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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/06/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 768/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 768/2025 promossa da:
C.F. , nata a [...], il [...]; AR C.F._1
RICORRENTE
E
C.F. , nato a [...], il [...]; CP_1 C.F._2
RICORRENTE
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Severi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassoferrato (AN) il
06.09.1992, precisando che dall'unione nascevano i figli , in data 10.06.1998, e , in PE Per_2 data 13.09.2002, e che dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 commi 1 e 2 D.L. n. 132/2014, come modificato dalla L. 162/2014, in data 08.07.2017, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi era venuta definitivamente meno. All'udienza presidenziale, tenuta in data 14.05.2025 mediante scambio di note scritte, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) la SI.ra continuerà ad abitare, unitamente ai figli e , nella casa, ove AR PE Per_2 si è trasferita a seguito della intervenuta separazione dei coniugi, in Terni (TR), Via della Città
Verde n.° 15, di proprietà della stessa;
2) gli istanti sono entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo reciproco a titolo di assegno divorzile;
3) il SI. continuerà a contribuire al mantenimento dei figli e , CP_1 PE Per_2 maggiorenni ma ancora non economicamente indipendenti ed autosufficienti e fino al momento del raggiungimento della loro indipendenza economica, versando, entro il giorno 27 di ogni mese, alla
SI.ra la somma mensile di €. 400,00; AR
4) le spese straordinarie, mediche, universitarie, sportive e ricreative dei figli, saranno equamente ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno sulla base dei criteri e delle indicazioni previste dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni, previa esibizione della documentazione;
5) nell'ambito della definizione delle questioni patrimoniali, a parziale modifica di quanto previsto
e sottoscritto al punto 5) lettere A) e B) dell'accordo per la separazione consensuale dei coniugi del
08.07.2017, le parti concordano che:
A. la casa coniugale, sita in Terni, Via Sirio n.° 100, intestata alla SI.ra , AR attualmente condotta in locazione, non verrà più posta in vendita e sarà destinata ai figli e PE
. Diversamente, qualora le parti, di comune accordo, decideranno in futuro di venderla, il Per_2 ricavato ottenuto dal trasferimento di proprietà del predetto immobile verrà ripartito nella misura del 50% tra il SI. la SI.ra CP_1 AR
B. l'appartamento sito in Terni, Via Toscana n.° 41/D, intestato al SI. , è anch'esso CP_1 attualmente posto in locazione. Nel caso in cui, una volta risolto il contratto di locazione, le parti decideranno di comune accordo di venderlo, il ricavato conseguito dalla compravendita verrà destinato dapprima all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile di Via Sirio, qualora ancora in essere, ed il residuo suddiviso nella misura del 50% ciascuno;
6) con la sottoscrizione del presente atto, i SIg.ri e dichiarano e si CP_1 AR danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra in riferimento ai rapporti patrimoniali legati al regime coniugale, avendoli già regolamentati e definiti in sede di separazione consensuale e modificati come dal punto che precede;
B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare a margine dell'atto di matrimonio, iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Sassoferrato (AN), all'anno 1992, atto n.° 22, parte II, serie A, l'emananda sentenza.” All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta, omologa e prende atto degli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassoferrato (AN) in data
06.09.1992 tra , nata a [...], il [...], e AR CP_1
, nato a [...], il [...], alle condizioni indicate in parte motiva;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Sassoferrato (AN), anno 1992, atto n.° 22, parte II, serie A;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18.6.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli