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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/07/2025, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25584 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Ilio Mocchetti, Parte_1 C.F._1 iato pr usto Garolfo, via Tommaso Grossi n. 33, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso RICORRENTE E (C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fioretti e Marcello Arbasino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Larga n. 19, in virtù di procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla IF
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti e del recesso dal conto corrente operati da ei Controparte_1 confronti del Sig. Parte_1 Accertare e dich ità della segnalazione del nominativo del Sig. alla Centrale Rischi da parte di Parte_1 in quanto carente dei presupposti di legge e di fatto. Controparte_1 di procedere con gli opportuni adempimenti al fine di ottenere l'immediata cancellazione Controparte_1 del nominativo del Sig. rale Rischi (IF). Parte_1 Condannare l pagamento della somma di € 6.764,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_1 dal Sig. ggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa. Parte_1 Condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Sig. Controparte_1 itenuta di giustizia ed equità. Parte_1 : Si insiste per l'ammissione delle prove per testi ed interrogatorio formale sui capitoli che ci si riserva di indicare a seguito delle difese avversarie. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare: respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive.
- In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di
Controparte_1 pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e compenso di causa.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha chiesto la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 6.764,00 e al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità,
[...] previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (IF) da parte della società resistente. 1.1. Circa la ricostruzione del fatto, il ricorrente:
- ha documentato che in data 12 ottobre 2017 anche quale titolare della ditta Soluzioni Parte_1
Protesiche di IC Pisati, aveva stipulato con la un contratto di apertura di credito per Controparte_1
l'importo di € 3.000,00 (doc. 16 di parte ricorrente);
- ha documentato che il successivo 1° agosto 2018 la aveva accettato la sua richiesta di Controparte_1 un'ulteriore apertura di credito per € 29.000,00 (doc. 17 di parte ricorrente);
- ha allegato che nel mese di novembre 2021 la banca, senza alcun preavviso, gli aveva comunicato verbalmente che avrebbe ridotto ad € 20.000,00 l'apertura precedentemente concessa, a causa della sua sovraesposizione creditizia, nonostante il ricorrente avesse sempre operato entro la disponibilità, avendo egli utilizzato soltanto l'importo di € 23.000,00 rispetto alla complessiva somma di € 32.000,00 complessivamente concessa;
- ha allegato che in data 21 gennaio 2022 era avvenuto un altro incontro, all'esito del quale la banca gli aveva comunicato che avrebbe diminuito la disponibilità di affidamento a € 10.000,00;
- ha documentato che la banca gli aveva fatto sottoscrivere una proposta di rientro in trentasei mesi con rate di € 400,00, cui tuttavia l'istituto di credito non aveva mai fornito risposta (doc. 1 di parte ricorrente);
- ha documentato che con raccomandata del 7 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva chiesto alla banca copia della documentazione inerente la propria posizione, rilevando, però, che l'istituto di credito non vi aveva dato riscontro (doc. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato quindi che con pec del successivo 17 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva inoltrato le medesime richieste (doc. 3 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 22 aprile 2022 la aveva riscontrato le precedenti richieste, Controparte_1 rappresentando che, in realtà, non aveva dato colposamente seguito alla precedente Parte_1 proposta di modifica del mese di marzo 2021 e non aveva sottoscritto la richiesta di affidamento del mese di marzo 2022, impedendo così l'istruttoria della pratica (docc. 4- 5 di parte ricorrente);
- ha allegato di non aver mai ricevuto alcuna proposta prima dell'incontro del mese di novembre 2021, evidenziando inoltre come la proposta del mese di gennaio 2022 fosse stata sottoscritta e come fosse stata la banca a non aver dato corso agli ulteriori adempimenti necessari, circostanza evincibile dalla registrazione dell'incontro (reg. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver inoltrato in data 26 aprile 2022, a mezzo del proprio legale, un'ulteriore richiesta di trasmissione della copia dei contratti di apertura di credito e degli altri documenti concernenti la propria posizione (doc. 6 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 19 maggio 2022 la banca aveva trasmesso i due contratti di apertura di credito sottoscritti da (docc.
7-7b di parte ricorrente); Parte_1
- ha documentato di aver segnalato alla banca in data 27 maggio 2022 e in data 8 giugno 2022 che gli era stato inibito l'utilizzo del conto corrente per operazioni ordinarie (docc.
