TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4733/2024 cui sono riuniti i NN. R.G. 4750/2024 e 4820/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4733/2024, cui sono riunite le cause nn. r.g. 4750/2024 e 4820/2024, rispettivamente promosse da:
( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
( ), residente in [...], Parte_1 C.F._2
( ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, per procure in calce ai ricorsi, dall'Avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Genova, vico Falamonica 1/13
-ricorrenti-
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti ricorrenti
Controparte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
1
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2023/2024 euro 1.500,00 netti o la somma maggiore o minore che il Giudice deciderà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e
4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS
2020/2021 e 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”;
Parte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2021/2022 euro 1.000,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la
2 maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta, per l'AS 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”;
: Controparte_2
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2024/2025 euro 2.000,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta, per l'AS 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente, rispettivamente, il
04/11/2024, il 05/11/2024 e il 07/11/2024, i ricorrenti professore e professoresse CP_1
e hanno esposto:
[...] Parte_1 Controparte_2
-di aver prestato servizio alle dipendenze del (di Controparte_3
Cont seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici: per 2020/2021 (annualità per la quale non è richiesta la carta Controparte_1
docenti), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; cui si aggiunge l'a.s. in corso, come da odierna precisazione delle conclusioni, per un totale di 4 aa.ss.; per 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss.; Parte_1
per , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Controparte_2
(comprensivo della supplenza in corso, come da odierna precisazione), per un totale di 4 aa.ss.;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Cont
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015; Cont
- inoltre, che il non ha riconosciuto a nessuno di loro, in relazione agli aa.ss.
2020/2021 ( e e 2021/2022 ( e ), una particolare CP_1 Pt_1 CP_1 CP_2 porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale
Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001 per il personale del comparto scuola;
-che il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD solo ai docenti di ruolo ed ai CP_3
docenti precari con contatto a TD scadente al 31 agosto, o scadente al 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso
4 in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
-che, pure, il mancato pagamento della RPD ai precari con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Cont Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato;
nonché la corresponsione, per gli indicati aa.ss., della RPD.
Cont Il , benché raggiunto da regolari notificazioni dei ricorsi e dei decreti di fissazione delle udienze, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione e d'identità di questioni e sono state istruite documentalmente.
Sono state poi discusse oralmente dal difensore delle parti attrici, che ha precisato le domande del sig. e della sig.ra nel senso che riguardano, CP_1 CP_2 rispettivamente, anche l'a.s. 2024/2025 e la supplenza in corso, e ha insistito, infine, per l'accoglimento dei ricorsi, dichiarandosi antistatario e chiedendo la distrazione delle spese.
2. I ricorsi sono fondati, per le ragioni e nei termini di cui infra.
E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
E' documentalmente provato (v. contratti di lavoro, buste paga e stati matricolari prodotti, in atti) che i ricorrenti abbiano prestato e, limitatamente a e , stiano CP_1 CP_2
tuttora prestando attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docenti, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso e con le seguenti modalità:
Controparte_1
* a.s. 2020/2021 (annualità per la quale non è richiesta la carta docenti): dal 24/05/2021 al
09/06/2021 (supplenza breve e saltuaria); dal 25/05/2021 al 26/05/2021 (supplenza breve e saltuaria);
5 * a.s. 2021/2022: dal 02/11/2021 al 30/06/2022 (supplenza fino al termine delle aa.dd.); dall'11/01/2022 al 28/03/2022 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2022/2023: per quanto qui rileva, dall'01/09/2022 al 31/08/2023 (supplenza annuale);
*a.s. 2023/2024: dall'01/09/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle aa.dd.).
