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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2622 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da: in persona del legale rappresentante protempore sig. Controparte_1
con sede in , Str. Pontevecchio n. 64, c.f. rappresentata e di- CP_2 CP_1 P.IVA_1 fesa come da procura speciale estesa in calce al detto atto dall'Avvocato Claudio Arcaleni c.f. RCL-
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto Procuratore sito in , C.F._1 CP_1
Via Settevalli n. 133/C. che chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettro- nica certificata Email_1
RICORRENTE-OPPONENTE-
CONTRO
(P.I. , in persona della sua Presidente e legale rappre- Controparte_3 P.IVA_2
sentante pro-tempore, Prof. Ing. (C.F. ), rappresentata e di- Controparte_4 C.F._2
fesa, giusta procura speciale in calce al detto atto rilasciata ex art. 83 c.p.c. 3° co., su foglio separato del quale è stata estratta copiainformatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,dall'avv. Silvia Calabresi (C.F. ), e con lei elettivamente do- C.F._3 miciliata presso l'Avvocatura della Provincia di in , Piazza Italia, 11 (fax 075 CP_1 CP_1
9668964) e dunque alla pec Email_2
RESISTENTE- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione avverso l'avviso di accertamento ex. l. 160/2019 art. 1, commi da 792 e ss. notificato a mezzo PEC del 3.6.2024
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 13.3.2025 ai sensi degli art.281 terdecies c.p.c. e l'art.281 sexies c.p.c reterateall'udienza del 13.3.2025 FATTO E IRITTO
Con ricorso ex ART. 6 D. L.vo n. 150/2011 con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Avviso di
Accertamento ex L.160/2019 art.1 commi da 792 e ss. la in persona del legale Controparte_5 rappresentante protempore sig. con sede in , Str. Pontevecchio n. 64, c.f. CP_2 CP_1
, rappresentata e difesa come da procura speciale estesa in calce al detto atto dall'Avvocato Clau- P.IVA_1 dio Arcaleni c.f. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto Procuratore C.F._4 sito in , Via Settevalli n. 133/C. che chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta CP_1 elettronica certificata proponeva opposizione avverso l'avviso di ac- Email_1 certamento ex. l. 160/2019 art. 1, commi da 792 e ss. notificato a mezzo PEC del 3.6.2024 con cui la CP_3
intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 28.982,12 che richiamava le pec Prot.
[...]
p_pg/PROVINPGGE/2023/0000895 del 03.07.2023 e Prot. p_pg/PROVINPG GE/2024/0023077 del
11.01.2024, peraltro non allegate da controparte, con la quale comunicava il mancato versamento dell'importo richiesto per la concessione in orario extrascolastico della palestra annessa all'IIS “AI SC OU Mar- coni” in Olmo, per il periodo 01.01.2020- 30.06.2023 sia a titolo di canone annuo sia a titolo di rim- CP_1 borso consumi utenze erogate. Contestualmente veniva intimato il pagamento della somma sopra detta entro il termine di giorni 60 dalla notifica del suddetto avviso.
