Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2024, n. 26620
CASS
Sentenza 14 ottobre 2024

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Il rapporto assicurativo che lega l'INAIL al lavoratore si connota in termini di affidamento e mutua cooperazione, in forza dell'obbligo, gravante sugli enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita; pertanto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per intervenuta maturazione dei requisiti pensionistici in considerazione dei contributi figurativi accreditati per esposizione all'amianto, l'erronea certificazione, con efficacia vincolante, di esposizione all'amianto e la conseguente revoca dell'accredito contributivo danno luogo ad un'ipotesi di responsabilità da contatto sociale, "species" del più ampio "genus" della responsabilità ex art. 1218 c.c.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2024, n. 26620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26620
Data del deposito : 14 ottobre 2024

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