Sentenza 16 febbraio 2021
Massime • 1
Ai fini della confisca ex art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. di un intero patrimonio aziendale è necessario che la società sia qualificabile come mafiosa, ovvero che sussista correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa e le attività riconducibili all'associazione, essendo di per sé insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell'amministratore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2021, n. 21741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21741 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
2 1741-21 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Giorgio Fidelbo Sent. n. sez. 293 Presidente C.C. 16/02/2021 Ersilia Calvanese R.G.N.33740/2020 RD Amoroso Pietro Silvestri Relatore Debora Tripiccione ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vale.Scavi s.r.l., in persona del suo legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 15/09/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo - impeditivo e finalizzato alla confisca - del patrimonio aziendale (crediti, articoli risultanti dall'inventario, beni strumentali, denominazione sociale, avviamento) della società Vale.Scavi s.r.I., in persona del legale rappresentante, PP AN. Il sequestro è stato disposto in relazione ai delitti di corruzione propria, per il quale sono indagati PP AT e CA AN, e di partecipazione ad associazione di tipo mafioso per cui lo stesso PP AT è imputato;
il sequestro è stato disposto ai sensi degli artt. 321, comma 1, cod. proc. pen. e 416 bis, comma 7, cod. pen. 1 Quanto al delitto di corruzione, PP AT TO e PP AN avrebbero promesso al geometra dell'Anas, RI RD, intervenuto sul cantiere della Vale.Scavi s.r.l. di PP AN, la dazione di un escavatore come remunerazione per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nell'annullare verbali di accertamento, nel dare una giustificazione lecita al cantiere privo di permessi, nel non aver disposto la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere. Il fatto corruttivo sarebbe stato posto in essere al fine di agevolare l'associazione mafiosa ndrangheta nella sua articolazione della "Locale di Legnano- Lonate Pozzuolo" e la libera disponibilità dei beni aziendali consentirebbe la reiterazione di condotte corruttive. Sotto altro profilo, ha ritenuto il Tribunale che i beni della società costituiscano il prodotto ed il profitto o comunque servirono o furono destinati a commettere il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; la tesi accusatoria è che della società indicata sarebbe effettivo "proprietario/gestore" (cosi il Tribunale) PP AT TO che avrebbe solo "formalmente intestato" la società al figlio AN.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di PP AN, nella qualità di legale rappresentante della società Vale. Scavi s.r.l. Sono stati articolati tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge nella parte in cui si è individuata la Vale.Scavi s.r.l. come soggetto destinatario del sequestro. L'assunto è che la Vale.Scavi s.r.l., costituita nel 2016 e legalmente rappresentata dall'odierno ricorrente- figlio di PP AT TO, sarebbe per ragione sociale, data di costituzione, amministrazione e partecipazione sociale, un soggetto diverso dalla società ValeScavi s.r.l., costituita nel 1996 e posta in liquidazione il 6.3.2017, e che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, sulla base di elementi inconsistenti (intercettazioni telefoniche, la circostanza che l'atto costitutivo di Vale.Scavi s.r.l. sarebbe stato rogato dallo stesso pubblico ufficiale che avrebbe posto in liquidazione la ValeScavi s.r.l., la circostanza che la sede delle due società sarebbe la stessa, l'indirizzo di posta elettronica che non vedrebbe il punto tra Vale e Scavi) la omogeneità delle due imprese e meramente fittizia la intestazione o l'amministrazione della Vale.Scavi s.r.l., atteso che questa sarebbe in realtà riconducibile a PP AT TO. Si assume che il rapporto tra le due imprese sarebbe significativo solo della dismissione dell'attività di impresa del padre del ricorrente e dell'inizio di un'altra attività affine da parte del figlio di questi. In tal senso non sarebbe decisiva la circostanza che, in occasione dell'accesso dei funzionari dell'Anas sul cantiere, CA AN chiese "soccorso" al padre, 2 b trattandosi, secondo il ricorrente, "di mutua assistenza endofamiliare esplicata da persona senz'altro più esperta". Dunque non vi sarebbe la qualificata probabilità della intestazione fittizia dei beni e la sostanziale disponibilità di essi da parte di PP AT TO.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del periculum in mora di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva fatto riferimento al pericolo di "manovre idonee a provocare l'immediato svuotamento dei patrimoni riferibili agli indagati" con conseguente "protrazione dei reati già commessi", il Tribunale avrebbe invece valorizzato il pericolo di reiterazione di condotte corruttive;