*a.s. 2024/2025: dal 09/12/2024 al 31/08/2025 (supplenza annuale);
-Georgia Pt_1
* a.s. 2020/2021: dal 20/11/2020 al 29/01/2021 (supplenza breve e saltuaria); dal
15/02/2021 al 30/06/2021 (supplenza fino al termine delle aa.dd.); dal 17/02/2021 al
06/03/2021 (supplenza breve e saltuaria); dall'08/03/2021 al 09/06/2021 (supplenza breve non a copertura di assenza);
*a.s. 2021/2022: dal 06/10/2021 al 30/06/2022 (supplenza fino al termine delle aa.dd.);
: Controparte_2
* a.s. 2021/2022: dall'01/12/2021 al 28/02/2022 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2022/2023: dal 20/10/2022 al 22/12/2022 (supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o di paternità); dal 09/01/2023 al 05/04/2023 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie); dal 12/04/2023 al 13/06/2023 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2023/2024: dal 12/09/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle aa.dd.);
*a.s. 2024/2025: dal 23/09/2024 al 26/11/2024 (supplenza breve e saltuaria); dal
03/12/2024 all'01/04/2025 (supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità).
E' altresì documentalmente provato che i ricorrenti non siano “usciti dal sistema scolastico”, atteso che e sono destinatari di un nuovi incarichi a CP_1 CP_2 tempo determinato fino, rispettivamente, al 31/08/2025 e all'01/04/2025 (v. contratti a tempo determinato depositati, per l 07/01/2025 e per il 22/01/2025); mentre CP_1 CP_2
è stata assunta in ruolo e presta tuttora attività lavorativa a tempo indeterminato (v. doc. 1 - Pt_1
stato matricolare -, dal quale risulta l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2022 ed economica dall'01/09/2023).
6 A fronte dell'allegazione dei ricorrenti, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al Cont
fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. Il convenuto non ha fornito detta prova.
E' inoltre documentalmente provato (v. buste paga) che i richiedenti non abbiano percepito neppure la RPD, in relazione agl'indicati periodi di lavoro per supplenze brevi/saltuarie, oggetto delle domande.
Comunque, a fronte dell'allegazione dei richiedenti, di non avere percepito neppure tale
Cont prestazione, sarebbe spettato, ancora una volta, al , fornire la prova contraria. Detta prova non è stata offerta.
3. La carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
7 ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la “carta docenti” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 3) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
-(art. 5) “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”;
8 -(art. 8): “Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero”.
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre
2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”; con la specificazione che tra essi rientrano anche “i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 6) “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), il cui art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) prevede quanto segue:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
9 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma
1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
4. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. 15219 del 15.10.2015, CP_7
emanata in applicazione dello stesso), “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre 2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo
10 determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha
(inammissibilmente) configurato un <sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>.
5. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di
Giustizia UE (“CGUE”).
La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_5
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_3
11 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
-“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
-“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
-“35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali…; CP_3
-“… il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano
12 trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno
2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal
nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal CP_3
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non CP_3 beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla
13 mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
5.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della
Cont relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due “categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_2
177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere svalutate… Per_3
le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma
14 di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera]
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta, rimasta contumace, ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle
15 mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei “supplenti” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
16 “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
-“… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
-“in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
-“semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta
Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
17 -potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se “… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
7. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
-anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio
(quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno
(quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
-a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei
“supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro
18 delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare
(e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Dunque, per ciascuno degli aa.ss. caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata (gg. 150 circa), il docente ha diritto - quantificata in 302 giorni la durata delle supplenze “annuali” (sull'organico di fatto) di minor durata, quindi da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis - a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s., quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s. (nella specie, per e per CP_2
l'a.s. 2021/2022, 90/302, pari ad euro 149,00).
Cont 8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava
e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
19 -l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
20 9. Conclusivamente, le domande principali di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione ai seguenti ricorrenti e CP_8
-per 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale Controparte_1
di 4 aa.ss.;
-per 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss.; Parte_1
-per 2021/2022 (con applicazione del criterio pro rata), Controparte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 4 aa.ss.; Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione ai ricorrenti indicati della carta stessa e all'accredito su di essa della somma di euro 500,00 per ciascun a.s. – solo per e per l'a.s. 2021/2022, nel limite di euro 149,00); oltre alla maggior CP_2
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che
- come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione” (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria.
Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , che richiamando l'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”; onde non esiste “… una necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le stesse remore all'inadempimento”. E ciò vale anche a fronte della previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. E
21 d'altra parte, la disciplina de qua “prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall'onere della relativa prova”.
10. Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento (a beneficio dei ricorrenti CP_1
) della carta docente per l'a.s. in corso (2024/2025).
[...] Controparte_2
Infatti, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato ed eroghi la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quali non sono i detti ricorrenti e, conseguentemente, non si può dubitare della sussistenza del loro interesse ad agire pure in relazione a tale a.s.
11. Venendo alla RPD, di cui alla domande di tutti e tre i ricorrenti, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato
22 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di
23 una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_3
incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
24
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_3
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>>
(Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato
e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
11.1. Allora, deve ritenersi che anche ai richiedenti spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nei ricorsi (per aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; CP_1
per a.s. 2020/2021; per , a.s. 2021/2022), anche se lavorati su supplenze Pt_1 CP_2
brevi/saltuarie, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
“Retribuzione Professionale Docenti”, e che essi abbiano diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
25 Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente
(di ruolo), abbiano reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione dei ricorrenti negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della RPD per gli aa.ss. dedotti in ricorso in relazione ai periodi lavorati in forza di supplenze brevi e saltuarie, compresi: per CAGLIANI tra il 24/05/2021 e il 09/06/2021 quanto all'a.s. 2020/2021, e tra l'11/01/2022 e il 28/03/2022 quanto all'a.s. 2021/2022; per tra il 20/11/2020 e il Pt_1
29/01/2021, tra il 17/02/2021 e il 06/03/2021 e tra l'08/03/2021 e il 09/06/2021 (a.s. 2020/2021); per tra l'01/12/2021 e il 28/02/2022 (a.s. 2021/2022). CP_2
Il tutto oltre accessori di legge.
In merito alla non debenza degli interessi maggiorati, vale quanto supra.
12. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM
n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tenersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni),
26 Cont e poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto dei ricorrenti sig. e sig.re e Controparte_1 Parte_1
ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge Controparte_2
n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico - solo per e per l'a.s. 2021/2022, nei limiti CP_2 di euro 149,00 – in relazione agli aa.ss.:
-quanto al sig. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un Controparte_1
totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla sig.ra 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_1
complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla sig.ra , 2021/2022 (pro rata), 2022/2023, 2023/2024 e Controparte_2
2024/2025, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.649,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_3
pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per CP_6
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_3
persona di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti: al ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e CP_1
saltuarie tra il 24/05/2021 e il 09/06/2021, e 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e saltuarie tra l'11/01/2022 e il 28/03/2022; alla ricorrente per Parte_1
l'a.s. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e saltuarie tra il
20/11/2020 e il 29/01/2021, tra il 17/02/2021 e il 06/03/2021 e tra l'08/03/2021 e il 09/06/2021;
27 alla ricorrente per l'a.s. 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in Controparte_2 forza di supplenze brevi e saltuarie tra l'01/12/2021 e il 28/02/2022; in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, infine, il e del merito a rifondere ai ricorrenti le spese Controparte_5
del giudizio, spese che liquida a favore di ciascuno nella somma di euro 805,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato a beneficio di e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avvocato Paolo Controparte_2
Languasco.
Genova, il 23/01/2025
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
28
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4733/2024, cui sono riunite le cause nn. r.g. 4750/2024 e 4820/2024, rispettivamente promosse da:
( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._1
( ), residente in [...], Parte_1 C.F._2
( ), residente in [...], Controparte_2 C.F._3 tutti rappresentati e difesi, per procure in calce ai ricorsi, dall'Avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Genova, vico Falamonica 1/13
-ricorrenti-
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
-convenuto contumace-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti ricorrenti
Controparte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
1
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2023/2024 euro 1.500,00 netti o la somma maggiore o minore che il Giudice deciderà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e
4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta alla ricorrente, nell'AS
2020/2021 e 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”;
Parte_1
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2021/2022 euro 1.000,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la
2 maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta, per l'AS 2020/2021 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”;
: Controparte_2
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15;
2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS
2024/2025 euro 2.000,00 netti o la somma maggiore o minore meglio vista;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Condannare la convenuta amministrazione a pagare alla ricorrente quanto spettante, al titolo meglio visto per la retribuzione professionale docenti non corrisposta, per l'AS 2021/2022 o per il periodo meglio visto;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali
(calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
5. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., depositati telematicamente, rispettivamente, il
04/11/2024, il 05/11/2024 e il 07/11/2024, i ricorrenti professore e professoresse CP_1
e hanno esposto:
[...] Parte_1 Controparte_2
-di aver prestato servizio alle dipendenze del (di Controparte_3
Cont seguito, per brevità, anche solo ”), in qualità di docenti, in forza di contratti a tempo determinato, relativi agli anni scolastici: per 2020/2021 (annualità per la quale non è richiesta la carta Controparte_1
docenti), 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; cui si aggiunge l'a.s. in corso, come da odierna precisazione delle conclusioni, per un totale di 4 aa.ss.; per 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss.; Parte_1
per , 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 Controparte_2
(comprensivo della supplenza in corso, come da odierna precisazione), per un totale di 4 aa.ss.;
-di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
Cont
-che, ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta della c.d. carta elettronica del docente - nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015; Cont
- inoltre, che il non ha riconosciuto a nessuno di loro, in relazione agli aa.ss.
2020/2021 ( e e 2021/2022 ( e ), una particolare CP_1 Pt_1 CP_1 CP_2 porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d. “Retribuzione Professionale
Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo
2001 per il personale del comparto scuola;
-che il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD solo ai docenti di ruolo ed ai CP_3
docenti precari con contatto a TD scadente al 31 agosto, o scadente al 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso
4 in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
-che, pure, il mancato pagamento della RPD ai precari con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99.
Cont Poste tali premesse, i ricorrenti hanno chiesto, in principalità, la condanna del alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato;
nonché la corresponsione, per gli indicati aa.ss., della RPD.
Cont Il , benché raggiunto da regolari notificazioni dei ricorsi e dei decreti di fissazione delle udienze, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia.
Le cause sono state riunite, per ragioni di connessione e d'identità di questioni e sono state istruite documentalmente.
Sono state poi discusse oralmente dal difensore delle parti attrici, che ha precisato le domande del sig. e della sig.ra nel senso che riguardano, CP_1 CP_2 rispettivamente, anche l'a.s. 2024/2025 e la supplenza in corso, e ha insistito, infine, per l'accoglimento dei ricorsi, dichiarandosi antistatario e chiedendo la distrazione delle spese.
2. I ricorsi sono fondati, per le ragioni e nei termini di cui infra.
E' opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi documentalmente provati.
E' documentalmente provato (v. contratti di lavoro, buste paga e stati matricolari prodotti, in atti) che i ricorrenti abbiano prestato e, limitatamente a e , stiano CP_1 CP_2
tuttora prestando attività lavorativa, con contratti a termine, in qualità di docenti, nei seguenti aa.ss. dedotti in ricorso e con le seguenti modalità:
Controparte_1
* a.s. 2020/2021 (annualità per la quale non è richiesta la carta docenti): dal 24/05/2021 al
09/06/2021 (supplenza breve e saltuaria); dal 25/05/2021 al 26/05/2021 (supplenza breve e saltuaria);
5 * a.s. 2021/2022: dal 02/11/2021 al 30/06/2022 (supplenza fino al termine delle aa.dd.); dall'11/01/2022 al 28/03/2022 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2022/2023: per quanto qui rileva, dall'01/09/2022 al 31/08/2023 (supplenza annuale);
*a.s. 2023/2024: dall'01/09/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle aa.dd.).
