Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 47686
CASS
Sentenza 17 settembre 2014

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, il "periculum in mora" richiesto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati.

Commentario1

  • 1Quali caratteristiche deve avere il periculum in mora richiesto dall’art. 321, c. 1, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 luglio 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321, c. 1) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro annullava un'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto nei confronti di una persona, indagata per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e 54, 1161 cod. nav., il sequestro preventivo dei un'area demaniale abusivamente occupata. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso l'ordinanza summenzionata proponeva ricorso per Cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che deduceva erronea applicazione e inosservanza della legge penale per avere il Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 47686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47686
Data del deposito : 17 settembre 2014

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