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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1139 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1139 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA ( ) e dell'Avv. stabilito CodiceFiscale_2
BARTOLUCCI CO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 11.10.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.04.2008, 30.10.2011 e
22.08.2013, i figli e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 11.10.2009, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 219, Parte 2, Serie A, anno 2009 (doc. 1).
3. Responsabilità genitoriale
I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse del minore.
4. Tempi di permanenza
I figli minori e avranno collocazione anagrafica e prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3
madre, in un appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, di proprietà della famiglia d'origine della signora e con facoltà per il padre di vederli e tenerli liberamente presso di Parte_2 sé, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita.
A fine settimana alternati tra i genitori da considerarsi dal venerdì all'uscita di scuola sino la domenica sera dopo cena, nel modo che segue:
Settimana A: con fine settimana di spettanza della madre, il padre trascorrerà con i figli, con pernottamento, il martedì, il mercoledì e il giovedì.
Settimana B: con fine settimana di spettanza del padre, il sig. trascorrerà con i figli, con Parte_1
pernottamento, il lunedì.
Il suddetto calendario verrà applicato anche durante il periodo delle vacanze estive con facoltà di ciascun genitore di trascorrere due settimane anche consecutive con i minori. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali seguirà la regola dell'alternanza, così come i ponti saranno alternati tra i genitori.
Resta in ogni caso inteso tra le parti che, previo accordo tra le stesse, i suddetti giorni e /o periodi potranno essere modificati per sopravvenute esigenze personali ovvero dei di loro figli minori.
In particolare, stante l'età di che seppur minorenne ha già compiuto gli anni sedici, il Per_1
sopracitato calendario potrà subire deroghe secondo quanto dalla medesima manifestato nel pieno rispetto delle sue esigenze e desideri.
Per il resto le Parti danno atto di riportarsi al piano genitoriale (doc. 9) allegato.
5. Casa famigliare.
La recente casa famigliare sita in Riccione (RN), via A. Oriani n. 35 – interno 4, unitamente agli arredi in essa presenti, eccezion fatta per gli oggetti strettamente personali della sig.ra
[...]
rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 Parte_1
La sig.ra unitamente ai tre figli minori, con l'espresso consenso del marito, si è già Parte_2 trasferita presso l'appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, a meno di 200 metri dalla casa del sig. e provvederà al cambio di residenza per sé medesima e per i figli non Parte_1
oltre la fine del mese di settembre 2024.
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e come Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
a seguire:
a) dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e sintanto che la moglie non si vedrà corrispondere dall'Ente preposto la somma mensile dell'Assegno Unico Universale (che da quel momento verrà percepita direttamente ed al 100% dalla medesima), versando alla sig.ra
[...]
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_2 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 600,00 (seicento/00) per tutti i figli, ossia di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio.;
b) dall'effettiva percezione della somma mensile (stimata in € 659,50) dell'Assegno Unico Universale da parte della moglie, versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Parte_2
prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 300,00 (trecento/00) per tutti i figli, ossia di €. 100,00 (cento/00) per ciascun figlio;
c) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazione, Parte_2
il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, secondo quanto espressamente previsto dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017 (doc. 10).
Sin da ora, in ogni caso, il sig. dichiara di impegnarsi nella ricerca di una occupazione Parte_1
lavorativa tale da consentire di corrispondere, mensilmente, alla sig.ra a titolo di Parte_2 contributo economico per il mantenimento della prole, una somma maggiore rispetto a quella attualmente fissata e stabilita al punto b), fermo restando la percezione al 100% dell'Assegno Unico
Universale a favore della moglie (stimata in €. 659,50).
Laddove la somma mensile dell'Assegno Unico Universale dovesse risultare inferiore alla somma attualmente stimata, il sig. si impegna a corrispondere la differenza mancante per giungere Parte_1 alla somma attualmente stimata pari ad €. 659,50, alla duplice condizione che la diminuzione non sia dovuta ad un aumento patrimoniale e/o reddituale della sig.ra e/o dei propri figli ed a Parte_2
condizione che il sig. abbia trovato una nuova occupazione/attività lavorativa che gli Parte_1 consenta di generare un reddito da lavoro per non meno di € 3.000 lordi medi mensili.
Le Parti danno atto di aver valutato attentamente e scientemente, nell'interesse preminente ed esclusivo dei di loro tre figli minori, sulla base delle loro rispettive posizioni economico/patrimoniali, la determinazione del contributo economico mensile a favore della prole da parte del padre quale genitore non collocatario.
