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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 384/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024
TRA
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Cinitempo Mario) Controparte_1
APPELLATI
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo notificatogli da Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 16.500,00, oltre interessi e spese.
Il pagamento della predetta somma aveva titolo nella scrittura, redatta il 5.10.2012 dall'opponente, relativa al prestito di € 13.500,00 ricevuto nonché nell'assegno bancario n. 0535078413 concernente il prestito di altri € 5.000,00, per un totale complessivo di € 18.500,00, detratti € 2.000,00 già restituiti dall'opponente in virtù di due bonifici bancari del 10.8.2020 e del 16.10.2020, dell'importo di €
1.000,00, ciascuno, recanti causale “acconto su prestito”.
pagina 1 di 4 Secondo l'opponente, invece, la somma mutuata era effettivamente di € 13.500,00 e, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la somma residua era scesa ad € 6.500,00 avendo, precedentemente già provveduto a versare € 5.000 il 16/10/2013, con rilascio di quietanza (allegato n.
2 all'opposizione), e due bonifici di € 1.000,oo cadauno il 10/8/2020 e il 16/10/2020 (allegato n. 3) con saldo avvenuto l'11/12/2021.
Il Tribunale, con la sentenza n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024 accoglieva l'opposizione.
Argomentava che dalla documentazione in atti emergeva la prova che il prestito originario non solo era di € 13.500,00 e non di € 16.500,00, ma era stato integralmente restituito dall'opponente.
Condannava l'opposto, in quanto soccombente, al pagamento delle spese che liquidava in base al valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando la violazione del disposto di Parte_1
cui agli artt. 91 e 92 cpc.
Deduceva che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (7.12.2021), la debitoria ammontava ad € 6.500,00 ed era stata integralmente estinta l'11.12.2021.
Essendo stata corrisposta l'intera somma, il Tribunale avrebbe dovuto adottare una pronuncia di cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese.
Aggiungeva che, in ogni caso, la liquidazione delle spese della fase monitoria fosse ancorata all'effettivo valore della causa pari ad € 5.000,00.
Chiedeva, quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellato al pagamento delle spese della fase monitoria ed alla compensazione di quelle relative al giudizio di opposizione.
In subordine, instava per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese della fase monitoria liquidate in base al valore della causa come rideterminato con vittoria di spese.
In sede di note scritte autorizzate l'appellante chiedeva , altresì, la condanna del al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di € 397,39 a titolo di interessi maturati a far data dalla messa in mora del
3/7/2020.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame avendo provveduto Controparte_1 all'integrale estinzione del debito.
L'appello va accolto.
Il Tribunale ha fondato la condanna dello al pagamento delle spese sulla soccombenza. Pt_1
La motivazione non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda pagina 2 di 4 conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (Cass. ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la domanda proposta dallo in sede di procedimento Pt_1
monitorio è risultata fondata, sia pur nel minor importo di € 13.500,00, rispetto alla somma di
€16.500,00 per cui il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto.
Il credito è stato definitivamente estinto con l'ultimo versamento, di € 6.500,00, eseguito dal debitore opponente in data 11/12/2021, ossia quattro giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo (emesso il
16.11.2021 e notificato il 7.12.2021).
Il fatto estintivo è, dunque, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo ed in ogni caso il creditore ha dovuto fare ricorso alla procedura monitoria per compulsare il debitore ad adempiere all'obbligazione restitutoria.
A fronte di tali emergenze le spese processuali non potevano essere poste a carico del creditore opposto risultato comunque vittorioso.
V'è, altresì, da dire che a fronte della richiesta avanzata dallo con il decreto ingiuntivo di Pt_1
€16.500,oo, il è stato costretto ad introdurre il giudizio di opposizione al fine di dimostrare CP_1
che la somma mutuata era effettivamente di € 13.500,oo e che, alla data del deposito del ricorso per ottenere il decreto, la somma residua era di € 6.500,oo avendo, precedentemente già provveduto a versare € 5.000 il 16/10/2013, con rilascio di quietanza (allegato n. 2 all'opposizione), e due bonifici di
€ 1.000,oo cadauno il 10/8/2020 e il 16/10/2020 (allegato n. 3 ) e saldo avvenuto l' 11/12/2021
(allegato n. 4 ).
Deve essere rigettata la domanda volta al pagamento di € 397,39 a titolo di interessi sia perché proposta per la prima volta solo nel presente grado con le note scritte autorizzate sia non comprendendosi su quale base gli stessi siano stati calcolati.
Tutte le suindicate emergenze, valutate organicamente, giustificano la compensazione delle spese
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024, Parte_1
così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata compensa integralmente le spese;
pagina 3 di 4 - conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
6.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr.Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 384/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024
TRA
(avv.to ) Parte_1 Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
(avv.to Cinitempo Mario) Controparte_1
APPELLATI
All'udienza del 6.05.2025 la causa è stata riservata per la decisione .
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo notificatogli da Controparte_1 Parte_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 16.500,00, oltre interessi e spese.