8-9 di parte ricorrente);
pagina 2 di 6 - ha documentato che la banca aveva dato riscontro alla segnalazione, comunicando che l'operatività sul conto corrente era attiva, e al contempo aveva rappresentato la necessità di procedere ad una rimodulazione degli affidamenti a fronte di una proposta sostenibile da parte del cliente, al fine di evitare di intraprendere l'iter di classificazione a recupero crediti della sua posizione (doc. 10 di parte ricorrente);
- ha documentato che il 23 gennaio 2023 la aveva comunicato a la revoca Controparte_1 Parte_1 degli affidamenti e il recesso dal contratto di conto corrente, intimandogli il pagamento delle somme dovute (doc. 11 di parte ricorrente);
- ha documentato che, a fronte della richiesta di chiarimenti circa la sussistenza della giusta causa, che aveva indotto l'istituto di credito a determinarsi in tal senso, con comunicazione del 27 aprile 2023 la CP_1 aveva rappresentato la legittimità del proprio operato (doc. 12 di parte ricorrente);
[...]
- ha documentato che la aveva quindi segnalato alla IF (doc. 20 di parte Controparte_1 Parte_1 ricorrente);
- ha documentato di aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo per la mancata partecipazione della (docc. 18-19 di parte ricorrente). Controparte_1
Con riferimento ai profili di diritto, parte ricorrente ha dedotto:
- l'illegittimità della segnalazione alla IF, del recesso e della revoca dagli affidamenti, evidenziando come la banca non si sia ispirata ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
- che il danno subito a seguito dall'illegittimità della segnalazione alla IF consisteva nel non aver avuto accesso al credito per usufruire di mutui o altre formule di finanziamento per l'acquisto dell'immobile che gli era stato concesso in godimento con diritto di acquisto e per cui aveva dovuto continuare a versare la maggior rata di € 700,00 prevista nel contratto (docc. 21-23 di parte ricorrente). 1.2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, evidenziandone gravi contraddizioni e carenze assertive. Per quanto riguarda la ricostruzione del fatto, la società resistente:
- ha documentato di aver richiesto con urgenza già nel marzo 2021 la dichiarazione dei redditi del 2019 e un bilancio provvisorio del 2020 per svolgere le valutazioni di merito creditizio, tanto più alla luce del rilevante indebitamento verso il sistema bancario (doc. 3 di parte resistente);
- ha documentato che tale situazione di sovra-indebitamento era stata già considerata nella delibera del 16 agosto 2019, nella quale era stata già evidenziata la necessità di riduzione del fido (doc. 4 di parte resistente);
- ha eccepito che nel novembre 2021 dopo aver firmato liberamente una proposta di Parte_1 rientro, si era rifiutato di sottoscrivere la richiesta di fido corrispondente, rimanendo silente fino al 31 marzo 2023, quando ha contestato la legittimità della revoca comunicata il 23 gennaio 2023. Con riferimento ai profili di diritto, parte resistente ha eccepito:
- la legittimità della revoca dei rapporti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1845, comma 3, c.c. e dell'art. 9 di entrambi i contratti di apertura di credito, evidenziando come la banca avesse concesso ampio preavviso e come, in ogni caso, ricorresse anche la giusta causa alla luce della mancata trasmissione da parte di dei dati aggiornati e dell'indisponibilità di quest'ultimo a una sostenibile rimodulazione Parte_1 degli affidamenti;
- la legittimità della segnalazione alla IF in considerazione della protratta incapacità da parte di Pt_1 di far fronte alla propria esposizione debitoria, osservando peraltro come l'istituto di credito avesse
[...] inviato in data 16 febbraio 2023 il preavviso della segnalazione al ricorrente e comunicato il successivo 22 marzo 2023 la comunicazione di segnalazione presso la Centrale Rischi, come imposto dalla normativa di settore (docc.