7. Assegno Unico Universale.
7 L'Assegno Unico Universale per tutti e tre i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
con espresso formale consenso, in tal senso, del sig. Parte_2 Parte_1
La sig.ra dall'emissione della sentenza di separazione, farà domanda presso l'Ente Parte_2
Competente per l'erogazione dell'Assegno Unico Universale a suo esclusivo favore, onerandosi di produrre tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il massimo sostegno economico, alla luce della normativa vigente al momento di presentazione della stessa, pena l'inefficacia dell'impegno del sig. a corrispondere la differenza mancante per giungere alla somma Parte_1
attualmente stimata, così come suindicato.
Nell'interesse dei figli, fintanto che l'Ente preposto non provvederà ad erogare l'Assegno unico universale alla sig.ra come sopra stabilito, il sig. corrisponderà alla moglie, Parte_2 Parte_1 unitamente all'assegno mensile di mantenimento, la somma mensile dell'assegno unico universale attualmente dal medesimo percepita pari a circa €. 150,00 (€. 50,00 per ciascun figlio) già considerata al punto 6.a) ut supra.
7. Ulteriori impegni dei coniugi a favore dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
Il sig. e la sig.ra si impegnano a collaborare responsabilmente al fine Parte_1 Parte_2
di raggiungere un progetto di bigenitorilità, evitando qualsiasi manifestazione diretta a sminuire la figura dell'altro genitore e si impegnano, altresì, a mantenere costanti i rapporti con le rispettive famiglie di origine.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., nell'interesse ed a salvaguardia dei di loro figli minori, le parti si assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro l'eventuale variazione di residenza e/o domicilio, nonché di utenza telefonica. I coniugi, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in regime di affido condiviso della prole, si concedono sin d'ora e se necessario il reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
8. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica e dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro intercorsa, dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura, le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale.
9. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 219 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1139 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. FELICI ILARIA ( ) e dell'Avv. stabilito CodiceFiscale_2
BARTOLUCCI CO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._4 patrocinio dell'Avv. BULDRINI KATIA (C.F. ) C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 05/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 11.10.2009, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), rispettivamente in data 27.04.2008, 30.10.2011 e
22.08.2013, i figli e Per_1 Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Sullo Status
Dichiarare la separazione dei coniugi e matrimonio contratto con Parte_1 Parte_2
rito concordatario, in data 11.10.2009, nel Comune di Rimini (RN), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, al n. 219, Parte 2, Serie A, anno 2009 (doc. 1).
3. Responsabilità genitoriale
I figli minori e restano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2 Per_3
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improrogabili inerenti alla salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, qualora non sia possibile interpellare l'altro genitore per condividerne le decisioni, il quale dovrà essere prontamente informato dall'altro genitore delle decisioni che egli ha assunto nell'interesse del minore.
4. Tempi di permanenza
I figli minori e avranno collocazione anagrafica e prevalente presso la Per_1 Per_2 Per_3
madre, in un appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, di proprietà della famiglia d'origine della signora e con facoltà per il padre di vederli e tenerli liberamente presso di Parte_2 sé, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia, almeno secondo il seguente calendario di visita.
A fine settimana alternati tra i genitori da considerarsi dal venerdì all'uscita di scuola sino la domenica sera dopo cena, nel modo che segue:
Settimana A: con fine settimana di spettanza della madre, il padre trascorrerà con i figli, con pernottamento, il martedì, il mercoledì e il giovedì.
Settimana B: con fine settimana di spettanza del padre, il sig. trascorrerà con i figli, con Parte_1
pernottamento, il lunedì.
Il suddetto calendario verrà applicato anche durante il periodo delle vacanze estive con facoltà di ciascun genitore di trascorrere due settimane anche consecutive con i minori. Il periodo delle vacanze natalizie e pasquali seguirà la regola dell'alternanza, così come i ponti saranno alternati tra i genitori.
Resta in ogni caso inteso tra le parti che, previo accordo tra le stesse, i suddetti giorni e /o periodi potranno essere modificati per sopravvenute esigenze personali ovvero dei di loro figli minori.
In particolare, stante l'età di che seppur minorenne ha già compiuto gli anni sedici, il Per_1
sopracitato calendario potrà subire deroghe secondo quanto dalla medesima manifestato nel pieno rispetto delle sue esigenze e desideri.
Per il resto le Parti danno atto di riportarsi al piano genitoriale (doc. 9) allegato.
5. Casa famigliare.
La recente casa famigliare sita in Riccione (RN), via A. Oriani n. 35 – interno 4, unitamente agli arredi in essa presenti, eccezion fatta per gli oggetti strettamente personali della sig.ra
[...]
rimarrà nella piena disponibilità del sig. Parte_2 Parte_1
La sig.ra unitamente ai tre figli minori, con l'espresso consenso del marito, si è già Parte_2 trasferita presso l'appartamento sito in Riccione (RN) via Silvio Pellico n. 5, a meno di 200 metri dalla casa del sig. e provvederà al cambio di residenza per sé medesima e per i figli non Parte_1
oltre la fine del mese di settembre 2024.
6. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori e come Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3
a seguire:
a) dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e sintanto che la moglie non si vedrà corrispondere dall'Ente preposto la somma mensile dell'Assegno Unico Universale (che da quel momento verrà percepita direttamente ed al 100% dalla medesima), versando alla sig.ra
[...]
nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_2 ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 600,00 (seicento/00) per tutti i figli, ossia di €. 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio.;
b) dall'effettiva percezione della somma mensile (stimata in € 659,50) dell'Assegno Unico Universale da parte della moglie, versando alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario Parte_2
prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di €. 300,00 (trecento/00) per tutti i figli, ossia di €. 100,00 (cento/00) per ciascun figlio;
c) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla moglie per il caso di anticipazione, Parte_2
il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, secondo quanto espressamente previsto dal protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 2017 (doc. 10).
Sin da ora, in ogni caso, il sig. dichiara di impegnarsi nella ricerca di una occupazione Parte_1
lavorativa tale da consentire di corrispondere, mensilmente, alla sig.ra a titolo di Parte_2 contributo economico per il mantenimento della prole, una somma maggiore rispetto a quella attualmente fissata e stabilita al punto b), fermo restando la percezione al 100% dell'Assegno Unico
Universale a favore della moglie (stimata in €. 659,50).
Laddove la somma mensile dell'Assegno Unico Universale dovesse risultare inferiore alla somma attualmente stimata, il sig. si impegna a corrispondere la differenza mancante per giungere Parte_1 alla somma attualmente stimata pari ad €. 659,50, alla duplice condizione che la diminuzione non sia dovuta ad un aumento patrimoniale e/o reddituale della sig.ra e/o dei propri figli ed a Parte_2
condizione che il sig. abbia trovato una nuova occupazione/attività lavorativa che gli Parte_1 consenta di generare un reddito da lavoro per non meno di € 3.000 lordi medi mensili.
Le Parti danno atto di aver valutato attentamente e scientemente, nell'interesse preminente ed esclusivo dei di loro tre figli minori, sulla base delle loro rispettive posizioni economico/patrimoniali, la determinazione del contributo economico mensile a favore della prole da parte del padre quale genitore non collocatario.
7. Assegno Unico Universale.
7 L'Assegno Unico Universale per tutti e tre i figli verrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
con espresso formale consenso, in tal senso, del sig. Parte_2 Parte_1
La sig.ra dall'emissione della sentenza di separazione, farà domanda presso l'Ente Parte_2
Competente per l'erogazione dell'Assegno Unico Universale a suo esclusivo favore, onerandosi di produrre tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere il massimo sostegno economico, alla luce della normativa vigente al momento di presentazione della stessa, pena l'inefficacia dell'impegno del sig. a corrispondere la differenza mancante per giungere alla somma Parte_1
attualmente stimata, così come suindicato.
Nell'interesse dei figli, fintanto che l'Ente preposto non provvederà ad erogare l'Assegno unico universale alla sig.ra come sopra stabilito, il sig. corrisponderà alla moglie, Parte_2 Parte_1 unitamente all'assegno mensile di mantenimento, la somma mensile dell'assegno unico universale attualmente dal medesimo percepita pari a circa €. 150,00 (€. 50,00 per ciascun figlio) già considerata al punto 6.a) ut supra.
7. Ulteriori impegni dei coniugi a favore dei figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
Il sig. e la sig.ra si impegnano a collaborare responsabilmente al fine Parte_1 Parte_2
di raggiungere un progetto di bigenitorilità, evitando qualsiasi manifestazione diretta a sminuire la figura dell'altro genitore e si impegnano, altresì, a mantenere costanti i rapporti con le rispettive famiglie di origine.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., nell'interesse ed a salvaguardia dei di loro figli minori, le parti si assumono l'obbligo di comunicare l'uno all'altro l'eventuale variazione di residenza e/o domicilio, nonché di utenza telefonica. I coniugi, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale in regime di affido condiviso della prole, si concedono sin d'ora e se necessario il reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per i figli minori e Per_1 Per_2 Per_3
8. Le Parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione economica e dichiarano di aver definito ogni questione di natura patrimoniale tra loro intercorsa, dandosi reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni contenute nella presente scrittura, le stesse null'altro potranno pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione e / o causa nessuna esclusa, in dipendenza del rapporto matrimoniale.
9. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 219 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi