Sentenza 9 marzo 1999
Massime • 1
Non sussiste violazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. se il giudice di pace - e precedentemente all' istituzione di questi il giudice conciliatore - decide un giudizio di equità necessario secondo diritto, perché significa che ha ritenuto la "regula iuris" implicitamente conforme all'equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/1999, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE NT, CC MA IS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO CHIOCCI, che li difende unitamente all'avvocato EMANUELE CHIOCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ON DR, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO S. PIO V 16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO ON, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/96 del Giudice di pace di SANREMO, depositata il 11/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Alessandro ON, con atto di citazione notificato il 20 novembre 1995, convenne innanzi al Giudice di pace di NR i coniugi ON SP e IA LU CC, per sentirli condannare a versargli la somma di L. 2.000.000, che assumeva dovutagli per l'opera professionale spiegata a favore dei convenuti in un giudizio di appello per sfratto per morosità promosso dalla conduttrice di un immobile nei confronti di MA BO precedente proprietaria dello stesso, di cui i convenuti avevano acquistato l'usufrutto.
Addusse l'attore che l'opera, ancorché formalmente prestata a favore della precedente proprietaria, che era stata parte nel giudizio di primo grado, era stata svolta, in sostanza, a favore dei coniugi SP - CC, poiché, successivamente alla compravendita dell'immobile, la BO gli aveva dato notizia del contratto concluso, precisando che l'onere di ogni ulteriore attività professionale volta alla liberazione dell'alloggio sarebbe passato da quel momento a carico degli acquirenti usufruttuari. I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto.
L'adito giudice di pace, con sentenza resa l'11 aprile 1996, ha accolto la domanda, osservando che la prova del conferimento dell'incarico professionale, da parte dei convenuti, all'attore era costituita dalla lettera in data 18 marzo 1993, con la quale essi, in risposta alla lettera del legale datata 13 febbraio 1993, che li invitava a fargli sapere se dovesse essere egli ad occuparsi della causa in appello promossa dalla conduttrice dell'alloggio nei confronti della venditrice dello stesso, rimettevano all'Avv. ON un foglio con le proprie firme a margine, ove stendere il mandato, per il loro intervento nel giudizio, chiedendo anche di conoscere l'ammontare del fondo spese.
Nè, ad avviso del Giudice di pace, a diversa conclusione poteva indurre il fatto che l'Avv. ON, valutata meglio la problematica posta dall'art. 111 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 344 e 404 stesso codice, avesse preferito evitare l'intervento in causa dei coniugi SP - CC, perché la difesa svolta a norme dell'alienante avrebbe prodotto effetti diretti nei confronti dei successori a titolo particolare.
Avverso tale sentenza lo SP e la CC propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi, cui il ON resiste con controricorso.
V'è memoria illustrativa dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 133, co. 2^, cod. proc. civ., adducendo che il Giudice di Pace di NR avrebbe dovuto decidere la causa secondo equità, poiché il puo valore non eccedeva i due milioni di lire. Al contrario, egli, in violazione della norma citata, l'ha decisa secondo regole di diritto, il che gli ha sicuramente impedito di cogliere la particolarità del caso concreto, che vedeva coinvolta la dante causa BO ed era caratterizzata dalla mancanza di un interesse di essi ricorrenti a resistere all'appello proposto dalla conduttrice e dalla mancanza di un mandato. La censura è destituita di fondamento.
Non v'è dubbio che il Giudice di Pace di NR abbia deciso la causa facendo applicazione di norme di diritto, in particolare del principio di diritto, chiaramente enucleabile dalla motivazione data, secondo cui rispondono verso il mandatario coloro che gli abbiano effettivamente conferito il mandato, ancorché l'espletamento del mandato figuri formalmente avvenuto in nome e nell'interesse di altri soggetti.
Ma è evidente che tali norme di diritto sono state per implicito ritenute corrispondenti a regole di equità, avendo il giudice a quo correttamente ravvisato in esse la possibilità di regolare equitativamente il caso concreto, senza la necessità di discostarsene. In particolare, egli ha ritenuto rispondente ad equità il principio in virtù del quale risponde di un'obbligazione il soggetto che effettivamente, al di là dell'apparenza, risulti esservi obbligato, per avere, egli, conferito il mandato, in espletamento del quale l'attività professionale fu resa. L'operato del Giudice di Pace di NR non può essere sottoposto a censura, essendo conforme al principio giurisprudenziale, costantemente affermato da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 5794/1998; sent. n. 5422/1995), secondo cui la pronuncia del giudice di pace e, prima della sua istituzione, quella del giudice conciliatore deve considerarsi resa secondo equità, non solo quando espressamente il decidente abbia fatta applicazione di una regola di equità ovvero di una norma di legge riconosciuta corrispondente all'equità, ma anche nel caso in cui abbia fatto riferimento a norme di diritto senza far menzione dell'equità, come nel caso in esame.
Col secondo mezzo denunciano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione agli artt. 111, 110 e 83 cod. proc. civ., osservando che l'azione di sfratto era stata esercitata per una presunta morosità della conduttrice TT nei confronti della BO, sicché solo EI era titolare di un effettivo interesse ad agire verso la conduttrice.
Ciò, ad avviso dei ricorrenti, giustificò la prosecuzione del giudizio in grado di appello a nome della BO, poiché essi ricorrenti non avevano interesse a coltivarlo. Nè a diverso avviso potevano indurre eventuali accordi tra essi ricorrenti e la BO, poiché alcun diritto sarebbe potuto derivarne a favore dell'Avv. ON.
Rimarcano i ricorrenti che l'impugnata sentenza nulla dice dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da essi ricorrenti, limitandosi, essa, a sottolineare l'importanza dei fogli firmati in bianco e senza considerare che l'intervento in causa ipotizzato in un primo tempo dall'Avv. ON non era stato più operato.
La censura è inammissibile.
Poiché come si è detto, trattasi di decisione assunta secondo equità, essa si sottrae alla possibilità di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, tale possibilità essendo data solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia solo apparente o sia illogica od incoerente, il che nel caso in esame va escluso. Per vero, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il Giudice di Pace di NR ha ampiamente motivato il rigetto dell'eccezione proposta, osservando, alla stregua delle risultanze della prova documentale, il cui esame si sottrae a censure in questa sede, che il mandato per il giudizio di appello era stato reso dai ricorrenti, ancorché, per valutazioni processuali legate alla problematica dell'art. 111, in relazione agli artt. 344 e 404, cod. proc. civ., si fosse poi preferito non spiegare l'intervento in causa.
La motivazione è rafforzata dal rilievo che, in virtù dell'accordo BO - coniugi SP, questi ultimi si erano accollata ogni obbligazione verso l'Avv. ON per l'opera professionale svolta nel giudizio di appello e tale accordo era stato reso noto al professionista, che si era comportato in coerenza con esso, assumendo come esclusivi suoi interlocutori, siccome effettivi mandanti, i coniugi SP.
L'esistenza di una più che sufficiente motivazione, non viziata da illogicità od incoerenza, osta all'ammissibilità della censura proposta.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, pertanto, secondo l'ordinario criterio, i ricorrenti vanno solidamente condannati a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 1.022.000, di cui L. 990.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 25 settembre 1998. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999