5-6 di parte resistente); pagina 3 di 6 - l'insussistenza del nesso causale tra la segnalazione alla IF e l'impossibilità da parte di di Parte_1 accedere al credito per procedere alla stipula del contratto di compravendita, poiché in base alle stesse disposizione del contratto di godimento l'acquisto si sarebbe dovuto perfezionare entro il mese di settembre 2022, ossia ben oltre sei mesi prima della segnalazione del mese di marzo 2023;
- la mancata prova danno subito a seguito della segnalazione presso la Centrale Rischi, non avendo documentato l'importo dei canoni asseritamente corrisposti né la rata più favorevole del Parte_1 possibile mutuo né la differenza integrante il pregiudizio né, ancora, il pagamento degli interessi del mutuo da parte della venditrice dell'immobile concesso in godimento.
1.3. La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 luglio 2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
2. Orbene, la domanda proposta da è infondata per le ragioni che seguono. Parte_1
In tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. Nel rispetto di tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla IF, i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere ingiusto della segnalazione, il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi. Ebbene, nel caso di specie, non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Parte_1
In particolare, per quanto concerne l'ipotizzata illegittimità della segnalazione, si condividono integralmente i rilievi di parte resistente in ordine alla genericità della domanda e alle carenze assertive del ricorrente che nei propri scritti difensivi non ha neppure specificato di quale segnalazione si trattasse. Inoltre, il ricorrente ha fondato la richiesta di cancellazione unicamente sull'asserita illegittimità della revoca delle aperture di credito che tuttavia è stata esercitata dalla nel corso dell'anno 2023, dopo aver chiesto al signor CP_1
sin dall'anno 2021, di inoltrare alla banca documentazione contabile al fine di confermare la Pt_1 sostenibilità degli affidamenti in essere o comunque di ridurre l'esposizione debitoria (doc. 3 di parte resistente e scambio di corrispondenza sub doc. 1 e ss. d parte ricorrente). Inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcuna visura aggiornata relativa alle segnalazioni. Infine, va evidenziato come, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la banca ha prodotto sia il preavviso di segnalazione sia la comunicazione di avvenuta segnalazione, risalenti ai mesi di febbraio e marzo 2023 (doc. 5 e 6 di parte resistente). Sotto altro profilo, il ricorrente non ha comunque dimostrato la correlazione causale tra la segnalazione alla IF effettuata dalla resistente e il mancato accesso al credito necessario per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto stipulato con la Im né è CP_2 stato in grado di documentare di aver conseguentemente subito alcun danno. Innanzitutto, come osservato anche da parte resistente, in base al combinato disposto degli artt.
3.1. e 4.1. del contratto citato avrebbe dovuto esercitare il diritto di acquisto dell'immobile entro il 21 Parte_1 settembre 2022. Pertanto, poiché la ha effettuato la segnalazione nel mese di marzo 2023, Controparte_1
è evidente che il ricorrente non abbia acquistato l'immobile entro il termine contrattualmente previsto per ragioni estranee all'iscrizione del proprio nominativo nella banca dati gestita dalla IF. Inoltre, il ricorrente non ha comunque prodotto alcun documento idoneo a provare che successivamente egli abbia chiesto finanziamenti né che abbia ricevuto i corrispondenti dinieghi da parte di istituti di credito a causa della segnalazione alla IF. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per procedere a una pagina 4 di 6 liquidazione del danno lamentato. A tale riguardo, parte ricorrente parrebbe sostenere, pur in maniera confusa, che il danno subito equivalga alla differenza tra la maggior rata prevista dal contratto di godimento dell'immobile con diritto di acquisto, pari a € 700,00, che egli ha dovuto continuare a pagare, e la minor rata di un ipotetico contratto di mutuo che avrebbe potuto versare se avesse avuto accesso al credito, in assenza della segnalazione alla IF. Tuttavia, oltre al nesso causale tra la segnalazione alla IF e il mancato accesso al credito, sarebbe stato onere di parte ricorrente documentare l'importo dei canoni corrisposti, la rata più favorevole dell'ipotetico mutuo, nonché la differenza integrante il pregiudizio. In questo senso, la richiesta di determinare il danno in via equitativa non può costituire strumento per aggirare l'onere probatorio gravante sul soggetto che si assume danneggiato. Analogamente, non si ravvisano i presupposti per liquidare il danno nella misura di € 6.764,00, così quantificata da parte ricorrente sulla base degli interessi del contratto di mutuo, che la società venditrice dell'immobile avrebbe “esposto” a Pt_1
perché quest'ultimo se ne accollasse il costo a seguito della mancata stipula entro la data convenuta.
[...]