A motivo dell'opposizione la ricorrente eccepiva: la manifesta illegittimità dell'avviso di accertamento esecu- tivo e notificazione del 03.06.2024 con conseguente sua nullità e/o annullabilità per evidente violazione di legge. nullità e/o annullabilità insanabile per mancanza, sulla copia cartacea notificata alla società opponente, dell'apposita attestazione di conformità all'originale detenuto presso gli archivi informatici della P.A..secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, D.P.C.M. del 13 novembre 2014(Decreto di attuazione del C.A.D.) che prevede che “Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a formare l'originale dei propri documenti, com- presi gli atti di natura provvedimentale con valenza esterna – si badi – esclusivamente, in modalità digitale,
e, conseguentemente, a gestire l'intero ciclo di vita del documento, mediante l'ausilio di un software informa- tico che ne consente l'archiviazione e la conservazione”; nullità e/o nullità insanabile per mancata indicazione specifica e precisa delle informazioni su come proporre ricorso giurisdizionale, ovvero l'indicazione del giu- dice competente, delle modalità e del relativo termine.Infatti, gli atti amministrativi emessi dalla P.A. e contro cui è possibile proporre ricorso dovevano contenere l'indicazione del termine entro il quale lo stesso deve essere proposto e dell'Autorità Giudiziaria competente da adire;
nullità e/o annullabilità dell'avviso di accer- tamento per mancata motivazione atteso che, stante il vigente obbligo di chiarezza e di motivazione, gli avvisi di accertamento, che, in quanto provvedimenti amministrativi, erano soggetti alla legge sulla trasparenza, do- vevano sempre indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione”;l' avviso di accertamento risultava affetto da illegittimità insanabile per mancanza di tutti quei requisiti di forma ex lege richiesti alla luce del fatto che, agli aspetti sopra esaminati, andava aggiunta la tassativa formula prevista dal citato art. 1, comma 792, lett. a L. 160/2019 che imponeva alla P.A. il nuovo contenuto essenziale degli atti sopra elencati, che si andava ad aggiungere alle caratteristiche proprie della fase accertativa di ogni singola somma dovuta,ovvero:i) l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso;
ii) in caso di tempestiva proposizione del ricorso,
l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. L' articolo disponeva, al comma 1, la riscossione fra- zionata delle sanzioni prevista dall'articolo 68, pertanto l'avviso doveva indicare puntualmente le regole per il pagamento della sanzione in pendenza di giudizio posto che la riscossione del tributo non era sospesa, iii)
l'indicazione che gli stessi costituivano titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari iv) l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, avrebbe proceduto alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Inoltre la ricorrente eccepiva l'infondatezza dell'avviso di accertamento impugnato sia in punto di an che in punto di quantum stante che tutte le somme richieste dalla di con l'atto notificato risultvaano CP_3 CP_1 non dovute sia per intervenuto pagamento in epoca antecedente alla notifica dello stesso di quanto portato dal negozio stipulato tra le parti sia per erronea indicazione delle ulteriori somme richieste da controparte,
Infatti, asseriva, il canone previsto in contratto all'art 3 dal 01.01.2020 al 30.06.2023, era di complessivi €
5.000,00 e non la somma di € 17.500,00 come erroneamente indicato nell'avviso di accertamento.;per di più e considerate anche le riduzioni del suddetto canone ex adverso indicate nel proprio atto, pari ad € 3.350,33, la somma residua a titolo di canone dovuto per l'affidamento della palestra ammontava ad €1.649,67, peraltro già corrisposti dalla opponente alla luce dei lavori dalla stessa effettuati ed autorizzati dall'Ente Provincia medesimo come da computo metrico e relativa fattura di complessivi € 20.000,00 oltre Iva .Il tutto inviato regolarmente alla Provincia di e dalla stessa accettato e riconosciuto,come attestato da mail di detto CP_1
Ente inviata in data 09.07.2019, ovvero prima della stipula del contratto per cui è causa ed in vista dell'am- missibilità alle procedure di gara, poi seguita dalla stipula del contratto attestante sia la mancanza di debiti a carico della sia del credito di quest'ultima per detti lavoro autorizzati e con- Controparte_5 cordati anche sull'importo da “conguagliare” con ogni somma futura dovuta. Circostanza poi mai attuata dalla anche alla luce dell'avviso notificato ed oggi impugnato che non teneva affatto conto di detta somma CP_3
