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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/06/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 931/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 23.05.1952 ed ivi residente in [...], in proprio ed in qualità di erede legittimo della SI.ra (C.F. Persona_1 C.F._2
) - doc. n. 1, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in
[...] data 07.09.2021, rappresentato e difeso, per delega in calce al presente atto, dall'avv. Giacomo Vassia (C.F. ) del foro di CodiceFiscale_3
Ivrea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ivrea (To), Via
Palestro, n. 31; attore contro
, con sede corrente in Chivasso, Via Po n° 11, in persona del CP_1 suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, P. IVA e COD. FISC. , rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Paolo Salvini del Foro di Torino;
convenuta
oggetto: responsabilità medica conclusioni
Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito, In via principale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
Pag. 1 a 16 dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i fatti di cui premessa, derivante dalla negligente, imprudente ed imperita condotta clinico-assistenziale adottata dai sanitari dell'Ospedale di Ivrea e dal personale intervenuto presso Pa l'Ospedale Ivrea – Asl T4, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI.
, in proprio e iure hereditatis in qualità di erede legittimo Parte_1 della SI.ra , deceduta a CH (To) il 07.09.2021, che si Persona_1 quantificano complessivamente nella somma di euro 998.819,20 (di cui euro 597.800,00 a titolo di danno non patrimoniale patito dalla SI.ra Per_1
e trasmissibile iure hereditatis al figlio, oltre alla personalizzazione del danno, pari al 25% del danno biologico, per un totale di euro 697.434,00, oltre euro 18.909,00 a titolo di invalidità temporanea totale per n. 191 giorni, e così per un totale complessivo di euro 716.343,00, euro
274.587,60 in favore del SI. iure proprio quale danno Parte_1 derivante dalla perdita del rapporto parentale, euro 7.888,60 quali spese vive documentate come in atti ), oltre al danno morale cd. soggettivo detto anche danno catastrofale ed al danno tanatologico, da liquidarsi in favore del SI. in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 Parte_1
c.c, ovvero in altra veriore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, per i fatti di cui premessa, derivante dalla negligente, imprudente ed imperita condotta clinico-assistenziale adottata dai sanitari dell'Ospedale di Ivrea e dal personale intervenuto presso l'Ospedale di Ivrea – Asl T4, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal SI.
, in proprio e iure hereditatis in qualità di erede legittimo Parte_1 della SI.ra , deceduta a CH (To) il 07.09.2021, così come Persona_1 accertati all'esito della ctu medico-legale disposta sulla de cuius, che si quantificano complessivamente nella somma di euro 200.605,00 (di cui euro 158.936,00 a titolo di danno non patrimoniale patito dalla SI.ra Per_1
e trasmissibile iure hereditatis al figlio, oltre alla personalizzazione del danno, pari al 25% del danno biologico, per un totale di euro 185.425,00, oltre euro 7.590,00 a titolo di invalidità temporanea totale per n. 66 giorni, euro 7.888,60 quali spese vive documentate come in atti ), oltre al danno morale cd. soggettivo detto anche danno catastrofale ed al danno
Pag. 2 a 16 tanatologico, da liquidarsi in favore del SI. in via Parte_1 equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c, ovvero in altra veriore somma che risulterà accertata all'esito del giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, Con vittoria di spese, competenze che verranno liquidate dall'Ill.mo Tribunale adito e rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Parte convenuta: “assolvere la convenuta Controparte_3 da ogni avversa domanda;
in subordine, emettere sentenza secondo quanto rigorosamente provato e comunque secondo giustizia ed equità.
Con il favore delle spese”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ Con atto di citazione notificato in data 22.03.2022, , in Parte_1 qualità di figlio della sig. deceduta in data 07.09.2021, ha Persona_1 convenuto in giudizio l' al fine di sentir condannare la convenuta CP_1 al risarcimento, iure hereditatis, del danni subiti dal congiunto in conseguenza della caduta da un letto dell'Ospedale di Ivrea presso cui era ricoverata, e al risarcimento dei danni subiti iure proprio dall'attore in conseguenza del decesso della medesima verificatosi nei sei mesi successivi.
