Sentenza 28 aprile 2023
Massime • 1
E' configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Continuazione dei reati: l’istanza può essere riproposta se emergono nuovi elementi non valutati (Cass. Pen. n. 41391/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2026
Continuazione dei reati e giudizio di esecuzione: quando è ammessa una nuova istanza In materia di continuazione dei reati ex art. 81 c.p., la Cassazione ribadisce che l'istanza di continuazione ex art. 671 c.p.p., anche se già rigettata, può essere riproposta quando siano dedotti elementi nuovi, compresi quelli preesistenti ma non valutati nella precedente decisione. Lo ha chiarito la Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza n. 41391/2025, annullando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile una nuova richiesta per asserita preclusione. Il caso: più condanne definitive e richiesta di continuazione Il condannato aveva chiesto al giudice dell'esecuzione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 39858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39858 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 39858 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 28/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, resa in data 9 settembre 2022, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di AN AL di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con: a) sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 6 dicembre 2016, irrevocabile il 22 aprile 2017, di condanna per i reati di associazione a delinquere finalizzata al furto di autoveicoli, estorsione, favoreggiamento della prostituzione, furto aggravato, art. 13 d.lgs. n. 289 del 1998, commessi in Parete, Gugliano e altre località del casertano e del napoletano, dal luglio 2010 con condotta perdurante, nel settembre 2011 e fino a febbraio 2011 e in Casal di Principe nel dicembre 2010; b) sentenza della Corte d'appello di Bologna, in data 19 giugno 2013, irrevocabile il 10 marzo 2014, di condanna per il reato di rapina aggravata, commesso in Lugo di Romagna (RA), il 6 dicembre 2010. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso poiché le violazioni commesse da AL erano state commesse «in diversi ambiti geografici e in circostanze del tutto eterogenee, atteso che soltanto i fatti di cui alla sentenza sub a) s'inserivano in un contesto associativo, sebbene volto alla perpetrazione di reati della medesima tipologia» di quelli giudicati con la sentenza sub b), ritenendo questi ultimi mera espressione di una tendenza a delinquere del condannato. 2. Ricorre AL, a mezzo del suo difensore, per cassazione e deduce un unico, articolato motivo. Lamenta che l'ordinanza ha omesso di considerare gli elementi pur indicati nell'istanza originaria e, segnatamente, la circostanza che il reato di cui alla sentenza sub b), commesso il 6 dicembre 2010, s'inserirebbe - sotto il profilo dell'epoca di commissione - nel periodo di permanenza dell'associazione criminosa di cui alla sentenza sub a), che ha operato nell'arco temporale dal 30 luglio 2010, con condotta perdurante. Prova di tanto, del tutto negletta dal Giudice dell'esecuzione, sarebbe il contenuto di una conversazione telefonica oggetto d'intercettazione, posta cle attenzione della Corte di appello e allegata al ricorso ai fini dell'autosufficienza, nella quale AL e il suo interlocutore, IM Qoku, anch'egli partecipe del sodalizio di cui alla sentenza sub a), pianificano una rapina, oggetto del programma criminoso dello stesso cennato sodalizio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 16 febbraio 2023, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Osserva il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098). L'unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01). Infine, con particolare riferimento alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione criminosa e i reati fine, il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene che la realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento della costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253; Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, Vitale, Rv. 243199; Sez. 1, n. 12639 de128/3/2006, Adanno, Rv. 234100). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al 3 momento in cui il partecipe si è determInato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984). 3. Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l'ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta da FL AL nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., secondo cui, essendosi in presenza di un reato permanente, era concretamente possibile riscontrare l'unicità del disegno criminoso perché la rapina (reato-fine omogeneo all'oggetto dell'associazione) era stata deliberata nell'arco di tempo in cui si è protratta la permanenza della partecipazione all'associazione e, per di più, realizzata con un soggetto che è anch'egli partecipe del sodalizio. Per giustificare il rigetto, la Corte di appello si è limitata ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite in scrutinio non erano espressive di un disegno criminoso preordinato, poiché realizzate in «ambiti geografici differenti e in circostanze del tutto eterogenee». Il Giudice dell'esecuzione non ha, poi, dato conto delle allegazioni difensive e, segnatamente, della conversazione del 5 dicembre 2010, indicata sin dall'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione e allegata al ricorso, intercettata tra il ricorrente e il sodale, in cui costoro, nell'organizzare la rapina oggetto della sentenza sub b), fanno espresso riferimento al coinvolgimento di altri soggetti. L'ordinanza, infine , non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che il reato di rapina sembra inscriversi nel segmento temporale di contestazione del reato associativo. Ritiene il Collegio che, in presenza di un'identità tipologica tra i vari episodi e della condotta concorsuale con un sodale, perpetrata nel periodo di permanenza del sodalizio, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare per quale ragione non potesse ravvisarsi la riconducibilità dei reati in questione nel contesto di una comune cornice deliberativa. Sugli indicati dati circostanziali, dunque, s'imponeva una verifica giurisdizionale analitica, finalizzata a escludere che la potenziale contiguità delle 4 ipotesi di reato giudicate dalle pronunzie presupposte non consentiva di prefigurare la preordinazione criminosa dedotta. Non va, infatti, dimenticato che l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, irlforma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, dilspiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza. A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017,Gargiulo, Rv. 270074). E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerato non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905de1 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838). Nel caso di specie, come osservato, la motivazione offerta dal Giudice dell'esecuzione è fortemente carente in relazione ai profili indicati, tanto da rendere necessaria una nuova deliberazione. 4. L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 28 aprile 2023 o