Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 1
Nelle cause di valore non eccedente i due milioni di lire che, a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 13 decreto legge 7 ottobre 1994, n. convertito in legge 6 dicembre 1995, n. 673) devono essere decise dal Giudice di pace secondo equità, non rileva che dell'equità non sia fatta menzione in sentenza, dovendosi presumere che il predetto giudice abbia ritenuto la corrispondenza delle norme di diritto eventualmente applicate alle regole di equità. Le anzidette decisioni sono impugnabili con il ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" cioè per violazione delle norme processuali, attenendo le stesse alla tutela del diritto di difesa, costituzionalmente garantito. Possono, altresì, essere impugnate per inesistenza della motivazione quando questa risulti apparente o radicalmente contraddittoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CER CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO, in persona del legale rapp.te e presidente P.t. dott. Carlo Mitra, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati ABBATE PASQUALE, BISCEGLIA ROBERTO M, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIAD SPA ASSICURAZIONI - Società Italiana Assicurazioni Danni, in persona del suo legale Rappresetante avv. Antonio Arbia, nella qualità di vice Presidente ed Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato SE MARIA MASULLO, difeso dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COOP EDERA SRL, VI IC SAS, COM S SE VE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 13068/99 proposto da:
COMUNE DI SAN SE VE, in persona del sindaco p.t. dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 1, presso l'Avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato PROCACCINI ERNESTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, VI IC SAS, COOP EDERA SRL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 13990/99 proposto da:
LA SOC.COOP. EDERA SRL, in persona del legale rapp.te p.t. Davide Scotti, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo difende unitamente all'avvocato VITO DISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
SIAD ASSIC SPA, CER CS EMILIANO ROMAGNOLO, VI IC SAS, COM S SE VE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 521/98 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 17/04/98, depositata il 20/04/98; RG. 720/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del 5^ motivo del ricorso principale, inammissibile gli altri;
assorbiti i ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Società NO LI, esercente un negozio di "gioielleria", con atto di citazione del 6 febbraio 1997 ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Ottaviano il Comune di quella città e ne ha chiesto la condanna al risarcimento di danni subiti. L'attrice ha dichiarato che il precedente giorno 5 ottobre le vetrine della propria gioielleria in piazza Garibaldi erano state danneggiate da schegge di materiale pietroso, giacenti sul selciato e sollevate dal passaggio delle auto.
Nel giudizio sono intervenutì il SO AN LO (C.E.R.), al quale erano stati appaltati i lavori di "metanizzazione" nella zona interessata all'incidente, la Società Edera, che aveva eseguito i lavori, e la Compagnia di Assicurazioni Siad che aveva assicurato la Società Edera per la responsabilità civile, chiamati in causa dalle parti secondo i rispettivi interessi.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 20 aprile 1998, la quale ha condannato il Comune di S. Giuseppe Vesuviano a pagare all'attrice la somma di lire 1.580.000 a titolo di risarcimento danni, oltre le spese del giudizio ed il C.E.R. a pagare al Comune le somme che questo era tenuto a pagare in conseguenza della sentenza. Il giudice di pace, ritenuta la responsabilità del Comune per violazione del principio del "neminem laedere", ha dichiarato che dell'evento dannoso doveva rispondere il C.E.R., al quale erano stati appaltati i lavori di installazione delle condotte per trasporto del metano, sia quale custode del corrispondente cantiere, sia in base alla convenzione con la quale il SO si era obbligato a tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile derivante dal compimento delle opere appaltate.
Il giudice di pace ha anché rigettato la domanda del SO volta all'affermazione della responsabilità della chiamata in causa Cooperativa Edera, la quale, nell'assunto del C.E.R., aveva assunto in sub appalto l'esecuzione dei lavori prima indicati;
tanto perché non era stata fornita "alcuna prova in merito".
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il SO AN LO.
Resistono con controricorso il Comune di San Giuseppe Vesuviano, la Cooperativa Edera e la Compagnia di assicurazioni Aurora, incorporante la Siad, i quali hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Il SO AN LO ed il Comune di San Giuseppe Vesuviano hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale (numero di ruolo, 10878/99) e quelli incidentali (numeri di ruolo, 13068 e 13990 dell'anno 1999) debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso il C.E.R. si duole del fatto che il giudice di pace non ha tenuto conto del fatto che esso SO aveva depositato il contratto di appalto ed il verbale di accettazione della Società Edera, che, evidentemente, si riferivano al rapporto di sub appalto: censura di violazione dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso il C.E.R. sostiene che il giudice di pace avrebbe potuto ricavare la prova della responsabilità della Società Edera dal fatto che questa non aveva contestato la domanda di garanzia proposta contro di essa: censura di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e di insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
Il terzo motivo contiene la censura di omessa motivazione sul punto della mancanza di prova sull'esistenza del contratto di sub appalto. Con quarto motivo il C.E.R. si duole del fatto di essere stata condannato al pagamento anche delle spese del precetto intimato al Comune, senza che fosse stata proposta domanda sul punto e senza tenere conto del fatto che il Comune avrebbe potuto anticipare le somme domandate, per non aggravare la posizione economica del debitore: censura di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Con il quinto motivo è denunciato che la sentenza impugnata è incorsa nell'errore di condannare il C.E.R. al pagamento dell'intero danno, senza considerare che, nella motivazione, è stato affermato che il Comune ed il SO erano "corresponsabili dell'incidente";
cioè, nell'assunto del ricorrente, erano responsabili ciascuno al cinquanta per cento: censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il ricorso è rigettato per le considerazioni di seguito esposte.