a credito vantata dalla ricorrente con conseguente illegittimità di detto atto amministrativo per mancato con- guaglio esclusivo di controparte,così che la società opponente si riservava ogni più ampia facoltà di richiedere la restituzione di ogni somma versata in eccedenza a titolo di rimborso consumi non addebitabili alla stessa e pertanto non dovuti. Pertanto, anche alla luce della somma riconosciuta dalla stessa controparte in sede di avviso di accertamento come versata alla scrivente e come sopra indicata, oltre che delle somme pagate dalla medesima scrivente per lavori ,l'opponente evidenziava la palese illegittimità oltre che infondatezza di quanto ex adverso richiesto stante la mancanza di qualsivoglia documentazione attestante l'ammontare di consumi e la loro ripartizione con i soggetti utilizzatori della . Ebbene, dall'avviso di accertamento così come da Pt_1 ogni precedente atto, non era dato evincere alcuna documentazione attestante la risultanza di detti consumi complessivi e la successiva ripartizione tra i soggetti utilizzatori. Infatti, oltre che risultante dal contratto sti- pulato tra le parti, la suddetta Palestra oltre che dalla opponente veniva utilizzata in altre fasce orarie e giorni anche da altri terzi soggetti, quali l'IIS AI SC OU NI e la medesima come da riserva CP_3 contenuta nell'art. 4, comma 2, che appunto e come da accordi tra le parti dovevano partecipare al pagamento delle utenze pro-quota per il periodo di utilizzo della . Per di più e come previsto dall'art. 5 del con- Pt_1 tratto, la ricorrente aveva sempre provveduto a comunicare per iscritto e con congruo anticipo la richiesta di accensione dell'impianto di riscaldamento e acqua calda, il tutto anche per facilitare la suddetta ripartizione delle spese di utenza ma purtroppo senza alcun risultato stante la mancanza di qualsivoglia riferimento di ripartizione, di cui la si doveva dotare e munire, e relativa documentazione di spesa. Pertanto, anche CP_3 alla luce della somma riconosciuta dalla stessa controparte in sede di avviso di accertamento come versata alla scrivente e pari ad € 10.000,00 ad oggi nulla era dovuto per detta voce di spesa relativa a “rimborsi consumi utenze”. e relativa documentazione di spesa.
Riservandosi il diritto di chiedere il rimborso delle somme asseritamente corrisposte e non dovute,la ricorrente concludeva come segue:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Perugia adito, Ill. mo sig. Giudice designato, ritenuta la propria competenza:in via preliminare: sospendere ex lege l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impu- gnato per i motivi esposti dall'odierna ricorrente e ricorrendone i presupposti di legge;
nel merito: dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullabile l'avviso di accertamento impugnato per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che la società opponente nulla deve nei confronti della per i titoli di Controparte_3 cui all'avviso di accertamento impugnato;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate o parzialmente fondate l'avviso di accertamento impugnato ridurre proporzionalmente l'importo richiesto alla luce di quanto esposto in narrativa;
in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi profes- sionali del presente giudizio”.
Con ordinanza del 9.7.2024 il Giudice fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 3.11.2024
e con comparsa del 29.10.2024 si costituiva in giudizio la (P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 della sua Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Ing. (C.F. Controparte_4
), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al detto atto rilasciata ex art. C.F._2
83 c.p.c. 3° co., su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,dall'avv. Silvia Cala- bresi (C.F. ), e con lei elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia C.F._3 Ema di Perugia in , Piazza Italia, 11 (fax 075 9668964) e dunque alla pec . CP_1 Email_4 che affemava che gli importi richiesti alla ricorrente erano dalla stessa dovuti a seguito della concessione
[...] in orario extrascolastico della palestra annessa all'IIS “AI SC OU NI” con sede in Olmo (Pe- rugia) nel periodo1.1.2020 – 30.6.2023 in virtù della Convenzione Rep. 1741/2020 sottoscritta il 2.1.2020 con scadenza 30.6.2023 e la stessa non aveva provveduto al pagamento di euro 14.149,67 a titolo di canone e di euro 13.434,93 a titolo di rimborso consumi relativi ad utenze erogate su richiesta scritta del gestore, per un totale di €. 27.584,60, oltre interessi, rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande.