Il documento n. 23 prodotto da parte ricorrente rappresenta soltanto il dettaglio delle rate di interessi in relazione a un contratto di mutuo evidentemente stipulato dalla Im. Tuttavia, oltre a non essere CP_2 comunque dimostrato il pagamento di tali interessi, parte ricorrente non chiarisce a sufficienza le ragioni né tantomeno documenta l'esistenza dell'accordo in base al quale tali interessi dovrebbero essere restituiti da atteso, peraltro, che lo stesso ricorrente ha affermato di essere stato già costretto a Parte_1 corrispondere la rata di € 700,00 contrattualmente stabilita. Sotto un distinto profilo, non ha dimostrato adeguatamente di aver patito nemmeno alcun Parte_1 danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla IF da parte della CP_1
[...]
Secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza, in via generale, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile, oltreché nei casi previsti dalla legge, solo nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla IF costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, che è tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Tribunale di Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951). Invero, soltanto nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato che nella domanda di risarcimento formulata nel ricorso dovesse ricomprendersi anche il danno non patrimoniale patito in ragione della segnalazione alla IF effettuata dalla Controparte_1
Anche prescindendo dalla tardività di tale specificazione, parte ricorrente si è limitata genericamente ad affermare che il danno non patrimoniale subito consiste “nella lesione della sua reputazione personale e commerciale e della sua affidabilità creditizia, pregiudizio che, per quanto attiene al danno alla reputazione derivante da illegittima segnalazione illegittima, è risarcibile in re ipsa”. Ebbene, l'allegazione del ricorrente postula un'intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale. Sul punto, la giurisprudenza si è espressa, a più riprese, statuendo che anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, sebbene la prova dell'interessato sia agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello di Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649; Tribunale di Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201). Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che il ricorrente abbia realmente subito un danno alla propria reputazione in generale né pagina 5 di 6 tantomeno nell'ambito di particolari rapporti sociali e commerciali con riferimento all'affidabilità creditizia.
infatti, non allega nemmeno su quali specifici rapporti personali o commerciali abbia Parte_1 negativamente inciso la segnalazione alla IF da parte della Controparte_1
Dalle considerazioni che precedono discende che le domande proposte da devono Parte_1 essere rigettate. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria e all'assenza di attività nella fase decisionale) e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono quindi liquidate applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione.
4. Infine, occorre considerare che la non ha opposto un valido motivo per Controparte_1 giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l'intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “[i]n caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. La banca resistente, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tenuto conto del valore indeterminabile della domanda (alla luce della pluralità delle domande proposte e, in particolare, oltre alla domanda di condanna al pagamento della somma € 6.764,00, della domanda di risarcimento del danno da determinarsi secondo equità), il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 518,00. Di conseguenza, la società deve essere Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di € 1.036,00. Controparte_1
Così deciso a Milano, in data 23 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25584 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Ilio Mocchetti, Parte_1 C.F._1 iato pr usto Garolfo, via Tommaso Grossi n. 33, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso RICORRENTE E (C.F./P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fioretti e Marcello Arbasino, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Larga n. 19, in virtù di procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla IF
CONCLUSIONI Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca degli affidamenti e del recesso dal conto corrente operati da ei Controparte_1 confronti del Sig. Parte_1 Accertare e dich ità della segnalazione del nominativo del Sig. alla Centrale Rischi da parte di Parte_1 in quanto carente dei presupposti di legge e di fatto. Controparte_1 di procedere con gli opportuni adempimenti al fine di ottenere l'immediata cancellazione Controparte_1 del nominativo del Sig. rale Rischi (IF). Parte_1 Condannare l pagamento della somma di € 6.764,85 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito Controparte_1 dal Sig. ggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa. Parte_1 Condannare al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Sig. Controparte_1 itenuta di giustizia ed equità. Parte_1 : Si insiste per l'ammissione delle prove per testi ed interrogatorio formale sui capitoli che ci si riserva di indicare a seguito delle difese avversarie. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- In via preliminare: respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive.
