Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati.
Commentario • 1
- 1. Quali caratteristiche deve avere il periculum in mora richiesto dall’art. 321, c. 1, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 luglio 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 1) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava un'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto nei confronti di una persona, indagata per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e 54, 1161 cod. nav., il sequestro preventivo dei un'area demaniale abusivamente occupata. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che deduceva erronea applicazione e inosservanza della legge penale per avere il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 47686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47686 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3131
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 20396/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Euro Piemme s.r.l.;
avverso la ordinanza del 31/03/2014 del Tribunale del Riesame dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della libertà dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe, pronunziando in sede di giudizio di secondo rinvio, ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla EURO PIEMME s.r.l., avverso l'ordinanza in data 5 settembre 2012 con la quale il G.I.P. del Tribunale della medesima città respinse l'istanza di parziale dissequestro dell'area sequestrata, negando alla società ricorrente di procedere ad una diversa modalità di stoccaggio dei rifiuti sequestrati, previa autorizzazione a spostare leggermente il materiale con conseguente dissequestro della parte dell'area così liberata al fine di recuperare spazio nel piazzale principale dell'azienda ove insistevano i rifiuti al fine di svolgere al meglio la propria attività lavorativa.
1.1. Infatti il G.i.p. aveva, a suo tempo, convalidato il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dai Carabinieri di Pescara di alcune porzioni di aree di proprietà della s.r.l. Euro Piemme, ove erano stati rinvenuti distinti cumuli di differente materiale solido;
dell'impianto della s.r.l. Euro Piemme;
di un autocarro di proprietà della ditta IT MO e & Andrea s.n.c.; di un documento di trasporto.
Successivamente, a seguito di dissequestri, era rimasta sotto il vincolo cautelare solo la parte del terreno di proprietà della EURO PIEMME interessata al materiale derivante dal dragaggio del porto. L'istanza era stata rigettata con una prima ordinanza del Tribunale dell'Aquila, che questa Corte annullava con rinvio per assoluta mancanza di motivazione ovvero per essere il provvedimento impugnato privo dei requisiti minimi per "rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice, risolvendosi nella mera utilizzazione di frasi di stile del tutto scollegate dall'oggetto della decisione".
1.2. In sede di giudizio di primo rinvio, il provvedimento del G.i.p. è stato nuovamente confermato e, a seguito di nuovo-ricorso per cassazione, l'ordinanza del tribunale della libertà è stata nuovamente annullata da questa Corte che ha ravvisato il medesimo vizio motivazionale sul rilievo che il provvedimento impugnato non esplicitasse chiaramente, e in termini riferibili ad una valutazione promanante direttamente dal Tribunale stesso, le attuali ragioni della correttezza della decisione reiettiva del G.i.p.. 1.3. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale della libertà, dopo aver premesso che l'impresa destinataria del sequestro ha beni strumentali che le consentono di operare nel settore dello smaltimento dei rifiuti, precisa che l'obiettivo della misura cautelare fosse la libera disponibilità dell'area (non dei rifiuti), sicché la cautela è soggetta a modifiche quando dovessero risultare non più sussistenti le condizioni di applicabilità previste dall'art. 321 c.p.p., comma 1. Per tali ragioni le circostanze allegate nella richiesta di dissequestro (ridurre l'area riservata alle necessità di indagine) sono state ritenute ininfluenti sulle esigenze cautelari di prevenzione della reiterazione della condotta illecita, in quanto nel sequestro preventivo la sottrazione della disponibilità è diretta al fine di prevenire altre condotte delittuose ossia ad impedire che chi abbia la disponibilità della cosa sequestrata la impieghi nella commissione di reati (o consenta che altri faccia analogo uso) ed a nulla rilevando in che misura la cosa immobile ospiti il prodotto (mobile) dei reati per cui si procede.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, la Euro Piemme s.r.l. affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale deduce la nullità per violazione di legge (artt. 321, 322-bis e 627 c.p.p. nonché omessa motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)) su punti decisivi per il giudizio.
