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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4225/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4225/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._1
Marcon, Via Firenze, n. 10;
e
- , nata a [...] il [...], (C.F. ) residente in CP_2 C.F._2
Marcon, Via Carlo Alberto, n. 8/10; rappresenti e difesi dagli Avv.ti Valeria Salvati del Foro di Treviso (PEC:
e Michele Bianchini del Foro di Treviso (PEC: Email_1
, presso il cui studio– sito in Treviso, Via G.e L. Olivi, n. Email_2
2/e – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
In punto: Modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso depositato in data 23.10.2024 e confermato nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.03.2025.
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE N. R.G. 4225/2024 V.G.
Le parti hanno proposto ricorso chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1984/2017 del 5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017) e, in particolare, hanno concordato:
“A) revocarsi il contributo al mantenimento di essendo lo stesso oltre che maggiorenne Persona_1
anche economicamente autosufficiente, o comunque perché il contributo non è dovuto;
B) confermarsi il contributo al mantenimento di nella misura di Euro 325,00= mensili Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta di Giustizia;
C) confermarsi l'assegno di mantenimento della signora nella misura di Euro 150/00= CP_2
mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta di Giustizia;
D) rimuoversi la trattenuta delle somme spettanti al figlio dallo stipendio del signor Persona_1 [...]
.” Pt_2
Il Giudice, all'udienza cartolare del 25.03.2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio;
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate dalle parti.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime. Ed infatti, le condizioni di modifica della separazione così come concordate dalle parti risultano pienamente congrue e conformi a legge, essendo oramai il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Per quanto non modificato continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1984/2017 del 5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017).
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone che le condizioni di separazione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1984/2017 emessa il
5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017) nel procedimento R.G. 9134/2013 vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4225/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in CP_1 C.F._1
Marcon, Via Firenze, n. 10;
e
- , nata a [...] il [...], (C.F. ) residente in CP_2 C.F._2
Marcon, Via Carlo Alberto, n. 8/10; rappresenti e difesi dagli Avv.ti Valeria Salvati del Foro di Treviso (PEC:
e Michele Bianchini del Foro di Treviso (PEC: Email_1
, presso il cui studio– sito in Treviso, Via G.e L. Olivi, n. Email_2
2/e – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
In punto: Modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso depositato in data 23.10.2024 e confermato nelle note di trattazione scritta depositate in data 12.03.2025.
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE N. R.G. 4225/2024 V.G.
Le parti hanno proposto ricorso chiedendo congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione pronunciate con sentenza di questo Tribunale n. 1984/2017 del 5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017) e, in particolare, hanno concordato:
“A) revocarsi il contributo al mantenimento di essendo lo stesso oltre che maggiorenne Persona_1
anche economicamente autosufficiente, o comunque perché il contributo non è dovuto;
B) confermarsi il contributo al mantenimento di nella misura di Euro 325,00= mensili Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta di Giustizia;
C) confermarsi l'assegno di mantenimento della signora nella misura di Euro 150/00= CP_2
mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT, o comunque nella misura ritenuta di Giustizia;
D) rimuoversi la trattenuta delle somme spettanti al figlio dallo stipendio del signor Persona_1 [...]
.” Pt_2
Il Giudice, all'udienza cartolare del 25.03.2025, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio;
Il P.M. intervenuto ha concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate dalle parti.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, espressione della concorde volontà di queste ultime. Ed infatti, le condizioni di modifica della separazione così come concordate dalle parti risultano pienamente congrue e conformi a legge, essendo oramai il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Per quanto non modificato continueranno a trovare applicazione le statuizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Venezia n. 1984/2017 del 5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017).
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dispone che le condizioni di separazione di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1984/2017 emessa il
5.07.2017 (pubblicata il 1.09.2017) nel procedimento R.G. 9134/2013 vengano modificate nei termini indicati in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamati;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 19.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero