Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
Nell'interpretazione della domanda giudiziaria, le regole dettate in materia di ermeneutica contrattuale integrano - in quanto compatibili con il diverso e specifico oggetto dell'interpretazione - uno dei possibili criteri di controllo della logicità dell'iter argomentativo del giudice, ma non costituiscono un vincolante parametro di riferimento di cui sia direttamente denunciabile la violazione in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1999, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IO IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Francesco BOFFA TARLATTA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA ME LA AL FAYADH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FRANCESCO BENATTI, BESOSTRI GRIMALDI ERASMO, giusta procura speciale consolare con firma autenticata da Luigi Monaco, Cancelliere Capo dell'Ambasciata d'Italia a Riyadh (Arabia Saudita) del 20/05/96.
- ricorrente -
contro
MAURO SPEDIZIONI SRL, corrente in Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IO UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA V.TIBERIO 13, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIERO MAZZONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 349/96 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 01/03/96 e depositata il 21/03/96 (R.G. 367/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Dott. IO SIGILLÒ;
udito l'Avvocato Dott. Nicola MANDARA (per delega Avv. G. MAZZONE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. UL UH UL Al YA affidò alla società RG di Chiasso, per il trasporto in Italia dalla Svizzera, una barra d'oro del peso di oltre dodici chilogrammi che fu sottratta nel corso di una rapina ad un furgone della UR Spedizioni Trasporti Internazionali s.r.l., della quale la RG si era avvalsa. L'Al YA convenne in giudizio la società UR, chiedendone la condanna al risarcimento dei danno subito, indicato in 163.149,30 dollari USA, imputandole di non aver adottato le necessarie cautele e di non essersi validamente assicurata per il relativo rischio. La convenuta resistette contestando entrambi gli addebiti. Con sentenza del 1993 l'adito Tribunale di Alessandria rilevò, d'ufficio, il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, che qualificò subvettore della RG, nei confronti della quale soltanto l'attore avrebbe potuto far valere i suoi diritti.
2. Se ne dolse in appello l'Al YA, sostenendo che il Tribunale aveva arbitrariamente ed erroneamente interpretato la domanda. Affermò, in particolare, che avendo egli dichiarato in atto di citazione - senza contestazioni di sorta da parte della convenuta società UR - che la società RG, cui s'era rivolto, aveva concluso con la UR un contratto di trasporto per suo conto ma in nome proprio, appariva pacifico in causa che la RG aveva agito come spedizioniere e che, dunque, la domanda era stata proposta ex art. 1705, comma 2, c.c.; vale a dire dal mandante (Al YA) nei confronti del terzo (UR) per far valere i diritti derivanti alla mandataria (RG) dalla inesatta esecuzione del contratto di trasporto da parte della UR..
La società UR propose a sua volta appello incidentale, dolendosi della compensazione delle spese effettuata dai giudici di primo grado.
La Corte d'appello di Torino ha rigettato entrambi i gravami, rilevando (testualmente), per quanto in questa sede ancora interessa, che "nell'atto introduttivo di lite la pretesa attorea era prospettata con riferimento all'esecuzione di un contratto di trasporto intervenuto tra le società RG e UR Spedizioni di merce affidata dall'attrice per il trasporto alla RG, e pertanto corretto appare l'inquadramento fatto dal Tribunale del primo quale contratto di subtrasporto e del secondo come contratto di trasporto, per poi giungere alla legittima pronuncia che, secondo la stessa prospettazione attorea, la convenuta non era tenuta a subire una pronuncia giurisdizionale per il rapporto azionato dall'attore". La Corte ha inoltre affermato che difetto di legittimazione (in tal caso attiva) era rilevabile pur nella prospettazione offerta dall'attore, giacché l'art. 1705, comma 2, c.c. (che consente al mandante di sostituirsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato) non può interpretarsi nel senso che il mandante possa esercitare nei confronti del terzo anche un'azione risarcitoria.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Al YA, articolando quattro motivi di censura illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la s.r.l. UR Spedizioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con i primi due motivi di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere congiuntamente sintetizzati, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 116 e 277 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per avere, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, proceduto all'interpretazione della domanda, costituente momento logicamente anteriore a quello della qualificazione giuridica della fattispecie, sulla sola scorta dell'atto di citazione (tra l'altro erroneamente letto), senza considerare che, invece, l'identificazione della domanda "passa attraverso la disamina del contraddittorio, che è opera delle parti", nel senso che il thema decidendum dipende anche dalla contestazione della parte convenuta, che nella specie non aveva in alcun modo contestato la propria legittimazione passiva, sostenendo invece che non sussistessero i presupposti della responsabilità che l'attrice pretendeva di imputarle per l'imperfetta esecuzione del trasporto (omessa adozione di cautele adeguate, inadeguata o invalida copertura assicurativa). Il che sta a significare "per le implicazioni logico-giuridiche insite nella direzione impressa alla pretesa attorea, che non è stato contestato il ruolo di spedizioniere attribuito alla RG, ... ed il fatto che questa, su incarico di FA, abbia poi instaurato un rapporto di trasporto con la UR".
