Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 L.F.) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente. (Nella specie la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito i quali anziché procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva basato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 220 L.F. sulla presunzione di conoscenza fondata sulla circostanza della presentazione spontanea al curatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 8749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8749 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 09/06/1999
1. Dott. LO COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. CALABRESE " N.1265
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N.11906/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da Di LO VA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 13.1.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.12.1997, il Pretore di Palermo dichiarava Di LO VA colpevole del reato di cui all'art. 220 legge fallimentare, condannandolo, esclusa la contestata recidiva,
alla pena mesi sei di reclusione.
A seguito di appello del Di LO, che chiedeva di essere assolto per insussistenza del fatto, assumendo che non vi era prova in atti della tempestiva e rituale comunicazione all'imputato della sentenza dichiarativa di fallimento, requisito essenziale per la configurabilità del reato in contestazione, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 13.1.3999, confermava l'impugnata decisione.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di LO, il quale lamenta l'omesso accertamento della rituale comunicazione al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce il presupposto del reato di cui all'art. 220 legge fallimentare, e conclude per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale di depositare i bilanci e le altre scritture contabili entro ventiquattro ore dalla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 16 e 220 legge fallimentare) presuppone l'avvenuta rituale comunicazione di questa al fallito, con l'esclusione di ogni equipollente (cfr. Cass., Sez. V, 23.2.1995, Minervini, RIV 200678). È perciò erronea l'impugnata decisione laddove, anziché procedere all'accertamento dell'avvenuta rituale notifica al fallito della sentenza dichiarativa di fallimento, basa l'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al contestato reato di cui all'art. 220 fallimentare sulla presunzione che questi ne abbia avuto conoscenza per essersi presentato spontaneamente al curatore. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999