Relativamente alle censure mosse dalla ricorrente avverso l'atto impugnato asseriva che: in merito all'asserita mancanza dell'attestazione di conformità sulla copia notificata all'opponente, l'avviso opposto, in formato digitale e munito di firma elettronica, era stato notificato a mezzo pec come da doc. n. 2 - Prot. Archivio
Provincia GE/2024/0019133del 3.6.2024 all'indirizzo (risultante dal pubblico re- Email_5 gistro INIPEC e pertanto non esisteva alcuna “copia cartacea notificata” come affermato nel ricorso,come peraltro ivi ammesso allorché si legge “Premesso che in data 03.06.2024 viene notificato a mezzo pec all'odierna ricorrente l'avviso di accertamento….”; in merito all'asserita mancanza di indicazioni circa le modalità ed i mezzi di impugnazione del provvedimento ingiuntivo nell'apposita sezione“FACOLTÀ DI DI-
FESA” si poteva leggeva che:“Avverso il presente atto il destinatario può presentare ricorso al Giudice Or- dinario nei termini di legge”. Inoltre, sia nell'oggetto che sotto la rubrica “NORMATIVADI RIFERIMENTO”, veniva espressamente richiamata la legge in materia di accertamenti esecutivi n. 160/2019 art. 1, commi da
792 e seguenti e comunque,la resistente rilevava che la nullità poteva essere eccepita solo nei casi espressa- mente stabiliti dalla legge e nessuna norma sanzionava con la nullità l'errore o l'omissione nell'indicazione delle modalità di ricorso, che l'avviso di accertamento di cui si discuteva aveva ad oggetto una entrata patri- moniale e non un tributo e pertanto qualunque richiamo allo Statuto del Contribuente non era pertinente;
in merito all'asserita mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, la parte iniziale dell'avviso di ac- certamento, che costituiva anche formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c., conteneva una “SCHEDA DI SINTESI” dove erano indicati:- tipologia di occupazione (“concessione in orario extrascolastico della palestra”), il contratto ,di cui venivano riportati durata, numero di repertorio e scadenza, gli importi dovuti sia a titolo di canone annuo che a titolo di rimborso consumi utenze erogate su richiesta scritta del gestore, elencati per anni e mesi con indicazione dei canoni previsti, delle riduzioni appli- cate e dell'importo effettivamente dovuto e con l'indicazione espressa delle somme già versate e di quelle non versato, veniva specificato che “non risulta ancora versato l'importo...” e venivano richiamate le due note
Prot. 895 e 23077 con le quali il competente ufficio della Provincia aveva già precedentemente richiesto il pagamento degli importi dovuti e, nel caso specifico della nota 895, aveva riscontrato le precedenti note di controparte con tutti i necessari chiarimenti e documenti allegati, spiegando in maniera le modalità di calcolo degli importi dovuti ed operando anche alcune rettifiche. Le stesse note pec richiamate,osservava la resistente, erano dunque utili anche a dare atto del cd. “contraddittorio preventivo” cui faceva riferimento controparte e le stesse, in quanto regolarmente notificate a mezzo pec, erano già conosciute dalla ricorrente, come peraltro emergeva dalla missiva del legale della resistente e di cui all.n.2 della stessa, tanto da non dover essere nuo- vamente allegate all'avviso che le richiamava;
in merito all'asserita mancanza di tutti i requisiti ex lege previ- sti, la sezione “AVVERTENZE EFFICACIA ESECUTIVA DELL'ATTO E SOGGETTO INCARICATO
DELLA RISCOSSIONE COATTI VA” si rilevava che:Punto i): era presente l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, come del resto riconosciuto anche da controparte nella prima pagine del ricorso quando scrive che nell'accertamento impu- gnato “viene comunicato il mancato versamento dell'importo…. Contestualmente viene intimato il pagamento della somma sopra detta entro il termine di giorni 60 dalla notifica del suddetto avviso”. Punto ii): non era applicabile al caso di specie il D. Lgs. 472/1997 che all'art. 19 si occupava di esecuzione delle sanzioni in materia tributaria e non di entrate patrimoniali;
Punto iii): era presente la dicitura espressa “il presente atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.”; Punto iv): è indicato che “decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione o a Controparte_6
(per i debitori aventi domicilio fiscale nella Regione Sicilia) soggetto legittimato all'esecuzione forzata”.
[...]
Inoltre, “In presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente atto, il recupero delle somme con i relativi interessi po' essere affidato all' Controparte_7
o a anche prima degli ordinari termini di affidamento, anche se viene presentato
[...] Controparte_6 ricorso.”