Il pagamento della predetta somma aveva titolo nella scrittura, redatta il 5.10.2012 dall'opponente, relativa al prestito di € 13.500,00 ricevuto nonché nell'assegno bancario n. 0535078413 concernente il prestito di altri € 5.000,00, per un totale complessivo di € 18.500,00, detratti € 2.000,00 già restituiti dall'opponente in virtù di due bonifici bancari del 10.8.2020 e del 16.10.2020, dell'importo di €
1.000,00, ciascuno, recanti causale “acconto su prestito”.
pagina 1 di 4 Secondo l'opponente, invece, la somma mutuata era effettivamente di € 13.500,00 e, alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, la somma residua era scesa ad € 6.500,00 avendo, precedentemente già provveduto a versare € 5.000 il 16/10/2013, con rilascio di quietanza (allegato n.
2 all'opposizione), e due bonifici di € 1.000,oo cadauno il 10/8/2020 e il 16/10/2020 (allegato n. 3) con saldo avvenuto l'11/12/2021.
Il Tribunale, con la sentenza n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024 accoglieva l'opposizione.
Argomentava che dalla documentazione in atti emergeva la prova che il prestito originario non solo era di € 13.500,00 e non di € 16.500,00, ma era stato integralmente restituito dall'opponente.
Condannava l'opposto, in quanto soccombente, al pagamento delle spese che liquidava in base al valore della causa ricompreso nello scaglione fino ad € 26.000,00.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando la violazione del disposto di Parte_1
cui agli artt. 91 e 92 cpc.
Deduceva che, al momento della notifica del decreto ingiuntivo (7.12.2021), la debitoria ammontava ad € 6.500,00 ed era stata integralmente estinta l'11.12.2021.
Essendo stata corrisposta l'intera somma, il Tribunale avrebbe dovuto adottare una pronuncia di cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese.
Aggiungeva che, in ogni caso, la liquidazione delle spese della fase monitoria fosse ancorata all'effettivo valore della causa pari ad € 5.000,00.
Chiedeva, quindi, in parziale riforma della sentenza appellata, la condanna dell'appellato al pagamento delle spese della fase monitoria ed alla compensazione di quelle relative al giudizio di opposizione.
In subordine, instava per la condanna dell'appellato al pagamento delle spese della fase monitoria liquidate in base al valore della causa come rideterminato con vittoria di spese.
In sede di note scritte autorizzate l'appellante chiedeva , altresì, la condanna del al pagamento CP_1
dell'ulteriore importo di € 397,39 a titolo di interessi maturati a far data dalla messa in mora del
3/7/2020.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame avendo provveduto Controparte_1 all'integrale estinzione del debito.
L'appello va accolto.
Il Tribunale ha fondato la condanna dello al pagamento delle spese sulla soccombenza. Pt_1
La motivazione non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di spese processuali, anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda pagina 2 di 4 conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (Cass. ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2024).
Nel caso di specie, emerge dagli atti che la domanda proposta dallo in sede di procedimento Pt_1
monitorio è risultata fondata, sia pur nel minor importo di € 13.500,00, rispetto alla somma di
€16.500,00 per cui il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto.
Il credito è stato definitivamente estinto con l'ultimo versamento, di € 6.500,00, eseguito dal debitore opponente in data 11/12/2021, ossia quattro giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo (emesso il
16.11.2021 e notificato il 7.12.2021).
Il fatto estintivo è, dunque, successivo alla notifica del decreto ingiuntivo ed in ogni caso il creditore ha dovuto fare ricorso alla procedura monitoria per compulsare il debitore ad adempiere all'obbligazione restitutoria.
A fronte di tali emergenze le spese processuali non potevano essere poste a carico del creditore opposto risultato comunque vittorioso.
V'è, altresì, da dire che a fronte della richiesta avanzata dallo con il decreto ingiuntivo di Pt_1
€16.500,oo, il è stato costretto ad introdurre il giudizio di opposizione al fine di dimostrare CP_1
che la somma mutuata era effettivamente di € 13.500,oo e che, alla data del deposito del ricorso per ottenere il decreto, la somma residua era di € 6.500,oo avendo, precedentemente già provveduto a versare € 5.000 il 16/10/2013, con rilascio di quietanza (allegato n. 2 all'opposizione), e due bonifici di
€ 1.000,oo cadauno il 10/8/2020 e il 16/10/2020 (allegato n. 3 ) e saldo avvenuto l' 11/12/2021
(allegato n. 4 ).
Deve essere rigettata la domanda volta al pagamento di € 397,39 a titolo di interessi sia perché proposta per la prima volta solo nel presente grado con le note scritte autorizzate sia non comprendendosi su quale base gli stessi siano stati calcolati.
Tutte le suindicate emergenze, valutate organicamente, giustificano la compensazione delle spese
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 541/2024 pubblicata il 21.02.2024, Parte_1
così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata compensa integralmente le spese;
pagina 3 di 4 - conferma per il resto l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
6.05.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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