- In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di
Controparte_1 pagina 1 di 6 Con vittoria di spese e compenso di causa.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. ha chiesto la condanna della Parte_1 CP_1 al pagamento della somma di € 6.764,00 e al risarcimento del danno da determinarsi secondo equità,
[...] previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Finanziari (IF) da parte della società resistente. 1.1. Circa la ricostruzione del fatto, il ricorrente:
- ha documentato che in data 12 ottobre 2017 anche quale titolare della ditta Soluzioni Parte_1
Protesiche di IC Pisati, aveva stipulato con la un contratto di apertura di credito per Controparte_1
l'importo di € 3.000,00 (doc. 16 di parte ricorrente);
- ha documentato che il successivo 1° agosto 2018 la aveva accettato la sua richiesta di Controparte_1 un'ulteriore apertura di credito per € 29.000,00 (doc. 17 di parte ricorrente);
- ha allegato che nel mese di novembre 2021 la banca, senza alcun preavviso, gli aveva comunicato verbalmente che avrebbe ridotto ad € 20.000,00 l'apertura precedentemente concessa, a causa della sua sovraesposizione creditizia, nonostante il ricorrente avesse sempre operato entro la disponibilità, avendo egli utilizzato soltanto l'importo di € 23.000,00 rispetto alla complessiva somma di € 32.000,00 complessivamente concessa;
- ha allegato che in data 21 gennaio 2022 era avvenuto un altro incontro, all'esito del quale la banca gli aveva comunicato che avrebbe diminuito la disponibilità di affidamento a € 10.000,00;
- ha documentato che la banca gli aveva fatto sottoscrivere una proposta di rientro in trentasei mesi con rate di € 400,00, cui tuttavia l'istituto di credito non aveva mai fornito risposta (doc. 1 di parte ricorrente);
- ha documentato che con raccomandata del 7 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva chiesto alla banca copia della documentazione inerente la propria posizione, rilevando, però, che l'istituto di credito non vi aveva dato riscontro (doc. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato quindi che con pec del successivo 17 marzo 2022, a mezzo del proprio legale, aveva inoltrato le medesime richieste (doc. 3 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 22 aprile 2022 la aveva riscontrato le precedenti richieste, Controparte_1 rappresentando che, in realtà, non aveva dato colposamente seguito alla precedente Parte_1 proposta di modifica del mese di marzo 2021 e non aveva sottoscritto la richiesta di affidamento del mese di marzo 2022, impedendo così l'istruttoria della pratica (docc. 4- 5 di parte ricorrente);
- ha allegato di non aver mai ricevuto alcuna proposta prima dell'incontro del mese di novembre 2021, evidenziando inoltre come la proposta del mese di gennaio 2022 fosse stata sottoscritta e come fosse stata la banca a non aver dato corso agli ulteriori adempimenti necessari, circostanza evincibile dalla registrazione dell'incontro (reg. 2 di parte ricorrente);
- ha documentato di aver inoltrato in data 26 aprile 2022, a mezzo del proprio legale, un'ulteriore richiesta di trasmissione della copia dei contratti di apertura di credito e degli altri documenti concernenti la propria posizione (doc. 6 di parte ricorrente);
- ha documentato che in data 19 maggio 2022 la banca aveva trasmesso i due contratti di apertura di credito sottoscritti da (docc.
7-7b di parte ricorrente); Parte_1
- ha documentato di aver segnalato alla banca in data 27 maggio 2022 e in data 8 giugno 2022 che gli era stato inibito l'utilizzo del conto corrente per operazioni ordinarie (docc.
8-9 di parte ricorrente);
pagina 2 di 6 - ha documentato che la banca aveva dato riscontro alla segnalazione, comunicando che l'operatività sul conto corrente era attiva, e al contempo aveva rappresentato la necessità di procedere ad una rimodulazione degli affidamenti a fronte di una proposta sostenibile da parte del cliente, al fine di evitare di intraprendere l'iter di classificazione a recupero crediti della sua posizione (doc. 10 di parte ricorrente);
- ha documentato che il 23 gennaio 2023 la aveva comunicato a la revoca Controparte_1 Parte_1 degli affidamenti e il recesso dal contratto di conto corrente, intimandogli il pagamento delle somme dovute (doc. 11 di parte ricorrente);
- ha documentato che, a fronte della richiesta di chiarimenti circa la sussistenza della giusta causa, che aveva indotto l'istituto di credito a determinarsi in tal senso, con comunicazione del 27 aprile 2023 la CP_1 aveva rappresentato la legittimità del proprio operato (doc. 12 di parte ricorrente);
[...]
- ha documentato che la aveva quindi segnalato alla IF (doc. 20 di parte Controparte_1 Parte_1 ricorrente);
- ha documentato di aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi, tuttavia, con esito negativo per la mancata partecipazione della (docc. 18-19 di parte ricorrente). Controparte_1
Con riferimento ai profili di diritto, parte ricorrente ha dedotto:
- l'illegittimità della segnalazione alla IF, del recesso e della revoca dagli affidamenti, evidenziando come la banca non si sia ispirata ai canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
- che il danno subito a seguito dall'illegittimità della segnalazione alla IF consisteva nel non aver avuto accesso al credito per usufruire di mutui o altre formule di finanziamento per l'acquisto dell'immobile che gli era stato concesso in godimento con diritto di acquisto e per cui aveva dovuto continuare a versare la maggior rata di € 700,00 prevista nel contratto (docc. 21-23 di parte ricorrente). 1.2. Si è costituita in giudizio la la quale ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, evidenziandone gravi contraddizioni e carenze assertive. Per quanto riguarda la ricostruzione del fatto, la società resistente:
- ha documentato di aver richiesto con urgenza già nel marzo 2021 la dichiarazione dei redditi del 2019 e un bilancio provvisorio del 2020 per svolgere le valutazioni di merito creditizio, tanto più alla luce del rilevante indebitamento verso il sistema bancario (doc. 3 di parte resistente);
- ha documentato che tale situazione di sovra-indebitamento era stata già considerata nella delibera del 16 agosto 2019, nella quale era stata già evidenziata la necessità di riduzione del fido (doc. 4 di parte resistente);
- ha eccepito che nel novembre 2021 dopo aver firmato liberamente una proposta di Parte_1 rientro, si era rifiutato di sottoscrivere la richiesta di fido corrispondente, rimanendo silente fino al 31 marzo 2023, quando ha contestato la legittimità della revoca comunicata il 23 gennaio 2023. Con riferimento ai profili di diritto, parte resistente ha eccepito:
- la legittimità della revoca dei rapporti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1845, comma 3, c.c. e dell'art. 9 di entrambi i contratti di apertura di credito, evidenziando come la banca avesse concesso ampio preavviso e come, in ogni caso, ricorresse anche la giusta causa alla luce della mancata trasmissione da parte di dei dati aggiornati e dell'indisponibilità di quest'ultimo a una sostenibile rimodulazione Parte_1 degli affidamenti;
- la legittimità della segnalazione alla IF in considerazione della protratta incapacità da parte di Pt_1 di far fronte alla propria esposizione debitoria, osservando peraltro come l'istituto di credito avesse
[...] inviato in data 16 febbraio 2023 il preavviso della segnalazione al ricorrente e comunicato il successivo 22 marzo 2023 la comunicazione di segnalazione presso la Centrale Rischi, come imposto dalla normativa di settore (docc.
5-6 di parte resistente); pagina 3 di 6 - l'insussistenza del nesso causale tra la segnalazione alla IF e l'impossibilità da parte di di Parte_1 accedere al credito per procedere alla stipula del contratto di compravendita, poiché in base alle stesse disposizione del contratto di godimento l'acquisto si sarebbe dovuto perfezionare entro il mese di settembre 2022, ossia ben oltre sei mesi prima della segnalazione del mese di marzo 2023;
- la mancata prova danno subito a seguito della segnalazione presso la Centrale Rischi, non avendo documentato l'importo dei canoni asseritamente corrisposti né la rata più favorevole del Parte_1 possibile mutuo né la differenza integrante il pregiudizio né, ancora, il pagamento degli interessi del mutuo da parte della venditrice dell'immobile concesso in godimento.