secondo invece il ricorrente non sarebbe chiaro né il nesso tra la corruzione per cui si procede ed il rischio di depauperamento sociale e neppure il nesso tra la misura cautelare ed il pericolo di protrazione o aggravamento del reato di associazione mafiosa o di commissione di altri reati. Il reato di corruzione implicherebbe ex art. 322 ter cod. pen. solo il sequestro finalizzato alla confisca e non sussisterebbe il pericolo di recidiva ravvisato dal Tribunale senza spiegarne la sua concretezza ed attualità.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del nesso di pertinenzialità tra l'attività di impresa svolta dalla società e quelle asseritamente riconducibili alla consorteria mafiosa;
sul punto sarebbe stata presentata una memoria, di cui si riporta uno stralcio, in sede di riesame della quale il Tribunale non avrebbe tenuto conto. Il tema attiene alla distinzione tra l'eventuale profitto che sarebbe derivato dal reato di corruzione per cui si procede e il profitto derivante dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Nella specie non sarebbe stato provato che né il carattere mafioso della impresa né la correlazione tra la gestione della impresa e le attività riconducibili al sodalizio mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.
2. Il Tribunale, dopo aver chiarito in modo non manifestamente illogico i rapporti tra la società Vale Scavi s.r.l. e la Vale.Scavi s.r.l., spiegato perché quest'ultima debba considerarsi sostanzialmente riconducibile a PP AT TO, ricostruito il contesto generale entro cui i fatti per cui si procede dovrebbero inquadrarsi, ha innanzitutto ritenuto che il sequestro impeditivo della società sarebbe giustificato dalla 3 necessità di neutralizzare il rischio di reiterazione di ulteriori condotte corruttive nei confronti di altri pubblici agenti.
3. Si tratta di una ragionamento viziato.
3.1. Premesso che il sequestro preventivo c.d. impeditivo può essere disposto quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, è stato in più occasioni precisato che, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa, è necessario che il bene oggetto di sequestro preventivo si caratterizzi per una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato, e che risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata. Il sequestro preventivo non può cioè colpire, indistintamente e genericamente, beni dell'indagato o dell'imputato, ma solo i beni legati dal rapporto di pertinenzialità al reato (Sez. 6, n. 17997 del 20/03/2018, Bagalà, Rv. 272906; Sez. 5, n. 52251 del 30/10/2014, Bianchi, Rv. 262164). E' noto come la formula "cose pertinenti al reato" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è assunto in giurisprudenza come la nozione di "cosa pertinente al reato", che delinea l'ambito operativo del sequestro preventivo, abbia una portata più ampia di quella impiegata nell'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342). In tal senso, la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema delle misure cautelari, anche reali. È diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 4 21/03/2013, P.M. in proc. Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616). Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia;
esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali;
sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite sostanziale o processuale - le tutele dei diritti,- si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. In tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia 5 meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza;
Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit;
nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso). La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve essere, inoltre, maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo, rispetto all'indagato, nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato. La Corte di cassazione ha inoltre chiarito che, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società, occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo. (Sez. 6, n. 20244 dell'08/02/2018, Fedele, Rv. 273268 in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica). Sotto ulteriore profilo, il "periculum in mora", richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che it bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 3, n. 47686 del 17/09/2014, Euro Piemme srl, Rv. 261167).
