Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, costituisce violazione del principio di proporzionalità la sottoposizione a sequestro di un bene di valore di gran lunga superiore rispetto al profitto confiscabile stimato, anche se con vincolo "formalmente" limitato sino alla concorrenza di tale profitto.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
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Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
Leggi di più… - 4. Sequestro probatorio, mai esplorativo e sempre proporzionato (Cass. 37639/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2015, n. 12515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12515 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 27/01/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 149
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 41259/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC AN N. IL 01/08/1954;
avverso l'ordinanza n. 205/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 09/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. P. Viola nel senso dell'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio;
Udito il difensore Avv. Di Pietro Vittorio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 giugno 2014, il Gip del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di IC NT, indagato in relazione al reato di truffa aggravata (capo D), commesso in relazione al finanziamento ex lege n. 285 del 1997 del progetto "Uno sguardo sulla città" dalla Fondazione Adolfo Pini di cui il ricorrente è Commissario Straordinario, deliberato dalla Giunta del comune di Milano su indicazione del Direttore del settore minori e giovani del Comune di Milano Mercadante Patrizio e dell'Assessore alla famiglia dello stesso Comune Moioli Maria, progetto in effetti inesistente. Con il provvedimento ablativo sono stati assoggettati a vincolo reale ai sensi degli artt. 321 e 104 cod. proc. pen. e artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., beni nella disponibilità di IC sino alla concorrenza della somma di 50.015,59 Euro.
2. Con l'impugnata ordinanza del 9 luglio 2014, il Tribunale, sezione del riesame, di Milano ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento cautelare reale. Dopo avere premesso che la difesa non ha posto in discussione la sussistenza del fumus commissi delicti focalizzando le censure esclusivamente sul tema dell'entità del profitto confiscabile, il Collegio ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il valore del bene sottoposto a sequestro, tenuto conto della rendita catastale ed in assenza di stima, non appare iculi oculi sproporzionato rispetto all'importo individuato dal Gip;
che correttamente il primo giudice ha disposto nei confronti del ricorrente la confisca dell'intero importo del profitto ricavato dal delitto sul presupposto che, allo stato, non è immediatamente individuata ne' individuabile la quota di profitto attribuibile a ciascuno dei concorrenti, da accertare solo in fase di giudizio;
che -in linea con quanto deciso dal Gip - è da preferire l'orientamento di legittimità secondo il quale è possibile disporre il sequestro a fini di confisca nei confronti del singolo concorrente anche per l'ammontare complessivo del profitto, diversamente dalla confisca che, quale istituto di carattere sanzionatorio, non può in alcun modo eccedere l'ammontare del prezzo o del profitto del reato, e ciò in ragione del fatto che occorre assicurare l'effettività del successivo provvedimento di confisca anche in ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità di alcuni soltanto degli indagati e di evitare, nelle more del giudizio di merito, la dispersione dell'equivalente del profitto.
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. l'Avv. Vittorio Di Pietro, difensore di fiducia di IC
NT, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e artt. 322- ter e 640-quater cod. pen., per avere il Tribunale, in assenza di perizia, ritenuto non sproporzionato il valore dell'immobile sottoposto a sequestro rispetto all'importo indicato dal Gip ed, in particolare, per avere, da un lato, tenuto conto della rendita catastale, che non rientra in nessun modo fra i criteri utilizzabili ai fini della stima del valore dei beni immobili;
dall'altro lato, omesso di tenere in considerazione la consulenza tecnica prodotta dalla difesa in relazione al valore effettivo del bene. Sotto diverso profilo, il ricorrente ha posto in luce come l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale - secondo il quale è possibile adottare nei confronti di tutti i concorrenti il sequestro per l'intero ammontare del prezzo o del profitto confiscabile - è stato ormai superato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite.
3. Il Procuratore generale Dott. A. P. Viola ha chiesto che l'ordinanza sia annullata con rinvio. L'Avv. Vittorio Di Pietro, nell'interesse del IC NT ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
2. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente eccepisce l'evidente sproporzione fra il valore del bene assoggettato a vincolo reale e l'ammontare del profitto confiscabile.
A tale proposito, deve essere evidenziato che, secondo l'insegnamento di questo giudice di legittimità, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (Cass. Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509). Ne discende che il valore delle cose assoggettate a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente deve essere adeguato e proporzionale all'importo del credito garantito e la stima deve costituire oggetto di ponderata valutazione preventiva da parte del giudice della cautela, controllabile dal Tribunale del riesame e non differibile alla fase esecutiva della confisca (Cass. Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439). Ancora, il Tribunale del riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all'importo del credito che giustifica l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (art. 322-ter cod. pen.), al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Cass. Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012, Crisci Rv. 252380).
3. Ritiene il Collegio che, nel confermare nei confronti di IC NT il vincolo reale disposto dal Gip ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e artt. 640-bis e 640-quater c.p. e art. 322-ter c.p., comma 2, il Tribunale milanese non abbia fatto corretta applicazione delle sopra indicate e condivisibili coordinate ermeneutiche.
Sotto un primo aspetto, deve essere posto in luce come, contrariamente a quanto argomentato dal giudice a quo, la valutazione in ordine al valore della res sottoposta a vincolo reale funzionale alla confisca per equivalente non possa essere rimandata alla fase esecutiva, ma debba essere operata già in sede di verifica dei presupposti della misura cautelare reale: il Tribunale del riesame è dunque tenuto a verificare, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità, se il sacrificio imposto al destinatario del provvedimento ablativo non sia eccessivamente gravoso in rapporto al profitto confiscabile e se il vincolo non possa attingere - sulla base degli accertamenti a cura dell'inquirente - un bene diverso nella disponibilità dell'indagato, trattandosi - appunto - di sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore. Il mantenimento del vincolo reale su di un determinato bene deve dunque essere proporzionato all'entità del profitto da assoggettare all'ablazione definitiva ed, in tale ottica, risultare assolutamente necessario e non sostituibile aliunde. Non può invero sottacersi come la sottoposizione a sequestro preventivo, seppure "formalmente" sino alla concorrenza del profitto confiscabile stimato (nella specie, di 50.000 Euro), di un bene immobile in ipotesi di valore di gran lunga superiore finisca, nella sostanza, per imporre al destinatario un sacrificio all'evidenza eccessivo rispetto al credito da garantire, in quanto tale ingiustificato e contrastante con il principio di proporzionalità operante (anche) in materia di misure cautelari reali.
4. Sotto diverso profilo, mette conto rilevare come - nel rispondere allo specifico motivo di ricorso in ordine al valore del bene immobile assoggettato a sequestro preventivo -, il Collegio dell'impugnazione cautelare, da un lato, abbia completamente trascurato di prendere in considerazione le conclusioni della consulenza di parte versata nel fascicolo della procedura, che aveva commisurato il valore dell'immobile in oltre 410.000 Euro;
dall'altro lato, abbia valorizzato ai fini della valutazione del valore dell'alloggio assoggettato a vincolo reale un dato - quale la rendita catastale - privo di valenza dimostrativa certa. Ed invero, la rendita catastale è l'indice utilizzato per la determinazione del "valore catastale" degli immobili come base imponibile per il pagamento delle imposte e non costituisce un criterio affidabile ai fini della determinazione del valore di mercato di un alloggio: si consideri come, secondo un dato di comune esperienza, gli immobili d'epoca nel centro storico di città d'arte, e dunque di pregio e di rilevante valore commerciale, abbiano solitamente rendite catastali di gran lunga inferiori a quelle di alloggi di nuova costruzione ma in zona periferica, seppure di valore commerciale decisamente più basso. Tale conclusione risulta del resto corroborata per tabulas dal disegno di legge sottoposto al vaglio del Parlamento recante la riforma del catasto, col quale saranno riviste le rendite catastali degli immobili, con il dichiarato scopo di allineare le medesime ai valori di mercato e di introdurre un sistema più affidabile - e dunque più equo - per la definizione del valore delle abitazioni (seppure a fini fiscali).
In linea con tali considerazioni, questa Corte regolatrice, pronunciandosi in un caso consimile, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame che, ai fini della determinazione del valore di un alloggio, aveva considerato la stima compiuta dalla Guardia di Finanza sulla base dei valori minimi attribuiti agli immobili nella zona dall'osservatorio del mercato immobiliare (Cass. Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013, Lorenzini, Rv. 257439).
5. Fondato è anche l'ultimo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente eccepisce l'erroneità del ragionamento svolto dal Tribunale allorché ha ritenuto ammissibile l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per l'intero ammontare del profitto confiscabile nei confronti di ciascuno dei concorrenti.
5.1. Secondo l'insegnamento di questa Corte, espresso anche a composizione allargata, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti nel reato, senza, però, poter complessivamente eccedere il valore del suddetto prezzo o profitto e ciò perché il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca (Cass. Sez. 6, n. 21222 del 25/01/2013, S.i.s.me.r. S.r.l. Rv. 256545; Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone e altro Rv. 255610; Sez. 2, n. 21227 del 29/04/2014, Riva Rv. 259716; Sez. U n. 26654 del 27/3/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv 239926). Ancora, questo giudice di legittimità ha chiarito come non sia sostenibile la tesi secondo cui il sequestro preventivo può avere un ambito di applicazione più vasto della confisca ed il divieto di eccedere o di duplicare il valore relativo al profitto o al prezzo del reato, in presenza di una pluralità di concorrenti, scatta solo con il provvedimento definitivo di confisca, al quale viene riconosciuta natura sanzionatoria. Si è infatti rilevato come, per la funzione strumentale del sequestro preventivo e per i principi generali del diritto processuale, con il provvedimento cautelare non sia possibile ottenere più di quello che potrebbe essere conseguito con il provvedimento definitivo, in quanto uno degli aspetti che il giudice deve valutare ai fini dell'emissione della misura cautelare è costituito proprio dalla corrispondenza tra il valore dei beni oggetto della futura ablazione e l'entità del profitto o del prezzo del reato (Cass. Sez. 6, 26/3/2013, n. 28264; Sez. 2, 26/11/2013, n. 47066).