Continuava la resistente affermando che, relativamente all'asserita non debenza delle somme portate dall'in- giunzione per intervenuto pagamento in epoca antecedente alla notifica dello stesso di quanto portato dal negozio stipulato tra le parti, tale assunto era del tutto generico e non comprovato da alcun documento depo- sitato in atti.in quanto l'unico pagamento effettuato dalla società a titolo di rimborso parziale delle utenze risultava essere quello di €.10.000,00 espressamente richiamato dalla nell'avviso di ac- Controparte_3 certamento e correttamente già decurtato dall'importo complessivo chiesto a controparte come si evincev da
Reversale n. 2023/6280; in merito all'asserita infondatezza delle somme richieste a titolo di canone, che, con il contratto Rep. 1741 stipulato in data 2.1.2020 era stata affidata in concessione alla Controparte_8 la palestra annessa all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “AI SC OU
[...]
NI” di Olmo Perugiai n orario extrascolastico, per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2023, ossia per tre anni e mezzo,il canone stabilito era di 5.000 euro annui da versare in due rate anticipate entro il 30 aprile ed il 31 dicembre “salvo verifica della somma da scomputare a seguito di lavori effettuati per migliorie preventiva- mente autorizzati dall'Ente.” (v.art. 3 contratto).
L'interpretazione di controparte secondo la quale l'importo di 5.000 euro non sarebbe da considerarsi annuale, ma riferito all'intero periodo contrattuale pari a tre anni e mezzo, era quindi priva di fondamento e la CP_3 aveva sempre ribadito che il canone era annuale. L'importo dovuto alla a titolo di canone era, dun- CP_3 que, complessivamente pari ad euro 17.500,00, da cui erano state scomputate le seguenti somme: per l'anno
2020, euro 500 causa COVID ai sensi della deliberazione n. 132/2020;per l'anno 2021, euro 1.333,33 causa
COVID ai sensi della deliberazione n. 99/2021;per l'anno 2022, euro 1.517,00 per lavori di sostituzione lam- pade per un importo complessivo dovuto pari ad euro 14.149,67 , scomputi calcolati sul canone annuo.
Ancora:in merito alla richiesta di rimborso utenze,la ricordava che nell'Accertamento impugnato si CP_3 faceva riferimento a due note inviate dalla stessa alla Società opponente: nota prot. n. 2022/32109 e nota prot.
2023/28262 del 21.8.2023,oltre copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti con le quali si esplicitavano i metodi di docntabilizzazione dei servizi erogati,energia elettrica,riscaldamento e acqua calda sanitaria per il periodo 1.9.2022 – 31.7.2023 (come dettagliatamente indicate e qui da intendersi riportati n.d.r.) e come cal- colati in base alle tabele del gestore ricavabili da sito internet come si può vedere dall'indirizzo Internet https://appic.aws.engie.it/reportcli.aspx .
Quindi la resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via cautelare non accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento impugnato nel merito respingere integralmente tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo Prot. n. 2024/19133 del
3.6.2024. nel merito in subordine, fermo restando la fondatezza delle pretese alla base dell'avviso di accerta- mento impugnato (an), nella denegatissima e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle istanze avver- sarie in merito al quantum, rideterminare gli importi in via equitativa sulla base della documentazione versata in atti.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge.In via istruttoria:respingere le istanze istruttorie di controparte e, solo nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento delle stesse, ammet- tere in prova contraria il teste Ing. sui medesimi capitoli di prova richiesti da parte ricorrente”. Testimone_1
Con ordinanza del 9.7.2024 questo Giudice fissava l'udienza di comparizione al 13.11.2024 e a seguito delle rispettive richieste delle parti come da pedissequo verbale,riservavala decsione, assunta con ordinanza del
14.11.2024 con la quale,rilevato che l'opposizione avverso l'avviso di accertamento ex. l. 160/2019 art. 1, commi da 792 e ss. che richiama le pec Prot. p_pg/PROVINPG GE/2023/0000895 del 03.07.2023 e Prot.
p_pg/PROVINPG GE/2024/0023077 del 11.01.2024 non fosse fondata su prova scritta “… tale intendendosi qualsiasi documento atto a provare come indicato dall'art.2699 e ss c.c. a contrasto delle produzioni documen- tali di parte resistente nè alla luce di tali documenti,appare sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora..” rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'avviso di acceramento impugnato e disattesa ogni altra rchiesta,ritenuta la causa matura per la decisione con la documentazione in atti,fissava per la preci- sazione delle conclusioni ,ai sensi degli art.281 terdecies c.p.c. e l'art.281 sexies c.p.c l'udienza del del
13.3.2025,dove riservava la decisione.
