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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 341/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250003216292 CREDITI R&S 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati. Resistente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la Cartella di Pagamento n.054 2025 00032162 92/000, notificata in data 25.02.2025, recante l'iscrizione a ruolo straordinario delle somme oggetto di contestazione con l'atto di recupero di crediti di imposta n.TA3CRT100036/2024, notificato il 01.10.2024, avente a oggetto il credito di imposta ricerca e sviluppo per l'anno 2019. Secondo l'Ufficio, in particolare, la ripresa a tassazione scaturisce dall'indebita compensazione di €.73.701,36 per l'anno 2019, relativa a crediti di imposta per investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo, ai sensi dell'art. 3 D.L 145/2013 e successive modifiche.
A fondamento del ricorso, la società ricorrente ha censurato l'illegittimità della iscrizione a ruolo straordinario, attuata dall'Ufficio in assenza di una adeguata motivazione circa la sussistenza in concreto di un fondato pericolo per la riscossione. Ha quindi concluso chiedendo annullarsi l'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio
(anche per Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione in ordine al merito della ripresa a tassazione, in quanto risulta adeguatamente ricostruibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio nell'emettere il provvedimento impugnato, tenuto conto che il ricorrente non ha negato di aver avuto legale conoscenza del provvedimento presupposto (atto di recupero di crediti di imposta n.TA3CRT100036/2024, notificato il
01.10.2024), indicato nella cartella e quindi pacificamente conosciuto dal contribuente, che ha proposto tempestivo ricorso contro di esso (cfr. proc.724/2024 R.G.R. C.G.T. 1° Grado L'Aquila).
Quanto alla contestata applicabilità dell'iscrizione a ruolo straordinaria, il ricorrente contesta la sussistenza di ragioni erariali di “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione” che legittimino l'utilizzo di tale strumento, ai sensi dell'art.29 comma 1, lett.C) del D.L.78/2010, allegando di assicurare sufficienti garanzie di solvibilità.
In realtà nella fattispecie l'Ufficio non ha fatto applicazione della norma di cui all'art.29 comma 1, lett.C) del D.L.78/2010, bensì della disposizione di cui all'art.15 bis del D.P.R.602/1973, in forza del richiamo di cui all'art.27, comma 19, del D.L. n.185/2008
(all'epoca ancora vigente), che consentiva l'iscrizione a ruolo straordinaria in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Tuttavia, la norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973 si limita a consentire all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini, l'agente della riscossione iscrive nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a imposte, interessi e sanzioni risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”. E' quindi un principio immanente della disciplina in disamina quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Sul punto, tuttavia, l'Ufficio si è limitato a sostenere che con l'accertamento esecutivo di cui all'art.27, comma 19, del D.L. n.185/2008 (a norma del quale “In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”), il legislatore avrebbe consentito in ogni caso l'iscrizione straordinaria (quindi senza necessità di ricorrenza di un “fondato pericolo per la riscossione”).
Pur nella consapevolezza del diverso orientamento recentemente espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per l'ZO (v. sentenza n.903/2025 del 09.12.2025), ritiene il Collegio che tale interpretazione non sia condivisibile, atteso che non tiene conto della circostanza che l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne segue che è insita nella natura stessa di tale strumento che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ed il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Ne segue che l'Amministrazione deve in ogni caso fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente. In mancanza, ritiene la Corte che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria.
Ricorrente_1Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla S.r.l. deve essere dunque accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ogni altra questione è rimessa all'esito del giudizio R.G.R. n.724/2024, iscritto anteriormente e tuttora pendente. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
GI AN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente e Relatore POLITI FABRIZIO, Giudice SANTINI SILVANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 341/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420250003216292 CREDITI R&S 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati. Resistente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Si riporta agli atti depositati.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la Cartella di Pagamento n.054 2025 00032162 92/000, notificata in data 25.02.2025, recante l'iscrizione a ruolo straordinario delle somme oggetto di contestazione con l'atto di recupero di crediti di imposta n.TA3CRT100036/2024, notificato il 01.10.2024, avente a oggetto il credito di imposta ricerca e sviluppo per l'anno 2019. Secondo l'Ufficio, in particolare, la ripresa a tassazione scaturisce dall'indebita compensazione di €.73.701,36 per l'anno 2019, relativa a crediti di imposta per investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo, ai sensi dell'art. 3 D.L 145/2013 e successive modifiche.
A fondamento del ricorso, la società ricorrente ha censurato l'illegittimità della iscrizione a ruolo straordinario, attuata dall'Ufficio in assenza di una adeguata motivazione circa la sussistenza in concreto di un fondato pericolo per la riscossione. Ha quindi concluso chiedendo annullarsi l'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, indicata dal ricorrente come controparte, si è costituita in giudizio
(anche per Agenzia delle Entrate-Riscossione) ed ha resistito al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, sostenendone l'infondatezza.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione in ordine al merito della ripresa a tassazione, in quanto risulta adeguatamente ricostruibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Ufficio nell'emettere il provvedimento impugnato, tenuto conto che il ricorrente non ha negato di aver avuto legale conoscenza del provvedimento presupposto (atto di recupero di crediti di imposta n.TA3CRT100036/2024, notificato il
01.10.2024), indicato nella cartella e quindi pacificamente conosciuto dal contribuente, che ha proposto tempestivo ricorso contro di esso (cfr. proc.724/2024 R.G.R. C.G.T. 1° Grado L'Aquila).
Quanto alla contestata applicabilità dell'iscrizione a ruolo straordinaria, il ricorrente contesta la sussistenza di ragioni erariali di “fondato pericolo per il positivo esito della riscossione” che legittimino l'utilizzo di tale strumento, ai sensi dell'art.29 comma 1, lett.C) del D.L.78/2010, allegando di assicurare sufficienti garanzie di solvibilità.
In realtà nella fattispecie l'Ufficio non ha fatto applicazione della norma di cui all'art.29 comma 1, lett.C) del D.L.78/2010, bensì della disposizione di cui all'art.15 bis del D.P.R.602/1973, in forza del richiamo di cui all'art.27, comma 19, del D.L. n.185/2008
(all'epoca ancora vigente), che consentiva l'iscrizione a ruolo straordinaria in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Tuttavia, la norma di cui all'art.15 bis D.P.R.602/1973 si limita a consentire all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini, l'agente della riscossione iscrive nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a imposte, interessi e sanzioni risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. Tale disposizione va letta in combinato disposto con il precedente art.11 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”. E' quindi un principio immanente della disciplina in disamina quello secondo cui l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Sul punto, tuttavia, l'Ufficio si è limitato a sostenere che con l'accertamento esecutivo di cui all'art.27, comma 19, del D.L. n.185/2008 (a norma del quale “In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”), il legislatore avrebbe consentito in ogni caso l'iscrizione straordinaria (quindi senza necessità di ricorrenza di un “fondato pericolo per la riscossione”).
Pur nella consapevolezza del diverso orientamento recentemente espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per l'ZO (v. sentenza n.903/2025 del 09.12.2025), ritiene il Collegio che tale interpretazione non sia condivisibile, atteso che non tiene conto della circostanza che l'iscrizione a ruolo straordinaria non ha solo natura di riscossione coattiva, ma anche di misura cautelare, trattandosi di uno strumento di esecuzione anticipata del credito erariale posto a tutela del credito dell'Amministrazione. Ne segue che è insita nella natura stessa di tale strumento che debbano ricorrere elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui il contribuente sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero nei casi in cui vi sia una sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria ed il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale.
L'iscrizione nei ruoli straordinari, in buona sostanza, resta comunque una attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale strumento cautelare di tipo eccezionale rispetto alla ordinaria iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Ne segue che l'Amministrazione deve in ogni caso fornire adeguata motivazione in ordine al requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, e cioè della ricorrenza di un periculum fondato su circostanze concrete che comprovino la volontà del debitore di non pagare quanto richiesto. In altri termini, l'Ufficio deve dar comunque conto della sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno indotto l'Ufficio ad emettere il ruolo straordinario, con descrizione degli effetti che potrebbero derivare, nel caso specifico, dalla situazione soggettiva e/o dal comportamento del contribuente. In mancanza, ritiene la Corte che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per procedere alla iscrizione a ruolo straordinaria.
Ricorrente_1Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso presentato dalla S.r.l. deve essere dunque accolto, con annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Ogni altra questione è rimessa all'esito del giudizio R.G.R. n.724/2024, iscritto anteriormente e tuttora pendente. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
Così deciso in L'Aquila il 21 Gennaio 2026.
IL PRESIDENTE est.
GI AN