L'attore ha esposto, a fondamento della domanda, le seguenti circostanze di fatto:
- la notte del 02.03.2021, la madre è caduta dal letto mentre si Persona_1 trovata ricoverata, dal giorno precedente, presso l'ospedale di Ivrea a causa di un malore;
- da informazioni assunte dal personale sanitario, è emerso che non era stata applicata la barra di sicurezza anticaduta al letto di ospedale;
- la madre è stata quindi sottoposta ad un intervento chirurgico il giorno successivo ed è stata rimasta ricoverata presso la struttura ospedaliera sino al giorno 10.03.2021;
- trasferitasi dapprima presso la Casa di riposo “Tappero” di Agliè, la sig.
è rientrata presso la sua abitazione in data 27.04.2021 ove è Per_1 rimasta, allettata, fino al giorno del decesso, avvenuto in data 07.09.2021.
La si è costituita nel giudizio in data 15/9/2022 contestando la CP_1 fondatezza delle domande avversarie e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare la struttura sanitaria ha negato qualsivoglia addebito di
Pag. 3 a 16 responsabilità eccependo, rispetto al danno lamentato iure proprio, la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto estraneo al rapporto contrattuale intercorso con la struttura, deducendo la mancanza di colpa sul presupposto che la gestione assistenziale e clinica sarebbe avvenuta nel pieno rispetto delle norme di prevenzione delle cadute ospedaliere;
contestando infine il quantum debeatur richiesto a titolo risarcitorio dall'attore.
La causa è stata istruita mediante prove orali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata rimessa in decisione all'udienza del 11/12/2024, sostituita con l'assegnazione di un termine per note scritte, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ Il risarcimento del danno iure hereditatis. L'inquadramento della responsabilità e la colpa della struttura sanitaria.
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno subito dal paziente e reclamato dall'attore iure hereditatis, giova anzitutto evidenziare che la responsabilità medica della struttura sanitaria va inquadrata nell'ambito della responsabilità di natura “contrattuale” in base al tenore dell'art. 7 della legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) secondo cui “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
L'inquadramento dell'azione di risarcimento del danno da colpa medica nell'alveo dell'art. 1218 c.c. comporta, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, che l'attore, paziente danneggiato, debba fornire prova del contratto (o contatto sociale), del danno e del relativo nesso causale con la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, potendosi limitare ad allegare la colpa del medico.
Ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile (Cass. sentenza 21177 del 20/01/2015; Cass. sez. 3° sentenza 29315 del 07/12/2017; sentenza 18392 del 26/07/2017; Cass.
3704/2018).
Pag. 4 a 16
Grava quindi sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario e il danno di cui domanda il risarcimento.
Sul piano del contenuto dell'onere probatorio, tale onere andrà assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non” o della preponderanza dell'evidenza, la causa del danno (S.U. 576/2008).
Il criterio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” costituisce la regola probatoria che governa la ricostruzione del nesso causale in materia di responsabilità civile sanitaria (a differenza del processo penale in cui vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”).
Essa opera sul piano della causalità materiale ex art. 40 e 41 c.p. e riposa su uno standard di “certezza probabilistica”.
In applicazione di tale criterio, il giudice, tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica, potrà pervenire alla riferibilità causale dell'evento all'ipotetico responsabile “solo se l'evento sia più probabile (che non) che sia attribuibile all'ipotetico responsabile, per la presenza di fattori che probabilisticamente ad esso lo riconducono e per la fase l'assenza di fattori che lo conducano ad altra causa” (cfr. Cass. sez. 3 sentenza 22225 del 2014)
Solo se, al termine dell'istruttoria la causa del danno lamentato dal paziente rimanga assolutamente incerta, il nesso eziologico non potrà ritenersi provato e la domanda dovrà essere rigettata (Cass. 29315/2017 cit.).
Tanto premesso in linea generale e passando ad esaminare il caso di specie, dall'esame della cartella clinica è emerso che il giorno 28.02.2021 la sig. ha fatto accesso, in ambulanza, al Pronto Soccorso Persona_1 dell'Ospedale di Ivrea lamentando episodi di assenza, decadimento generale e debolezza diffusa (cfr. in relazione ctu pag. 27).
Pag. 5 a 16 Durante la degenza, la medesima è caduta a terra dal letto procurandosi la fattura pertrocanterica femore destro;
dalla cartella clinica “il personale Parte del riferisce caduta dalla barella.
I cc.tt.uu. hanno evidenziato come la sig. si presentasse, al Per_1 momento dell'accesso in pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, un soggetto grande anziano fragile plurimi patologico (affetto in particolare dalle seguenti patologie: vasculopatia cerebrale cronica multinfartuale con deterioramento cognitivo e deficit mnesici;
deficit motori con necessità di appoggio durante la deambulazione;
grave deficit visivo in glaucoma terminale;
deficit uditivo) con riduzione dell'autonomia sia nelle ADL sia nelle IADL.
