TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9800 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serdiana, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova, via G. Leopardi, 3 sarà assegnata alla SI , con tutti gli arredi. Pt_1
3) In considerazione della pretesa, avanzata dal SI , successivamente al CP_1
matrimonio, acché la SI cessasse ogni attività lavorativa fino a quel Pt_1
momento espletata, nonché in considerazione della rinuncia, da parte della moglie, al proposito di depositare ricorso per separazione giudiziale, con addebito a carico del marito, nonché di avanzare in sede giudiziale richieste economiche superiori a quelle concordate, il SI , in CP_1 assolvimento dell'obbligo di mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, data l'assenza di qualunque reddito, e costituendo
l'accordo patrimoniale, così come concordato, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale che sfocerebbe, in
Pag. 2 di 3 difetto, in una separazione giudiziale, si obbliga, a titolo di mantenimento in favore della moglie:
A) a trasferirle, con apposito atto pubblico notarile, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione, da parte del Tribunale di Cagliari, a propria cura e spese, l'intera proprietà della casa coniugale, sita in Dolianova, nella via G. Leopardi, 3, angolo via Petrarca e individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Dolianova al Foglio 35, mappale 1525, sub. 1, Cat. A/3, Classe 1, Consistenza 5 vani, Sup. Cat. 134 m2,
Rendita euro 206,58.
L'immobile si intenderà trasferito con tutti gli arredi ivi presenti.
B) A trasferirle, a propria cura e spese, altresì, la proprietà dei seguenti beni mobili registrati:
- Fiat Ducato N1, tg. AT310LV;
- Volkswagen 6R Abcusa, tg. EX860ZG.
C) A corrispondere, alla SI a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, con decorrenza dal mese successivo al deposito della sentenza di separazione, l'importo mensile pari ad euro 400,00, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT, a decorrere dallo stesso mese dell'anno successivo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9800 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Isabella Manunza, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Serdiana, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Dolianova, via G. Leopardi, 3 sarà assegnata alla SI , con tutti gli arredi. Pt_1
3) In considerazione della pretesa, avanzata dal SI , successivamente al CP_1
matrimonio, acché la SI cessasse ogni attività lavorativa fino a quel Pt_1
momento espletata, nonché in considerazione della rinuncia, da parte della moglie, al proposito di depositare ricorso per separazione giudiziale, con addebito a carico del marito, nonché di avanzare in sede giudiziale richieste economiche superiori a quelle concordate, il SI , in CP_1 assolvimento dell'obbligo di mantenimento della moglie, coniuge economicamente più debole, data l'assenza di qualunque reddito, e costituendo
l'accordo patrimoniale, così come concordato, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale che sfocerebbe, in
Pag. 2 di 3 difetto, in una separazione giudiziale, si obbliga, a titolo di mantenimento in favore della moglie:
A) a trasferirle, con apposito atto pubblico notarile, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione, da parte del Tribunale di Cagliari, a propria cura e spese, l'intera proprietà della casa coniugale, sita in Dolianova, nella via G. Leopardi, 3, angolo via Petrarca e individuata al Catasto Fabbricati del Comune di Dolianova al Foglio 35, mappale 1525, sub. 1, Cat. A/3, Classe 1, Consistenza 5 vani, Sup. Cat. 134 m2,
Rendita euro 206,58.
L'immobile si intenderà trasferito con tutti gli arredi ivi presenti.
B) A trasferirle, a propria cura e spese, altresì, la proprietà dei seguenti beni mobili registrati:
- Fiat Ducato N1, tg. AT310LV;
- Volkswagen 6R Abcusa, tg. EX860ZG.
C) A corrispondere, alla SI a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento, con decorrenza dal mese successivo al deposito della sentenza di separazione, l'importo mensile pari ad euro 400,00, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT, a decorrere dallo stesso mese dell'anno successivo.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3