1.3. La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2 luglio 2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
2. Orbene, la domanda proposta da è infondata per le ragioni che seguono. Parte_1
In tema di responsabilità extracontrattuale il soggetto che si assume danneggiato è tenuto a provare il fatto illecito, consistente nella condotta dolosa o colposa del danneggiante, la verificazione di un danno ingiusto, ossia di una lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento, nonché il nesso causale tra il fatto illecito e il danno. Nel rispetto di tale principio generale, con particolare riferimento all'iscrizione di nominativi nella banca dati gestita dalla IF, i soggetti che propongono azione risarcitoria devono provare il carattere ingiusto della segnalazione, il nesso di causalità tra tale fatto illecito e i danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati, nonché l'effettiva sussistenza degli stessi. Ebbene, nel caso di specie, non ha soddisfatto l'onere probatorio sullo stesso gravante. Parte_1
In particolare, per quanto concerne l'ipotizzata illegittimità della segnalazione, si condividono integralmente i rilievi di parte resistente in ordine alla genericità della domanda e alle carenze assertive del ricorrente che nei propri scritti difensivi non ha neppure specificato di quale segnalazione si trattasse. Inoltre, il ricorrente ha fondato la richiesta di cancellazione unicamente sull'asserita illegittimità della revoca delle aperture di credito che tuttavia è stata esercitata dalla nel corso dell'anno 2023, dopo aver chiesto al signor CP_1
sin dall'anno 2021, di inoltrare alla banca documentazione contabile al fine di confermare la Pt_1 sostenibilità degli affidamenti in essere o comunque di ridurre l'esposizione debitoria (doc. 3 di parte resistente e scambio di corrispondenza sub doc. 1 e ss. d parte ricorrente). Inoltre, il ricorrente non ha prodotto alcuna visura aggiornata relativa alle segnalazioni. Infine, va evidenziato come, diversamente da quanto allegato dal ricorrente, la banca ha prodotto sia il preavviso di segnalazione sia la comunicazione di avvenuta segnalazione, risalenti ai mesi di febbraio e marzo 2023 (doc. 5 e 6 di parte resistente). Sotto altro profilo, il ricorrente non ha comunque dimostrato la correlazione causale tra la segnalazione alla IF effettuata dalla resistente e il mancato accesso al credito necessario per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto stipulato con la Im né è CP_2 stato in grado di documentare di aver conseguentemente subito alcun danno. Innanzitutto, come osservato anche da parte resistente, in base al combinato disposto degli artt.
3.1. e 4.1. del contratto citato avrebbe dovuto esercitare il diritto di acquisto dell'immobile entro il 21 Parte_1 settembre 2022. Pertanto, poiché la ha effettuato la segnalazione nel mese di marzo 2023, Controparte_1
è evidente che il ricorrente non abbia acquistato l'immobile entro il termine contrattualmente previsto per ragioni estranee all'iscrizione del proprio nominativo nella banca dati gestita dalla IF. Inoltre, il ricorrente non ha comunque prodotto alcun documento idoneo a provare che successivamente egli abbia chiesto finanziamenti né che abbia ricevuto i corrispondenti dinieghi da parte di istituti di credito a causa della segnalazione alla IF. Di conseguenza, non sussistono i presupposti per procedere a una pagina 4 di 6 liquidazione del danno lamentato. A tale riguardo, parte ricorrente parrebbe sostenere, pur in maniera confusa, che il danno subito equivalga alla differenza tra la maggior rata prevista dal contratto di godimento dell'immobile con diritto di acquisto, pari a € 700,00, che egli ha dovuto continuare a pagare, e la minor rata di un ipotetico contratto di mutuo che avrebbe potuto versare se avesse avuto accesso al credito, in assenza della segnalazione alla IF. Tuttavia, oltre al nesso causale tra la segnalazione alla IF e il mancato accesso al credito, sarebbe stato onere di parte ricorrente documentare l'importo dei canoni corrisposti, la rata più favorevole dell'ipotetico mutuo, nonché la differenza integrante il pregiudizio. In questo senso, la richiesta di determinare il danno in via equitativa non può costituire strumento per aggirare l'onere probatorio gravante sul soggetto che si assume danneggiato. Analogamente, non si ravvisano i presupposti per liquidare il danno nella misura di € 6.764,00, così quantificata da parte ricorrente sulla base degli interessi del contratto di mutuo, che la società venditrice dell'immobile avrebbe “esposto” a Pt_1
perché quest'ultimo se ne accollasse il costo a seguito della mancata stipula entro la data convenuta.
[...]
