Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Barel e Mario Panzarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Udine, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento in toto o in parte qua, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (c.d. D.A.Spo.) emesso dalla Questura di Udine con prot. Cat. 2^ - Ant. Daspo nr. 993/2025 in data 7 marzo 2025 e notificato il successivo 13 marzo, con il quale al ricorrente è stato vietato, per tre anni dalla notifica , “l'accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio valevoli per i campionati nazionali di serie A, B, Lega Pro, nonché le altre manifestazioni nazionali ed europee, quali Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e gli incontri della Nazionale Italiana, compresa l'Under 21, ed ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di pallacanestro valevoli per i campionati nazionali di serie Al ed A2, ovvero tornei nazionali con presenza di società di serie Al od A2 o tornei internazionali di pallacanestro” e “ da due ore prima dell'inizio fino a due ore dopo il termine degli incontri ai quali non può fare ingresso, […] ai luoghi interessati alla sosta o trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni”, con la precisazione che il divieto si estende “entro il raggio di 500 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le predette manifestazioni sportive, e di 500 metri dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi delle tifoserie dirette alle manifestazioni stesse” , nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento questorile ex art. 6, comma 1, lett. a), della l. 13 dicembre 1989, n. 401 di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) in epigrafe compiutamente indicato, da cui è stato attinto, per la durata di tre anni.
1.1. Questi i motivi di impugnazione:
1) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. l’art. 6, co. 1, lett. a) della L. 401/1989 – Eccesso di potere per irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà”, con cui lamenta, in estrema sintesi, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione della misura gravata.
2) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5 della L. 401/1989 e dell’art. 97 Cost. – Violazione dei principi di proporzionalità e di gradualità dell’azione amministrativa – Eccesso di potere sotto altro profilo per carenza di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, disparità di trattamento”, con cui si duole della sproporzione che, a suo avviso, affligge la determinazione della durata del divieto, avuto riguardo alla condotta concretamente tenuta in occasione dei fatti occorsi e anche di quelle pregresse.
3) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 7 e ss. della l. 7 agosto 1990 n. 241 – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto altro profilo per difetto di istruttoria e motivazione” , con cui lamenta l’insussistenza di reali ragioni di urgenza in grado di giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
2. Il Ministero dell’Interno, costituito, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure con il conforto della produzione documentale dimessa. Ha, quindi, concluso per la reiezione del ricorso e della preliminare istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento gravato.
3. L’affare è stato chiamato all’udienza camerale del 4 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, e discusso dalle parti, come da sintesi a verbale.
3.1. E’ stato, indi, introitato per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come da espressa riserva formulata dal Presidente, sussistendone i relativi presupposti.
4. Il ricorso è passibile di favorevole apprezzamento limitatamente alla durata del divieto. Per il resto, per tutto il resto, è destituito di fondatezza.
Ma procediamo con ordine.
5. Il primo motivo di impugnazione - con cui il ricorrente mette sostanzialmente in discussione l’ an della misura inflittagli - non ha pregio.
5.1. Ai fini che qui specificamente rilevano, giova, invero, premettere che:
- l’art. 6, comma 1, lett. a), della l. 13 dicembre 1989, n. 401 attribuisce al Questore il potere, ampiamente discrezionale, di “disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza”;
- l’art. 2-bis del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41 stabilisce che “Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. (...)”;
- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «i DASPO prescindono dalla responsabilità penale del soggetto colpito e, perseguendo finalità di tutela dell’ordine pubblico attraverso la prevenzione di comportamenti violenti o pericolosi, devono rispondere alla logica del “più probabile che non”; rappresentano cioè una misura di prevenzione, per la cui adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto, restando esclusa la necessità di acquisire la certezza - oltre ogni ragionevole dubbio - che le condotte stesse siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento ed essendo di contro sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico (cfr. questa Sezione, 4 febbraio 2019, n. 866).
I DASPO sono (...) ritenuti espressione di ampia discrezionalità e, pertanto, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta irragionevolezza; (...)» (Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4675).
- «Il divieto, (...), stante la finalità spiccatamente preventiva che lo caratterizza, può essere irrogato dall'autorità amministrativa non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione penalmente accertata, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di "allarme" o di "pericolo"» (Cons. Stato, sez. III, 8 maggio 2024, n. 4141).
