Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01533/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2025, proposto da
IU LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP) presso il Tribunale di Foggia in relazione all’istanza di accesso agli atti formulata in data 20 agosto 2025;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a provvedere sull’istanza medesima, ordinando alla stessa di consentire l’accesso e di estrarre copia della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e con la nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 l’avv. AT ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in sede di discussione della controversia, la parte ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, la pretesa ostensiva è stata soddisfatta;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare cessata la materia del contendere.
Ritenuto, infine, di compensare le spese del giudizio in ragione del non apprezzabile lasso di tempo decorso dalla presentazione dell’istanza di accesso in relazione alle difficoltà di reperimento del documento documentate dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE OL, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
AT ES, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT ES | LE OL |
IL SEGRETARIO