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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD
-Terza Sezione Civile-
Il giorno 12/06/2025 innanzi al Giudice dott.ssa Maria De Vivo sono presenti:
per la parte opponente la dott.ssa Elena Palma per delega dell' avv. Pasquale Mariano, la quale si riporta ai propri atti di giudizio ed insiste per l'accoglimento dell'opposizione, con condanna alle spese di parte opposta, nonché ai diritti e agli onorari da attribuirsi al procuratore costituito;
per la parte opposta l' avvocato Giuseppina Diana per delega dell'avvocato Barbaro, la quale si riporta ai propri atti di giudizio ed insiste per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ordina la discussione orale della causa.
A questo punto i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano.
Terminata la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide la controversia pronunziando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile - in persona della dr.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
1 SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1013 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARIANO PASQUALE (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._2
atti;
OPPONENTE
E
(c.f. ) e, per essa, la procuratrice (c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in P.IVA_2
atti, dall'avv. BARBARO ALESSANDRO (c.f. e dall'avv. MARIO ANZÀ C.F._3
(C.F. ), con domicilio digitale come in atti;
CodiceFiscale_4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come alla discussione di cui al verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4762/2021 emesso dal Tribunale di Napoli nord in favore di CP_1
rappresentata da per l'importo capitale di euro 5010,74, oltre interessi e spese,
[...] CP_2
quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 300408561 intrattenuto con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto: l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale, essendo il credito residuo di importo inferiore ad euro 5.000,00, in ragione della stipula di un accordo transattivo per euro 3.300,00, di cui euro 800,00 versati;
la mancanza di prova scritta del credito e l'indeterminatezza degli interessi richiesti. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
2 Si è costituita a mezzo della procuratrice contestando in fatto ed in Controparte_1 CP_2
diritto le avverse deduzioni e concludendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Tutto ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie si controverte della pretesa di
[...]
al pagamento del saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 300408561 intrattenuto CP_1
da con in virtù della cessione del credito derivante dal predetto Parte_1 Controparte_3
rapporto.
È il caso di rammentare che – in base al principio di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697
c.c. – la banca che agisca nei confronti del correntista ha l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, producendo il contratto di conto corrente, nonché la serie continua degli estratti conto, al fine di dimostrare la formazione progressiva del saldo finale. Invero, il rapporto di conto corrente è caratterizzato dall'annotazione in conto di poste attive e passive, di talché la produzione degli
3 estratti conto è necessaria al fine di verificare la corretta determinazione dei rapporti di dare/avere tra le parti.
Nel caso che ci occupa, il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 24.07.1984 (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c. dell'opposta), con successiva pattuizione di nuove condizioni economiche in sede di adesione del conto corrente al
“Conto Genius ricaricabile” in data 14.10.2010.
Tuttavia, l'opposta ha prodotto gli estratti conto solo a far data dal 31.12.2012, con saldo iniziale negativo, da cui risulta, peraltro, che in data 11.01.2013 il conto è stato estinto. Di fatto, dunque, non risulta affatto documentato lo svolgimento di un rapporto di conto corrente durato quasi 30 anni.
Deve, al riguardo, considerarsi che l'opponente – sia pure in maniera non dettagliata – ha eccepito l'indeterminatezza dei tassi di interesse e dei criteri di calcolo degli interessi applicati. A ciò si aggiunga la circostanza che il contratto di conto corrente, stipulato nel 1984, prevede la determinazione degli interessi in base agli usi piazza, nonché una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. art. 7 delle condizioni generali). Da ciò deriva, senz'altro, una illegittima applicazione degli interessi, nonché della capitalizzazione degli stessi – se non altro – a far data dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (n. 154/1992), che, all'art. 4, ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche contrattuali, sanzionando le relative clausole con la nullità, e fino alla nuova pattuizione scritta intercorsa nel 2010.
Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista, vi è la necessità di ricalcolare il saldo di conto corrente. Vero è che la giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di incompletezza degli estratti conto, ha ammesso la possibilità di ricostruire il saldo anche mediante mezzi di prova diversi, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato fino al periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto.
E così, sono state valorizzate le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldо del conto), nonché la stampa dei movimenti contabili (cfr. Cass., n. 17584/2024).
Tuttavia, nel caso che ci occupa, la produzione degli estratti conto non è semplicemente incompleta, bensì del tutto insufficiente, dal momento che è stato prodotto il solo estratto conto al 31.12.2012, a fronte della chiusura del conto a distanza di quindici giorni. Ed infatti, l'estratto conto del periodo successivo – classificato prima “a incagli”, poi “a sofferenze”, fino al 13.04.2016, si limita a
4 riportare l'addebito di interessi, nonché l'accredito di alcune centinaia di euro mediante bonifico, probabilmente in esecuzione dell'accordo transattivo di cui hanno dato atto le parti.
Né sono presenti in atti altri elementi atti a consentire la ricostruzione del rapporto di conto corrente.
In definitiva, a fronte della contestazione, da parte dell'opponente, del quantum preteso, e della sussistenza – per tabulas - di illegittimità contrattuali tali da viziare l'addebito di interessi nel corso del rapporto per decenni, la banca non ha prodotto documentazione idonea a provare il saldo richiesto, né a consentire un ricalcolo del saldo stesso.
Per tale ragione, la domanda si appalesa destituita di fondamento, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona della dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4762/2021;
- condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 1278,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché al rimborso di quanto dovuto a titolo di contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, il 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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