Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
La sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversie di valore inferiore a due milioni di lire, può essere impugnata per cassazione per violazione di legge soltanto nell'ipotesi di violazione delle norme costituzionali, di quelle comunitarie, o di quelle processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARIO CAPPELLERI, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GALLONE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RI EM CE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3255/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 22/04/97 e depositata il 28/04/97 (R.G. 42685/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Giorgio GALLONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3.8.1996 OL TE conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Roma AR IN LL e la Nuova EN Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale avvenuto in Roma alla via Casal Monferrato. Esponeva l'attore in citazione di essere venuto a collisione con la vettura del IN per avere quest'ultimo omesso di concedergli la dovuta precedenza.
Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda. All'esito della istruttoria, il Giudice di Pace con sentenza dell'8.4.97, ritenuta la paritaria responsabilità dei conducenti, condannava il AR e la EN Ass.ni al pagamento della somma di lire 900.000, oltre interessi. Compensava le spese nella misura del 50% condannando l'attore al pagamento delle spese sostenute dai convenuti nella misura del 50%, ed i convenuti al pagamento del 50% delle spese del OL.
Osservava, tra l'altro, il decidente che nella impossibilità di una esatta ricostruzione del sinistro andava affermata la responsabilità paritaria di entrambi i conducenti con conseguente condanna dei convenuti al pagamento della metà dell'importo richiesto, oltre interessi in essi compresa la rivalutazione in via equitativa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OL affidandolo ad unico motivo.
Ha resistito con controricorso la Nuova EN Ass.ni in persona del legale rappresentante.
Non ha svolto difese il AR IN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il OL, denunziata la violazione dell'art. 2054 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e5 dell'art. 360 cpc, lamenta che il giudice di pace abbia erroneamente attribuito la pari responsabilità ai due guidatori essendovi in atti elementi di prova conducenti alla esclusiva responsabilità del AR.
La doglianza non ha fondamento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (SS. UU. 716/99) a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cpc, il giudice di pace quando pronuncia in controversie di valore non superiore a due milioni non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ne' è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia essendo tenuto solo alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie, nonché di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del predetto valore, emesse sempre secondo equità, sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ex art. 360 n.1, 2 e 4 cpc, nonché ai sensi del n.5 dell'art. 360 citato nei casi di mera apparenza o contraddittorietà della motivazione mentre la censura di violazione della legge sostanziale è consentita solo in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie ove di rango superiore a quelle ordinarie. Orbene, nell'esaminato mezzo di annullamento non si rinviene alcuna specifica motivata censura basata sulla violazione dei definiti principi costituzionali o delle norme comunitarie. Per quanto concerne la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione è noto che in linea generale entrambe rientrano nei compiti del giudice del merito e sono insindacabili in sede di legittimità se immuni, come nella specie, da vizi di motivazione. In effetti, ex art. 116 cpc, il giudice del merito deve valutare le prove medesime secondo il suo libero convincimento e tale principio è ancora più rigoroso nell'ambito del giudizio che si svolge dinanzi il giudice di pace nel quale quest'ultimo è demandato ad operare una valutazione equitativa delle prove come tale di per sè non sindacabile in sede di giudizio per cassazione.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di pace ha rilevato che, valutate le prove, si era nella impossibilità di una del tutto certa ed esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, onde doveva ritenersi che entrambi i conducenti avessero concorso al verificarsi dell'incidente nella misura del 50% ciascuno con tutte le conseguenze in ordine alla liquidazione del danno richiesto. La decisione impugnata, logicamente motivata, si sottrae, in definitiva, alle critiche della parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo tenendosi conto della irritualità del controricorso perché tardivo e perché avente la procura non sull'atto medesimo ma sulla copia del ricorso notificato (cfr sul punto Cass. 7544/95).
P Q M
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 75.000, ed degli onorari che liquida in lire 600.000 in favore della soc. Nuova EN.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001