimazione al Pt_1
disconoscimento in autotutela della contribuzione figurativa accreditata in favore di
, essendo stati i destinatari del trattamento di CI individuati, non già dal CP_1
provvedimento ministeriale di ammissione (prodotto come doc. 17), bensì dalla datrice di lavoro, in modo illegittimo e strumentale, con conseguente fruizione di un beneficio non spettante.
Secondo l'appellante, non avrebbe adempiuto al proprio onere di provare la CP_1
genuinità della collocazione in Cassa integrazione.
Con il settimo motivo, si invocava la riforma della sentenza anche in punto spese, che l' riteneva essere state ingiustamente poste a suo carico nonostante il complesso Pt_1
contesto rilevato in sede ispettiva e le consistenti ambiguità dei fatti.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, accertasse che , alla data di presentazione della domanda, non possedeva i CP_1
requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca della prestazione pensionistica, disposto da , per difetto del necessario requisito contributivo, con ogni Pt_1
provvedimento giudiziale conseguente.
7 Per l'effetto, l' chiedeva che la prestazione pensionistica in atto in favore di Pt_1
, in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di MILANO sez. Controparte_1
lav., fosse dichiarata non dovuta, con vittoria di spese.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 8.5..2025, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
All'udienza del 20/05/2025, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come dispositivo in calce trascritto.
^^^^
L'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Questa Corte ha di recente già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'odierno appello, con sentenza n. 253/2025 (Pres. Ravazzoni – est. Per_1
pronunciata su omologa vicenda
Non avendo motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso sulla medesima casistica, il Collegio ne richiama di seguito le motivazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. motivazioni senz'altro valide, anche in merito al prepensionamento dell' appellato : CP_1
“L'oggetto della controversia è … costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di Pt_1 impugnazione, incentrate sull'affermata natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di X in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali.
E' stata, infatti, a disporre il distacco di X, in attuazione del progetto di CP_2
riorganizzazione – denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011.
Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CI, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali,
8 tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012.
Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la Per_2
X la sospensione in CI dal 21 al 27.6.2012. Parte_4
Risolto consensualmente il rapporto, a provveduto direttamente ad inoltrare CP_2
la menzionata richiesta di pensionamento anticipato.
Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato.
Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante.
Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e Pt_1
distacco, anche alla luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso Pt_1 nell'atto di appello.
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante (v. lettera di distacco 1°.6.2011, doc. 15, I gr.), CP_2 Pt_1 conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003.
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del
24/06/2005, la quale ha – anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo
9 sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del 5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della
[...]
e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. CP_2
1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”.
Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale
l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
La sospensione di X in CI, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria.
Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento.
Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale.
La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei Pt_1
riguardi di X, dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le
10 ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”
E', poi, prevista dal Regolamento dell' , richiamato dalla circolare n. 146/2006 Pt_1
(doc. 33 ric. I gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.”.
Codesto Collegio, fermo quanto già compiutamente argomentato nel precedente arresto, ritiene, in particolare, assorbenti i rilievi in merito all'assenza, all'origine dell'annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CI per il periodo
19.11.2012 al 25.11.2012 (corrispondente, nella sostanza, ad una settimana lavorativa), di un comportamento illegittimo del lavoratore /prepensionato, non essendovi elementi per ritenere che fosse partecipe del disegno datoriale perpetrato ai danni dell' CP_1 Pt_1 prospettato dall' , essendosi la stessa limitata ad adeguarsi alle indicazioni della Pt_1
datrice di lavoro.
Né possono considerarsi indicative di una compartecipazione fraudolenta all'operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., la mancata opposizione e le rinunzie del lavoratore , cristallizzate in verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale.
Va, al riguardo, ribadito che la complessiva operazione risulta essere stata accreditata ab origine dagli stessi sindacati, che, in data 4.8.2011, hanno sottoscritto con la un CP_2
verbale di accordo, che prevedeva uscite negoziate concordate su base individuale dietro pagamenti d'incentivo all'esodo e/o, per i lavoratori in possesso dei requisiti, mediante accesso diretto al trattamento di pensionamento anticipato.
L'avallo dei sindacati, per quanto qui di rilievo, ha senz'altro concorso a ingenerare nei lavoratori coinvolti nell'operazione riorganizzativa aziendale un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità della gestione della loro vicenda lavorativa e del loro accesso al pensionamento, affidamento sicuramente incompatibile con la compartecipazione dolosa prospettata dall' . Pt_1
11 Decisivo al fine di escludere qualsiasi profilo di collusione con le finalità illecite paventate dall' è quanto evidenziato dal PM, avuto riguardo alla specifica Pt_1
posizione di , nella richiesta di archiviazione, le cui motivazione sono state CP_1
integralmente richiamate dal GIP del Tribunale di Roma nel decreto di archiviazione del procedimento penale avuto riguardo alla specifica posizione di , motivazioni CP_1
già trascritte nella sentenza di primo grado (vd. doc. 1 fascicolo appellato).
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità, alla fattispecie controversa, dell'art.
1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale: “1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell Per tali periodi i lavoratori hanno Pt_1
diritto al riconoscimento, da parte dell della contribuzione previdenziale Pt_1
figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall' direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1
Come correttamente osservato dal primo giudice tale disposizione, nel disciplinare le conseguenze della revoca della CI (qui neppure disposta dal Ministero, considerato che l' ha provveduto autonomamente in autotutela all'annullamento del relativo Pt_1
periodo di contribuzione) e, nel prevedere, per quanto qui di rilievo, che, in caso di assenza, all'origine del provvedimento, di comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi non ne subiscano pregiudizi (con conseguente riconoscimento e mantenimento dell'erogata indennità e della contribuzione previdenziale figurativa e corresponsione delle eventuali prestazioni accessorie), è espressione di un principio generale, applicabile anche in caso d'insussistenza originaria dei relativi presupposti.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato da ultimo dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3923/2024 del Tribunale di IL;
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, liquidate n €
3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del
DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
IL,20.05.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
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