*a.s. 2024/2025: dal 09/12/2024 al 31/08/2025 (supplenza annuale);
-Georgia Pt_1
* a.s. 2020/2021: dal 20/11/2020 al 29/01/2021 (supplenza breve e saltuaria); dal
15/02/2021 al 30/06/2021 (supplenza fino al termine delle aa.dd.); dal 17/02/2021 al
06/03/2021 (supplenza breve e saltuaria); dall'08/03/2021 al 09/06/2021 (supplenza breve non a copertura di assenza);
*a.s. 2021/2022: dal 06/10/2021 al 30/06/2022 (supplenza fino al termine delle aa.dd.);
: Controparte_2
* a.s. 2021/2022: dall'01/12/2021 al 28/02/2022 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2022/2023: dal 20/10/2022 al 22/12/2022 (supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità o di paternità); dal 09/01/2023 al 05/04/2023 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie); dal 12/04/2023 al 13/06/2023 (sequenza di supplenze brevi e saltuarie);
*a.s. 2023/2024: dal 12/09/2023 al 30/06/2024 (supplenza fino al termine delle aa.dd.);
*a.s. 2024/2025: dal 23/09/2024 al 26/11/2024 (supplenza breve e saltuaria); dal
03/12/2024 all'01/04/2025 (supplenza per sostituzione di personale in congedo di maternità).
E' altresì documentalmente provato che i ricorrenti non siano “usciti dal sistema scolastico”, atteso che e sono destinatari di un nuovi incarichi a CP_1 CP_2 tempo determinato fino, rispettivamente, al 31/08/2025 e all'01/04/2025 (v. contratti a tempo determinato depositati, per l 07/01/2025 e per il 22/01/2025); mentre CP_1 CP_2
è stata assunta in ruolo e presta tuttora attività lavorativa a tempo indeterminato (v. doc. 1 - Pt_1
stato matricolare -, dal quale risulta l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dall'01/09/2022 ed economica dall'01/09/2023).
6 A fronte dell'allegazione dei ricorrenti, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al Cont
fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. Il convenuto non ha fornito detta prova.
E' inoltre documentalmente provato (v. buste paga) che i richiedenti non abbiano percepito neppure la RPD, in relazione agl'indicati periodi di lavoro per supplenze brevi/saltuarie, oggetto delle domande.
Comunque, a fronte dell'allegazione dei richiedenti, di non avere percepito neppure tale
Cont prestazione, sarebbe spettato, ancora una volta, al , fornire la prova contraria. Detta prova non è stata offerta.
3. La carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co. 121, l.
3.7.2015 n. 107, in vigore del 16.7.2015, in forza del quale:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-sexies, del D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
7 ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente del successivo co. 122 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:
“122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione delle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre 2016.
Ai sensi del d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la “carta docenti” spetta ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; “Il Controparte_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 3) “Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento…”; “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”;
-(art. 5) “La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica”;
8 -(art. 8): “Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero”.
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre
2015, mantenendone ferme “… le disposizioni … per l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo”, prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero “a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018” (art. 12).
In forza del predetto d.P.C.M. del novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di “ciascuna carta” è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”; con la specificazione che tra essi rientrano anche “i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”; “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”;
-(art. 6) “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
E' infine intervenuto il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), il cui art. 15 (“Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES (2021) 5623843”) prevede quanto segue:
“1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13
9 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Per ultimare la ricognizione della disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto delle finalità (formative) della “carta docenti” (v., amplius, infra), quanto meno:
-l'art. 282 del d.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”), secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 del CCNL del comparto scuola, del 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 del CCNL del comparto scuola, del 27 novembre 2007, che prevede, al comma
1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
-il successivo art. 64 del medesimo CCNL, per cui “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
4. Con sentenza n. 1842 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota dell'allora n. 15219 del 15.10.2015, CP_7
emanata in applicazione dello stesso), “nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.”.
Secondo la decisione del Consiglio di Stato (che certamente può orientare l'applicazione della disciplina relativa alla carta docente, anche nella vigenza del successivo d.P.C.M. del novembre 2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti della religione cattolica, a tempo
10 determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione della carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. del settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 -, detta scelta ha
(inammissibilmente) configurato un <sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>.
5. Il Giudice amministrativo è giunto a tali conclusioni, alla luce del (solo) diritto interno, senza necessità di valutare la compatibilità degli atti amministrativi (generali) gravati, con la normativa unionale. Tale ultimo aspetto e, più in generale, quello della compatibilità della disciplina della carta docente con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, è stato più di recente affrontato dalla Corte di
Giustizia UE (“CGUE”).