3. I motivi del ricorso debbono essere esaminati alla luce dei principi che regolano le decisioni del giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni. Il giudizio che si svolge davanti al giudice di pace è disciplinato dall'art. 113 cod. proc. civ. (nel testo da ultimo novellato con l'art. 13 d. l. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con l. 6 dicembre 1994 n. 673), il quale, al secondo comma, dispone che "il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede lire due milioni".
Il potere equitativo del giudice di pace, indicato nella norma, si esprime in un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico e non richiede la preventiva individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile al caso concreto. Da questo principio si possono ricavare le implicazioni sul piano dell'impugnazione delle corrispondenti decisione con il ricorso per cassazione, come di seguito sono indicate.
A. La violazione delle regole processuali, afferenti la decisione del giudice di pace pronunciata secondo equità, può essere denunciata incondizionatamente, in quanto l'art. 113 già citato non sottrae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di esse e si tratta di regole che attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto costituzionalmente protetto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione (conf.: Cass. n. 11855/1993, nella motivazione) Inoltre, l'equità del giudice di pace attiene alle sole norme sostanziali (conf.: Cass. n. 716/1999 SU). Questo vale, naturalmente, anche quando sia denunciata la nullità della sentenza o del procedimento, trattandosi di vizi che riguardano gli stessi valori del processo.
B. Le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono sempre e solo decisioni secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questo contesto.
Per le stesse controversie (e sempre entro il valore di due milioni) questa conclusione vale sia nei casi in cui il giudice di pace invochi l'equità per la soluzione del caso singolo, sia quando, la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo a principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave diversa, è una lettura delle norme in chiave equitativa.
C. Il difetto di motivazione è deducibile solo sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della sua enunciazione meramente apparente. Perciò la decisione del giudice di pace deve fornire le giustificazioni delle scelte operate, affinché appaiano razionali, fondate e condivisibili. La mancanza o il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza del giudice di pace possono essere dedotti in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, primo comma n. 4 del medesimo codice e 118, secondo comma, seconda parte, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice (che rispettivamente impongono al giudice di indicare concisamente i motivi della decisione e, in particolare, le ragioni di equità sulle quali essa sia fondata), tenendo presente il carattere non sillogistico, ma intuitivo del giudizio di equità. Infatti, anche nella motivazione della sentenza emessa secondo equità il giudice di pace è tenuto al rispetto della regola sancita negli artt. 102 della Costituzione e 118 disp. att. c.p.c. Il giudice di pace, cioè, non può limitarsi ad affermare che l'allontanamento dal criterio di stretto diritto gli sembra equo, ma deve dare conto del perché un determinato comportamento gli appare meritevole di tutela più o meno ampia rispetto alla valutazione data dall'ordinamento positivo, facendo vedere come questo apprezzamento sia obiettivamente giusto in base a quei particolari di fatto che rilevano specificamente nel, giudizio di equità.
4. I primi due motivi del ricorso principale formalmente denunciano la violazione di norme processuali, ma si tratta di evidente pretesto per esibire una ricostruzione del rapporto di garanzia tra C.E.R. e Società Edera diversa da quella adottata dal giudice di pace, la quale non può essere rinnovata in questa sede di legittimità, perché compiuta dal giudice di pace sulla base degli atti di causa. Ove il C.E.R. intendesse dolersi del fatto che al giudice di pace è sfuggita l'esistenza di un documento comprovante il rapporto di garanzia, ciò non può costituire oggetto di ricorso per cassazione. Pertanto, primo e secondo motivo non sono fondati.
5. La censura di omessa motivazione della decisione, contenuta nel terzo motivo, non è ammissibile, perché, come è stato precisato nella premessa di questa motivazione, nella specie non si tratta di motivazione apparente.
6. Anche le censure contenute nei motivi quarto e quinto non possono essere esaminate, in quanto si riferiscono all'accertamento dei rapporti sostanziali tra le parti;
rapporti il cui accertamento è sottratto al sindacato di legittimità, trattandosi di ricostruzione che presupporrebbe l'individuazione di una norma sostanziale violata. Occorre, inoltre, precisare che le censure in essi esposte sono state formulate per la prima volta in questo giudizio.
Infatti, quando si è costituito nel giudizio di primo grado, il C.E.R. con la comparsa di risposta ha dichiarato di non essere tenuto al risarcimento del danno e, in via subordinata, ha dedotto soltanto che i lavori erano eseguiti dalla Cooperativa Edera. Quest'ultima, quando si è costituita nel giudizio, ha svolto una difesa volta solo a contestare la propria legittimazione a rispondere dei danni. Se ne ricava che la censura, secondo la quale il Comune avrebbe potuto anticipare le somme domandate per non aggravare la posizione economica dell'attuale ricorrente principale, è stata proposta per la prima volta in questo giudizio in forma non ammissibile. Si ricava anche l'errore di condannare il C.E.R. al pagamento dell'intero danno, nel quale sarebbe incorso il giudice di pace, è parimenti irrilevante.
Infatti, l'affermazione, riscontrata nella sentenza, che il Comune ed il SO erano "corresponsabili dell'incidente", non appartiene al rapporto controverso.
7. L'esame dei ricorsi incidentali, proposti in forma condizionata, risulta assorbito.
8. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, quello principale deve essere rigettato e dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente principale in base alla regola della soccombenza, nei rapporti con il Comune di S. Giuseppe Vesuviano e possono essere compensate nei rapporti tra le altre parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'esame di quelli incidentali. Condanna il SO AN LO (C.E.R.) al rimborso delle spese di questo giudizio in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che liquida in lire 67.000, oltre onorari liquidati in lire 950.000, dichiara compensate le spese di questo giudizio tra le altre parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 23 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001