Il documento n. 23 prodotto da parte ricorrente rappresenta soltanto il dettaglio delle rate di interessi in relazione a un contratto di mutuo evidentemente stipulato dalla Im. Tuttavia, oltre a non essere CP_2 comunque dimostrato il pagamento di tali interessi, parte ricorrente non chiarisce a sufficienza le ragioni né tantomeno documenta l'esistenza dell'accordo in base al quale tali interessi dovrebbero essere restituiti da atteso, peraltro, che lo stesso ricorrente ha affermato di essere stato già costretto a Parte_1 corrispondere la rata di € 700,00 contrattualmente stabilita. Sotto un distinto profilo, non ha dimostrato adeguatamente di aver patito nemmeno alcun Parte_1 danno di natura non patrimoniale in conseguenza della segnalazione alla IF da parte della CP_1
[...]
Secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza, in via generale, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è risarcibile, oltreché nei casi previsti dalla legge, solo nel caso di danno conseguente a lesione di valori della persona umana, costituzionalmente garantiti (ex multis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120). Così, in particolare, è stato chiarito che l'illegittima segnalazione alla IF costituisce un illecito trattamento dei dati personali risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003. Viene dunque in rilievo il diritto alla protezione dei dati personali, che è tutelato dagli artt. 2 e 21 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della CEDU. Dalla lesione di tale diritto, secondo la giurisprudenza, discenderebbe in astratto un danno alla reputazione (in tal senso, Tribunale di Napoli, sez. II, 12 aprile 2019, n. 3951). Invero, soltanto nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 30 giugno 2025 parte ricorrente ha precisato che nella domanda di risarcimento formulata nel ricorso dovesse ricomprendersi anche il danno non patrimoniale patito in ragione della segnalazione alla IF effettuata dalla Controparte_1
Anche prescindendo dalla tardività di tale specificazione, parte ricorrente si è limitata genericamente ad affermare che il danno non patrimoniale subito consiste “nella lesione della sua reputazione personale e commerciale e della sua affidabilità creditizia, pregiudizio che, per quanto attiene al danno alla reputazione derivante da illegittima segnalazione illegittima, è risarcibile in re ipsa”. Ebbene, l'allegazione del ricorrente postula un'intrinseca idoneità della segnalazione ad arrecare il danno reputazionale. Sul punto, la giurisprudenza si è espressa, a più riprese, statuendo che anche il danno non patrimoniale non possa ritenersi sussistente in re ipsa, sebbene la prova dell'interessato sia agevolata, in ragione di una maggior valorizzazione di indici presuntivi (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019, n. 207; Corte d'Appello di Torino, sez. I, 18 giugno 2020, n. 649; Tribunale di Frosinone, 12 ottobre 2017, n. 1201). Tuttavia, nel caso di specie, dall'insieme delle allegazioni e della documentazione prodotta in giudizio non si traggono elementi idonei a provare, nemmeno in via presuntiva, che il ricorrente abbia realmente subito un danno alla propria reputazione in generale né pagina 5 di 6 tantomeno nell'ambito di particolari rapporti sociali e commerciali con riferimento all'affidabilità creditizia.
infatti, non allega nemmeno su quali specifici rapporti personali o commerciali abbia Parte_1 negativamente inciso la segnalazione alla IF da parte della Controparte_1
Dalle considerazioni che precedono discende che le domande proposte da devono Parte_1 essere rigettate. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria e all'assenza di attività nella fase decisionale) e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono quindi liquidate applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per la fase di trattazione.
4. Infine, occorre considerare che la non ha opposto un valido motivo per Controparte_1 giustificare la sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente la circostanza che la società resistente ha comunque comunicato l'intenzione di non voler partecipare alla procedura, come risulta dal verbale di mediazione prodotto in giudizio. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “[i]n caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata” (così, Tribunale di Vasto, ordinanza 6 dicembre 2016). Ne discende che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che le parti non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità. La banca resistente, dunque, deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Tenuto conto del valore indeterminabile della domanda (alla luce della pluralità delle domande proposte e, in particolare, oltre alla domanda di condanna al pagamento della somma € 6.764,00, della domanda di risarcimento del danno da determinarsi secondo equità), il contributo unificato dovuto per il presente giudizio è pari a € 518,00. Di conseguenza, la società deve essere Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 1.036,00 in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
a. rigetta le domande;
b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di lite, che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. condanna al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di € 1.036,00. Controparte_1
Così deciso a Milano, in data 23 luglio 2025
Il giudice Ada Favarolo pagina 6 di 6