Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono impugnabili con ricorso per cassazione solo per violazione della Costituzione, delle norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della materia. I suddetti limiti non escludono la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 35, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE D'IPPOLITO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI COSENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, difeso dall'avvocato GUIDO ROMANELLI, giusta procura speciale sottoscritta dal Sindaco ed autenticata dal Vice Segretario Generale del Comune Dott. Rosalia MARASCO del 14/01/2000;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 211/98 del Giudice di pace di COSENZA, emessa il 08/06/98 e depositata il 09/06/98 (R.G. 358/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giuseppe D'IPPOLITO;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LO IO conveniva il comune di Cosenza innanzi al giudice di pace del luogo;
sull'assunto che la propria motocicletta era caduta, rimanendo danneggiata, a causa del cedimento della strada comunale, sulla quale era parcheggiata, dovuto alla pessima qualità dell'asfalto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni.
Istruita la causa, il giudice adito rigettava la domanda, considerando: - il "verbale" dei vigili era privo di efficacia probatoria in quanto redatto su semplice foglio intestato alla città di Cosenza. privo di sottoscrizione leggibile;
- la prova testimoniale non aveva fornito elementi sulla dinamica dell'incidente; - la c.t.u. "non è una prova ma solo un accertamento tecnico che può aiutare il giudice nel decidere la controversia"; - anche ad ammettere che l'asfalto avesse ceduto di pochi centimetri per il sole, alla stregua della comune esperienza si doveva escludere che il cedimento avesse fatto rovinare la moto, appoggiata sul doppio cavalletto centrale;
- rientrava nella normalità che di estate l'asfalto subisse "un certo ammorbidimento di cui non può ritenersi responsabile l'ente proprietario".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il LO, deducendo due motivi;
ha resistito con controricorso il Comune;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, dopo avere denunciato "violazione e falsa applicazione dei principi regolanti la materia (art. 360, n. 3, c.p.c.)", sostiene che il giudice di pace ha violato principi generali dell'ordinamento concretamente individuati 1) nel principio del "neminem laedere" che "in materia di strade pubbliche si concreta nella regola dell'obbligo per l'ente proprietario di curarne la necessaria manutenzione"; 2) nel principio della "riferibilità" alla pubblica amministrazione dei documenti vergati su carta intestata alla medesima e regolarmente sottoscritti, ancorché con firma non leggibile;
3) nel principio, secondo cui i fattì incontestati non debbono essere provati.
Il motivo è inammissibile.
La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 28.8.1998 n. 6569; Cass. 19.10.1998 n. 10342) è ferma nel ritenere che, per ragioni di tutela della coesione del sistema, i principi generali dell'ordinamento costituiscono limite del giudizio di equità del giudice di pace ex art. 113, 2^ comma, c.p.c. ed il loro superamento rende la sentenza ricorribile per cassazione.
Gli indicati principi hanno un contenuto più ampio dei principi regolatori della materia nel senso che - a differenza di questi, che si identificano con i principi che regolano gli istituti giuridici relativi al rapporto dedotto in giudizio (Cass.
1.10.1998 n. 9754)sono espressione di norme costituzionali (Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716, specie in motivazione).
Orbene, i principi che si assumono violati, possono assurgere al più a principi regolatori della materia, ma non hanno certamente il contenuto che caratterizza i principi generali dell'ordinamento. Così dicasi 1) del principio che il ricorrente definisce del "neminem laedere" e in realtà niente altro è che la "ratio" dell'art. 2051 c.c.; 2) del cosiddetto principio della "riferibilità" dell'atto alla pubblica amministrazione e che in relazione al contenuto della censura si dovrebbe più propriamente dire dell'efficacia probatoria dell'atto pubblico, trattandosi di "linea guida" del corrispondente istituto giuridico;
3) del principio, secondo cui i fatti pacifici non debbono essere provati, configurandosi le norme sull'onere della prova come principio regolatore della materia (Cass.
5.6.1998 n. 5511; Cass.
6.4.1998 n. 3550). Piuttosto, come sottolineato dal ricorrente, tali norme sono necessariamente presupposte da quelle processuali e la loro violazione concreta vizio denunciabile in cassazione contro le sentenze di equità del giudice di pace (Cass.
2.4.1998 n. 3397, in motivazione).
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata, valutata nella sua globalità, non si incentra sul fatto che la moto non è caduta, bensì su quello che la caduta non è da ricondurre a cedimento dell'asfalto, ed in questa prospettiva la violazione della norma concernente l'onere probatorio non viene per niente in considerazione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "omessa ed insufficiente motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.)", lamentando che il giudice di pace 1) non ha tenuto conto del documento proveniente dal comune e riguardante punto decisivo;
2) è incorso nel vizio di insufficiente) contraddittoria ed erronea motivazione in relazione alla prova testimoniale ed alla c.t.u.; 3) ha ritenuto apoditticamente che la domanda è sfornita di prova sull'an e sul quantum, omettendo l'esame delle risultanze processuali;
4) ha deciso sulla base di osservazioni "personalissime ed insufficienti a fondare una logica motivazione"; 5) ha richiamato "nozioni di comune esperienza (del tutto soggettive) per esaminare una questione di ordine tecnico"; 6) ha fornito motivazione "apodittica, scarna, incongrua, insufficiente in ogni sua parte, tutta tesa al rigetto della domanda senza un approfondito e logico esame delle questioni poste e delle prove addotte".
Neppure questo motivo è ammissibile.
Questa Corte ha affermato che l'equità va tenuta distinta dalla discrezionalità e dall'arbitrio, sicché il giudizio di equità del giudice di pace deve presentare una struttura logica e valutativa che si articola in un procedimento di tipo intuitivo e comunque non sillogistico, caratterizzato dal collegamento diretto della regola applicata al giudizio particolare (Cass.
1.10.1998 n. 9754), chiarendo che i vizi di motivazione sono rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in caso di inesistenza della motivazione ed ai sensi del successivo n. 5 in caso di motivazione meramente apparente o affetta da radicale ed insanabile contraddittorietà su punto decisivo della controversia riguardante il criterio di equità (Cass. 19.10.1998 n. 10342; Cass. 24.8.1998 n. 8397; Cass. Sez. Un. 15.10.1999 n. 716, specialmente in motivazione).
E nella specie non risultano dedotti vizi del genere sopra indicato, tali non potendosi considerare la mancata valutazione di documenti;
la valutazione erronea o incompleta di altre risultanze processuali;
l'uso di nozioni ed osservazioni personali.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L. 129.000=, oltre onorari liquidati in L. 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 5 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001