Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
La parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contestare tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione.
Commentario • 1
- 1. Comparsa di costituzione e risposta: la guida completaAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 29 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere rel. -
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
Dott. Olindo SCHETTINO "
Dott. Francesca TROMBETTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15149/2000 R.G. proposto da:
IDEAL RAPPRESENTANZE S.N.C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT Fiore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Carlo Martuccelli, difesa dagli Avv. Vittorio Alongi, Patrizia Alongi e Claudia Alongi in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
U.D.V.-UNITED DISTILLERS ITALIA S.p.A.,
- intimata -
per far regolare la competenza nel giudizio tra le parti definito con la sentenza 17-19 maggio 2000 n. 6901/2000 del Tribunale di Napoli-Giudice unico. Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero Orazio FRAZZINI che conclude per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel settembre del 1999 la s.n.c. Ideal Rappresentanze convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, la S.p.A. U.V.D.- United Distillers Italia di Torino e, premesso che aveva operato come agente della stessa, dal luglio 1981al marzo 1998, in alcune zone di Napoli e provincia, ne chiese la condanna al pagamento di provvigioni, indennità di fine rapporto e altro.
La convenuta, nel costituirsi, eccepì preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito a favore del Tribunale di Genova, quale foro convenzionale prescelto originariamente dalle parti e ribadito nelle successive intese, o, in subordine, del Tribunale di Torino, luogo dove essa convenuta aveva la propria sede societaria. Con la sentenza precisata in epigrafe il Tribunale napoletano, giudice unico, in accoglimento di detta eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Genova ritenuto competente in via esclusiva.
Avverso tale sentenza la S.n.c. Ideal Rappresentanze propone regolamento necessario di competenza, deducendo che la società convenuta si era limitata ad eccepire l'incompetenza del Tribunale di Napoli soltanto sulla base della clausola contrattuale derogativa della competenza territoriale, mentre avrebbe dovuto coinvolgere tutti i criteri di collegamento della competenza stessa, e che non aveva specificato i motivi in base ai quali sarebbe stato competente, in alternativa al foro di Genova, quello di Torino. Nessuna delle due deduzioni ha fondamento.
Le conclusioni della gravata sentenza, infatti, sono perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui la designazione convenzionale di un foro, ex artt. 28 e 29 cod. proc. civ., in deroga a quello stabilito dalla legge, attribuisce al foro designato la competenza esclusiva soltanto se risulta una enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma, ai fini dell'individuazione di tale volontà, è sufficiente che le parti stesse specifichino - come appunto verificatosi nel caso di specie con i contratti 4.11.1988 e 1.12.1993 - che detto foro convenzionale è voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra (v., ex plurimis, sent. 5030/2000). Non occorreva, poi, che la società convenuta contestasse tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge i quali restano perciò inoperanti nelle controversie scaturenti dal contratto che contenga una siffatta pattuizione (v., in tal senso, sent. 3047/1998). E neppure occorreva spiegare i motivi per i quali sarebbe stato competente, in alternativa al foro di Genova, quello di Torino, dal momento che quest'ultimo foro venne indicato dalla U.D.V.
S.p.A., non in via alternativa, ma solo in via subordinata rispetto all'altro.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento stante l'assenza di attività difensive da parte dell'intimata.
P.Q.M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2001. Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001.