La CGUE, con decisione della sez. VI del 18.5.2022, n. 450 (si tratta di ordinanza, emessa ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte: provvedimento adottabile quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a una simile questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio), ha affermato recisamente che la clausola 4, punto 1, dell'Accordo citato, deve essere interpretata nel senso che essa “… osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_5
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_3
11 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Come indicato nella motivazione dell'ordinanza della CGUE, infatti:
-“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
-“…. per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
[...]
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)”; Per_1
-“35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali…; CP_3
-“… il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano
12 trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno
2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”;
-“43 A tale riguardo, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio risulta, in sostanza, che nel procedimento principale è pacifico, da un lato, che la situazione… [della ricorrente, lavoratrice a termine] e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal
nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal CP_3
punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non CP_3 beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”;
-“44 Ciò premesso, occorre verificare, in quarto luogo, se esista una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento di cui al procedimento principale.
45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla
13 mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto,… non è conforme
a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro...
47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
5.1. I temi della portata della predetta clausola 4, dell'equiparabilità o meno (ai fini della
Cont relativa operatività) delle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e dell'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento delle due “categorie” di docenti, sono stati del resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni della Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_2
177/10 Rosado Santana).
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento.
In particolare, secondo la Suprema Corte, alla luce di una lettura complessiva della sentenza della CGUE 20.9.2018, in causa C- 466/17, “… non possono essere svalutate… Per_3
le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37-38, quanto alla non decisività della diversa forma
14 di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi», sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento.
8. Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 6 e con
l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti.
In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Né la comparabilità può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente [in sede di ricostruzione della carriera]
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (Cass. n. 31149/2019).
Né parte convenuta, rimasta contumace, ha allegato alcuna concreta e specifica ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle
15 mansioni espletate dai ricorrenti, allorché assunti con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da docenti a tempo indeterminato.
Infatti, l'eventuale mancata partecipazione dei “supplenti” ad alcune attività (ad es. di programmazione dell'a.s.) risulta (mera) conseguenza della temporaneità degli incarichi e delle date di conferimento/termine degli stessi, piuttosto che di differenti competenze e mansioni.
6. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”; Cont
-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di
16 “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e
2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
-“… la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”;
-“in sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d.lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una didattica”;
-“semmai… il tema è se un termine sostanzialmente analogo [ai 180 giorni] non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta
Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”;
17 -potrebbe rilevare se il ricorrente, al di là della “veste giuridica” delle supplenze, “… presenta quell'annata come unitariamente svolta come supplenza fino al termine delle attività didattiche”, ovvero se “… fra… primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”.
7. Ritiene il Tribunale, a fronte delle differenti opzioni prospettate dalla S.C., che (fermo il diritto all'integrale riconoscimento del beneficio ai supplenti su posti dell'organico di fatto e dell'organico di diritto;
peraltro, questi ultimi, normativamente equiparati ai docenti di ruolo per l'a.s. 2023/2024):
-anche le supplenze (pur) temporanee, che abbiano interessato nel complesso (anche a seguito del susseguirsi di più contratti) il periodo dell'anno scolastico che va dal mese di gennaio
(quando la “copertura” delle cattedre tende normalmente a consolidarsi) a quello di giugno
(quando le attività didattiche si avviano a conclusione), ovvero di equivalente durata (gg. 150 circa), diano diritto al riconoscimento integrale della carta del docente, in quanto tale durata non si discosta di molto dal “termine” ex artt. 489, co. 1, e 527 d.lgs. 297/1994 (che - pur non strettamente pertinente - può essere “recuperato” al fine dell'individuazione di una prestazione temporanea “non dissimile” da quella “annuale”: v. supra) e da quella delle supplenze su organico di fatto. Esse, inoltre, appaino caratterizzate da requisiti di durata e di “continuità” (da valutarsi complessivamente, a fronte dell'intero anno scolastico e delle connesse esigenze didattiche) comparabili a quelli delle supplenze fino al 30 giugno;
-a fronte di supplenze temporanee di minor durata, deve applicarsi, al fine di non collidere con la disciplina unionale, la regola pro rata temporis, ricalibrando l'entità economica del beneficio cui i docenti “precari” hanno diritto, in ragione della (minore) durata dei periodi d'insegnamento. La predetta regola è in effetti prevista dalla clausola 4, punto 2, dell'Accordo quadro. Secondo la clausola, dunque, il generale divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, che, con riguardo alle condizioni d'impiego, non possono essere trattati in modo meno favorevole di quelli a tempo indeterminato comparabili (a meno che non sussistano ragioni oggettive), non esclude che “Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis”. E le situazioni ora in questione giustificano certamente il ricorso al principio pro rata temporis, alla luce della minore (rispetto allo standard annuale e situazioni equiparate) partecipazione dei
“supplenti” alla didattica;
didattica che costituisce - come indicato dalla Suprema Corte - il fulcro
18 delle valutazioni legislative, non irragionevoli, circa l'opportunità dell'attribuzione del peculiare
(e non esclusivo) sostegno alla formazione in discorso. Insomma, la riparametrazione della carta docente appare non irragionevole e neppure discriminatoria, a fronte delle situazioni obiettive in disamina.
