Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6385
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono impugnabili con ricorso per cassazione solo per violazione della Costituzione, delle norme processuali e dei principi generali dell'ordinamento, non anche per inosservanza dei principi regolatori della materia. I suddetti limiti non escludono la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360, n. 4 cod. proc. civ. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radicale insanabile contraddittorietà della motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6385
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6385
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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