Assume il ricorrente come la Corte di cassazione per ben due volte abbia annullato le decisioni del Tribunale dell'Aquila per la riscontrata "macroscopica lacuna motivazionale" rilevando, in entrambe le decisioni di annullamento, come la motivazione di rigetto del Tribunale fosse scollegata rispetto all'oggetto della decisione, vizio ancora una volta ritenuto sussistente sul rilievo che si sarebbe apoditticamente ribadito che il sequestro dell'area, e dunque anche della parte della quale è stato chiesto il dissequestro previo spostamento dei rifiuti, sarebbe funzionale ad evitare la ripetizione criminosa specifica o quantomeno ad agevolarla nonostante che:
1) fossero ormai trascorsi ben tre anni dal provvedimento di sequestro dell'area;
2) il provvedimento del P.M. di dissequestro del resto dell'area aziendale e l'intero impianto della Euro Piemme fosse del 10/6/2011;
3) il materiale proveniente dalle operazioni di dragaggio del porto di Pescara non fosse stato più portato presso l'impianto della Euro Piemme;
4) i lavori di dragaggio del fiume Pescara fossero ormai terminati di talché attualmente sarebbero addirittura cessate le esigenze cautelari connesse al provvedimento di sequestro dell'area oggetto della richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A fronte del diniego del dissequestro basato sulla considerazione che lo spostamento dei materiali avrebbe potuto produrre conseguenze nocive a causa della possibile maggiore dispersione degli stessi in atmosfera e al cospetto di due provvedimenti annullati per violazione di legge (stante l'assoluta carenza di motivazione anche in ordine alle doglianze mosse con l'appello cautelare), il Tribunale distrettuale ha rigettato nuovamente l'impugnazione sul rilievo che, a fondamento dell'originaria misura cautelare reale, vi fosse l'esigenza di evitare il pericolo della ripetizione criminosa specifica, ritenendola (secondo quanto è dato comprendere) ancora concreta ed attuale ma senza spiegare minimamente le ragioni della persistente sussistenza del periculum in mora nonostante, come fondatamente lamenta il ricorrente, il tempo trascorso dal provvedimento di sequestro dell'area, nonostante il provvedimento di parziale dissequestro del resto dell'area aziendale e dell'intero impianto della Euro Piemme e nonostante la cessazione dell'attività aziendale con le operazioni ed i lavori per il cui espletamento erano state configurate le esigenze cautelari preventive ed il fumus criminis.
Va allora ricordato (Sez. U, n. 23 del 14/12/1994,dep. 01/03/1995, Adelio, Rv. 200114) che, quantunque manchi, per le misure cautelari reali, una previsione esplicita come quella codificata, per le misure sulla libertà personale, dall'art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 292 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo, come misura limitativa anch'essa di libertà protette costituzionalmente (artt. 41 e 42 Cost.), che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e debba essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, e non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto e dunque per legittimare il fermo o la mancata restituzione del bene, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno "probabile" e non presunta, sia in via genetica che in via funzionale, la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. ossia che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati.
3. L'ordinanza impugnata difetta, in senso assoluto, di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la libera disponibilità dell'area - nonostante il tempo trascorso dal provvedimento di sequestro, il parziale dissequestro del resto dell'area aziendale e dell'intero impianto della Euro Piemme e la cessazione dell'attività aziendale in relazione alle operazioni ed ai lavori per il cui espletamento furono configurate le esigenze cautelari preventive ed il fumus criminis - rechi ancora concreto pregiudizio alle esigenze di cui all'art. 321 c.p.p.. Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale dell'Aquila che nello scrutinio si atterrà al seguente principio di diritto: "il periculum in mora, richiesto dall'art. 321 c.p.p., deve presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare e deve essere valutato in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, e non già nella sola prospettiva di un'astratta verificabilità dell'evento temuto ma anche in quella della concretezza del pericolo, perché quest'ultimo, per essere concreto, deve riflettersi su una situazione che renda quanto meno "probabile" e non presunta la prospettiva di un contrasto, desumibile dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, con le esigenze protette dall'art. 321 c.p.p. ossia che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale dell'Aquila. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014