Il giudice di merito aveva invece ignorato i risultati cui era pervenuto il contraddittorio formatosi nel corso del giudizio, in modo arbitrario sostituendosi alle parti nel conferire nuovo significato ai loro atti, "quando queste bene avevano capito ciò che aveva detto l'una nei confronti dell'altra", ed ha introdotto una questione che non era necessariamente implicata nelle difese della convenuta. La Corte di merito non aveva invece dato conto dell'effettivo contraddittorio svoltosi tra le parti al fine di identificare la domanda attorea, del tutto omettendo di esaminare la risposta del convenuto con l'obiettivo di cogliere il contegno dello stesso ed il contraddittorio che aveva caratterizzato la causa, così incorrendo nello stesso errore commesso dai giudici di prime cure, che avevano sovrapposto una propria impostazione della controversia a quella voluta dalle parti.
1.2. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. e correlativo vizio di motivazione, dolendosi che la Corte di merito abbia, in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale analogicamente applicabili nell'interpretazione della domanda giudiziale, conferito esclusivo rilievo all'uso del termine "trasporto" per inferire la prospettazione data dall'attore al rapporto, in violazione del canone ermeneutico che impone la ricerca della sostanziale volontà della parte e dello scopo da essa perseguito, che può essere implicitamente desunto anche dalle sue richieste.
2. Le censure involgono questioni strettamente connesse e vanno dunque esaminate in unico contesto.
In estrema sintesi il ricorrente assume che, essendosi il contraddittorio svolto solo sulla ricorrenza o meno del fortuito in relazione alla rapina subita dalla società UR e sull'obbligo assicurativo della stessa, la UR non avesse contestato che si configurasse un contratto di spedizione (tra Al YA e RG) e che a tale configurazione il giudice fosse vincolato, ovvero che comunque non potesse adottare una qualificazione giuridica della fattispecie diversa da quella presupposta dalle parti.
Il ragionamento evidentemente sottende un ulteriore passaggio. E cioè che la circostanza che tra Al YA e RG fosse intervenuto un contratto di spedizione risultasse univocamente evincibile dal fatto stesso che il primo aveva convenuto in giudizio la UR, la quale non aveva contestato la propria legittimazione passiva, difendendosi invece nel merito.
Ma tanto a sua volta presuppone che tale configurazione superi ogni problema di legittimazione. Altrimenti - in base allo stesso iter argomentativo del ricorrente - svanirebbe del tutto la valenza sintomatica costituita dalla intervenuta formulazione della domanda nei confronti della UR e dalla circostanza che la stessa si sia difesa nel merito, senza alcuna contestazione della legittimazione. Ebbene, la Corte d'appello ha affermato che nemmeno in tale ipotesi il rapporto processuale sarebbe stato correttamente instaurato dall'attore Al YA, essendo privo di azione nei confronti del vettore il mandante che si sia rivolto ad uno spedizioniere, il quale abbia in nome proprio concluso un contratto di trasporto con un terzo, ove intenda agire per il risarcimento dei danni da inesatto adempimento delle obbligazioni da quello assunte col contratto di trasporto nei confronti del mandatario (la Corte di merito ha in particolare ritenuto - in linea con la citata Cass., n. 2877 del 1976 - che, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., il mandante possa sostituirsi al mandatario senza rappresentanza solo per l'esercizio dei diritti di credito sorti a favore del secondo in dipendenza delle obbligazioni assunte dal terzo con la conclusione del contratto).
Secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito dunque, quand'anche la domanda fosse stata interpretata nel senso prospettato dall'attore (ricorrente in questa sede), sarebbe in ogni caso difettata una delle condizioni dell'azione, alla cui ricorrenza è collegato il diritto dell'attore ad ottenere una decisione di merito in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio.
Nè è sostenibile che il difetto di legittimazione attiva o passiva, se non rilevato dal convenuto che si sia invece difeso nel merito, non possa essere posto a fondamento di una decisione che il merito appunto declini.
Va in proposito preliminarmente chiarito che il ricorrente non si duole che il giudice non abbia preventivamente invitato le parti a trattare la relativa questione ai sensi dell'art. 183, comma 3, c.p.c. (cui si fa riferimento, a pag. 11 del ricorso, solo per porre in luce "la misura dei limiti posti ai poteri del giudice con riguardo all'ambito del contraddittorio voluto dalle parti"), ma ravvisa una violazione del principio del contraddittorio nel fatto stesso che sia stata adottata una decisione di tipo diverso da quella che le parti domandavano (rispettivamente, accoglimento e rigetto della domanda) nell'ovvio presupposto che la legittimazione sussistesse.
