TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/12/2024, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1273 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1273/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in PERÙ il Parte_1 C.F._1
17/12/1977
Con il patrocinio dell'Avv. BELLUOMO GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in MILANO (MI) il 01/03/1977 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Controparte_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e contratto in data 21.06.2010 e trascritto Parte_1 Controparte_1 in Italia presso lo Stato Civile del Comune di Trecate (NO) ( atto n. 15 parte 2 serie c - anno 2010).
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale dandosi atto che le parti hanno definito ogni rapporto economico/patrimoniale e che pertanto nulla vantano vicendevolmente.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate (NO) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di separazione e di pronuncia dello scioglimento del matrimonio sui Registri dello Stato Civile ed a
Pag. 1 quant'altro di sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge
P.M.: Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni
*.*.*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/07/2024 , adiva il Parte_1
Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_1
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio con in Persona_1 data 21.06.2010 e trascritto in Italia presso lo Stato Civile del Comune di Trecate (NO) ( atto n. 15 parte 2 serie c - anno 2010). Dall'unione non nascevano figli. La ricorrente rappresentava che la convivenza non era proseguita a causa della incompatibilità caratteriale delle parti. All'udienza del 28.11.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendola al Collegio per la decisione.
**** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e merita accoglimento,
[...] Controparte_1 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status. Deve provvedersi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, avuto riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) spese di lite compensate;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1273/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in PERÙ il Parte_1 C.F._1
17/12/1977
Con il patrocinio dell'Avv. BELLUOMO GIOVANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in MILANO (MI) il 01/03/1977 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE:
Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Controparte_1
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e, fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e contratto in data 21.06.2010 e trascritto Parte_1 Controparte_1 in Italia presso lo Stato Civile del Comune di Trecate (NO) ( atto n. 15 parte 2 serie c - anno 2010).
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale dandosi atto che le parti hanno definito ogni rapporto economico/patrimoniale e che pertanto nulla vantano vicendevolmente.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trecate (NO) di provvedere all'annotazione della emananda sentenza di separazione e di pronuncia dello scioglimento del matrimonio sui Registri dello Stato Civile ed a
Pag. 1 quant'altro di sua competenza.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge
P.M.: Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni
*.*.*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 09/07/2024 , adiva il Parte_1
Tribunale di Novara per chiedere la separazione personale dei coniugi e per lo scioglimento del matrimonio contratto con . Controparte_1
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio con in Persona_1 data 21.06.2010 e trascritto in Italia presso lo Stato Civile del Comune di Trecate (NO) ( atto n. 15 parte 2 serie c - anno 2010). Dall'unione non nascevano figli. La ricorrente rappresentava che la convivenza non era proseguita a causa della incompatibilità caratteriale delle parti. All'udienza del 28.11.2024, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e ritenuta la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava le parti alla discussione orale della causa, rimettendola al Collegio per la decisione.
**** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da Parte_1
nei confronti di è fondata e merita accoglimento,
[...] Controparte_1 ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente e alla necessità della pronuncia in tema di status. Deve provvedersi con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, avuto riguardo alla domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) spese di lite compensate;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/11/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3