Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2214
CASS
Sentenza 15 febbraio 2001

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La designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solo se vi è una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, l'inequivoca intenzione delle parti di sottrarre la competenza agli altri fori; tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto.

Qualora tra due cause vi sia un rapporto di continenza, per individuare il giudice competente non occorre stabilire quale sia la causa contenente e quale quella contenuta, poiché il criterio da seguire è solo quello della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adito sia competente per la causa successivamente proposta. Pertanto, il giudice al quale è proposta l'eccezione di continenza deve prima accertare quale sia la causa preventivamente adita (ponendo a raffronto, se una delle cause sia di opposizione a decreto ingiuntivo, la data di notificazione del ricorso e del decreto, atteso che questa determina la pendenza della lite ),e poi verificare se il giudice preventivamente adito sia competente, per valore, materia e territorio, anche in relazione alla causa proposta successivamente.

Commentario1

  • 1L'esclusività del foro competente deve risultare espressamente dalla clausola convenzionale.
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 31 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2214
Data del deposito : 15 febbraio 2001

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