Si tratta di assunto del tutto infondato sol che si consideri che "la legittimazione ad agire è una delle condizioni dell'azione, la presenza delle quali è necessaria perché il giudice abbia il dovere di accertare se il diritto dedotto sussiste"; e che "essa consiste nella qualità che l'attore deve presentare per poter far valere il diritto di cui afferma la sussistenza e la sua verifica è operata in base al raffronto tra la qualità sul cui presupposto l'attore agisce e la qualità del soggetto che, secondo l'ordinamento, è titolare del diritto affermato o è abilitato a farlo valere in giudizio" (Cass., n. 4063 del 1993, citata nella sentenza gravata).
Se il giudice fosse vincolato alla posizione assunta dalle parti che abbiano comunque domandato una decisione di merito pur in difetto di legittimazione attiva dell'attore (o passiva del convenuto) in ordine alla pretesa fatta valere, dovrebbe concludersi che egli è tenuto ad accertare la sussistenza o l'assenza del diritto anche fra soggetti estranei al rapporto da cui il diritto affermato trae origine. Con la paradossale conseguenza - appunto auspicata dal ricorrente in relazione alle caratteristiche del caso di specie - che se il convenuto non abbia per esempio negato il fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attore, ma abbia allegato un fatto impeditivo o estintivo di cui però non abbia fornito la prova, il giudice dovrebbe comunque riconoscere il diritto, accogliendo la domanda quand'anche dagli stessi fatti allegati risulti che l'attore era privo della titolarità - sia pure solo astratta - del rapporto (ovvero che ne era privo nei confronti del convenuto). Ma in tal modo egli affermerebbe un diritto sulla base di un parametro normativo inesistente, in violazione del fondamentale principio posto dall'art.81 c.p.c., il quale invece stabilisce che, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui (ovvero nei confronti di chi, secondo quanto è evincibile dalla stessa domanda, non è la sua controparte nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio). Altro è insomma la res in iudicium deducta, che è certamente opera delle parti in virtù del principio dispositivo (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.) e che delimita il dovere decisorio del giudice (nec infra, nec extra, nec ultra petita: art. 112 c.p.c.), altro è l'insopprimibile potere del giudice di individuare la domanda nei suoi tre elementi di identificazione (soggetti, petitum e causa petendi) sulla base dei fatti allegati ai fini del decidere. Tale individuazione costituisce il risultato di un apprezzamento del giudice del merito, rappresentato anzitutto dall'interpretazione dell'atto introduttivo, che non può non essere precipuamente fondata sul significato delle espressioni adoperate nell'allegazione dei fatti e nella richiesta formulata. L'atteggiamento assunto dal convenuto può bensì rivestire efficacia chiarificatrice, ma va escluso che la non contestazione della legittimazione attiva (intesa come diritto ad ottenere una decisione di merito, quale che essa sia) precluda al giudice la doverosa indagine della sua ricorrenza sulla scorta degli stessi fatti allegati.
Nell'esplicazione di tale attività interpretativa le regole dettate in matea di ermeneutica contrattuale (artt. 1362-1371 c.c.) integrano, in quanto compatibili col diverso oggetto dell'interpretazione, uno dei possibili criteri di controllo della logicità dell'iter argomentativo del giudice, ma non costituiscono un vincolante parametro di riferimento di cui sia direttamente denunciabile la violazione in cassazione ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.. Nella specie la Corte di merito, condividendo i risultati cui era pervenuta la diffusa motivazione dei giudici di primo grado, non ha fondato la sua decisione sul solo uso del termine "trasporto" - come invece sostenuto dal ricorrente - ma ha anche considerato (a) l'assenza di ogni cenno al rapporto intervenuto con la verga, se non per indicare che la consegna dell'oro ad essa fatto per "trasportarlo" dalla Svizzera in Italia e (b) la valenza della posizione assunta dalla convenuta (pagine 7 e 8 della sentenza gravata) con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici. Gli esaminati tre motivi di ricorso sono, dunque, infondati.
3. Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione delle stesse norme di cui al terzo motivo, ed inoltre dell'art. 112 c.p.c., nonché per vizio di motivazione, per avere la Corte
d'appello, a seguito dell'erronea individuazione della domanda, omesso di pronunciarsi su quella effettivamente formulata. L'infondatezza del motivo - inutilmente articolato - è consequenziale alle conclusioni raggiunte in ordine agli altri.
4. Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 125.000#, oltre a L.
7.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 6 luglio 1998
Depositato in Cancelleria il 27 Gennaio 1999