In entrambi i casi, ovviamente, il riconoscimento del beneficio (per intero o pro rata temporis) può avvenire previa disapplicazione della disciplina nazionale, in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro.
Dunque, per ciascuno degli aa.ss. caratterizzati da periodi di servizio di durata complessivamente inferiore a quella sopra indicata (gg. 150 circa), il docente ha diritto - quantificata in 302 giorni la durata delle supplenze “annuali” (sull'organico di fatto) di minor durata, quindi da utilizzarsi quale parametro di riferimento per il calcolo pro rata temporis - a tanti trecentoduesimi della somma complessiva (euro 500,00) spettante per a.s., quanti sono i giorni di durata delle supplenze svolte nello stesso a.s. (nella specie, per e per CP_2
l'a.s. 2021/2022, 90/302, pari ad euro 149,00).
Cont 8. Una volta accertato l'inadempimento del , debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava
e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
19 -l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema Cont educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere
l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla
Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
20 9. Conclusivamente, le domande principali di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione ai seguenti ricorrenti e CP_8
-per 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale Controparte_1
di 4 aa.ss.;
-per 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss.; Parte_1
-per 2021/2022 (con applicazione del criterio pro rata), Controparte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 4 aa.ss.; Cont Con riguardo a detti aa.ss., il va condannato, dunque, all'attribuzione ai ricorrenti indicati della carta stessa e all'accredito su di essa della somma di euro 500,00 per ciascun a.s. – solo per e per l'a.s. 2021/2022, nel limite di euro 149,00); oltre alla maggior CP_2
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non competono gli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4 c.c., benché richiesti, atteso che
- come suggerito da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 - tra i presupposti applicativi di tale fattispecie rientra quello relativo alla tipologia dell'obbligazione guardando alla fonte di essa, con conseguente individuazione, tra le altre, dell'“area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.)”; crediti “per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione” (Cass. SS.UU. cit.) ed anzi deve escludersi, stante l'esistenza di una disciplina speciale e di favore, rispetto a quella ordinaria.
Né può giungersi a differente conclusione quanto ai crediti di lavoro nei confronti dei datori di lavoro pubblici, la cui disciplina, sotto l'aspetto degli “accessori” del credito, è delineata dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , che richiamando l'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, esclude il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
Infatti, come ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 82/2003), la differenza di disciplina rispetto al lavoro “privato” si giustifica in quanto la pubblica amministrazione “… conserva pur sempre - anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato - una connotazione peculiare (sentenza n. 275 del 2001), sotto il profilo - per quanto qui rileva - della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa”; onde non esiste “… una necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le stesse remore all'inadempimento”. E ciò vale anche a fronte della previsione di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. E
21 d'altra parte, la disciplina de qua “prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, e per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, giacché gli attribuisce automaticamente il beneficio della rivalutazione a titolo di maggior danno e lo esonera dall'onere della relativa prova”.
10. Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento (a beneficio dei ricorrenti CP_1
) della carta docente per l'a.s. in corso (2024/2025).
[...] Controparte_2
Infatti, alla luce della delineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato ed eroghi la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quali non sono i detti ricorrenti e, conseguentemente, non si può dubitare della sussistenza del loro interesse ad agire pure in relazione a tale a.s.
11. Venendo alla RPD, di cui alla domande di tutti e tre i ricorrenti, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato
22 assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.
17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico
o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di
23 una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe CP_3
incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
24
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_3
prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>>
(Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass. ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato
e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio>>.
11.1. Allora, deve ritenersi che anche ai richiedenti spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nei ricorsi (per aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; CP_1
per a.s. 2020/2021; per , a.s. 2021/2022), anche se lavorati su supplenze Pt_1 CP_2
brevi/saltuarie, la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla
“Retribuzione Professionale Docenti”, e che essi abbiano diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
25 Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente
(di ruolo), abbiano reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito.
In merito alla (piena) comparabilità dei docenti a termine con quelli in ruolo, non può che richiamarsi, comunque, quanto supra.
Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione dei ricorrenti negli anni per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche le domande inerenti alla RPD devono essere accolte.
Vi è richiesta di condanna generica, in punto RPD, e ad essa il Tribunale deve attenersi.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della RPD per gli aa.ss. dedotti in ricorso in relazione ai periodi lavorati in forza di supplenze brevi e saltuarie, compresi: per CAGLIANI tra il 24/05/2021 e il 09/06/2021 quanto all'a.s. 2020/2021, e tra l'11/01/2022 e il 28/03/2022 quanto all'a.s. 2021/2022; per tra il 20/11/2020 e il Pt_1
29/01/2021, tra il 17/02/2021 e il 06/03/2021 e tra l'08/03/2021 e il 09/06/2021 (a.s. 2020/2021); per tra l'01/12/2021 e il 28/02/2022 (a.s. 2021/2022). CP_2
Il tutto oltre accessori di legge.
In merito alla non debenza degli interessi maggiorati, vale quanto supra.
12. Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo
(opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM
n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tenersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni),
26 Cont e poste a carico del , in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara il diritto dei ricorrenti sig. e sig.re e Controparte_1 Parte_1
ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge Controparte_2
n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico - solo per e per l'a.s. 2021/2022, nei limiti CP_2 di euro 149,00 – in relazione agli aa.ss.:
-quanto al sig. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un Controparte_1
totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla sig.ra 2020/2021 e 2021/2022, per un totale di 2 aa.ss. e, quindi, per Parte_1
complessivi euro 1.000,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
-quanto alla sig.ra , 2021/2022 (pro rata), 2022/2023, 2023/2024 e Controparte_2
2024/2025, per un totale di 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 1.649,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_3
pro tempore, ad assegnare ai ricorrenti sopraindicati la “carta elettronica per CP_6
l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il , in Controparte_3
persona di cui sopra, a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti: al ricorrente per gli aa.ss. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e CP_1
saltuarie tra il 24/05/2021 e il 09/06/2021, e 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e saltuarie tra l'11/01/2022 e il 28/03/2022; alla ricorrente per Parte_1
l'a.s. 2020/2021, in relazione al lavoro svolto in forza di supplenze brevi e saltuarie tra il
20/11/2020 e il 29/01/2021, tra il 17/02/2021 e il 06/03/2021 e tra l'08/03/2021 e il 09/06/2021;
27 alla ricorrente per l'a.s. 2021/2022, in relazione al lavoro svolto in Controparte_2 forza di supplenze brevi e saltuarie tra l'01/12/2021 e il 28/02/2022; in ogni caso oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
condanna, infine, il e del merito a rifondere ai ricorrenti le spese Controparte_5
del giudizio, spese che liquida a favore di ciascuno nella somma di euro 805,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato a beneficio di e accessori di legge;
con distrazione a favore dell'avvocato Paolo Controparte_2
Languasco.
Genova, il 23/01/2025
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
28