5.2. Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la condotta ascritta al ricorrente rientra in quella descritta dalla fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), giustificando l’applicazione della misura di prevenzione, sulla scorta delle seguenti dirimenti ragioni addotte dal Questore a suo supporto ovvero in quanto il ricorrente è stato:
a) identificato quale facente parte del “gruppo di nove ultras veneziani”, che, durante il primo tempo della partita di calcio di serie A Udinese – ZI, disputata sabato 1° febbraio 2025 allo “Bluenergy Stadium” di Udine, ha esposto, all’interno del settore ospiti uno striscione a caratteri cubitali, ben visibile da lontano, con la seguente dicitura :"30.10 FRIULANO IN VETRINA - TREDICI MAGGIO —PUMA OFFENDER" , ritenuto di carattere gravemente provocatorio ed offensivo nei confronti della tifoseria locale, in quanto “chiaramente riferito ai fatti accaduti a margine della gara di andata giocata nella città lagunare lo scorso 30 ottobre; in tale occasione un gruppo di ultras friulani che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di ZI, venne fatto oggetto di un agguato teso da alcuni ultras veneziani”;
b) deferito per tale condotta alla competente Procura della Repubblica per il reato di cui all'art. 2- bis legge 4 aprile 2007 n. 41, in concorso con altri, ai sensi dell’art. 110 del codice penale.
5.2.1. Tali elementi bastano, infatti, di per sé a sorreggere il provvedimento gravato, anche a prescindere dal riferimento – che per il posto che occupa nel corpo del provvedimento parrebbe piuttosto volto a corroborare le argomentazioni spese a giustificazione della durata della misura - che “l'offesa arrecata dall'esposizione di tale striscione, sia da considerarsi la causa scatenante della successiva aggressione avvenuta presso la stazione ferroviaria di AS (Ud), durante la quale gli ultras udinesi, fiancheggiati da un nutrito gruppo di ultras dell'Austria Salisburgo, arrestavano il treno sul quale viaggiavano gli ultras del ZI in fase di rientro verso casa. Subito dopo la fermata del treno sulla banchina della stazione, si scatenava una violenza rissa tra i tifosi delle due squadre”.
5.2.2. Rileva, infatti, la circostanza – non contestata dall’interessato - che il medesimo ha collaborato “a srotolare lo striscione e a sollevarlo in alto”, come documentato dalla documentazione video e dall’annotazione di servizio in data 3 marzo 2025, redatta sulla sua scorta, a firma del Vice Sovr. Polizia di Stato C.B. della Questura di Udine – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali, entrambi dimessi in atti dal Ministero intimato in data 28 maggio 2025, ponendo in essere una condotta riconducibile all’astratta fattispecie di cui all’art. 2- bis della l. n. 41/2007 che vieta, negli impianti sportivi, “l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce”, punendola, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con “l’arresto da tre mesi ad un anno”, motivo per cui è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria.
5.2.3. Viene, infatti, in rilievo il gesto provocatorio commesso nei confronti della tifoseria avversaria, attesa la valenza palesemente rievocativa del chiaro richiamo alla memoria dei fatti occorsi a ZI in data 30 ottobre 2024 in occasione della partita di andata, quando un gruppo di ultras udinesi era stato oggetto di un agguato nei pressi della stazione ferroviaria lagunare.
5.2.4. È ictu oculi evidente, pertanto, la valenza provocatoria del gesto, nonché il pericolo potenziale ad esso connesso, potendo a sua volta condurre a scontri violenti tra tifosi e ciò anche a prescindere da ogni considerazione in ordine al fatto che, poi, tali scontri si sono effettivamente verificati presso la stazione ferroviaria di AS (UD).
5.2.5. Comportamenti come quello tenuto dal ricorrente, soprattutto laddove si collochino nel contesto di gare sportive caratterizzate da un’accesissima rivalità intercorrente fra le due tifoserie – come è nel caso di specie – sono, infatti, indubbiamente idonei a favorire e/o occasionare il verificarsi di disordini e potenziali conflitti.
5.2.6. Sicché, non emerge né la violazione e/o falsa applicazione della norma di legge che qui rileva, essendo, indubbio, che quanto accaduto è sufficiente ad integrare i presupposti per l’emissione della misura, né, tanto meno, sono ravvisabili sintomi di illogicità nell’esercizio del potere da parte del Questore, che, alla luce dei fatti occorsi e documentati, pare, anzi, avere fatto un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi (Consiglio di Stato, sez. III, n. 8381/2022).
Il motivo va, quindi, disatteso.
