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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 58 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 errone, giusta pr so in appello, presso il cui studio, sito in Paola, Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata appellante
E
( ), in persona del Rettore in carica Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli avvocati Giovanni Macrì, Alessandra Greco e Lucia Miglietti, elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci, Edificio Amministrazione – Cubo 7/11B. appellata e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Trasferimento nella pianta organica dell CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro e Previdenza, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione impugnata e contestata, in totale riforma della sentenza n. 1530/2022 del Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro, pubblicata il 12/10/2022, resa a conclusione del giudizio iscritto al n. 928/2021 di RGL, mai notificata, e qui appellata, accertare e dichiarare il passaggio dell'appellante Parte_1 dall'attuale impiego privato in seno alla società partecipata CP_2 dell' , in persona del Rettore e legale Controparte_3 rap status giuridico che attualmente ricopre l'appellante, stante anche l'assenza di motivi ostativi alla possibilità di tale
1 trasferimento diretto nei ruoli dell'amministrazione controllante;
per l'effetto, inserire l'appellante senza soluzione di continuità, nella pianta organica Parte_1 dell' ( ), p.l.r.p.t., a tempo indeterminato e CP_1 Controparte_3 Controparte_3 con s esima qualifica già ricoperta ovvero qualifica equipollente, anche e soprattutto in considerazione del suo ingresso nel 1992 su selezione operata dall e nuovamente selezionata dall' nel 1999. Con CP_1 CP_1 vittoria di spese e com di lite relative al doppio gra dizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non l'adita Corte di Appello di Catanzaro – Sezione lavoro non dovesse ritenere di riformare nei termini sopra richiesti la qui appellata sentenza, si chiede la compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio ovvero la rideterminazione dell'entità delle spese relative al primo grado di giudizio nella minor somma indicata nella parte narrativa del presente ricorso e con integrale compensazione di quelle relative al presente grado di giudizio …>>; per l'appellata: <<… che la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro e Previdenza, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, rigetti il ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Giudice del Parte_1 lavoro, l' per “la declaratoria del suo diritto al passaggio Controparte_1 dall'attu seno alla società partecipata alle Parte_2 dipendenze dell' conformemente allo status giuridico che attualmente ricopre e, CP_1 per l'effetto, p danna dell' al suo inserimento, senza soluzione di CP_1 continuità, nella pianta organica dell' a tempo indeterminato con la medesima CP_1 qualifica già ricoperta ovvero altra eq ”. All'uopo ha esposto di essere dipendente di e di essere entrata in seno alla Parte_2 predetta compagine societaria in forza di ione pubblica;
che la società è una longa manus dell' e, in particolare, una società in CP_2 Controparte_1 house dell' vale a dire una mera articolazione interna della stessa, posto che il CP_1 capitale s è posseduto da in favore della quale destina la Parte_2 CP_1 propria attività e che esercita un controllo analogo sulla gestione della stessa, con un'intensità non riconducibile ai diritti e facoltà dei soci in base al codice civile. Muovendo dall'assunto della natura di società in house di ed essendo stata Parte_2 assunta con “procedure simili a quelle concorsuali” ver diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l' mediante CP_1 processo di internalizzazione da realizzarsi tramite passaggio auto lla pianta organica dell ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. CP_1
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con la parte convenuta, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <<…dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con decorrenza CP_2 dal 31/01/1998 con qualifica di contabile amministrativo ed inq ento nel terzo livello del CCNL per le aziende del terziario. Ciò posto, la ricorrente assume che – essendo stata assunta alle dipendenze di società in house dell' sulla base di regolare selezione pubblica – ha diritto alla costituzione CP_1