Ad avviso dei cc.tt.uu., la paziente presentava un aumentato rischio di caduta in considerazione delle sue condizioni cliniche per cui necessitava di adeguate misure preventive finalizzate a ridurre il rischio che tale evento si concretizzasse.
Tuttavia, dall'esame della cartella clinica è emerso che la paziente fosse sola al momento della caduta e in assenza di adeguato trattamento preventivo per tale evento.
In particolare, parte convenuta, sulla quale grava l'onere di dimostrare di aver tenuto comportamento diligente e di non aver commesso, durante tutte le fasi dello svolgimento del rapporto, alcun errore causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso, non è stata in grado di ricostruire la dinamica della caduta e non è neppure riuscita a provare che l'evento fosse imprevedibile, ossia causato da una sua condotta arbitraria e abnorme del paziente.
Ad aggravare la posizione della connotando la condotta come CP_1 gravemente inadempiente, depone un'altra circostanza.
Dall'esame della documentazione clinica emerso che alle ore 2.30 del
02.03.2021, poco prima della caduta (avvenuta alle ore 03.00) la sig.
, già descritta come disorientata e assente, avesse presentato un Per_1 episodio di agitazione psico-motoria, tale da richiedere somministrazione di un farmaco sedativo.
Pag. 6 a 16 Tale circostanza avrebbe dovuto ragionevolmente indurre i sanitari ad apprestare maggiori misure di tutela.
Invero, in base alle generali regole di prudenza qualora i sanitari non siano in grado di garantire un controllo costante su un paziente che manifesti disturbi comportamentali (come, nel caso di specie, disorientamento e stato agitativo), i medesimi devono adottare ogni possibile strategia assistenziale che appaia idonea a prevenire il rischio di caduta.
Come condivisibilmente osservato dai cc.tt.uu. nella relazione peritale tramite rinvio alla letteratura di settore (doc. 29): “Le cadute rappresentano l'evento avverso più comune nelle strutture residenziali e negli ospedali ed in genere riguardano persone fragili, la maggior parte affette da demenza.
E' inoltre assodato che chi cade la prima volta presenta un rischio elevato di cadere nuovamente durante lo stesso anno e può riportare, come conseguenza del trauma, danni anche gravi fino a giungere, in alcuni casi, al decesso. Il numero di anziani che va incontro a caduta durante un ricovero in ospedale o in struttura residenziale sanitaria è alto: la metà degli stessi che riporta una frattura di femore non è più in grado di deambulare ed il 20 % di essi muore per complicanze entro 6 mesi”.
Tenuto conto di ciò, i cc.tt.uu. hanno concluso, in risposta al quesito del giudice, che: “Sulla base della documentazione sanitaria esaminata si ritiene che la NO , durante la degenza presso il Pronto Per_1
Soccorso dell'Ospedale di Ivrea (TO), fosse un paziente che presentasse un aumentato rischio di caduta e che pertanto necessitasse di adeguate misure preventive finalizzate a ridurre il rischio che tale evento si concretizzasse. Inoltre, dalla disamina della stessa, emergerebbe che in occasione della caduta avvenuta in data 02.03.2021 dalla barella la
fosse sola e in assenza di adeguato trattamento preventivo per Pt_4 tale evento: si ravvisano pertanto criticità nella condotta dei Sanitari dell'ASLTO4.”.
Alla luce di tali considerazioni deve essere affermata la responsabilità contrattuale dell' convenuta, la quale non ha fornito la prova di aver CP_1 correttamente adempiuto la propria obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza, adottando misure precauzionali adeguate all'età, alle condizioni psico-fisiche, allo stato di salute della paziente, nonché idonee a prevenire la caduta, anche solo accidentale.
Pag. 7 a 16 Passando pertanto all'accertamento del danno richiesto, i cc.tt.uu., all'esito di un iter argomentativo congruamente e logicamente motivato, hanno stimato il danno biologico conseguenza della “frattura Pertrocanteria femore destro” nella misura del 30-35% e un'invalidità temporanea pari a 66 (sessantasei) giorni a totale (dalla data della frattura
– 02.03.2021 - al rientro al proprio domicilio – 07.05.2021 – data in cui è sostanzialmente da ritenersi stabilizzata la frattura del femore in considerazione dell'assenza di ulteriori margini di miglioramento vista l'inefficacia di eventuali ulteriori trattamenti riabilitativi).
