Sentenza 12 marzo 1987
Massime • 1
A norma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell'"ufficio" e all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'Esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui Esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi. Per la validità dell'accordo (riguardante, nella specie, l'attività legale) è necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 codice civile, ossia di collaboratori tecnici. Tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549 codice civile (associazione in partecipazione). ( V 4870/86, mass n 447571; ( V 6271/85, mass n 443382; ( V 566/85, mass n 438773; ( V 4868/82, mass n 422874; ( V 1936/74, mass n 370166; ( V 268/73, mass n 362129).*
Commentario • 1
- 1. Legittimazione studio associato: attiva e passivahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 ottobre 2022 Legittimazione attiva o passiva dello studio associato. La questione che si pone è se il soggetto creditore di taluni crediti professionali o debitore ad esempio in relazione alla responsabilità del professionista o per acquisti dello studio associato, sia lo studio associato (con legittimazione attiva o passiva a seconda dei casi) o invece il singolo professionista. Chiaramente dipende dal singolo caso e dagli accordi in essere. Ma vediamo una recente sentenza della Cassazione sulla questione della legittimazione attiva o passiva dello studio associato: Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 Legittimazione attiva studio associato Le attività professionali hanno carattere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1987, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1987 |
Testo completo
A norma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell'"ufficio" e all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'Esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui Esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi. Per la validità dell'accordo (riguardante, nella specie, l'attività legale) è necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 codice civile, ossia di collaboratori tecnici. Tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549 codice civile (associazione in partecipazione). ( V 4870/86, mass n 447571; ( V 6271/85, mass n 443382; ( V 566/85, mass n 438773; ( V 4868/82, mass n 422874; ( V 1936/74, mass n 370166; ( V 268/73, mass n 362129).*