5.2. A tali consolidate coordinate ermeneutiche non si è conformato il giudice milanese laddove ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non solo possa interessare indifferentemente ciascuno dei singoli concorrenti nel medesimo reato per l'intera entità del profitto di volta in volta accertato (affermazione del tutto in linea con il principio di solidarietà fra correi pacificamente riconosciuto da questa Corte), ma possa anche realizzare una duplicazione o, comunque, uno sconfinamento - avuto riguardo all'ablazione operata nei confronti della globalità dei concorrenti - oltre l'ammontare complessivo del profitto conseguito, e ciò al fine di scongiurare che, qualora sia riconosciuta la responsabilità di alcuni soltanto degli indagati, si realizzi la dispersione dell'equivalente del profitto (o anche solo di parte di esso).
Mette conto ribadire come, secondo i principi bene espressi da questo giudice di legittimità anche a Sezione Unite e sopra ricordati, l'ablazione dell'indebito vantaggio tratto dall'attività delittuosa - anche qualora disposta in via anticipata rispetto all'accertamento di merito - non possa mai comportare un sacrificio patrimoniale maggiore di quello realizzabile in via definitiva, di tal che il vincolo reale complessivamente disposto in capo ai vari concorrenti non può mai essere superiore all'indebito vantaggio tratto dall'illecito.
Ed invero, l'ablazione, anche disposta in via cautelare, può avere ad oggetto solo e soltanto l'effettivo incremento patrimoniale derivato dal reato, sia esso monosoggettivo o plurisoggettivo, e non può pertanto attingere beni di valore complessivamente eccedente il provento della condotta illecita. Qualunque surplus rispetto a tale soglia non può infatti ritenersi costituire "beneficio aggiunto di natura patrimoniale" derivante in via "immediata e diretta" dalla condotta criminosa, facendo difetto rispetto ad esso il nesso pertinenziale fra res suscettibile di ablazione e reato. In altri termini, l'"eccedenza" non costituisce "ontologicamente" profitto del reato e non può, pertanto, essere oggetto di ablazione, definitiva come cautelare, neanche nelle ipotesi in cui si tratti di fattispecie plurisoggettiva, risultando le esigenze di giustizia delineate dal Tribunale - allorché ha giustificato l'ablazione per un valore complessivamente superiore al profitto confiscabile per scongiurarne la possibile dispersione in caso di esito processuale liberatorio per taluno dei concorrenti - all'evidenza recessive rispetto alla tutela del diritto di proprietà costituzionalmente garantito.
6. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano.
Nel riesaminare il ricorso, il giudice di rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto affermati da questo Collegio in punto di individuazione della res da assoggettare a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ed, in particolare, dovrà dapprima stimare in modo adeguato il valore del bene immobile attinto, tenendo conto della consulenza di parte e dell'eventuale valutazione compiuta dagli inquirenti avendo riguardo al reale valore di mercato dell'alloggio (e non alla sua rendita catastale); dovrà, quindi, valutare se l'assoggettamento a vincolo reale di detto bene sia adeguato e proporzionato al profitto confiscabile ed, in caso di valore spropositato rispetto al profitto confiscabile, dovrà verificare se l'ablazione non possa trasferirsi su altro bene dell'indagato di valore più vile.
D'altra parte, il Tribunale distrettuale avrà cura di scongiurare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, trattandosi di imputazione provvisoria in relazione ad una fattispecie plurisoggettiva, non sia già stato adottato nei confronti degli altri concorrenti per un valore complessivamente superiore al profitto confiscabile, stimato, nella specie, in 50.105,59 Euro. In tale ultimo caso, il sequestro preventivo non potrà essere esteso "in eccesso" anche nei confronti di IC e, giusta il principio solidaristico fissato nell'art. 187 c.p. in relazione agli artt. 1292, 2055 e 2058 cod. civ. e posto a base della disciplina del concorso di persone nel reato (che consente di ritenere legittima l'imputazione dell'intera azione delittuosa e, quindi, anche dell'ablazione dell'intero profitto nel patrimonio di uno qualunque dei correi), i concorrenti già attinti dall'ablazione potranno, in un secondo tempo, pretendere che IC restituisca il dovuto secondo un riparto pro quota del sacrificio patrimoniale imposto dall'ordinamento, aspetto che nondimeno non assume alcun rilievo penale e che rimane pertanto estraneo al sindacato di questa Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2015