6. Ad analoga sorta è destinato il terzo motivo di ricorso (di cui, per analogia di esito, si anticipa la trattazione), essendo evidente che l’emissione della misura in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento trova giustificazione nell’evidenziata esigenza di evitare che condotte analoghe si ripetano “in occasione di prossimi incontri di calcio già in calendario (fra cui la partita ad alto rischio ZI Napoli, che si terrà il prossimo 16 marzo 2025)”.
La data della sua adozione è, peraltro, ragionevolmente compatibile con i tempi tecnici di ricostruzione da parte delle unità preposte dei fatti accaduti allo stadio e di, conseguente, verifica e riconoscimento di tutte le persone negli stessi coinvolte.
7. Come anticipato, è, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente si duole della durata del divieto, che ritiene sproporzionato.
7.1. Invero - al di là del fatto che né dalla lettura del provvedimento gravato, né di quelli istruttori da cui lo stesso trae origine emerge che il ricorrente avrebbe avuto un ruolo di carattere direttivo circa la realizzazione e il dispiegarsi dei fatti di che trattasi, come comprovato, del resto, inequivocabilmente dal fatto che il Questore ha assunto a parametro normativo di riferimento ai fini della determinazione della durata del divieto quello dato dal minimo edittale di un anno e del massimo di cinque anni di cui alla prima parte del comma 5 dell’art. 6 della l.401/1989 e non, invece, quello di cui alla seconda parte (“In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione”), con la conseguenza che tale aspetto è da ritenersi intangibile – il Collegio ritiene che le motivazioni esplicitate a supporto della ritenuta opportunità di “ graduare la durata del (...) divieto ad anni 3 (tre), (...) tenuto conto dell'importanza della competizione e della rilevanza sportiva e mediatica delle circostanze di luogo e di tempo, della necessità di evitare il rischio di emulazione di tali deprecabili gesti, soprattutto se non adeguatamente contrastati nonché della gravità e gratuità dei fatti” non offra intellegibile contezza della sua effettiva congruità e che si risolva, piuttosto, nella tautologica sintesi di circostanze già note (l’importanza della competizione, la rilevanza sportiva e mediatica etc. etc.), che possono sicuramente valere a giustificare l’emissione della misura, ma non per questo bastare a dare contezza della sua concreta proporzione, che non può prescindere da specifiche valutazioni circa la persona del destinatario.
7.2. Al tale specifico riguardo, il Collegio condivide, infatti, quanto osservato dal precedente del T.A.R. Liguria invocato dal ricorrente a sostegno delle difese svolte ovvero che «l’amministrazione procedente è tenuta ad accertare, in concreto, se la pericolosità del soggetto, desunta dalla sua condotta durante gli eventi sportivi, giustifichi l’applicazione della misura di prevenzione in una determinata misura eccedente il minimo previsto dalla legge e ad esplicitare il risultato di tale indagine nella motivazione dell’atto, soggetta a sindacato giurisdizionale sotto il profilo della logicità e ragionevolezza» (T.A.R. Liguria, sez. II, Sent. n. 636/2013).
7.3. Né a giustificare la durata stabilita può, peraltro, soccorrere la ritenuta riconducibilità, sotto il profilo causale, della successiva aggressione avvenuta presso la stazione ferroviaria di AS (Ud) alla (previa) offesa arrecata dall'esposizione dello striscione che qui rileva, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine al fatto che il ricorrente non ha comunque preso parte a tale aggressione, devesi convenire con la difesa del medesimo laddove osserva che il coinvolgimento ed il supporto che gli ultras udinesi hanno ottenuto nell’occasione dagli ultras dell'Austria Salisburgo induce ragionevolmente a ritenere che tale aggressione sia stata previamente organizzata e concertata e, come tale, non possa, dunque, considerarsi conseguenza/effetto, sotto il profilo dell’eziologia causale, dell’esposizione dello striscione alla quale ha contribuito il ricorrente.
7.4. Sicché, il motivo è fondato.
8. Il ricorso va, pertanto, accolto sotto tale (limitato) profilo e, per l’effetto, annullato in parte qua il provvedimento gravato ovvero laddove il Questore ha determinato in tre anni la durata del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.) emesso a carico del ricorrente. Ne deriva che il Questore sarà tenuto a rieditare il potere esercitato limitatamente e ai soli fini della (nuova) determinazione della durata del divieto.
9. L’esito del giudizio, solo in minima parte favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione per intero delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI GI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla nella parte relativa il provvedimento impugnato. Per il resto lo rigetta.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sue generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.