Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4693 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
E 7 AL IGIN ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-19REPUBBLICA ITALIANA Aula B OR (IST.NE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE Si04 69 3 / 03 equità giudice Composta dag] pace R.G.N.17433/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ernesto LUPO Consigliere FINOCCHIARO Cons. Relatore Cron. 10653 Dott. Mario Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI DEPOSITATO IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente: 28 MAR. 2003 ILGANGETUERE C SENTENZA Qgg NO TT sul ricorso proposto da: OL s.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, PP ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il sig. GI RD, difeso dall'avv. Ro- dolfo Petrucci, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CH OS, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Bevignani n. 12, scala A, int. 3, presso l'avv. Stefano Palma, difeso dall'avv. Nicola D'Ippolito, giu- sta delega in atti;
221 controricorrente 2003 1 avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Mes- sapica n. 36/01 del 17 marzo - 10 aprile 2001 (R.G. 175/2001). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
P.M., in persona del Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 20 luglio 2000 CH OS conveniva in giudizio, innanzi il giudice di pace di Ceglie Mes- sapica, la OL s.r.l. per sentir dichiarare privo di effetti, a far data dal luglio 1999, il contratto di vigilanza stipulato con detta società e accertare che nessuna somma era dovuta da esso concludente a far data dalla detta data per canoni di servizio. Esponeva l'attore di aver stipulato, gennaio Ides, in Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza con la società convenuta per un canone mensile di lire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 il Consiglio di Stato aveva inter- detto alla OL s.r.l. l'esercizio della attività di vigilanza in Ceglie Messapica per cui esso conclu- 2 dente aveva comunicato a controparte di ritenere privo di effetti il contratto in questione: per tutta rispo- sta la convenuta aveva inviato richiesta del pagamento della somma di lire 360 mila (comprensiva di Iva) per canoni relativi al periodo ottobre 1999 marzo 2000. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al- la avversa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, la OL s.r.l. che il giudice adito era incompetente ratione erritorii, a conoscere della controversia e, contemporaneamente, che l'invocata interdizione dal servizio da parte del Con- siglio di Stato era fuorviante e destituita di fonda- mento giuridico, atteso che in attesa della vicenda presso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad ope- rare ed infatti, essa concludente aveva continuato a fornire la vigilanza di cui al contratto inter partes. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven- zionale, fosse dichiarata la validità e efficacia del contratto con condanna dell'attore al pagamento dei ca- noni scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice con sentenza 17 marzo - 10 aprile 2001 accoglieva la domanda principale, dichiarando privo di effetti il contratto di vigilanza a far data dal settembre 1999, 3 essendo rimasto accertato che con provvedimento 6 lu- glio 1999 il Consiglio di Stato aveva inibito alla SVE- VIAPOL s.r.l. l'attività di vigilanza nel comune di Ce- glie Messapica e che tale attività era stata ripresa esclusivamente il 9 ottobre 1999 per cui legittimamente l'attore aveva disdettato il contratto. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da me - moria, la OL s.r.l. Resiste, con controricorso, CH OS. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.», censurando, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha ritenuto la propria competen- za per territorio a conoscere della controversia senza considerare la clausola n. 10 della condizioni generali del contratto, clausola in forza della quale «per qual- siasi controversia relativa al presente contratto resta convenuta la competenza del foro di Lecce>>. La deduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata). Come precisato nella sentenza ora impugnata, infat- la questione della competenza, о meno, dell'adito ti, giudice di pace a conoscere della presente controver- 4 sia, in forza della clausola sopra trascritta, è stata affrontata e decisa dal giudice a quo con l'ordinanza 21 novembre 2000. La società ora ricorrente, nel corso dell'udienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. Pacifico quanto precede e non controverso che con il ricorso ora in esame la OL ha proposto ricor- SO esclusivamente contro la sentenza 17 marzo 2001, è palese, come denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità della deduzione in esame. La stessa, infatti, è rivolta a censurare un prov- vedimento (ordinanza - sentenza 21 novembre 2000) non impugnata in questa sede. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- gnazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la non equivoca intenzione delle parti di sottrarre la compe- tenza agli altri fori e che tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto (Cass. 5 15 febbraio 2001, n. 2214; Cass. 18 novembre 1998, n. 11616). Pacifico quanto precede e non controverso che la clausola invocata non prevede affatto in via esclusiva la competenza del giudice di pace di Lecce, è palese che esattamente il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza a conoscere della controversia quale luogo in cui si era concluso il contratto. Né, al riguardo, sono pertinenti, al fine di perve- nire a una diversa soluzione della lite, i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento all'eventualità, come dimostrato sopra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale renda «esclusivo» uno dei fori concorrenti di cui agli art. 19 e 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). infine cheSul punto, da ultimo, si evidenzia Cass. 1° agosto 2001, n. 10449 [e non Cass. 1° agosto 2001, 11. 10499, come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento], che si prospet- ta essere in termini opposti alla giurisprudenza sopra richiamata [tanto da rappresentare un contrasto di giu- risprudenza nell'ambito delle sezioni semplici], fa espresso riferimento alle pronunzie sopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. 6 La massima tratta dall'ufficio del Massimario di questa Corte dalla ricordata pronunzia, infatti, recita che «la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contesta- it re tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle
contro