Preliminarmente ed in rito si osserva che,al capitolo “FACOLTA' DI DIFESA” dell'avviso di accertamento impugnato si legge “Avverso il presente atto il destinatario dell'Avviso di Accertamento può presentare ricorso al Giudice Ordinario nei termini di legge”con la consegueza che,trattandosi di cognizione ordinaria, vanno applicati gli art.281 decies e ss c.p.c.che regolamentano il c.d.”Procedimento semplificato di cognizione”ogni qualvolta i fatti di causa non sono controversi,oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione o non richieda un'istruzione complessa. D'altronde né parte ricorrente né parte resistente ha eccepito la mancanza di tali presupposti o addotto prove tali da farli ritenere insussistenti e chiesto il muta- mento del rito e quindi il giudizio è stato regolarmente incardinato e viene deciso ai sensi dell'art.282 terdecies e 281 sexies c.p.c.
Nel merito:tra pare ricorrente e parte resistente ,in data 20.12.2019 è intercorso il contratto di cui al Repertorio
n.1741 del 2.1.2020 della Provincia di avente ad oggetto l'affidamento in gestione in orario extrasco- CP_1 lastico,ai sensi dell'art.90 comma 26 della L.289 del 27.12.2022,della Palestra prioritariamente destinata ad uso scolastico ed annessa all'IIT AI SCe OU NI per attività extrascolastiche con o senza la presenza di pubblico,affidamento che comprendeva “la gestione ed il diretto coordinamento di ogni attività svolta nell'impianto al fine di mantenere e valorizzare.le potenzialità scolastiche e sportive”(v.doc.allegato). All'art.2 del citato contratto si stabiisce che la durata dello stesso era di “n.3,5 dal 01/1/2020 al 30/06/2023 ..” ed era rinnovabile per pari periodo previo accordo fra le parti e all'ar.3 testualmente si legge “Il canone per la concessione in oggetto,posto a base d'asta, è stabilito in €.5.000,00 lo stesso sarà versato dall'affidatario in due rate di cui la prima entro il 30 Aprile e la seconda entro il 31 Dicembre salvo verifica della somma da scomputare a seguito di lavori effettiati per migliorie preventivamente autorizzati dall'Ente”.
In diritto,il termine Canone significa “corresponsione periodica di una somma di denaro per l'utilizzo di un bene o di un servizio”,ai seno dell'art.826 c.c.i beni non inclusi nell'elenco dei beni demaniali dello Stati di cui all'art.822 c.c. fanno parte del patrimonio indisponibile dello stesso o rispettivamente,delle Provincie e dei
Comuni e tra l'altro, vi fanno parte gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi ed in partico- lare,con riferimento al presente caso,gli edifici scolastici e loro pertinenze e la Giurisprudenza asserisce che,in base all'art. 90, comma 25, l. 27 dicembre 2002 n. 289 (ora, art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38/2011), l'affidamento di impianti sportivi che l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente, si realizza mediante la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la definizione delle modalità di gestione e dei relativi criteri d'uso, all'esito di una procedura di affidamento ,disciplinata, quanto alle relative modalità, dalla normativa di com- petenza regionale e, in ogni caso, preceduta, per finalità evidenziali e pro concorrenziali, dalla determinazione di criteri generali ed obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. L'indicazione normativa è peraltro nel senso dell'affidamento « in via preferenziale » a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di pro- mozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali così che,in considerazione della centralità del momento della gestione, che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica, la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico. Pertanto,
l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici, appartenenti al pa- trimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 c.c., quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l'appunto, una concessione di servizi. Il canone concessorio costituisce per l'ente pubblico proprietario del bene una entrata patrimoniale e non tributaria che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo e per l'occupazione dello spazio, concesso contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi( vedi T.A.R.
Campania sez. VII - Napoli, 18/11/2022, n. 7130 Consiglio di Stato sez. V - 02/11/2023, n. 9450).
