Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2000, n. 3408
CASS
Sentenza 25 ottobre 2000

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L'obbligo di osservare la disciplina prevista dal decreto legislativo 20 dicembre 1992 n. 538 sul commercio di medicinali per uso umano sussiste non solo nei confronti di chi produce gas medicinali, ma anche per colui che li immette in contenitori destinati all'impiego terapeutico, dovendosi anche in tale ipotesi qualificare il soggetto come produttore di gas medicinali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo dell'impianto di riempimento di bombole di ossigeno ad uso medicale effettuato presso una struttura ospedaliera mediante travaso da altri contenitori di capacità superiore, in assenza della prescritta autorizzazione del ministero della sanità).

Nell'organizzazione di una Unità Sanitaria Locale al direttore generale incombe non solo la legale rappresentanza dell'ente nei rapporti esterni, e quindi l'obbligo di denuncia dei fatti reato di cui venga a conoscenza, ma altresì quello di controllo interno delle attività demandate al direttore sanitario. Tale omesso controllo ne determina la responsabilità ai sensi del comma secondo dell'art. 40 c.p. per i reati omissivi quale garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa dell'ente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilità del direttore generale e del direttore sanitario di una A.S.L. con quella del responsabile del settore risorse tecnologiche, il quale aveva effettuato il riempimento di bombole di ossigeno ad uso medicale presso la struttura ospedaliera, in assenza della prescritta autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2000, n. 3408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3408
    Data del deposito : 25 ottobre 2000

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