2 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ai sensi CP_1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. Orbene, entrambi i presupposti su cui si fonda la domanda sono infondati. Invero, dalla documentazione in atti si evince che – per come sostenuto dall' – la CP_1 ricorrente non è stata assunta alle dipendenze della società all'esito di “regolare CP_2 selezione pubblica” per come sostenuto in ricorso. Invero, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha prima concluso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente un contratto di formazione e lavoro fino al 31.01.1998 e che in seguito la sua assunzione è stata stabilizzata. La ricorrente, pertanto, è stata assunta sulla base di autonome determinazioni della società senza alcuna previa “regolare selezione pubblica” per come infondatamente CP_2 dedotto in ricorso. Ulteriormente, la stessa – nel sostenere che la società datrice è una “longa manus” dell' possedendo tutti i requisiti propri delle c.d. società in house – oblitera che CP_1 C sec egnamento costante e granitico della il primo requisito atto a configurare la c.d. società in house è la c.d. partecipazione pubblica totalitaria, nel caso di specie del tutto assente. Invero, si premette che la società può definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. ex plurimis Cass. n. 5491/2014, 15594/2014, 22409/2018). In particolare, da ultimo, Cass. n. 22409/2018, nel ribadire il proprio costante orientamento secondo cui i requisiti per la configurabilità di una società in house e le modalità del loro accertamento sono i seguenti: <a il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o pi enti pubblici per l di servizi e lo statuto vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati b societ esplicare statutariamente propria attivit prevalente in favore degli partecipanti modo che accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato rivesta valenza meramente strumentale c gestione sia assoggettata forme controllo analoghe quelle esercitate dagli sui propri uffici al punto gli organi amministrativi della vengano trovarsi posizione vera subordinazione gerarchica quindi con modalit intensit comando riconducibili alle facolt normalmente spettanti socio base regole del codice civile> ha rilevato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie (tra altre, oltre a Cass., Sez. U., n. 26283/13, cit., Cass., Sez. U., 10/3/2014, n. 5491; 26/3/2014, n. 7177; 24/3/2015, n. 5848; 13/4/2016, n. 7293; 8/7/2016, n. 14040; 22/12/2016, n. 26643 e n. 26644; 17/1/2017, n. 962; 18/1/2017, n. 1091; 27/12/2017, n. 30978). Tanto premesso, nella fattispecie, non solo il capitale sociale, lungi dall'essere integralmente detenuto da enti pubblici, risulta – sin dalla costituzione della società – posseduto anche da società commerciali private e da soggetti privati ma in base allo statuto sociale al 23-5-2006, non solo non è vietata ma è espressamente consentita la partecipazione alla società di imprese private e imprenditori privati.
3 L'assenza del requisito sub a) rende del tutto superfluo l'esame dell'esistenza del secondo e del terzo requisito, cioè quello dell'obbligo del rispetto del criterio della prevalenza dell'attività svolta in favore degli enti partecipanti e del controllo analogo, stante la necessaria contemporanea presenza di tutti quelli prescritti, deve escludersi che la società possa essere qualificato come società in house. Parte_2 rtanto, si rivelano i due presupposti su cui la ricorrente fonda la sua domanda, osservandosi - soltanto per mera completezza motivazionale – che, in ogni caso non ricorre nel caso di specie alcuno dei requisiti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 (norma su cui il ricorrente fonda il suo diritto alla costituzione del rapporto di impiego con in base a procedimento di “internalizzazione”). CP_1 Inv ro, parte ricorrente l'art. 19 cit. senza neppure dedurre che sia in atto un processo di “reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati” affidati dall' CP_1 alla società; peraltro, la norma in esame prevede, in tale (indimostrata nel caso d ipotesi il riassorbimento da parte della p.a. del personale già dipendente a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitato alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione e, nel caso di specie, il ricorrente non risulta essere mai stato dipendente di una p.a. transitato alle dipendenze della società
né è dedotto che l abbia indetto procedura di mobilità ex art. 30 TUPI – CP_2 CP_1 lità attraverso cui può realizzarsi il riassorbimento né, infine, che vi siano dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata. Detto in sintesi, pertanto, l'istante invoca la norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 senza premurarsi anche solo di prospettare la ricorrenza di alcuno dei requisiti dalla stessa previsti…>> In sostanza, il giudicante esclude che la sia una società in house e che CP_2 presso la stessa la ricorrente sia stata assunta con selezione pubblica;
in genere, ritiene l'insussistenza degli elementi costitutivi – in termini di difetto di allegazione e prova – dell'invocata fattispecie di cui all'art. 19 d. l.vo 175/16.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità perché Parte_1
<…Il richiesto passaggio dalle dot ella società partecipata a quello al soggetto di natura pubblicistica… >> è <…pienamente conforme con lo status giuridico che attualmente ricopre la ricorrente, la quale peraltro è stata selezionata proprio dall' nel lontano anno 1992 – circostanza questa non presa nemmeno CP_1 min e in considerazione dal giudice di prime cure –, giusta contratto in atti, stante l'assenza di motivi ostativi alla possibilità di trasferimento diretto del personale nei ruoli delle amministrazioni controllanti. Tant'è vero che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società partecipate, qual è il caso del CP_2 possono procedere, nei casi come quello in esame, al riassorbimento delle un personale in servizio presse tali ultime società (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenze n. 19925 del 23 luglio 2019; n. 18190 del 5 luglio 2019 e n. 3621 del 14 febbraio 2018)>>. Secondo la lavoratrice, in sostanza, poiché ella era stata assunta in e poi CP_1
“esternalizzata” alla per tale motivo ha diritto ad essere riassorb CP_2 CP_1 Costituitasi in giudizio, l ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. Non si è costituita in giudizio la nonostante la ritualità della notifica del CP_2 ricorso in appello.
4 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, occorre premettere che nell'atto di gravame, in effetti, manca del tutto la censura all'affermazione del giudicante circa la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 19 d. l.vo 175/16, nonché a quella della non qualificabilità della in termini di società in house dell'Università, ché l'impugnazione è tutta CP_2 incentrata sull'omessa considerazione, da parte del giudicante, della circostanza della partecipazione della sig.ra alla selezione presso nel 1992, a seguito Parte_1 CP_1 della quale sarebbe stata “esternalizzata” in CP_2 Sennonché, sul punto, osserva il Collegio orso di primo grado non è stato allegato quale sia il concorso pubblico indetto da al quale ella avrebbe preso CP_1 parte, di cui neppure ha prodotto il bando, né la g ria dei vincitori nella quale ella sarebbe stata inserita. Secondo l'appellante, la circostanza della sua partecipazione ad una procedura concorsuale in forza della quale sarebbe stata assunta in Unical dovrebbe essere desunta dai contratti in atti;
tuttavia, dalla disamina del fascicolo di parte di primo grado (prodotto in allegato alla nota del 3.2.25), si evince che sotto la dicitura “contratti di lavoro” sono stati versati in atti i seguenti documenti: ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo (all. 1); sub all 2, incarico di collaborazione o compiti di supporto alle attività didattiche con del 24.5.1999 presso CO (centro interdipartimentale CP_1 della comunicazione); ontratto di collaborazione coordinata con dal CP_2
1.2.1994 al 30.4.1994, quale assistente del Presidente secondo il coordinamento del Direttore del centro di ricerca del contratto di formazione e lavoro-assunzione CP_2 del 1^.2.1996 (all. 5) da parte di per 24 mesi dal 1.2.1996 al 31.1.1998 ai CP_2 sensi di art. 3 legge 863/1984; atto di trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto di formazione e lavoro presso sub all. 8, CP_2 contratto di lavoro part time, ossia trasformazione in part tim imanali, dal 1^.4.2019, del rapporto in essere tra la sig.ra e Parte_1 CP_2 In sostanza, se ne evince che l'assunzione a presso è Parte_1 CP_2 avvenuta a seguito di contratto di formazione e lavoro;
risulta smentita la sua affermazione secondo cui ella proviene dai ruoli Unical, né risulta provato che ella sia mai assunta alle dipendenze dell'Università a seguito di concorso selettivo pubblico.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 23 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...] iudice del lavoro, n. 1530/22, resa in data 12/10/2022, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 5000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti
5 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
6
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 58 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
codice fiscale rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 errone, giusta pr so in appello, presso il cui studio, sito in Paola, Corso Roma n. 3, è elettivamente domiciliata appellante
E
( ), in persona del Rettore in carica Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta delega in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli avvocati Giovanni Macrì, Alessandra Greco e Lucia Miglietti, elettivamente domiciliata presso gli uffici della propria Avvocatura, in Arcavacata di Rende (CS), Ponte Pietro Bucci, Edificio Amministrazione – Cubo 7/11B. appellata e
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 appellata non costituita
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Trasferimento nella pianta organica dell CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… voglia l'adita Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro e Previdenza, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione impugnata e contestata, in totale riforma della sentenza n. 1530/2022 del Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro, pubblicata il 12/10/2022, resa a conclusione del giudizio iscritto al n. 928/2021 di RGL, mai notificata, e qui appellata, accertare e dichiarare il passaggio dell'appellante Parte_1 dall'attuale impiego privato in seno alla società partecipata CP_2 dell' , in persona del Rettore e legale Controparte_3 rap status giuridico che attualmente ricopre l'appellante, stante anche l'assenza di motivi ostativi alla possibilità di tale
1 trasferimento diretto nei ruoli dell'amministrazione controllante;
per l'effetto, inserire l'appellante senza soluzione di continuità, nella pianta organica Parte_1 dell' ( ), p.l.r.p.t., a tempo indeterminato e CP_1 Controparte_3 Controparte_3 con s esima qualifica già ricoperta ovvero qualifica equipollente, anche e soprattutto in considerazione del suo ingresso nel 1992 su selezione operata dall e nuovamente selezionata dall' nel 1999. Con CP_1 CP_1 vittoria di spese e com di lite relative al doppio gra dizio. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non l'adita Corte di Appello di Catanzaro – Sezione lavoro non dovesse ritenere di riformare nei termini sopra richiesti la qui appellata sentenza, si chiede la compensazione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio ovvero la rideterminazione dell'entità delle spese relative al primo grado di giudizio nella minor somma indicata nella parte narrativa del presente ricorso e con integrale compensazione di quelle relative al presente grado di giudizio …>>; per l'appellata: <<… che la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro e Previdenza, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, rigetti il ricorso, con vittoria di spese e compensi di causa…>>.
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Giudice del Parte_1 lavoro, l' per “la declaratoria del suo diritto al passaggio Controparte_1 dall'attu seno alla società partecipata alle Parte_2 dipendenze dell' conformemente allo status giuridico che attualmente ricopre e, CP_1 per l'effetto, p danna dell' al suo inserimento, senza soluzione di CP_1 continuità, nella pianta organica dell' a tempo indeterminato con la medesima CP_1 qualifica già ricoperta ovvero altra eq ”. All'uopo ha esposto di essere dipendente di e di essere entrata in seno alla Parte_2 predetta compagine societaria in forza di ione pubblica;
che la società è una longa manus dell' e, in particolare, una società in CP_2 Controparte_1 house dell' vale a dire una mera articolazione interna della stessa, posto che il CP_1 capitale s è posseduto da in favore della quale destina la Parte_2 CP_1 propria attività e che esercita un controllo analogo sulla gestione della stessa, con un'intensità non riconducibile ai diritti e facoltà dei soci in base al codice civile. Muovendo dall'assunto della natura di società in house di ed essendo stata Parte_2 assunta con “procedure simili a quelle concorsuali” ver diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l' mediante CP_1 processo di internalizzazione da realizzarsi tramite passaggio auto lla pianta organica dell ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. CP_1
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con la parte convenuta, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <<…dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con decorrenza CP_2 dal 31/01/1998 con qualifica di contabile amministrativo ed inq ento nel terzo livello del CCNL per le aziende del terziario. Ciò posto, la ricorrente assume che – essendo stata assunta alle dipendenze di società in house dell' sulla base di regolare selezione pubblica – ha diritto alla costituzione CP_1
2 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell' ai sensi CP_1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016. Orbene, entrambi i presupposti su cui si fonda la domanda sono infondati. Invero, dalla documentazione in atti si evince che – per come sostenuto dall' – la CP_1 ricorrente non è stata assunta alle dipendenze della società all'esito di “regolare CP_2 selezione pubblica” per come sostenuto in ricorso. Invero, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha prima concluso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, successivamente un contratto di formazione e lavoro fino al 31.01.1998 e che in seguito la sua assunzione è stata stabilizzata. La ricorrente, pertanto, è stata assunta sulla base di autonome determinazioni della società senza alcuna previa “regolare selezione pubblica” per come infondatamente CP_2 dedotto in ricorso. Ulteriormente, la stessa – nel sostenere che la società datrice è una “longa manus” dell' possedendo tutti i requisiti propri delle c.d. società in house – oblitera che CP_1 C sec egnamento costante e granitico della il primo requisito atto a configurare la c.d. società in house è la c.d. partecipazione pubblica totalitaria, nel caso di specie del tutto assente. Invero, si premette che la società può definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. ex plurimis Cass. n. 5491/2014, 15594/2014, 22409/2018). In particolare, da ultimo, Cass. n. 22409/2018, nel ribadire il proprio costante orientamento secondo cui i requisiti per la configurabilità di una società in house e le modalità del loro accertamento sono i seguenti: <a il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o pi enti pubblici per l di servizi e lo statuto vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati b societ esplicare statutariamente propria attivit prevalente in favore degli partecipanti modo che accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato rivesta valenza meramente strumentale c gestione sia assoggettata forme controllo analoghe quelle esercitate dagli sui propri uffici al punto gli organi amministrativi della vengano trovarsi posizione vera subordinazione gerarchica quindi con modalit intensit comando riconducibili alle facolt normalmente spettanti socio base regole del codice civile> ha rilevato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie (tra altre, oltre a Cass., Sez. U., n. 26283/13, cit., Cass., Sez. U., 10/3/2014, n. 5491; 26/3/2014, n. 7177; 24/3/2015, n. 5848; 13/4/2016, n. 7293; 8/7/2016, n. 14040; 22/12/2016, n. 26643 e n. 26644; 17/1/2017, n. 962; 18/1/2017, n. 1091; 27/12/2017, n. 30978). Tanto premesso, nella fattispecie, non solo il capitale sociale, lungi dall'essere integralmente detenuto da enti pubblici, risulta – sin dalla costituzione della società – posseduto anche da società commerciali private e da soggetti privati ma in base allo statuto sociale al 23-5-2006, non solo non è vietata ma è espressamente consentita la partecipazione alla società di imprese private e imprenditori privati.
3 L'assenza del requisito sub a) rende del tutto superfluo l'esame dell'esistenza del secondo e del terzo requisito, cioè quello dell'obbligo del rispetto del criterio della prevalenza dell'attività svolta in favore degli enti partecipanti e del controllo analogo, stante la necessaria contemporanea presenza di tutti quelli prescritti, deve escludersi che la società possa essere qualificato come società in house. Parte_2 rtanto, si rivelano i due presupposti su cui la ricorrente fonda la sua domanda, osservandosi - soltanto per mera completezza motivazionale – che, in ogni caso non ricorre nel caso di specie alcuno dei requisiti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 (norma su cui il ricorrente fonda il suo diritto alla costituzione del rapporto di impiego con in base a procedimento di “internalizzazione”). CP_1 Inv ro, parte ricorrente l'art. 19 cit. senza neppure dedurre che sia in atto un processo di “reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati” affidati dall' CP_1 alla società; peraltro, la norma in esame prevede, in tale (indimostrata nel caso d ipotesi il riassorbimento da parte della p.a. del personale già dipendente a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitato alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione e, nel caso di specie, il ricorrente non risulta essere mai stato dipendente di una p.a. transitato alle dipendenze della società
né è dedotto che l abbia indetto procedura di mobilità ex art. 30 TUPI – CP_2 CP_1 lità attraverso cui può realizzarsi il riassorbimento né, infine, che vi siano dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata. Detto in sintesi, pertanto, l'istante invoca la norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 175/16 senza premurarsi anche solo di prospettare la ricorrenza di alcuno dei requisiti dalla stessa previsti…>> In sostanza, il giudicante esclude che la sia una società in house e che CP_2 presso la stessa la ricorrente sia stata assunta con selezione pubblica;
in genere, ritiene l'insussistenza degli elementi costitutivi – in termini di difetto di allegazione e prova – dell'invocata fattispecie di cui all'art. 19 d. l.vo 175/16.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , che ne lamenta l'erroneità perché Parte_1
<…Il richiesto passaggio dalle dot ella società partecipata a quello al soggetto di natura pubblicistica… >> è <…pienamente conforme con lo status giuridico che attualmente ricopre la ricorrente, la quale peraltro è stata selezionata proprio dall' nel lontano anno 1992 – circostanza questa non presa nemmeno CP_1 min e in considerazione dal giudice di prime cure –, giusta contratto in atti, stante l'assenza di motivi ostativi alla possibilità di trasferimento diretto del personale nei ruoli delle amministrazioni controllanti. Tant'è vero che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società partecipate, qual è il caso del CP_2 possono procedere, nei casi come quello in esame, al riassorbimento delle un personale in servizio presse tali ultime società (cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, sentenze n. 19925 del 23 luglio 2019; n. 18190 del 5 luglio 2019 e n. 3621 del 14 febbraio 2018)>>. Secondo la lavoratrice, in sostanza, poiché ella era stata assunta in e poi CP_1
“esternalizzata” alla per tale motivo ha diritto ad essere riassorb CP_2 CP_1 Costituitasi in giudizio, l ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. Non si è costituita in giudizio la nonostante la ritualità della notifica del CP_2 ricorso in appello.
4 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, occorre premettere che nell'atto di gravame, in effetti, manca del tutto la censura all'affermazione del giudicante circa la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'art. 19 d. l.vo 175/16, nonché a quella della non qualificabilità della in termini di società in house dell'Università, ché l'impugnazione è tutta CP_2 incentrata sull'omessa considerazione, da parte del giudicante, della circostanza della partecipazione della sig.ra alla selezione presso nel 1992, a seguito Parte_1 CP_1 della quale sarebbe stata “esternalizzata” in CP_2 Sennonché, sul punto, osserva il Collegio orso di primo grado non è stato allegato quale sia il concorso pubblico indetto da al quale ella avrebbe preso CP_1 parte, di cui neppure ha prodotto il bando, né la g ria dei vincitori nella quale ella sarebbe stata inserita. Secondo l'appellante, la circostanza della sua partecipazione ad una procedura concorsuale in forza della quale sarebbe stata assunta in Unical dovrebbe essere desunta dai contratti in atti;
tuttavia, dalla disamina del fascicolo di parte di primo grado (prodotto in allegato alla nota del 3.2.25), si evince che sotto la dicitura “contratti di lavoro” sono stati versati in atti i seguenti documenti: ritenuta d'acconto su redditi di lavoro autonomo (all. 1); sub all 2, incarico di collaborazione o compiti di supporto alle attività didattiche con del 24.5.1999 presso CO (centro interdipartimentale CP_1 della comunicazione); ontratto di collaborazione coordinata con dal CP_2
1.2.1994 al 30.4.1994, quale assistente del Presidente secondo il coordinamento del Direttore del centro di ricerca del contratto di formazione e lavoro-assunzione CP_2 del 1^.2.1996 (all. 5) da parte di per 24 mesi dal 1.2.1996 al 31.1.1998 ai CP_2 sensi di art. 3 legge 863/1984; atto di trasformazione a tempo pieno e indeterminato del contratto di formazione e lavoro presso sub all. 8, CP_2 contratto di lavoro part time, ossia trasformazione in part tim imanali, dal 1^.4.2019, del rapporto in essere tra la sig.ra e Parte_1 CP_2 In sostanza, se ne evince che l'assunzione a presso è Parte_1 CP_2 avvenuta a seguito di contratto di formazione e lavoro;
risulta smentita la sua affermazione secondo cui ella proviene dai ruoli Unical, né risulta provato che ella sia mai assunta alle dipendenze dell'Università a seguito di concorso selettivo pubblico.
§6 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso in data 23 gennaio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...] iudice del lavoro, n. 1530/22, resa in data 12/10/2022, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro 5000,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti
5 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 febbraio 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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