Consegue da quanto sopra che il canone stabilito nel contratto di affidamento intercorso tra le parti,pur nella poco felice indicazione dell'entità dello stesso con riferimento al periodo considerto, non può essere determi- nato in €.5.000,00 per tre anni di utilizzo del bene, circa €.
1.600.00 l'anno,perché ,in primo lugo,un importo di tal genere presupporrebbe un uso praticamente gratuito del bene stesso da parte del concessionario, situa- zione che non si ravvisa come prevista nel contratto;
inoltre una tale interpretazione, sarebbe in contrasto con il soddisfacimento,da parte dell'Ente, di acquisire entrate patrimoniali,che per definizione sono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, appunto, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'Ente pubblico e ogni movimento che apporti un aumento mediato o immediato di denaro e il principio del "buon andamento" della Pubblica Amministrazione,talora espresso, più semplicemente, come principio di "buona amministrazione", che tradizionalmente impone che l'attività ammi- nistrativa pubblica si svolga, in primo luogo, nel rispetto della legge ma, considerando che per il soddisfaci- mento degli interessi pubblici la Pubblica Amministrazione deve seguire anche regole di condotta non giuri- diche, occorre che queste assicurino che la sua azione si svolga con prontezza, semplicità, speditezza, econo- micità ed adeguatezza ,quindi il "buon andamento" è una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia ed economicità.
Consegue che è logico dedurre che il canone pattuito era di €,5.000,00 per le tre annualità e mezzo
2020,2021,2022 e sei mesi del 2023,determinato nell'ingiunzione in €14.149,67 al netto delle riduzioni come peraltro affermato e non contestato nel “Verbale Ripresa in consegna”sottoscritto dai rispettivi responsabili delle parti e di cui al doc.n.12 di parte resistente.
In merito alle altre censure mosse al provvedimento dalla ricorrente,relativamente alle somme pretese per rim- borso consumi,parte resistente ha dimotrato, con copiosa documentazione, che tali importi sono stati determi- nati in base alle modalità di calcolo del gestore di riferimento ed inviati antecedentemente alla notifica dell'atto contestato alla ricorrente che non ha mosso specifiche e documentate contestazioni a riguardo.
Prive di pregio inoltre appaiono le ulteriori censure mosse da parte ricorrente avverso il provvedimento impu- gnato,vista la regolarità della notifica dello stesso tramite pec, l'indicazione precisa ivi contenuta di tempi
,modalità di impugnazione e competenza del Giudice deputato alla cognizione del ricorso.
Consegue che l'opposizione va rigettata e il provvedimento impugnato integralmente confermato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sull' opposizione avverso l'avviso di accertamento ex. l. 160/2019 art. 1, commi da 792 e ss. notificato a mezzo PEC del 3.6.2024 proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con Controparte_5 CP_2 sede in , Str. Pontevecchio n. 64, c.f. , rappresentata e difesa come da procura speciale CP_1 P.IVA_1 estesa in calce al detto atto dall'Avvocato Claudio Arcaleni c.f. , ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio di detto Procuratore sito in , Via Settevalli n. 133/C. che chiede di ricevere CP_1 le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 contro la (P.I. ), in persona della sua Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_3 P.IVA_2 tempore, Prof. Ing. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura spe- Controparte_4 C.F._2 ciale in calce al detto atto rilasciata ex art. 83 c.p.c. 3° co., su foglio separato del quale è stata estratta copiain- formatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso,dall'avv. Silvia Calabresi
(C.F. ), e con lei elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia di Pe- C.F._3 rugia in , Piazza Italia, 11 (fax 075 9668964) e dunque alla pec CP_1 Email_2
Rigetta l'opposizione,ritenutante l'infondatezza e per l'effetto,conferma integralmente l'avviso di accerta- mento ex. l. 160/2019 art. 1, commi da 792 e ss. notificato a mezzo PEC del 3.6.2024 emesso dalla Provincia di in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di CP_1 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore, liquidante come segue:€.7.616,00 per compenso professionale,oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 21.3.2025 Il Giudice Onorario
Dr.Alberta Balloni