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico, suffragate da adeguati accertamenti e logicamente motivate, sono condivise dal giudice e possono essere poste a fondamento della liquidazione del danno alla persona.
In punto liquidazione, parte convenuta ha chiesto l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento che sarebbe dovuto in applicazione del punto base tabellare, in ragione del fatto che la sig. Per_1
è deceduta pochi mesi dopo la caduta (in data 07.09.2021).
E' noto al Tribunale l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il danneggiato deceda per cause autonome dall'evento, la liquidazione del danno biologico va rapportata alla durata effettiva della menomazione psicofisica: cfr. Cass. sez. III sentenza n.
13331 del 20.06.2015 dalla motivazione: "ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione dei danno biologico che gli eredi del defunto richiedano
"iure successionis" va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva (cfr. da ultimo cfr. Cass.; Sez. 3, Sentenza n. 10980 del 09/08/2001; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 22338 del 24/10/2007; Sez. 3, Sentenza n.
23739 del 14.11.2011).
Tale giurisprudenza, tuttavia, non è applicabile nel caso di specie.
Come condivisibilmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tale orientamento è applicabile soltanto rispetto al soggetto che deceda in età precoce rispetto alla propria aspettativa di vita. Nel caso in cui al momento del sinistro il danneggiato abbia già raggiunto un'età avanzata rispetto alle
Pag. 8 a 16 statistiche di mortalità, invece, dovrà farsi esclusivo riferimento ai parametri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, i quali tengono già conto delle ridotte aspettative di vita.
Cfr. Cass. ordinanza 25157 del 11.10.2018 dalla motivazione: “Questa
Corte ha ripetutamente affermato che, in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso (Sez. 3, sentenza
n. 679 del 18/01/2016, Rv. 636872; Sez. 3, sentenza n. 2297 del
31/01/2011, Rv. 616337; Sez. 3, sentenza n. 14767 del 03/10/2003, RV.
567322). Il riferito orientamento giurisprudenziale, infatti, è volto a rapportare la liquidazione del danno alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita. Esso assume, quindi, specifico rilievo se il danneggiato decede in età precoce rispetto all'aspettativa di vita. Nel caso in esame, invece, il danneggiato è deceduto a 96 anni e quindi ben oltre
l'ordinaria aspettativa di vita. Il punto-base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, pertanto, in relazione ad un soggetto novantenne tiene già conto delle più ridotte aspettative di vita. Non si registra, quindi, quello scollamento fra
l'aspettativa di vita meramente ipotetica e potenziale e l'effettiva durata della vita del danneggiato che giustifica l'applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base. In altri termini, poiché il punto-base per un ultranovantenne tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso, nessuna ulteriore riduzione doveva essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso del danneggiato in corso di causa, all'età di 96 anni).
In applicazione di tali principi, pertanto, non può essere effettuata alcuna riduzione sul risarcimento da calcolarsi in base al punto base tabellare, dal momento che la sig. è deceduta all'età di 92 anni, quindi in età Per_1 oramai avanzata rispetto all'aspettativa media di vita (n.d.r. e non all'età di 93 anni, come affermato dall'attore, essendo nata in data [...] e deceduta in data 07.09.2021; cfr. per la data di nascita la cartella clinica prodotta da parte convenuta).
Passando ora a quantificare il danno da invalidità temporanea,
Pag. 9 a 16 In punto determinazione del quantum risarcibile, si ritiene di adottare quale parametro di riferimento per la liquidazione del danno le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (versione aggiornata 2024) e comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione condiviso dalla Suprema Corte – cfr. Cass. 7/6/2011 n. 12408
e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
Si rammenta peraltro che tali “tabelle milanesi” nella loro versione più aggiornata distinguono il danno biologico dal danno morale del quale offrono una quantificazione “ragionata” percentuale.
La liquidazione è compiuta tenuto conto dell'età (anni 92) della SI.ra al momento della caduta, della percentuale di invalidità permanente Per_1 attribuita alla medesima (35%) ed applicando un aumento equitativo in misura pari al 30% a titolo di danno morale, in relazione al grado di intensità delle sofferenze sopportate a causa della menomazione della propria integrità psico fisica (cfr. la comparsa di lesioni da decubito nella documentazione clinica) unitamente al ragionevole sconforto legato al peggioramento della propria condizione di vita
In applicazione di tali parametri, il danno permanente deve essere liquidato nell'importo € 139.019,00 (danno biologico per invalidità permanente 35% = 106.938 + incremento per sofferenza sino al 30% per
€ 32.081,00).
