Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 2
La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, l'inequivoca intenzione delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori; tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto.
Qualora tra due cause vi sia un rapporto di continenza, per individuare il giudice competente non occorre stabilire quale sia la causa contenente e quale quella contenuta, poiché il criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente per la causa successivamente proposta. Pertanto, il giudice al quale è proposta l'eccezione di continenza deve prima accertare quale sia la causa preventivamente adita (ponendo a raffronto, se una delle cause sia di opposizione a decreto ingiuntivo, la data di notificazione del ricorso e del decreto, atteso che questa determina la pendenza della lite ),e poi verificare se il giudice preventivamente adito sia competente, per valore, materia e territorio, anche in relazione alla causa proposta successivamente.
Commentario • 1
- 1. L'esclusività del foro competente deve risultare espressamente dalla clausola convenzionale.Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
ZZ MA, titolare della ditta B.M. Elettronica, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, difeso dall'avvocato DI BIASE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELEPROGRAMMI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BENITO PANARITI, difeso dagli avvocati VITTORIO VANGELISTA, DANIELA BOSCOLO RIZZO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 506/99 del Tribunale di PADOVA, emessa il 2/3/1999 depositata il 27/04/99; RG. 3210/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/05/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha chiesto si rigetti il ricorso confermando la competenza territoriale del Tribunale di Padova con tutte le conseguenze di legge.
F A T T 0
La s.r.l. Teleprogrammi conveniva innanzi al tribunale di Padova UZ RC, titolare della B.M. elettronica, chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura di apparecchiature elettroniche per trasmissioni televisive con lo stesso concluso per inidoneità all'uso delle apparecchiature fornite. Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via preliminare la continenza della causa con altra pendente innanzi al tribunale di Sulmona e l'incompetenza territoriale del tribunale adito.
Con sentenza resa il 2.3.1999 il tribunale di Padova rigettava le eccezioni di rito, osservando, quanto alla continenza, che valeva il criterio della prevenzione e, quanto alla competenza, che, se in base al criterio del "forum contractus" sussisteva la competenza del tribunale di Sulmona, dovendosi il contratto qualificare come vendita con riserva di gradimento, perfezionatasi nel luogo, nel quale il venditore aveva ricevuto notizia dell'accettazione, e, cioè, nella sede dello stesso, il criterio del "forum destinatae solutionis" portava ad individuare come giudice competente quello adito, essendo la consegna delle apparecchiature pacificamente avvenuta a Padova. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il UZ sulla base di quattro motivi;
la srl Teleprogrammi ha resistito con memoria;
il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente, richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui per individuare ai fini della competenza territoriale l'obbligazione dedotta in giudizio occorre avere riguardo a quella delle obbligazioni scaturenti dal contratto sulla quale si contende, di modo che, se il compratore chieda la risoluzione del contratto per la presenza di vizi riscontrati nella "res vendita", è al contratto di vendita che bisogna fare necessariamente riferimento, sostiene che, essendo stato il contratto concluso a Sulmona, la competenza in ordine alla domanda di risoluzione spetta al giudice di quel luogo.
Il contenuto del motivo non è chiaro, non essendo dato stabilire se il ricorrente si sia limitato a dedurre che in base al criterio del "forum contractus" la competenza spetta al tribunale di Sulmona ovvero se abbia sostenuto che la competenza si determina solo in base al criterio sopra indicato.
Comunque, nella prima ipotesi il motivo è inammissibile, avendo la sentenza impugnata affermato quanto dedotto dal ricorrente;
nella seconda ipotesi il motivo è infondato in quanto nelle cause relative a diritti di obbligazione, come quella presente, la competenza si determina, oltre che in base al criterio del "forum contractus", in base ai criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c.. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che non è per niente vero che la consegna è avvenuta a Padova, essendo essa, invece, avvenuta nel luogo, nel quale si trovavano le macchine al momento della conclusione del contratto e sono state affidate al vettore. Pure questo motivo è privo di fondamento in quanto l'esame delle risultanze processuali, possibile in sede di pronuncia sul regolamento di competenza, conferma quanto ritenuto dalla sentenza impugnata e sostenuto dal P.G. e, cioè, che la consegna è avvenuta a Padova.
È ancora infondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sull'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola contenuta nell'art. 4 punto 2 del contratto, secondo cui il tribunale di Sulmona è competente a conoscere di tutte le controversie scaturenti dal rapporto.
Per giurisprudenza di questa Corte (sentenze 18.11.1998 n. 1616;
15.5.1998 n. 4907; 27.3.1997 n. 2723) la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, l'inequivoca intenzione delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge;
pattuizione che non va ravvisata nella clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha erroneamente rigettato l'eccezione di continenza, dal momento che la causa pendente innanzi al tribunale di Sulmona ha contenuto più ampio di quella pendente innanzi al tribunale di Padova, sicché, pur essendo stata instaurata dopo, contiene l'altra e la attrae nella competenza del giudice innanzi al quale pende.
Il motivo è infondato.
Qualora tra due cause vi sia un rapporto di continenza, per individuare il giudice competente non occorre stabilire quale sia la causa contenente e quale quella contenuta, giacché il criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che - si intende - il giudice preventivamente adito sia competente per la causa successivamente proposta. Pertanto, il giudice al quale è proposta l'eccezione di continenza deve prima accertare quale sia la causa preventivamente proposta (ponendo a raffronto, se una delle cause sia di opposizione a decreto ingiuntivo, la data di notificazione del ricorso e del decreto, atteso che questa determina la pendenza della lite) e poi verificare se il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente per valore, materia e territorio (Cass. 19.10.1998 n. 10330; Cass. 29.10.1998 n. 10784; Cass.
8.10.1993 n. 9988). Il ricorso va, pertanto, rigettato con declaratoria della competenza del tribunale di Padova e condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale di Padova;
condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 142.000=, oltre onorari liquidati in lire 1.000.000. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 29 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001