- versie scaturenti dal contratto che contenga detta pat- tuizione». Al riguardo si precisa nella parte motiva della de- cisione da ultimo richiamata che «la designazione con- venzionale di un foro, ex artt. 28 e 29 c.p.c., in de- roga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al for ro designato la competenza esclusiva soltanto se risul- ta una enunciazione espressa che non lasci adito ad al- cun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma, ai fini della individuazione di tale volontà, è sufficiente che le parti stesse specifichino come appunto verificato- si nel caso di specie che detto foro convenzionale è voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra». 7 Certo che nella specie il foro di Lecce non era come anti- stato indicato come «esclusivo», è palese cipato - la non pertinenza, al fine del decidere, di ogni riferimento a Cass. 1° agosto 2001, n. 10449, al fine di dedurne l'esistenza di un contrasto di giuri- sprudenza nell'ambito di questa Corte regolatrice. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia, violazione e falsa applicazione dell'art. 132 ancora, 4 c.p.c. in relazione all'art. 118 c.p.c. Π. Si osserva, infatti, che il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare altri documenti, in at- ti, dai quali risultava che già con provvedimento 24 agosto 1999 la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato il differimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, pur giusta la diversa>> ricostruzione dei fatti così come compiuta dall'attuale ricorrente rimane incontroverso che tra il 6 luglio 1999 e il 24 agosto 1999 [cioè per circa due mesi] la OL era nell'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnato a fornire al CH, così rendendosi comunque inadem- piente al contratto, si Osserva che ancorché si ri- chiamino nella intitolazione del motivo gli artt. 132 e 8 118 c.p.c., il motivo si limita, in realtà, a denunzia la sentenza gravata per un profilo totalmente diverso, e, in particolare, perché non avrebbe adeguatamente va- lutato alcune circostanze di fatto e, quindi, per «in- sufficiente» e non adeguata motivazione. Certo quanto sopra si osserva che la sentenza se- condo equità del giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la moti- vazione manchi del tutto о sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999, n. 1991. Analogamente, Cass. 11 giugno 1998, n. 5794; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269), ovvero fondata su affermazioni contrastanti 0 perplesse, ° comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità а consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001, n. 7448, nonché Cass. 4 giugno 2001, n. 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen- si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è 9 meramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da potersi ritenere inesistente (Cass. 8 settembre 2000, n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 no- vembre 1999, n. 12692; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290). Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- tresì allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 8 maggio 2001, n. 6385. Analogamente, Cass. 16 agosto 2000, n. 10820). Deriva da quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Con il terzo motivo, ancora, la ricorrente denunzia violazione dei principi fondamentali in tema di riso- luzione contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 in relazione al fondamentale principio sancito dall' art. 2697 c.c.». Al pari dei precedenti il mezzo non può trovare ac- coglimento. 10 Quanto alla prima parte si osserva che le SS.UU, di questa Corte suprema, risolvendo un contrasto giuri- sprudenziale manifestatosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. è formativa>>> о sostitutiva»>, correttiva» od «integrativa»>, sono pervenute alla non conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impu- gnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- chiarato di avere applicato una norma equitativa o una norma di legge perché rispondente ad equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammis- (art. 360,sibile per violazione di norme processuali comma 1 n. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- naria e che tale interpretazione non contrasta con l'art. 24 cost. (Cass., sez. un. 15 ottobre 1999, n. 1 716). Quanto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- latrice (Sempre nello stesso senso, cfr., infatti, Cass. 16 novembre 1999, n. 12692; Cass. 24 febbraio 11 2000, n. 2105; Cass. 19 aprile 2000, n. 5131; Cass. 16 agosto 2000, n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269; Cass. 14 novembre 2000, n. 14745; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15577; Cass. 15 gennaio 2001, n. 494; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290; Cass. 14 marzo 2001, n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore inferiore a lire due milioni costituisce impugnazione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa о una norma di legge perché rispondente a equità o si sia limitato ad applicare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) ma soltanto se di rango costituzionale 0 comunitario, in quanto poste da fonti di livello supe- riore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Cass. 11 aprile 2000, n. 4592). Deriva da quanto sopra, pertanto, che il giudice di pace non è tenuto né all'osservanza delle norme sostan- ziali non di rango costituzionale, né - diversamente rispetto a quanto in precedenza si prevedeva con ri- 12 guardo alle sentenza del giudice conciliatore, ai (Cass., sez. un., principi regolatori della materia⟫>> 15 ottobre 1999, n. 716; Cass. 16 novembre 1999, n. 12692; Cass. 18 gennaio 2000, n. 503; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105). Nessuna relazione, infine, esiste tra la intesta- zione del motivo, quanto alla lamentata «violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sancito dall'art. 2697 c.c.» e le ragioni del dissenso, espresse nella parte espositiva dello stesso motivo, rispetto a pronunzia impugnata. Tali ragioni di dissenso si risolvono, ancora una volta, sulla valutazione delle risultanze di causa com- d piuta dal giudice del merito e, quindi, in una serie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, e ultimo motivo, la ricorrente la- menta infine «violazione del principio di economicità processuale» per non avere il giudice di pace unificato tutti i giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- teplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi fatti. La deduzione è palesemente inammissibile, sia con- siderato che il rigetto dell'istanza di riunione era contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avverso la quale la OL ha formulato riserva di impugnazione 13 non sciolta, sia, in ogni caso, tenuto presente che disporre, o meno, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per le que- stioni da trattare 0, ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito in alcun modo sindacabile in sede di legittimi - tà. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in € 100,00, oltre € 500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. маги flee il Presidente' IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 28 MAR 2003 Dasilista CANCELLIERE C1 NO TT அ 14