Non è invece accolta la richiesta dell'attore di applicazione di un ulteriore aumento (per il 25%) a titolo di personalizzazione del danno.
Si rammenta a tale proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021) “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”.
Pag. 10 a 16 Nel caso di specie, le specifiche limitazioni funzionali di cui ha sofferto la sig. nel periodo successivo alla caduta sono state già valutate dal Per_1
c.t.u. in sede di determinazione della percentuale di invalidità per cui l'applicazione di un ulteriore aumento percentuale non appare congrua.
Passando alla valutazione dell'inabilità temporanea, i cc.tt.uu. hanno stimato la misura di invalidità nel modo che segue:
- 66 gg (totale) dalla data della frattura – 02.03.2021 - al rientro al proprio domicilio – 07.05.2021 – data in cui è sostanzialmente da ritenersi stabilizzata la frattura del femore in considerazione dell'assenza di ulteriori margini di miglioramento vista l'inefficacia di eventuali ulteriori trattamenti riabilitativi.
Pertanto, applicato il valore massimo indicato in Tabella, considerato il danno in capo all'attrice e la sintomatologia dolorosa dello stesso (valore punto base pari a € 115,00 pro die), si liquida il complessivo importo attualizzato di € 7.590,00.
Non è invece meritevole di accoglimento la richiesta di ristoro del danno tanatologico, dal momento che, come si dirà, non è stato provato il legame causale tra l'evento traumatico e il decesso della paziente verificatosi nei mesi successivi.
Conclusivamente, l'importo complessivo attualizzato che va liquidato a titolo di danno non patrimoniale corrisponde ad € 146.609,00 (=
139.019,00 + 7.590,00).
Per quanto attiene, invece, al danno patrimoniale, i cc.tt.uu. hanno ritenuto essere congrue e documentate in atti le spese mediche chieste dall'attore per complessivi euro € 1.472,8.
Rivalutata secondo il coefficiente medio ISTAT del periodo in cui risultano affrontate tali spese (2021) la somma corrisponde ad attuali € 1.877,82.
In definitiva, il danno che va riconosciuto, iure hereditatis, a favore di ammonta complessivamente ad € 148.486,82 (= Parte_1
146.609,00 + 1.877,82).
Pag. 11 a 16 Tale somma, liquidata in moneta attuale, costituisce debito di valore per cui deve essere maggiorata degli interessi compensativi (per compensare la mancata disponibilità della somma dalla data del fatto).
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato.
Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti devono essere condannati, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € € 148.486,82 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, su detta somma dalla data dell'evento (02.03.2021) sino alla data odierna;
- interessi, al tasso legale, sulla somma di € 148.486,82 dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.
§ Il risarcimento del danno iure proprio. Il danno da perdita del rapporto parentale.
Non sono invece meritevoli di accoglimento le ulteriori voci di danno reclamate dall'attore iure proprio (danno morale da perdita del congiunto, danno per la lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con il defunto).
Come correttamente evidenziato dalla parte convenuta, il danno da perdita del rapporto parentale, quale danno iure proprio patito dai congiunti in seguito all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale, ha natura extracontrattuale.
Pag. 12 a 16 Spetta di conseguenza al danneggiato dimostrare gli elementi costitutivi del diritto al risarcimento, tra i quali il nesso causale tra la condotta tenuta dal presunto danneggiante e l'evento, nel caso di specie costituito dalla morte del congiunto.
Come si è già detto, nel giudizio civile il criterio che presiede all'accertamento del nesso di causalità consiste non nella regola penalistica della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma nel cd. criterio del “più probabile che non”, dovendo perciò il giudice considerare, rispetto ad ogni enunciato, l'eventualità che esso possa essere vero o falso e, tra queste due ipotesi alternative, scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore, in termini di probabilità, rispetto all'altra.
Peraltro, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, lo standard di
“certezza probabilistica” che presiede all'accertamento del nesso causale civilistico “non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”
(Cass. n. 18584/2021).
