Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il "periculum" rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo di due armi regolarmente detenute e rinvenute nell'abitazione dell'indagato, il quale nel corso di una lite aveva rivolto all'indirizzo della sorella la seguente espressione "prendo il fucile e vi do quattro schioppettate". In motivazione la S.C. ha evidenziato che non si trattava di cose servite per commettere il reato contestatogli, posto che l'imputato non aveva utilizzato i fucili per commettere il delitto di minaccia ma li aveva semplicemente evocati verbalmente pronunciando la predetta espressione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2009, n. 12064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12064 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/12/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1621
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 38326/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IA N. IL 16/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 195/2009 TRIB. LIBERTÀ di PADOVA, del 29/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con riferimento al sequestro probatorio.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Secondo la denuncia della parte offesa, CA NO, nel corso di una lite con la sorella, disse "prendo il fucile e vi do quattro schioppettate".
Il Pubblico Ministero iniziava un procedimento per minaccia aggravata contro il CA ed il GIP presso il Tribunale di Padova disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, in data 27 agosto 2009 il sequestro preventivo di due armi rinvenute in casa del CA e da questi regolarmente detenute al fine di evitare che si consumassero altri e più gravi delitti.
Il Tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data 29 settembre 2009, rigettava la richiesta di riesame del CA in ordine al disposto sequestro preventivo, mentre annullava il sequestro probatorio di quattro cartucce.
Con il ricorso per cassazione NO CA deduceva la violazione di legge per la errata applicazione della disciplina contenuta nell'art. 321 c.p.p., comma 1, ed il vizio di motivazione. Il ricorrente poneva in particolare evidenza che mancava la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non potendosi ravvisare un concreto pencolo di reiterazione del reato, che non era ravvisabile un rapporto di pertinenzialità tra la res ed il reato, non essendo il bene sequestrato un mezzo indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa e, infine, che soltanto l'autorità di pubblica sicurezza avrebbe potuto, ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 39 ed in presenza di condizioni allo stato non esistenti, vietare la detenzione di armi regolarmente denunciate.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CA NO sono fondati nei limiti di cui si dirà.
Deve, invero, osservarsi che la motivazione del provvedimento impugnato è apodittica e del tutto in sufficiente con riferimento al presupposto del periculum ed al requisito della pertinenzialità. È bene innanzitutto chiarire, in punto di fatto, che il CA non ha utilizzato i fucili, che erano regolarmente in suo possesso, per commettere il delitto contestatogli, ma li ha soltanto verbalmente evocati minacciando la sorella di fare quattro schioppettate.
Non si tratta, pertanto, di cose servite per commettere un reato, ma di oggetti che, in ipotesi, avrebbero potuto essere utilizzate nel caso di commissione di un reato analogo.
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il periculum rilevante ai fini dell'art. 321 c.p.p. deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della adozione della misura reale e non già in una prospettiva astratta (SS.UU. 14 dicembre 1994, Adelio;
Cass., Sez. 5^, 16 marzo - 15 aprile 2005, n. 14068, CED 231686; Cass., Sez. 4^, 23 maggio - 8 ottobre 2007, n. 36884, ivi 237592); la mera funzione preventiva astrattamente considerata non è, invero, sufficiente a legittimare il provvedimento di sequestro (così Cass., Sez. 1^, n. 2254, del 13 maggio - 18 giugno, 1994).
Insomma il potere di disporre il sequestro di un oggetto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. sussiste quando la libera disponibilità di una cosa possa agevolare la commissione di altri reati della stessa specie, ma tale pericolo deve essere inteso non come una astratta mera eventualità, ma in senso oggettivo, come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto alla suddetta agevolazione (vedi Cass., Sez. 5^, 19 maggio - 27 giugno 2000, n. 2899, Strazzari, CED 216548). È, infine, del tutto evidente che il periculum che si intende evitare attraverso l'adozione del sequestro preventivo deve essere consequenzialmente connesso al reato oggetto del procedimento (vedi Cass., Sez. 6^, 5 luglio 1995 - 7 settembre 1995, n. 2819, Con). Ebbene nel caso di specie, posto che il ricorrente non ha commesso il delitto di minaccia con l'uso di armi, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare perché il pericolo che il CA potesse commettere altri reati di minaccia dovesse ritenersi concreto ed attuale, secondo i parametri dinanzi indicati, cosa che, invece, non ha fatto. Anche in ordine al requisito della pertinenzialità del bene sequestrato la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto insoddisfacente, posto che per cose pertinenti al reato (che è concetto certamente più ampio di quello di corpo del reato), che possono essere oggetto di sequestro preventivo, debbono intendersi quelle caratterizzate da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione (così Cass., Sez. 3^, 3 aprile - 15 maggio 1998, n. 1172, Matera), non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (vedi Cass., Sez. 3^, 2 - 23 ottobre 1997, n. 39011, CED 237936). Ebbene nel caso di specie il Tribunale non ha spiegato per quale ragione il rapporto tra la res ed il reato commesso fosse specifico, stabile ed indissolubilmente strumentale, posto che non sembra esservi nemmeno una relazione meramente occasionale, peraltro insufficiente, come stabilito dalla Suprema Corte, (così Cass., Sez. 3^, 19 febbraio - 20 marzo, 1997, n. 701, Martino CED 207370), dal momento che il CA, come già detto, non ha minacciato la sorella impugnando una arma, ma ha soltanto verbalmente evocato la possibilità di sparare quattro schioppettate.
Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova che nel riesaminare la questione terrà conto dei principi dinanzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010