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati avendo giustificato in termini assolutamente generici l'ablazione dell'intero patrimonio sociale senza considerare che oggetto del processo è un unico episodio di corruzione, senza chiarire quale sarebbe il nesso di pertinenza tra i singoli beni sequestrati e il reato di corruzione per cui si procede, senza indicare sulla base di quali elementi di fatto sia ipotizzabile un duraturo e non occasionale asservimento dell'intero patrimonio sociale alla commissione di altri fatti corruttivi, senza spiegare sulla base di quali elementi vi sarebbe un pericolo attuale e concreto di commissione di altri fatti 6 corruttivi e perché nella specie sarebbero rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura.
4. Considerazioni simili devono essere compiute anche in relazione al riferimento all'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. Secondo il Tribunale, la società ricorrente sarebbe una società schermo funzionale "all'operatività dell'organizzazione criminosa di cui PP AT TO è partecipe e nel cui interesse ha agito anche nella realizzazione del fatto reato per cui è stato disposto il sequestro nell'ambito della specifica funzione delegatagli all'interno dell'organigramma criminoso sopra descritto" (così testualmente l'ordinanza impugnata).
4.1. Si tratta anche in questo caso di un ragionamento viziato L'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. prevede la confisca dei beni: 1) "strumento" del delitto di partecipazione o direzione dell'organizzazione mafiosa;
2) che servirono o furono destinati alla consumazione del delitto;
deve trattarsi naturalmente di beni strumentali al delitto stesso di cui all'art.416 bis cod.pen. e non riferibili ai singoli delitti- fine la cui confisca potrà eventualmente essere operata autonomamente;
3) provento del delitto, singolarmente indicati come prezzo, prodotto o profitto;
i beni che ne costituiscono l'impiego. Si è chiarito in giurisprudenza che l'attività di amministratore, svolta, come nel caso di specie si ipotizza, da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (PP AT SA), non è sufficiente di per sè a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre cioè che sia provato un collegamento tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato nell'ambito del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, Rv. 259073; Sez. 6, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709; Sez. 1, n. 3392 del 16/07/1993, Acciarito, Rv. 195180). Si è aggiunto che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con 7 ん conseguente commistione tra le attività d'impresa e mafiosa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019, dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891). Dunque, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca in esame è necessario verificare se l'impresa sia una impresa di per sé mafiosa ovvero, nel caso in cui non lo sia, la correlazione, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, senza che possa ritenersi impediente la circostanza della intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo. In tal senso le Sezioni Unite hanno da tempo spiegato che la confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto in questione, qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, e sempre che detti beni siano collegabili all'attività delittuosa (Sez. U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061; nello stesso senso, lucidamente, Sez. 2, n. 33806, del 04/04/2018, Calabrese, Rv. 273541).
4.2. Il Tribunale anche sotto tale profilo non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Al di là della parte della motivazione volta a dimostrare la riconducibilità sostanziale della società ricorrente a PP AT TO, ciò che non è stato affatto chiarito è: a) se e perché quella ricorrente sia strutturalmente una impresa mafiosa, se cioè sia una impresa controllata dal sodalizio mafioso;
b) con quali sostanze l'impresa sia stata costituita, quale sia la consistenza della sua attività; c) se, nel caso in cui l'impresa non sia di pe sé mafiosa, quale sia la correlazione tra la società e l'associazione mafiosa e quale il nesso tra i beni e l'intero patrimonio aziendale sequestrato e la condotta di partecipazione ascritta a PP AT TO. Una motivazione, quella contenuta nella ordinanza impugnata, obiettivamente instabile e sbrigativa.
5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
in sede di rinvio i giudici, in applicazione dei principi indicati, verificheranno se ed in che limiti il patrimonio della società ricorrente sia sequestrabile in relazione al reato di corruzione ed ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. 0 8 0 ا ہمر
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Silvestri Giorgio Fidelboyou DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 GIU 2021 IL CANCELLIEREE. Patrizia Lourenzio 9