In altri termini, la sussistenza di una relazione di causa-effetto, in termini probabilistici, tra una condotta ed un determinato evento non può unicamente basarsi sulla probabilità quantitativa, o statistica, dovendosi – in questo caso similmente a quanto avviene all'interno del processo penale – piuttosto fondare sulla cd. probabilità logica, ossia sulla esclusione della influenza determinante di fattori/concause alternative.
Tanto premesso in linea generale, dall'esame della relazione di consulenza tecnica depositata nel fascicolo telematico è emerso che il decesso della sig. è stato causato da una “sindrome involutiva senile Per_1 con progressivo deperimento psico-organico in grande anziana fragile affetta da severa vasculopatia cronica multinfartuale”.
Secondo i cc.tt.uu., non vi sono sufficienti elementi per poter affermare che la frattura del femore abbia avuto efficacia causale e concausale nella produzione dell'evento (morte).
Pag. 13 a 16 Tale deduzione è stata ricavata, principalmente, dal quadro clinico generale in cui si trovava la sig. al momento dell'accesso al P.S. di Per_1
Ivrea, ossia un quadro già gravemente compromesso a causa della compresenza di plurime patologie (vasculopatia cerebrale cronica multinfartuale con deterioramento cognitivo e deficit mnesici;
deficit motori con necessità di appoggio durante la deambulazione;
grave deficit visivo in glaucoma terminale;
deficit uditivo).
Ad ulteriore supporto di tali conclusioni, i cc.tt.uu. hanno evidenziato che:
“Esaminando la documentazione sanitaria disponibile si osserva quanto segue:
- in occasione dell'accesso in Pronto Soccorso del 28.02.2021 veniva segnalato “cute e mucose … disidrata … desquamazione furfuracea ad entrambi gli arti inferiori”;
- alla visita fisiatrica del 05.03.2021 veniva segnalata “s. involutiva”;
- già prima della caduta dalla barella la Paziente si era presentata agitata con necessità di terapia sedativa e che successivamente sono proseguiti in modo ingravescente gli episodi di disorientamento associato a disturbi comportamentali;
- il proposto trattamento riabilitativo fisioterapico non ha potuto essere attuato principalmente per la ridotta compliance conseguente alla marcata astenia e al fluttuante disorientamento associato a disturbi comportamentali;
- dalla scheda SID è possibile escludere uno stato settico conseguente alle lesioni da pressione, con conseguenti disfunzione multiorgano prima ed exitus poi, nonostante in una occasione (in data 23.08.2021) sia stata segnalata la presenza di larve”.
In questi termini, già prima del verificarsi di tale evento la sig. Per_1 presentava i segni della sindrome involutiva senile che, aggravatasi nei mesi successivi, ne ha causato la morte.
Valorizzata la portata causale delle condizioni cliniche del paziente pregresse alla caduta, da un lato, i cc.tt.uu. non hanno individuato elementi sufficienti da cui poter dedurre che la frattura del femore abbia concorso in modo causalmente efficiente nell'insorgenza della patologia involutiva, dall'altro (nel senso che, in assenza della frattura, la patologia non si sarebbe verificata;
cd. condicio sine qua non). Salva la precisazione, del pari condivisibile, che tale evento traumatico può
Pag. 14 a 16 eventualmente aver ridotto l'aspettativa di vita in un soggetto grande anziano fragile di 92 anni.
Le conclusioni tecniche raggiunte dai cc.tt.uu. sono condivise dal giudice in quanto esposte in modo preciso e analitico, adeguatamente motivate nelle premesse e logicamente coerenti nelle conclusioni raggiunte, anche alla luce delle repliche mosse ai rilievi dei consulenti di parte.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice;
non è neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Per tutti questi motivi, in conclusione, la domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis deve essere rigettata.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite (comprese quelle del procedimento di mediazione) sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della nota spese di parte attrice e dei parametri stabiliti dal
D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 52.000,00 –
260.000,00 (in ragione del decisum), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024) applicati i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.03.2024, sono poste ad esclusivo carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 931/2022 così provvede:
Pag. 15 a 16 1) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna la al pagamento in favore dell'attore della CP_1 somma di € 148.486,82 oltre agli interessi nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna la al rimborso delle spese di lite a favore di CP_1
che liquida in € 15.111,00 per onorari, € 1.765,30 per Parte_1 spese non imponibili, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e
Cpa;
3) le spese di c.t.u. sono poste ad esclusivo carico di parte convenuta.
Ivrea, 09.06.2025
Il Giudice
(Stefania Frojo)
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